Incarti n. 11.2016.62 11.2016.69
Lugano, 1 marzo 2018/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa OR.2014.229 (pretese pecuniarie derivanti dal diritto matrimoniale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 25 aprile 2014 da
AP 1 (patrocinata dall'avv. dott. PA 1)
contro
AO 1 (già patrocinato dall'avv.),
giudicando sull'appello del 4 luglio 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza unica emessa dal Pretore aggiunto il 22 giugno 2016 (inc. 11.2016.62) e sul reclamo del 25 luglio 2016 presentato da AO 1 contro la medesima sentenza (inc. 11.2016.69);
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2009, emesso nell'ambito di un'azione promossa il 31 agosto 2007 da AP 1 (1966) per ottenere la separazione dal marito AO 1 (1959), il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato le figlie L__________ (nata il 3 novembre 1993) e A__________ (nata il 7 agosto 2004), ha disciplinato il diritto di visita paterno e ha obbligato AO 1 a versare dal 1° agosto 2007 un contributo alimentare di fr. 3100.– mensili per la moglie, uno di fr. 1693.– mensili per L__________ e uno di fr. 1119.– mensili per A__________, assegni familiari compresi (inc. DI.2007.1080). In riforma di tale decreto il contributo alimentare per la moglie è stato portato a fr. 3665.– mensili da questa Camera con sentenza del 10 gennaio 2011 (inc. 11.2009.15).
B. Pendente la causa di separazione (inc. OA.2007.546), il 21 novembre 2008 AP 1 ha intentato azione di divorzio. Statuendo il 28 novembre 2011, il medesimo Pretore ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, ha obbligato AP 1 a versare al marito fr. 136 166.40 in liquidazione del regime dei beni e ha condannato AP 1 a versare un contributo di mantenimento indicizzato per la moglie di fr. 3250.– mensili fino alla vendita dell'abitazione coniugale, ridotto a fr. 2460.– mensili da allora fino al maggio del 2014, come pure un contributo alimentare per la figlia A__________ di fr. 1550.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1890.– mensili indicizzati fino alla maggiore età (assegni familiari compresi), “valendo l'art. 286 cpv. 3 CC per le spese straordinarie” (inc. OA.2008.750). Lo stesso 28 novembre 2011 il Pretore ha stralciato dal ruolo l'azione di separazione, dichiarata senza oggetto. In riforma della sentenza di divorzio questa Camera ha poi prorogato il 16 dicembre 2013 fino al pensionamento di AP 1 (1° aprile 2030) il contributo alimentare a lei dovuto, condannando tuttavia la medesima a versare al marito interessi al 5% sulla liquidazione del regime dei beni a valere dal passaggio in giudicato della pronuncia di appello (inc. 11.2011.191).
C. AO 1 si è rivolta il 25 aprile 2014 al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, con un'istanza per ottenere dall'ex marito il versamento di complessivi fr. 94 499.85 con interessi o, in subordine, di fr. 27 099.05 con interessi, facendo valere le seguenti pretese:
a) fr. 74 485.50 per contributi di mantenimento retroattivi in favore di lei e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, prima della causa di separazione (promossa il 31 agosto 2007);
b) fr. 60 712.70 a saldo di contributi di mantenimento cautelari per lei e le figlie dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2011;
c) fr. 18 469.35 per interessi al 5% su contributi di mantenimento in favore di lei e delle figlie dopo la sentenza di divorzio, dal 20 gennaio 2012 al 31 gennaio 2014;
d) fr. 9597.90 per spese processuali e ripetibili dovute dal convenuto in base a decisioni passate in giudicato.
AO 1 ha proposto il 17 maggio 2014 di respingere la petizione, salvo riconoscere all'ex moglie un credito di complessivi fr. 69 174.60 o, in via subordinata, di fr. 74 482.25. Con replica del 18 giugno 2014 l'istante ha ribadito la propria domanda. In duplica del 12 luglio 2014 il convenuto ha riconosciuto all'istante unicamente un credito di fr. 69 174.60 (inc. OR.2014.79).
