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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 29.08.2017 11.2017.17

August 29, 2017·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·832 words·~4 min·4

Summary

Appello dichiarato irricevibile per mancato versamento dell'anticipo

Full text

Incarto n. 11.2017.17

Lugano 29 agosto 2017/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

Grisanti, giudice presidente

vicecancelliere:

Fasola

sedente per statuire nella causa DM.2012.41 (divorzio su azione di un coniuge) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione del 16 ottobre 2012 dal

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinata dall'avv. PA 1),

giudicando sull'appello del 31 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 15 dicembre 2016;

Ritenuto in fatto e considerando in diritto:

                                         che con sentenza del 15 dicembre 2016 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1963) e AP 1 (1956), ha condannato il marito a versare alla moglie la somma di fr. 20 960.– in liquidazione di una polizza del "3. Pilastro vincolato" n. __________ presso la __________ e l'importo di fr. 2228.– in liquidazione di una polizza di assicurazione sulla vita mista n. __________ presso la __________, lo ha obbligato a pagare alla convenuta un contributo alimentare di fr. 4595.– mensili fino al 31 gennaio 2020 e di fr. 420.– mensili dal 1° febbraio 2020 fino al 31 luglio 2028 e ha ordinato all'istituto di previdenza dell'attore di prelevare l'importo di fr. 200 000.– dal conto n. __________ presso la __________ e l'importo di fr. 18 307.05 dal conto n. __________ presso la Fondazione di libero passaggio __________ riversando tali somme sul conto di libero passaggio n. __________ intestato alla moglie presso la medesima Fondazione di libero passaggio __________;

                                         che le spese processuali di complessivi fr. 4560.– sono state poste per quattro decimi a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attore fr. 1800.– per ripetibili ridotte;

                                         che contro tale sentenza AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 gennaio 2017 per ottenere che – previa assunzione delle prove offerte, ma rifiutate in prima sede – il contributo di mantenimento fosse portato a fr. 5310.– mensili dal 1° settembre 2013 al 31 gennaio 2020 e a fr. 10 000.– mensili dal 1° febbraio 2020 al 31 luglio 2028, mentre l'importo riconosciutole in liquidazione del regime dei beni fosse ricondotto a fr. 400 000.–;

                                         che l'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni;

                                         che invitata, l'8 febbraio 2017, dal presidente di questa Camera a depositare fr. 10 000.– in garanzia delle spese processuali presumibili, l'appellante ha chiesto il 17 febbraio 2017 di annullare la richiesta di anticipo, subordinatamente di ridurre l'anticipo a fr. 2000.– pagabili in quattro rate o, in via ancor più subordinata, di prorogare fino al 30 settembre 2017 il termine a lei impartito per ottemperare alla richiesta;

                                         che con decreto del 21 febbraio 2017 il presidente della Camera ha prorogato al 3 luglio 2017 il termine per depositare l'anticipo a copertura delle spese processuali, mantenendo per il resto invariata la richiesta dell'8 febbraio 2017;

                                         che il presidente di questa Camera ha fissato all'appellante il 6 luglio 2017 un ultimo termine fino al 18 agosto 2017 per depositare l'anticipo, con l'avvertenza che decorsa infruttuosa quella scadenza la Camera non sarebbe entrata nel merito dell'appello (art. 101 cpv. 3 CPC);

                                         che entro la data in questione non è pervenuto versamento alcuno;

                                         che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame, di modo che la dichiarazione del 23 agosto 2017 in cui l'appellante, ribadendo di non essere in grado di pagare l'anticipo richiesto, dichiara di ritirare l'appello è ormai senza rilievo;

                                         che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

decide:                     1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

– avv.; – avv..  

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il giudice presidente                                            Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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