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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 07.06.2017 11.2017.60

June 7, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,439 words·~7 min·5

Summary

Ricorso irricevibile

Full text

Incarto n. 11.2017.60

Lugano 7 giugno 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa SO.2017.1691 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 aprile 2017 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 1)  

contro

AP 1 (già patrocinato dall'avv.),

giudicando sul ricorso del 28 maggio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore aggiunto il 23 maggio 2017;

Ritenuto

in fatto:                A.  Con sentenza del 23 maggio 2017 emessa a protezione dell'unione coniugale, il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 6, ha omologato un accordo fra AP 1 (1965) e AO 1 (1958), nata __________, sulla regolamentazione della vita separata. In virtù di tale intesa, il Pretore aggiunto ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale di __________ in uso alla moglie (con mobili e suppellettili) e ha condannato il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 550.– mensili per i mesi di agosto, settembre e ottobre 2017, liberandolo per contro da ogni obbligo dopo di allora "previa produzione (…) di un documento attestante la ripresa del suo diritto alla disoccupazione". Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.

                            B.  Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un ricorso del 28 maggio 2017 nel quale chiede di rivalutare la decisione impugnata per non essere in grado di pagare i contributi stabiliti dal primo giudice. Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Considerando

in diritto:              1.  Le misure a protezione dell'unione coniugale sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che, ove si tratti di controversie meramente patrimoniali, il valore litigioso raggiungesse fr. 10 000.– secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto la tempestività del rimedio giuridico non fa dubbio, la decisione del Pretore aggiunto essendo stata notificata al convenuto il 23 maggio 2017 e il ricorso essendo stato presentato a mano al Tribunale d'appello il 29 maggio successivo. Quanto non sembra raggiunto è il valore litigioso, ove si consideri il contributo alimentare omologato dal primo giudice (fr. 550.– mensili dal 1° agosto al 31 ottobre 2017), ora oggetto di contestazione. Di per sé il ricorso andrebbe quindi trasmesso alla Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG). Dato nondimeno che ciò si tradurrebbe in un mero esercizio di giurisdizione, il ricorso apparendo manifestamente irricevibile, giova procedere senza indugio all'emanazione del giudizio.

                             2.  Nel caso in rassegna il Pretore aggiunto ha omologato un accordo stipulato dai coniugi sui contributi alimentari dovuti dal marito alla moglie in esito a una protezione dell'unione coniugale. Una simile intesa è ammissibile (DTF 142 III 519 consid. 2.5). Premesso ciò, una convenzione sugli effetti della vita separata può essere censurata per inosservanza dell'art. 279 cpv. 1 CPC alla stessa stregua di una convenzione sugli effetti del divorzio (sentenza del Tribunale federale 5A_187/2013 del 4 ot­tobre 2013 consid. 5, in: FamPra.ch 2014 pag. 409 e successiva sentenza 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007). La disattenzione dell'art. 279 cpv. 1 CPC può essere fatta valere con appello o – come in concreto – con reclamo, se il

                                  valore litigioso non è raggiunto, e può vertere tanto su un preteso vizio della volontà quanto sul fatto che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara, non sia completa o sia “manifestamente inadeguata” (sentenza del Tribunale federale 5A_121/2016 dell'8 luglio 2016 consid. 4, in: FamPra.ch 2016 pag. 1007).

                             3.  Nel caso in esame il reclamante – che per altro davanti al Pretore aggiunto era assistito da un legale – non invoca alcun vizio della volontà né pretende che la convenzione non sia stata conclusa dopo matura riflessione, non sia chiara o non sia completa. Egli si limita a chiedere una rivalutazione della decisione del primo giudice, adducendo di non essere in grado di pagare la somma stabilita, di non avere i mezzi per vivere e mantenere i suoi figli all'università e di arrivare a fatica alla fine del mese con l'aiuto del datore di lavoro che gli concede dei piccoli crediti. Che ciò basti per considerare il ricorso provvisto di sufficienti conclusioni è quanto meno dubbio, dallo stesso dovendo risultare non solo che la sentenza di primo grado è impugnata e per quali ragioni, ma anche in che misura ne sia chiesta la modifica (sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3 con riferimenti).

                             4.  Si volesse anche prescindere da questa considerazione, il ricorso non sarebbe destinato a miglior esito. Il ricorrente non discute l'esattezza dei dati posti a fondamento della decisione impugnata. Non contesta così il suo reddito di fr. 3399.– mensili (fino al 31 ottobre 2017) e il suo fabbisogno minimo di fr. 2757.70 mensili. Come non revoca in dubbio le entrate della moglie di fr. 1633.– mensili (rendita AI) per rapporto al suo fabbisogno minimo di fr. 2720.85. Né egli rimette in causa quanto discusso all'udienza del 23 maggio 2017, ovvero che le detrazioni salariali di fr. 500.– mensili operate dal proprio datore di lavoro a rimborso di un anticipo concessogli per il deposito della locazione termineranno a luglio del 2017 e che dopo di allora egli potrà contare su un margine di fr. 641.30 mensili fino alla scadenza del contratto di lavoro, prevista per il 31 ottobre 2017. Ciò posto, il ricorrente non spiega – né pretende invero – perché la convenzione omologata sarebbe “manifestamente inadeguata”, nel senso che si discosta in maniera evidente e immediatamente riconoscibile dalle previsioni della legge (I CCA, sentenza inc. 11.2016.58 del 29 dicembre 2016, consid. 3 con rinvii). Quanto all'invocato mantenimento dei figli all'università, l'argomento è irricevibile, non essendo stato allegato in precedenza né essendo minimamente circostanziato (art. 321 cpv. 1 e art. 326 cpv. 1 CPC). Per tacere

                                  del fatto che l'interessato nemmeno potrebbe valersi di un siffatto onere per liberarsi dall'obbligo nei confronti della moglie (cfr. Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique: Ce qui change et ce qui reste in: RMA/ZKE 2016 pag. 436 con riferimento a DTF 132 III 211 consid. 2.3).

                             5.  Giusta l'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG le Camere della Sezione di diritto civile del Tribunale di appello decidono nella composizione di un giudice unico segnatamente la non entrata nel merito delle impugnazioni manifestamente inammissibili o manifestamente non motivate in modo sufficiente, come si avvera – per quanto visto in precedenza – nella fattispecie.

                             6.  Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Considerata la precaria situazione finanziaria del reclamante e il fatto ch'egli, sprovvisto di cognizioni giuridiche, abbia agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Non si pone invece problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato notificato per osservazioni.

                             7.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Trattato come reclamo, il ricorso è irricevibile.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione:

–;

– avv..  

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                     Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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