D. Frattanto, il 30 maggio 2014, AO 1 ha presentato davanti allo stesso Pretore un'azione volta alla condanna di AP 1 al pagamento di fr. 124 270.90 con interessi, facendo valere le seguenti pretese:
a) fr. 136 166.40 con interessi in liquidazione del regime dei beni;
b) fr. 7080.– come partecipazione (50%) a una somma versata in favore della figlia A__________;
c) fr. 28 200.– come partecipazione (50%) al mantenimento della figlia L__________ dal novembre del 2011 al gennaio del 2014;
d) fr. 900.– come partecipazione (50%) a una somma versata per spese straordinarie della figlia L__________ dal novembre del 2011 al gennaio del 2014;
e) fr. 18 549.55 per spese familiari sostenute conformemente a un decreto cautelare del 9 gennaio 2009;
f) fr. 2549.45 per interessi al 2% sull'importo appena citato di fr. 18 549.55 relativamente al periodo dal 1° agosto 2007 al 31 gennaio 2014.
AP 1 ha proposto il 18 giugno 2014 di respingere la petizione, salvo riconoscere di dovere all'ex marito fr. 136 166.40 con interessi in liquidazione del regime dei beni. In replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive posizioni (inc. OR.2014.109).
E. All'udienza del 24 ottobre 2014, indetta per le prime arringhe in entrambe le cause, il Pretore della sezione 1 ha comunicato alle parti che avrebbe interpellato il Pretore della sezione 4, a suo avviso competente per materia, e dopo uno scambio di opinioni con quest'ultimo ha rimesso gli atti l'11 novembre 2014 a tale sezione. All'udienza del 2 marzo 2015, indetta per le prime arringhe nelle due cause davanti al Pretore della sezione 4, questi ha congiunto le procedure ai fini dell'istruttoria e del giudizio, iscrivendo al ruolo l'una come inc. OR.2014.229 e l'altra come inc. OR.2014.230. In tale occasione AO 1 ha prodotto un documento, che è stato versato agli atti. Non dovendosi assumere altre prove e le parti rinunciando ad arringhe finali, il Pretore aggiunto ha comunicato che il caso sarebbe passato direttamente a sentenza.
F. Statuendo il 22 giugno 2016, il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto ambedue le azioni: quella di AP 1 per complessivi fr. 75 174.20 con interessi e quella di AO 1 per fr. 136 166.40 con interessi. Compensata l'una con l'altra, egli ha condannato AP 1 a versare a AO 1 la differenza di fr. 60 992.20 con interessi al 5% dal passaggio in giudicato della sentenza, oltre a interessi del 5% su fr. 136 166.40 dal 1° febbraio 2014 fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima, non senza condannare AO 1 a versare a AP 1 interessi del 5% su complessivi fr. 69 144.60 dal 1° febbraio 2014 fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa. Le spese dell'azione promossa da AP 1, di fr. 4650.– complessivi, sono state poste per un quinto a carico dell'attrice e per il resto a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 8000.– per ripetibili ridotte. Le spese dell'azione promossa da AO 1, di fr. 7950.– complessivi, sono state addebitate alle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 luglio 2016 per ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedere condannato AO 1 a versarle fr. 74 485.50 con interessi al 5% dal 1° febbraio 2014. AO 1 si è rivolto da parte sua al Pretore aggiunto il 25 luglio 2016, chiedendogli di ridurre al 6.8% o, subordinatamente, al 10% le spese processuali poste a suo carico in esito all'azione promossa dalla moglie, condannando inoltre quest'ultima a rifondergli fr. 9000.– per ripetibili ridotte. Il Pretore aggiunto ha trasmesso il memoriale a questa Camera per essere trattato come reclamo. Invitato a esprimersi sull'appello di AP 1, AO 1 propone in osservazioni del 5 febbraio 2018 di respingere il ricorso nella misura in cui fosse ricevibile. Invitata a esprimersi sul reclamo di AO 1, AP 1 propone a sua volta con osservazioni del 5 febbraio 2018 di respingere il ricorso.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello di AP 1
