Incarto n. 11.2017.100
Lugano, 20 novembre 2017/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa DM.2017.197 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con atto del 17 agosto 2017 da
AP 1
contro
AO 1
e nella causa CA.2017.318 (diffida ai debitori) della medesima Pretura promossa l'11 settembre 2017 da AO 1 nei confronti di AP 1,
giudicando sul “ricorso” del 19 settembre 2017 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto il 17 ottobre 2017;
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 agosto 2017 AP 1 (1977), divorziato da AO 1 (1971), ha scritto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, annunciandogli che avrebbe sospeso il versamento del contributo alimentare (fr. 960.– mensili) per la figlia C__________ (nata il 21 marzo 2011) e che si sarebbe limitato da allora a corrispondere l'assegno familiare di fr. 200.– mensili dovuto in aggiunta. Nella lettera egli comunicava inoltre di essersi risposato il 23 novembre 2012, di avere una figlia dal secondo matrimonio (S__________, nata l'11 dicembre 2013) e di non disporre più dei mezzi necessari per sostentare C__________. AO 1 ha reagito l'11 settembre 2017, chiedendo al Pretore di ordinare al datore di lavoro dell'ex marito, la __________ SA di __________, di trattenere dallo stipendio di lui la somma di fr. 960.– mensili e di riversarla direttamente su un conto postale in favore di C__________.
B. All'udienza di conciliazione, il 17 ottobre 2017, AP 1 ha dichiarato, dopo “una discussione informale”, di “desistere dalla postulata modifica del contributo alimentare per C__________, di aderire alla richiesta di trattenuta salariale formulata da AO 1” e di assumere le spese di procedura. Con decisione presa a verbale seduta stante il Pretore aggiunto ha quindi stralciato dal ruolo la causa intesa alla modifica del contributo alimentare (inc. DM.2017.197) e ha ordinato alla __________ SA di trattenere dallo stipendio di AP 1 la somma di fr. 960.– mensili, aumentata a fr. 1120.– dall'aprile del 2018, riversandola direttamente su un conto postale intestato a AO 1 (inc. CA.2017.318). Le spese processuali di fr. 50.– sono state poste a carico dell'interessato, compensate le ripetibili.
C. Il 23 ottobre 2017 la Pretura ha ricevuto uno scritto datato 19 settembre 2017 dal titolo “ricorso decisione del 17 ottobre 2017” in cui AP 1 lamenta di essere ridotto a vivere con un importo inferiore al minimo esistenziale del diritto esecutivo. Invitato dal Pretore aggiunto a chiarire se lo scritto dovesse intendersi come appello, AP 1 ha confermato il 27 ottobre successivo la sua “intenzione di andare al Tribunale d'appello”. Il Pretore aggiunto ha fatto seguire così lo scritto a questa Camera. Il Tribunale d'appello non ha chiesto osservazioni a AO 1.
Considerando
in diritto: 1. Nel corso dell'udienza tenutasi il 17 ottobre 2017 davanti al Pretore aggiunto AP 1 ha ritirato la propria richiesta volta alla modifica del contributo alimentare per la figlia C__________ e ha aderito alla richiesta dell'ex moglie intesa all'ottenimento di una trattenuta di stipendio per fr. 960.– mensili, firmando il relativo verbale. Da un lato egli ha dichiarato quindi desistenza e dall'altro acquiescenza (nel senso dell'art. 241 cpv. 1 CPC). Ora, tanto in caso di desistenza quanto di acquiescenza il processo è terminato e il giudice stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC). AP 1 non pretende che il verbale da lui firmato contenga errori. Non può più, quindi, tornare a discutere davanti al Tribunale d'appello né il contributo alimentare per la figlia C__________ né la trattenuta di stipendio ordinata dal Pretore aggiunto. Il suo “ricorso” si dimostra di conseguenza, già di primo acchito, irricevibile.
2. Si aggiunga che qualora AP 1 avesse inteso – per ipotesi – rimettere in discussione l'efficacia della desistenza o dell'acquiescenza, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile sarebbe quello della revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC), non quello dell'appello cui accenna il Pretore aggiunto nell'indicazione dei rimedi giuridici in calce al verbale del 17 ottobre 2017. Se non che, si volesse anche considerare il “ricorso” in esame come domanda di revisione, l'esito del giudizio non muterebbe. Nel suo memoriale AP 1 non pretende infatti di avere firmato il verbale del 17 ottobre 2017 sotto l'influsso di un errore essenziale, di una minaccia o di un dolo. Tanto meno egli censura vizi di procedura che inficerebbero la validità della desistenza o dell'acquiescenza. Foss'anche trattato come domanda di revisione, pertanto, nelle condizioni descritte il “ricorso” vedrebbe la sua sorte segnata.
