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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 26.03.2018 11.2016.105

March 26, 2018·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,151 words·~6 min·6

Summary

Appello divenuto senza oggetto: stralcio dal ruolo

Full text

Incarto n. 11.2016.105

Lugano, 26 marzo 2018/jh      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta del giudice:

G. A. Bernasconi, presidente

vicecancelliera:

F. Bernasconi

sedente per statuire nella causa SO.2016.848 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 25 febbraio 2016 da

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

esaminato l'appello del 14 ottobre 2016 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa dal Pretore il 5 ottobre 2016;

Ritenuto in fatto

e considerando in diritto:

                                   1.   Con sentenza del 5 ottobre 2016, emanata a protezione dell'unione coniugale, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1974) e AO 1 (1977) a vivere separati, ha affidato le figlie V__________ (nata il 13 dicembre 2007), M__________ e C__________ (nate entrambe il 25 ottobre 2009) alla madre, ha assegnato l'abitazione coniugale in uso alla medesima, ha obbligato il marito a consegnare alla moglie le chiavi di casa, ha disciplinato il diritto di visita paterno, ha istituito una curatela educativa in favore delle figlie, ha confermato l'intervento del Servizio di aiuto educativo (SAE) a tutela di queste ultime, ha ordinato a AO 1 di seguire “un percorso terapeutico” e ha condannato il marito a versare dal febbraio del 2016 un contributo alimentare di fr. 1070.– mensili per la moglie, come pure un contributo di fr. 815.– mensili per ogni figlia (oltre agli assegni familiari). Le spese processuali di fr. 3000.– sono state poste a carico di AP 1, con obbligo di rifondere all'istante fr. 4500.– per ripetibili.

                                   2.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 14 ottobre 2016 a questa Camera per ottenere – previo conferimento dell'effetto sospensivo – l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al Pretore perché statuisca di nuovo o, subordinatamente, per ottenere la riforma della decisione impugnata nel senso di affidare le figlie a lui, di assegnargli l'abitazione coniugale in uso, di regolare il diritto di visita materno, di svincolare il curatore educativo dall'obbligo di coordi­nare i propri interventi con i servizi sociali, di rinunciare alle prestazioni del Servizio di aiuto educativo (SAE) e di non porre contributi alimentari a suo carico né per la moglie né per le figlie. Con osservazioni del 7 novembre 2016 AO 1 ha proposto di respingere l'appello e di non concedere all'appello effetto sospen­sivo. Il presidente di questa Camera ha accolto il 14 novembre 2016 la richiesta di effetto sospensivo limitatamente al­l'assegnazione dell'alloggio coniugale, all'affidamento delle figlie alla (sola) madre, alla disciplina del diritto di visita paterno e ai contributi di mantenimento in favore delle figlie, respingendola per il resto.

                                   3.   Chiamato il 9 gennaio 2017 da AP 1 a regolare l'assetto della vita separata in pendenza di appello, mediante decreto cautelare del 20 gennaio 2017 il Pretore ha affidato con effetto immediato le figlie alla madre, ha limitato il diritto di visita paterno, ha richia­mato i genitori ai loro doveri, ha invitato “la rete” ad attivarsi monitorando la situazione e ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 815.– mensili per ogni figlia (assegni familiari non compresi). Con decreto cautelare del 18 luglio 2017 egli ha poi disposto la consegna delle figlie al padre per l'esercizio del diritto di visita al punto d'incontro della Casa __________ di __________, invitando i responsabili della struttura a presentare un breve rapporto indicativamente dopo 15 visite. Infine con decreto cautelare del 3 novembre 2017 il Pretore ha ulterior­mente ristretto le relazioni personali tra padre e figlie, fissandone indicativamente la durata in mezz'ora e la cadenza ogni 15 giorni, “in regime accompagnato” presso la Casa __________ di __________ (inc. SO.2017.155).

                                   4.   In procinto di statuire sull'appello di AP 1 contro la sentenza pretorile del 5 ottobre 2016, questa Camera si è domandata se i radicali mutamenti intervenuti dopo di allora soprattutto per quanto riguarda le relazioni personali dell'appellante con le figlie non avessero privato il ricorso di interesse pratico e attuale. Il presidente ha scritto così il 28 febbraio 2018 alle parti, informandole che nel caso in cui l'appello fosse divenuto senza interesse la causa sarebbe potuta essere tolta dal ruolo senza spese e compensando le ripetibili. AO 1 ha comunicato il 13 marzo 2018 di aderire alla proposta “al fine di poter chiudere la vertenza”. AP 1 ha dato il suo assenso l'indomani, ritenendo “necessario snellire la procedura e concentrarsi sul recupero della relazione delle figlie con il padre e con i nonni, gravemente compromessa”.

                                   5.   Nelle circostanze descritte l'appello in esame risulta effettivamente privo d'interesse pratico e attuale. La causa va pertanto stralciata dal ruolo (art. 242 CPC). Ciò comporta il passaggio in giudicato della sentenza emanata dal Pretore il 5 ottobre 2016. I decreti cautelari emessi dal Pretore medesimo in pendenza di appello il 9 gennaio, il 18 luglio e il 3 novembre 2017 continuano a valere come decreti cautelari nella procedura intesa alla regolamentazione definitiva delle relazioni personali tra padre e figlie, al cui proposito la sentenza del 5 ottobre 2016 risulta – come l'appello – superata dagli eventi sopravvenuti in pendenza di ricorso.

                                   6.   Quanto alle spese processuali, la disponibilità conciliativa manifestata dalle parti (anche per quanto concerne la compensazione delle ripetibili) merita riconoscimento, nel senso che il presente decreto è emanato senza prelievo di oneri.

Per questi motivi,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza interesse a la causa è stralciata dal ruolo.

                                   2.   Non si riscuotono spese. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   I decreti cautelari emessi dal Pretore in pendenza di appello il 9 gennaio, il 18 luglio e il 3 novembre 2017 continuano a valere come misure provvisionali che regolano le relazioni personali tra padre e figlie in vista della decisione finale che il Pretore emanerà sul diritto di visita.

                                   4.   Notificazione:

– avv.; – avv..

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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