1. Litigiosa rimane la pretesa di fr. 74 485.70 che AP 1 vanta nei confronti di AO 1 per contributi di mantenimento retroattivi in favore di lei e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 (sopra, lett. C), respinta dal Pretore aggiunto. Le altre tre richieste fatte valere dall'attrice nella petizione del 25 aprile 2014, che il Pretore aggiunto ha parzialmente accolto, non sono in discussione. Ora, nella decisione appellata il Pretore aggiunto ha accertato che nessun contributo alimentare è mai stato fissato in favore di AP 1 o delle figlie per il periodo intercorso dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, precedente l'avvio della causa di separazione (promossa il 31 agosto 2007 e stralciata dal ruolo per sopravvenuta carenza d'oggetto il 28 novembre 2011). L'attrice non ha mai chiesto provvedimenti a tutela dell'unione coniugale e l'assetto cautelare decretato dal giudice della separazione è cominciato a decorrere il 1° agosto 2007 (sopra, lett. A). Del resto – ha continuato il Pretore aggiunto – dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 l'attrice ha potuto provvedere a sé e alle figlie grazie a cospicui prelevamenti da conti di AO 1. Di conseguenza – egli ha proseguito – “mal si comprende come l'ex marito possa ora venir condannato al pagamento di un mantenimento famigliare a cui ha già (sicuramente in gran parte) provveduto”. La questione avrebbe potuto tutt'al più – ha epilogato il primo giudice – “rientrare nella definizione dei reciproci rapporti di dare e avere; sennonché, anche tale ambito è stato affrontato e deciso dai giudici di prima e seconda istanza nel contesto della liquidazione del regime dei beni, per cui ad un'odierna sua rimessa in discussione osta ora la crescita in giudicato delle loro pronunce” (sentenza impugnata, pag. 6).
2. L'appellante non contesta di avere prelevato da conti del convenuto, prima di intentare la causa di separazione, complessivi fr. 239 000.– “onde garantire a sé stessa e alle figlie una buona riserva in denaro onde far fronte alle spese alimentari per sé e per le due figlie” dal 14 agosto 2006 (separazione di fatto) fino al 1° agosto 2007 (decorrenza dell'assetto cautelare decretato dal giudice della separazione). Sottolinea però che nella sentenza di divorzio quel prelevamento le è stato interamente imputato sulla sua spettanza in liquidazione della partecipazione agli acquisti, senza definire quanto il marito avrebbe dovuto versare per il mantenimento di lei e delle figlie in quel periodo. Essa rivendica così “il diritto di opporre alla pretesa del marito [in liquidazione del regime dei beni] il credito da alimenti suo e delle due figlie”. Negandole tale diritto, essa afferma, la decisione impugnata le ha precluso la possibilità di chiedere un'integrazione della sentenza di divorzio, incompleta sulla liquidazione dei rispettivi rapporti di dare e avere, non includendo essa – appunto – l'equivalente per contributi alimenti cautelari arretrati dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007. L'appellante chiede così, in definitiva, che il marito sia condannato a versarle la somma di fr. 74 485.50 con interessi al 5% dal 1° febbraio 2014.
3. Nelle sue osservazioni del 5 febbraio 2018 AO 1 reputa anzitutto che l'appello debba essere dichiarato irricevibile perché si limita a riprendere “in larga misura” atti processuali di primo grado e a contestare la sentenza impugnata “in maniera del tutto generica”. La censura non può essere condivisa. Come si è appena visto, l'appellante spiega debitamente perché nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto avrebbe dovuto stabilire l'equivalente di quel che il convenuto avrebbe dovuto versarle per il mantenimento suo e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007. Non si può dire quindi che la critica si esaurisca in vaghe considerazioni.
4. Sempre nelle osservazioni all'appello AO 1 asserisce che “i giudici di prima e seconda istanza” hanno fissato “a più riprese” i contributi alimentari per moglie e figlie solo dal 1° agosto 2007. In realtà le cose stanno altrimenti. Nella petizione di separazione, introdotta il 31 agosto 2007, AP 1 aveva chiesto in via cautelare, retroattivamente dal 15 agosto 2006, un contributo di mantenimento per sé di fr. 4506.– mensili, uno per L__________ di fr. 1973.– mensili e uno per A__________ di fr. 1324.– mensili. Con decreto cautelare del 9 gennaio 2009 il Pretore ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 3100.– mensili, uno per L__________ di fr. 1693.– mensili e uno per A__________ di fr. 1119.– mensili (assegni familiari compresi), ma solo dal 1° agosto 2007 (data della litispendenza). Visti gli importi prelevati dalla moglie per far fronte alle spese correnti prima di intentare causa, oltre a complessivi fr. 18 549.65 già pagati dal marito, egli ha ritenuto che fino al 1° agosto 2007 AO 1 avesse già contribuito in larga misura al mantenimento della famiglia e nulla più dovesse per tale titolo.
