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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 24.11.2017 11.2017.88

November 24, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·666 words·~3 min·5

Summary

Irricevibilità di un appello per mancato versamento dell'anticipo

Full text

Incarto n. 11.2017.88

Lugano 24 novembre 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Giani, vicepresidente,

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2016.1858 (misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 20 aprile 2016 da

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),  

giudicando sull'appello del 12 giugno (recte: 18 settembre) 2017 presentato da IS 1 contro la decisione emes­sa dal Pretore il 6 settembre 2017;

                                         premesso che con sentenza del 6 settembre 2017, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AO 1 (1967) e AP 1 (1976) a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale (proprietà per piani n. 10 430, pari a 83/1000 della particella n. 1004 RFD di __________, proprietà del marito) alla moglie, a cui ha affidato il figlio L__________ (nato il 16 aprile 2010), ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha obbligato AO 1 a versare dal 1° febbraio 2106 un contributo alimentare di fr. 8250.– mensili per la moglie e uno di fr. 2860.–, oltre assegni familiari, per il figlio, autorizzandolo a compensare sugli alimenti arretrati e scaduti i pagamenti già effettuati a beneficio della famiglia, ha respinto la richiesta dell'istante volta a ottenere una provvigione ad litem di fr. 15 000.– e ha posto le spese processuali di fr. 10 000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;

                                         preso atto che contro la decisione appena citata IS 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 giugno (recte: 18 settembre) 2017 per ottenere in riforma del giudizio impugnato l'aumento del contributo alimentare per sé a fr. 16 000.– mensili e quello per il figlio a fr. 3902.75 mensili, assegno familiare non compreso, così come l'accoglimento della richiesta di provvigione ad litem di fr. 15 000.–;

                                         rilevato che il 3 ottobre 2017 l'appellante è stata invitata a depositare entro il 19 ottobre successivo la somma di fr. 7500.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale di appello, introiti agiti, in garanzia delle spese processuali presumibili;

                                         osservato che nel termine fissato non è intervenuto alcun versamento, di modo che il 27 ottobre 2017 è stato impartito all'appellante un ultimo termine fino al 13 novembre 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         appurato che, non essendo pervenuto versamento alcuno nemmeno entro il termine suppletorio, l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         stabilito che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni;

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione a:

– avv.; – avv..  

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il vicepresidente                                                   La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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