Incarto n. 11.2017.11
Lugano, 25 novembre 2019/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta del giudice:
G. A. Bernasconi, presidente
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2016.18 (azione di rivendicazione e di risarcimento del danno) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 1° dicembre 2003 dall'
avv. dott. AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2 )
contro
AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 , e ora eredità giacente rappresentata dall'Ufficio dei fallimenti, Viganello),
giudicando sull'appello del 17 gennaio 2017 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 28 novembre 2016;
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28 novembre 2016 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha ordinato a AP 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di sgomberare e riconsegnare la particella n. 243 RFD di __________ “con tutte le installazioni funzionanti per l'uso dell'immobile (impianti di riscaldamento, erogazione d'acqua e di energia elettrica ecc.)” a AO 1, titolare del fondo, entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il Pretore ha respinto invece una pretesa di fr. 300 168.– avanzata da AO 1 a titolo di risarcimento danni e contestualmente ha respinto anche una riconvenzione presen-tata da AP 1 per ottenere da AO 1 il rendiconto di una somma di DM 1 300 000.– a lui consegnata. La tassa di giustizia di fr. 16 000.– e le spese dell'azione principale sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La tassa di giustizia di fr. 8000.– e le spese della riconvenzione sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere a AO 1 fr. 32 000.– per ripetibili.
B. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 17 gennaio 2017 per ottenere che l'azione di AO 1 sia interamente respinta e che la sua riconvenzione sia accolta, ingiungendo a AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di “fornire tutta la documentazione in merito all'utilizzo della somma di DM 1 300 000.– versatagli dal signor AP 1”. Su richiesta di AO 1, con decisione del 15 settembre 2017 AP 1 è stato obbligato a depositare fr. 18 000.– in garanzia delle ripetibili presunte in caso di soccombenza. Nelle sue osservazioni del 22 novembre 2017 AO 1 ha poi proposto di respingere l'appello, postulando il versamento di ‟importanti ed equeˮ ripetibili.
C. AP 1 è deceduto il 29 marzo 2018 a __________, in pendenza di appello, e con decreto del 5 giugno 2018 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha disposto la liquidazione del-l'eredità giacente, affidandone l'amministrazione all'Uffico dei fallimenti di Viganello. La procedura di appello è rimasta così sospesa per legge (art. 207 cpv. 1 LEF), finché il 24 ottobre 2019 l'Ufficio dei fallimenti ha comunicato a questa Camera che l'appello può essere stralciato dal ruolo “senza spese e ripetibili”,
essendo stato riconosciuto a AO 1 un credito di
fr. 1 784 969.41 nella terza classe della graduatoria. Invitato dal presidente di questa Camera a esprimersi sull'attribuzione di spese e ripetibili in caso di stralcio dell'appello dal ruolo, AO 1 ha comunicato l'11 novembre 2019 di non rinunciare alla rifusione di “congrue ripetibili”.
Considerando
in diritto: 1. L'appello presentato da AP 1 a questa Camera mirava a far sì che, in riforma della sentenza impugnata, la petizione di AO 1 fosse respinta per intero (onde l'annullamento dell'ordine di sgomberare e riconsegnare la particella n. 243 RFD di __________) e fosse accolta invece la riconvenzione tenden-te a ottenere da AO 1 un rendiconto sull'uso di DM 1 300 000.– a lui consegnati. La circostanza che nella terza classe della graduatoria relativa all'eredità giacente sia stato iscritto un credito di AO 1 per l'ammontare di
fr. 1 784 969.41 non è dunque in alcuna relazione con il contenuto dell'appello. Sta di fatto che l'Ufficio dei fallimenti, pur senza ritirare formalmente l'impugnazione, ha comunicato a questa Camera il 24 ottobre 2019 di rinunciare a stare in lite e che la causa può essere tolta dal ruolo. Nelle condizioni descritte l'appello va pertanto dichiarato senza interesse.