Contro il decreto cautelare AP 1 era insorta a questa Camera, chiedendo – tra l'altro – che i contributi alimentari decorressero almeno dal 1° settembre 2006, poiché in caso contrario quanto lei aveva ritirato dai conti del marito le sarebbe imputato in futuro “non come anticipo di alimenti, bensì come anticipo della liquidazione degli alimenti”. Questa Camera ha respinto la pretesa, proprio perché l'appellante aveva già prelevato autonomamente da conti del marito quanto occorreva per sé e le figlie tra l'agosto del 2006 e l'agosto del 2007. Non si giustificava dunque di obbligare AO 1 a versare contributi retroattivi. Nella misura in cui l'appellante temeva di vedersi imputare quei prelevamenti sulla sua spettanza in liquidazione del regime dei beni, la Camera ha ritenuto che il timore fosse infondato, il marito ammettendo che nel caso in cui alla moglie non fossero stati riconosciuti contributi alimentari retroattivi, una parte della somma da lei ritirata sarebbe stata da considerare come “pagamento anticipato del contributo alimentare”. Nelle circostanze descritte l'appello è stato respinto (sentenza citata inc. 11.2009.15 del 10 gennaio 2011, consid. 7).
5. Nella susseguente causa di divorzio AP 1 ha chiesto una volta ancora di vedersi riconoscere, in liquidazione del regime dei beni, l'equivalente di quel che il marito avrebbe dovuto versare per contributi cautelari a lei e alle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, somma ch'essa ha dichiarato di compensare con i prelevamenti da lei eseguiti da conti del marito. Inizialmente non precisato (risposta del 30 gennaio 2009, pag. 11; memoriale del 29 settembre 2009 sulle conseguenze accessorie litigiose, pag. 10), l'importo relativo a quel periodo è poi stato specificato dalla convenuta nell'allegato conclusivo del 3 ottobre 2011 in fr. 74 485.50, da cui dedurre fatture pagate direttamente dal marito per fr. 18 549.65 (pag. 4 a metà), ed è stato ribadito al dibattimento finale del 10 ottobre 2011. L'attore ha eccepito la tardività della pretesa, “dato che [essa] avrebbe potuto e dovuto essere già stata indicata nella lettera di quantificazione delle pretese muliebri del 22 aprile 2011, rispettivamente del 19 giugno 2011” (verbale del 10 ottobre 2011, 2° foglio). Le due lettere cui si riferisce l'attore sono missive al primo giudice in cui la convenuta aggiornava la sua spettanza in liquidazione del regime dei beni in fr. 106 429.08 complessivi “oltre al conguaglio dei crediti di moglie e figlie a titolo di contributi alimentari arretrati”, rispettivamente in complessivi fr. 113 379.08 “che saranno conteggiati (…) nel conguaglio dei crediti reciproci di marito, moglie e figlie a titolo di prelevamenti anticipati (agosto 2006) della moglie dai conti bancari del marito”. Sulla tempestiva quantificazione della pretesa si può opinare. Sta di fatto che nella causa di divorzio AP 1 ha rivendicato chiaramente un indennizzo per non avere ricevuto contributi alimentari retroattivi dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007.
Nella sentenza di divorzio del 2 dicembre 2011 AP 1 si è poi vista dedurre dalla metà dell'aumento che le spettava in liquidazione del regime della partecipazione agli acquisti (art. 215 cpv. 1 CC), l'intera somma di fr. 239 000.– da lei prelevata dai conti del marito. Il Pretore non ha trascurato, in quella sentenza, che la contesa relativa al mantenimento di moglie e figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 rimaneva irrisolta, ma ha addotto testualmente: “Da ultimo si rileva che starà per contro alle parti definire i loro rapporti di dare ed avere includendo anche il calcolo degli alimenti cautelari arretrati sulla base della sentenza 10 gennaio 2011 della prima Camera civile del Tribunale d'appello” (inc. OA.2008.750, pag. 7 a metà). In sostanza – e contrariamente all'opinione del Pretore aggiunto – il primo giudice ha lasciato la questione indecisa, lasciando alle parti il compito di trovare un accordo. Entrambi i coniugi hanno impugnato tale sentenza, ma non su quel punto. L'attore non ha preteso, in appello, che il Pretore statuisse sulla rivendicazione della convenuta (respingendola in ordine o nel merito) né la convenuta ha preteso che il Pretore la accogliesse. Tanto meno l'uno o l'altra ha lamentato un diniego di giustizia per avere, il Pretore, lasciato la questione aperta. La sentenza di divorzio è così passata in giudicato senza che quel problema fosse stato risolto.
