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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.03.2015 11.2015.25

March 30, 2015·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·743 words·~4 min·5

Summary

Rettifica di sentenza: errore di scritturazione

Full text

Incarto n. 11.2015.25

Lugano 30 marzo 2015/jh    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Chietti Soldati

sedente per statuire nella causa SO.2015.51 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 20 gennaio 2015 dallo

AO 1 (rappresentato dal RA 1 )

contro

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1),

riesaminato il dispositivo n. 1 della decisione emessa da questa Camera il 16 marzo 2015 (inc. 11.2015.18);

Ritenuto

in fatto:                     che in parziale accoglimento di un appello presentato da AP 1 contro una decisione emessa il 16 febbraio 2015 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Città, con sentenza del 16 marzo 2015 questa Camera ha così statuito:

                                   1.  Alla Cassa disoccupazione __________, via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato l'importo di fr. 673.– mensili dall'indennità di disoccupazione spettante a AP 1 (n. persona __________), __________, e di versarlo a titolo di contributo alimentare in favore della figlia A__________ sul conto corrente postale n. __________ intestato all'Ufficio RA 1, __________, con l'avvertenza che il versamento di tale somma direttamente all'assicurato non avrà effetto liberatorio per la Cassa;

                                  che il 23 marzo 2015 AP 1 ha segnalato alla Camera un errore di scritturazione nel dispositivo appena citato, l'ammontare della trattenuta essendo in realtà a fr. 763.– mensili, come figura a pag. 4 in alto della decisione medesima;

e considerando

in diritto:                   che a norma dell'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC se il dispositivo di una sentenza è poco chiaro, ambiguo o incompleto oppure in contraddizione con i considerandi, su richiesta di parte o d'ufficio il giudice interpreta o rettifica la decisione;

                                  che qualora la rettifica riguardi semplici errori di scrittura o di calcolo il giudice può rinunciare a interpellare le parti (art. 334 cpv. 2 seconda frase CPC);

                                  che in concreto il dispositivo n. 1 è palesemente inficiato da un errore di battuta;

                                  che in effetti la disponibilità di AP 1 ammonta a fr. 763.– mensili, come risulta dal considerando 3a della sentenza medesima, e non a fr. 673.– mensili come figura nel dispositivo n. 1;

che la rettifica dell'art. 334 cpv. 1 prima frase CPC mira a correg­gere appunto manifeste inavvertenze di redazione, di scrittura o di calcolo, ovvero sviste formali (non di errori di apprezzamento nel merito) chiaramente desumibili dal testo stesso della decisione;

                                  che nella fattispecie si ravvisano già a prima vista i requisiti per emendare il dispositivo n. 1 della sentenza di questa Camera;

                                  che in esito al presente giudizio non si prelevano spese, mentre non si pone problema di ripetibili, per altro nemmeno richieste;

decide:                 1.  Il dispositivo n. 1 della sentenza emanata da questa Camera il 16 marzo 2015 è rettificato come segue:

                                   Alla Cassa disoccupazione __________, via __________, __________, è ordinato di trattenere con effetto immediato l'importo di fr. 763.– mensili dall'indennità di disoccupazione spettante a AP 1 (n. persona __________), __________, e di versarlo a titolo di contributo alimentare in favore della figlia Al__________ sul conto corrente postale n. __________ intestato all'Ufficio RA 1, __________, con l'avvertenza che il versamento di tale somma direttamente all'assicurato non avrà effetto liberatorio per la Cassa.

                             2.  Non si riscuotono spese.

                             3.  Notificazione a:

– avv.; –;  – Cassa di disoccupazione.

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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