2. Nel caso in cui una causa diventi senza interesse e sia stralciata dal ruolo (art. 242 CPC) rimane da statuire sulle spese processuali e le ripetibili. L'art. 107 cpv. 1 lett. e CPC applicabile alle cause divenute senza oggetto – e, per analogia, alle cause divenute senza interesse – stabilisce che in frangenti del genere il giudice “può prescindere dai principi di ripartizione” e suddividere le spese giudiziarie secondo equità. Per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili egli valuta quindi sommariamente, di regola, quale sarebbe stato il presumibile esito del processo (FF 2006 pag. 6669; Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 25 ad art. 107). Se tuttavia la caducità della causa è provocata da una parte, tale parte va rimessa alle proprie responsabilità e chiamata, per principio, a rispondere dei costi (analogamente: sentenza del Tribunale federale 5D_126/2012 del 26 ottobre 2012, consid. 3.2).
3. In concreto l'Ufficio dei fallimenti ha dichiarato di rinunciare a continuare il processo di secondo grado intentato da AP 1 con l'appello del 17 gennaio 2017. Gli atti confermano del resto che alla seconda assemblea dei creditori nessuno ha chiesto la cessione della pretesa. La causa è divenuta così senza interesse per il comportamento della parte convenuta, non per eventuali circostanze fortuite. Ne discende che l'eredità giacente fu AP 1 va chiamata ad assumere i costi dovuti all'introduzione dell'appello. L'Ufficio dei fallimenti chiede di non prelevare spese e di non attribuire ripetibili, ma la proposta non può essere seguita. La tassa di giustizia può essere sì moderata, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG), ma AO 1 ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, avendo egli formulato osservazioni di cui non poteva prevedere l'inutilità (art. 108 CPC per analogia).
4. Per quanto riguarda l'ammontare della tassa di giustizia, le parti hanno dato atto che nella fattispecie il valore litigioso ammontava a complessivi fr. 2 000 000.–, di cui fr. 900 000.– per l'azione principale e fr. 1 100 000.– per la riconvenzione (istanza di cau-zione processuale, pag. 4 punto 11; osservazioni all'istanza, pag. 2 in alto). Ora, per cause ordinarie dal valore litigioso compreso tra fr. 1 000 000.– e fr. 2 000 000.– l'art. 7 cpv. 1 LTG prevede una tassa di giustizia variante tra fr. 25 000.– e fr. 60 000.–. Se la procedura di appello fosse giunta a sentenza, nel caso specifico la tassa di giustizia sarebbe ammontata pertanto ad almeno fr. 25 000.–. Considerato che il procedimento si è concluso anzitempo, ancorché abbia richiesto un esame approfondito degli atti, la tassa di giustizia può essere ridotta a fr. 2500.–. L'appellante avendo depositato un anticipo di fr. 24 000.–, la differenza di fr. 21 500.– sarà retrocessa all'Ufficio dei fallimenti.
5. Per quel che è delle ripetibili, nell'istanza di cauzione del 9 febbraio 2017 AO 1 ha chiesto a titolo di cauzione il deposito di fr. 18 000.–, definito “adeguato alla fattispecie” (pag. 4 punto 13). L'opinione può senz'altro essere condivisa, ove appena si consideri che per cause dal valore litigioso compreso tra fr. 1 000 000.– e fr. 2 000 000.– l'art. 11 cpv. 1 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 178.310) stabilisce aliquote varianti dal 3 al 5% del valore stesso, da ridurre fra il 30 e il 60% in sede di appello (art. 11 cpv. 2 lett. a). A ciò si aggiungono spese fisse del 4% (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. L'indennità di fr. 18 000.– rivendicata da AO 1 si rivela quindi legittima. Ne segue che la cauzione di fr. 18 000.– prestata dall'appellante il 18 ottobre 2017 va liberata in favore di lui.
Per questi motivi,
decreta: 1. L'appello è dichiarato senza interesse e la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese di appello, ridotte a fr. 2500.–, sono poste a carico della parte appellante, tenuta a rifondere a AO 1 un'indennità di fr. 18 000.– per ripetibili.
3. La cauzione processuale di fr. 18 000.– depositata da AP 1 il 18 ottobre 2017 in ottemperanza alla decisione emessa il 15 settembre 2017 dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello è liberata in favore di AO 1.
4. Le spese processuali e le ripetibili di primo grado rimangono invariate.
5. Notificazione:
– Ufficio dei fallimenti, Viganello; – .
Comunicazione:
– ;
– Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).