6. Che nella sentenza di divorzio il Pretore abbia disatteso, dopo quanto si è visto, l'art. 283 CPC (“unità della decisione”) non fa dubbio. Il giudice che scioglie un matrimonio deve statuire anche su tutte le conseguenze accessorie. Solo per motivi gravi può rinviare la liquidazione del regime dei beni – intendendosi con ciò la liquidazione nel suo intero – a un apposito procedimento, ma in nessun caso può scorporare singole pretese per rinviarle a decisione separata. D'altro lato il giudice che – come in concreto – non statuisce su una pretesa nel processo principale e sollecita le parti a trovare un accordo non può poi rifiutarsi di decidere in separata sede qualora le parti non riescano a intendersi. A torto l'attore asserisce perciò, nelle osservazioni all'appello, che in concreto la questione relativa al mantenimento di moglie e figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 sia oggetto di sentenza passata in giudicato. E altrettanto a torto pretende che, non essendosi vista riconoscere dal giudice della separazione contributi alimentari retroattivi per lei e le figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007, AP 1 non possa più chiedere nulla. Questa Camera ha confermato il 10 gennaio 2011 l'assetto cautelare decretato dal giudice della separazione a valere dal 1° agosto 2007 non perché la richiesta di contributi retroattiva fosse improponibile, ma perché moglie e figlie non abbisognavano allora di contributi cautelari, avendo potuto attingere a conti di AO 1 (sopra, consid. 4 in fine). In nessun modo essa ha escluso che AP 1 potesse vantare una pretesa nella liquidazione del regime dei beni in esito al divorzio per non essersi vista riconoscere alcunché a titolo di mantenimento in favore suo e delle figlie dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007. Anche in proposito le contestazioni di AO 1 cadono dunque nel vuoto.
7. Quanto all'ammontare dell'indennizzo richiesto, AP 1 fa valere in liquidazione del regime dei beni una pretesa pari all'entità degli stessi contributi cautelari dovuti a lei e alle figlie da AO 1 dal 1° agosto 2007, nella causa di separazione, calcolati retroattivamente su un arco di tempo compreso dal 14 agosto 2006 al 31 luglio 2007 (fr. 6477.– mensili complessivi [doc. K]: fr. 3665.– mensili per lei, fr. 1693.– mensili per L__________ e fr. 1119.– mensili per A__________, assegni familiari compresi). Se non che, l'azione di separazione è stata promossa il 31 agosto 2007 (timbro postale sulla busta d'invio), di modo che la retroattività non può sospingersi oltre il 31 agosto 2006. E siccome il giudice della separazione ha già fatto decorrere l'assetto cautelare retroattivamente dal 1° agosto 2007, l'indennizzo chiesto da AP 1 può riferirsi unicamente al periodo compreso fra il 31 agosto (non il 14 agosto) 2006 e il 31 luglio 2007. La pretesa di fr. 74 485.50 (fr. 6477.– x 11.5 mesi) si riconduce pertanto a
fr. 71 247.– (fr. 6477.– x 11 mesi). Da parte sua il convenuto non pretende che in quel periodo egli non potesse essere tenuto al mantenimento di moglie e figlie né che, per avventura, i contributi in questione dovessero calcolarsi in base a criteri diversi rispetto a quelli applicati dal 1° agosto 2007. Dal totale di fr. 71 247.– va dedotto in ogni modo quanto AO 1 ha pagato direttamente per moglie e figlie (fr. 18 549.65 riconosciuti da AP 1 nella causa di divorzio, che il giudice non ha considerato nella liquidazione del regime dei beni: memoriale conclusivo, pag. 4 a metà). Ne segue un indennizzo di fr. 52 697.35.