3. Ci si può domandare, certo, se prima di ordinare una trattenuta di stipendio (art. 291 CC), fosse pure per acquiescenza, il giudice non debba verificare che al debitore rimanga almeno l'equivalente del minimo esistenziale calcolato secondo il diritto esecutivo (RtiD I-2013 pag. 723 consid. 4). Si tratta in ogni modo del minimo esistenziale riferito alla sua sola persona, quand'anche egli si sia risposato (RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7a con rinvio a DTF 137 III 62 consid. 4.2.1). Del nuovo coniuge non va tenuto conto, se non ove questi sia eventualmente chiamato – dandosene gli estremi – ad assistere economicamente il debitore nei suoi obblighi di mantenimento verso i figli avuti prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC), sempre che ricorrano le relative condizioni, enunciate nella sentenza del Tribunale federale 5A_352/2010 del 29 ottobre 2010, consid. 6.2.2.
Ciò premesso, trattandosi di un debitore sposato, il minimo esistenziale del diritto esecutivo consiste nella metà del minimo esistenziale per coniugi, cui si aggiungono i supplementi che riguardano il solo debitore, in particolare un importo adeguato per il costo dell'alloggio, le spese professionali indispensabili per il conseguimento del reddito (in specie gli oneri di trasferta per raggiungere il posto di lavoro), il premio della cassa malati e – in caso di attività indipendente – i contributi della previdenza professionale. Il costo dell'alloggio va riconosciuto per principio nella metà della locazione dell'abitazione coniugale, senza riguardo a chi sia intestato il contratto di locazione o a eventuali convenzioni interne fra coniugi sul riparto delle spese comuni. Un'eccezione ricorre solo – ma ciò non risulta nella fattispecie – qualora l'altro coniuge non sia in grado di finanziare la propria metà. Quanto ai premi delle assicurazioni non obbligatorie, essi non vanno computati, come non vanno computate le imposte (principi riassunti in: RtiD I-2013 pag. 714 consid. 7b con riferimenti).
In concreto AP 1 non pretende che, determinato in base ai criteri che precedono, il suo fabbisogno minimo del diritto esecutivo risulti leso dalla trattenuta di stipendio. Né ciò sembra il caso, per lo meno a un sommario esame. Il ricorrente guadagna per sua stessa ammissione fr. 4200.– mensili netti (fr. 5000.– lordi). Se alla metà del minimo esistenziale per coniugi (fr. 850.– mensili: FU 68/2009 pag. 6292) si aggiunge la metà del costo dell'alloggio coniugale (nella fattispecie fr. 890.– mensili, spese accessorie comprese) e il premio della sua cassa malati obbligatoria (fr. 265.– mensili), pur considerando le presumibili spese indispensabili per raggiungere il posto di lavoro egli appare ancora in grado di versare il contributo alimentare per la figlia C__________ e di sostentare la sua seconda figlia S__________. Parzialmente scoperto rimane, se mai, il fabbisogno minimo della seconda moglie. Ma l'obbligo di mantenimento nei confronti di figli minorenni prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia (art. 276a cpv. 1 CC). Il ricorrente non può invocare quindi i suoi doveri di mantenimento nei confronti della seconda moglie per sottrarsi all'obbligo di versare i contributi alimentari in favore della figlia C__________. Nella situazione descritta il Pretore aggiunto non aveva ragioni per disattendere l'acquiescenza di AP 1 e rinunciare alla trattenuta di stipendio. Anche sotto questo profilo la decisione impugnata resiste dunque alla critica.
4. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza del ricorrente, ma le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui egli si trova inducono a soprassedere a ogni prelievo. Non si pone in ogni modo problema di ripetibili, AO 1 non essendo stata chiamata a formulare osservazioni al “ricorso”.
5. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.–, ove appena si consideri l'ammontare del contributo di mantenimento litigioso (fr. 960.– mensili, rispettivamente fr. 1120.– mensili fino alla maggiore età della beneficiaria).
Per questi motivi,
decide: 1. Il “ricorso” è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).