Nelle osservazioni all'appello AO 1 oppone al credito dell'attrice altre sue pretese (interessi sul capitale in esubero prelevato a suo tempo da AP 1 dai conti di lui, pagamento di quote AVS, valore locativo di una casa lasciata in uso all'attrice, indennità per arredo e suppellettili). Si tratta di argomentazioni che non possono trovare ascolto, oggetto dell'attuale procedura essendo unicamente – si ripete – l'indennizzo chiesto da AP 1 in liquidazione del regime dei beni per l'entità dei contributi cautelari che sarebbero stati dovuti a lei e alle figlie dall'agosto del 2006 all'agosto del 2007 se non avesse attinto ad averi del marito. Altre questioni non sono state lasciate in sospeso dal giudice del divorzio e non possono essere rimesse in causa, né su di esse si può tornare a discutere.
8. Ancora nelle osservazioni all'appello AO 1 fa valere la prescrizione dell'indennizzo chiesto dall'attrice. Non si capisce tuttavia in che momento questa sarebbe subentrata. A prescindere dal fatto che l'eccezione sarebbe ricevibile solo nel caso in cui la prescrizione si fosse compiuta in appello (Spühler in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 317), ciò che è ormai escluso dall'art. 138 cpv. 1 CO, il quale dal 1° gennaio 2011 non prevede più la decorrenza del termine in corso di causa, AP 1 ha esplicitamente avanzato la pretesa nella risposta all'azione di divorzio, del 30 gennaio 2009, reiterandola al dibattimento finale, del 10 ottobre 2011. Come possa il convenuto invocare la prescrizione in condizioni del genere non è dato a divedere.
9. Se ne conclude che l'indennità postulata da AP 1 in liquidazione del regime dei beni per i contributi cautelari che sarebbero stati dovuti da AO 1 a lei e alle figlie dal 31 agosto 2006 al 31 agosto 2007 si rivela fondato fino a concorrenza di fr. 52 697.35. Non bisogna dimenticare tuttavia che davanti al Pretore aggiunto l'attrice avanzava sì pretese per complessivi fr. 163 265.45 (sopra, lett. C), ma per finire ha limitato la richiesta a fr. 94 499.85 con interessi, ritenendo che fr. 68 765.60 fossero già riconosciuti dal convenuto (petizione, pag. 9). Non incombe a questa Camera sindacare se ciò sia davvero il caso. Decisivo è che la richiesta di fr. 94 499.85 con interessi è rimasta invariata fino all'ultima udienza davanti al Pretore aggiunto e che l'accoglimento dell'appello non può trascenderne i limiti (art. 58 cpv. 1 CPC). Una liquidazione del regime dei beni è retta invero dal principio dispositivo (art. 277 cpv. 1 CPC), salvo mutazione dell'azione (art. 317 cpv. 2 CPC), ipotesi di cui l'attrice non si prevale. E nella fattispecie il Pretore aggiunto ha già accolto la petizione per complessivi fr. 75 174.20. L'accoglimento dell'appello non può eccedere perciò la differenza di fr. 19 325.65 con interessi. Tenuto conto che AO 1 vanta una contropretesa di fr. 136 166.40, AP 1 rimane debitrice verso di lui, in definitiva, di fr. 41 666.55 con interessi (rispetto ai fr. 60 992.20 stabiliti dal Pretore aggiunto).
II. Sul reclamo di AO 1
10. Una decisione in materia di spese giudiziarie è impugnabile a titolo indipendente soltanto mediante reclamo (art. 110 CPC). La lettera che AO 1 ha scritto al Pretore per contestare il dispositivo sulle spese e le ripetibili dell'azione promossa da AP 1 può dunque essere trattata unicamente a tale stregua (DTF 140 III 636). Ora, il termine per presentare reclamo è di 30 giorni, tranne che la decisione impugnata sia stata emessa – ma l'eventualità è estranea al caso specifico – con la procedura sommaria. In concreto la sentenza del Pretore aggiunto è stata notificata a AO 1 il 25 giugno 2016 (attestazione Track & Trace n. __________). Il termine di ricorso è poi rimasto sospeso dal 15 luglio al 15 agosto 2012 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. b CPC. Introdotto il 25 luglio 2016, ancora durante le ferie giudiziarie, il reclamo è pertanto tempestivo.
11. Secondo il Pretore aggiunto l'attrice è uscita vittoriosa dalla causa da lei promossa per quattro quinti, ottenendo fr. 75 174.20 sui fr. 94 499.85 richiesti (ancorché compensati con la pretesa di fr. 136 166.40 del convenuto). Ha posto così le spese processuali di fr. 4650.– per un quinto a carico della medesima e per il resto a carico del convenuto, condannato inoltre a rifondere a AP 1 fr. 8000.– per ripetibili. Il reclamante obietta che rispetto alla pretesa complessiva di fr. 163 325.45 l'attrice si vede riconoscere unicamente fr. 75 174.20 e che, avendo egli riconosciuto la domanda di lei per fr. 68 675.60, l'interessata ottiene causa vinta solo nella proporzione del 6.8% (o, al limite, di un decimo). Identica sorte seguono a suo avviso le ripetibili, fissate dal Pretore aggiunto in fr. 8000.– partendo dalla premessa che l'attrice esca vincente per quattro quinti. Data una soccombenza di nove decimi, egli sostiene che a lui spettano invece fr. 9000.– per il medesimo titolo.
12. Le argomentazioni del reclamante sono superate dagli eventi. Come si è visto, l'attrice ha promosso una causa intesa a ottenere la condanna di AO 1 al versamento di fr. 94 499.85 con interessi. Solo tale importo fa stato per il valore litigioso. Che AP 1 abbia rinunciato a pretendere altri fr. 68 765.60 reputandoli riconosciuti dal convenuto poco importa. E dalla causa promossa l'attrice esce pienamente vittoriosa. La somma riconosciuta o posta in compensazione dal convenuto non influisce né sul valore litigioso né sul risultato del processo. In concreto pertanto non solo il reclamo va respinto, ma il dispositivo in materia di spese processuali e ripetibili della sentenza emanata dal Pretore aggiunto dev'essere adeguato all'esito della decisione odierna. Le spese di complessivi fr. 4650.– vanno poste così a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.
III. Sulle spese processuali e le ripetibili di secondo grado
13. Le spese dell'appello seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva di condannare AO 1 a versarle fr. 74 485.50 con interessi, ma ottiene unicamente fr. 19 325.65 con interessi, non potendosi esulare in questa sede dai limiti della domanda iniziale (consid. 9). Essa risulta soccombere così per tre quarti, il rimanente quarto andando a carico del convenuto. Le ripetibili seguirebbero identica sorte. Se non che, AO 1 si è difeso in appello senza far capo al patrocinio di un legale. Tutt'al più egli avrebbe diritto così a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) – ridotta – ove la stesura delle osservazioni all'appello gli avesse cagionato particolari costi oppure apprezzabile dispendio di tempo o perdite di guadagno. Tale non consta essere il caso nella fattispecie, l'interessato avendo potuto redigere il memoriale da sé, senza incontrare disagi d'ordine professionale né affrontare esborsi di rilievo. Non soccorrono quindi i presupposti per assegnare indennità d'inconvenienza.
14. Le spese del reclamo seguono la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC), che rifonderà all'attrice, la quale ha presentato osservazioni tramite un legale, un'adeguata indennità per ripetibili.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
15. Circa i rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Tale non è il caso invece del reclamo, il cui valore litigioso, sommando le spese processuali e le ripetibili controverse, non raggiunge nemmeno l'ammontare di fr. 15 000.–.
Per questi motivi,
decide: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.1 AP 1 è condannata a versare a AO 1 la somma di fr. 41 666.55 con interessi del 5% dal passaggio in giudicato della presente sentenza, oltre a interessi del 5% su fr. 136 166.40 dal 1° febbraio 2014 fino al passaggio in giudicato della sentenza stessa.
2. Le spese processuali dell'azione promossa da AP 1, di complessivi fr. 4650.–, incluse quelle della procedura di conciliazione (inc. CM.2014.66), da anticipare dall'attrice, sono poste a carico del convenuto, che rifonderà all'attrice fr. 10 000.– per ripetibili.
II. Le spese dell'appello, di fr. 3000.– complessivi, da anticipare dall'appellante, sono poste per tre quarti a carico dell'appellante medesima e per il resto a carico di AO 1 Non si assegnano ripetibili.
III. Il reclamo è respinto.
IV. Le spese del reclamo, di fr. 500.– complessivi, sono poste a carico del reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.
V. Notificazione:
– avv. dott.; –.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).