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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 06.05.2016 11.2015.118

May 6, 2016·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,263 words·~16 min·6

Summary

Divorzio: provvedimenti cautelari: modifica della custodia del figlio

Full text

Incarto n. 11.2015.118

Lugano 6 maggio 2016/jh  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti

vicecancelliera:

Giannini

sedente per statuire nella causa SO.2012.3382 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 3 agosto 2012 da

AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1)  

contro  

AO 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 2),

giudicando sull'appello del 28 dicembre 2015 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso dal Pretore il 18 dicembre 2015 nella causa DM.2015.281 (divorzio);

Ritenuto

in fatto:                A.  AO 1 (1963), cittadino italiano, e AP 1 (1975), cittadina romena, si sono sposati a __________ (Varese) il 25 settembre 2010. A quel momento essi avevano già un figlio, P__________, nato a __________ il 25 settembre 2009. Nel marzo del 2011 i coniugi si sono stabiliti a __________ e il 3 ago­sto 2012 AP 1 ha postulato dinanzi al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, misure a protezione dell'unione coniugale. Alla prima udienza del 3 settembre 2012 le parti si sono accordate sull'affidamento cautelare di P__________ alla madre, sul diritto di visita del padre e sul contributo alimentare che questi avrebbe versato per il figlio. A una successiva udienza del 19 no­vembre 2012 il Pretore ha nominato a P__________ un curatore educativo. In esito a un'udienza del 23 aprile 2013 i coniugi si sono poi intesi nel senso che il figlio rimanesse cautelarmente affidato alla madre. Essi hanno definito inoltre un calendario preciso in conformità del quale il padre avrebbe esercitato il diritto di visita.

                            B.  Su richiesta del Pretore, l'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, Settore famiglie e minorenni, ha consegnato l'11 novem­bre 2013 un'indagine socio-ambientale sulla situazione del figlio, proponendo una serie di provvedimenti che con decreto cautelare del 6 dicembre 2013 il Pretore ha omologato e dichiarato immediatamente esecutivi. Il 14 maggio 2014 si è tenuta davanti al Pretore una nuova udienza, nel corso della quale i coniugi si sono impegnati ad applicare “alla lettera” le istruzioni del curatore e quelle dell'Ufficio dell'aiuto e della protezione, accordandosi sul fatto che P__________ sarebbe rimasto “con la madre in settimana e con il padre durante il week-end”, AO 1 impegnan­dosi a prendere il figlio il venerdì all'asilo e a riportarlo all'asilo il lunedì mattina. Il Pretore ha omologato l'accordo seduta stante.

                            C.  Con “ordinanza” del 14 luglio 2015 il Pretore ha proposto ai coniugi di regolare l'assetto del figlio a conclusione delle misure protettrici dell'unione coniugale confermando l'affidamento di P__________ alla madre, disponendo che il ragazzo rimanesse con quest'ultima “in settimana” e fosse preso in consegna dal padre il venerdì sera fino al lunedì mattina, disciplinando il diritto di visita del convenuto durante le vacanze estive, mantenendo la curatela educativa, invitando l'Ufficio dell'aiuto e della protezione a continuare la vigilanza e ponendo a carico di AO 1 un contributo alimentare per il figlio di fr. 500.– mensili (assegni familiari non compresi), la madre assumendo da parte sua il premio della cassa malati. AP 1 ha dichiarato il 29 luglio 2015 di accettare la proposta. AO 1 ha comunicato il 19 agosto 2015 di respingerla, rivendicando egli medesimo la custodia di P__________, prospettando alla moglie un diritto di visita identico al suo e chiedendo per il figlio un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili (assegni familiari non compresi).

                            D.  Il 22 settembre 2015 ha avuto luogo un incontro del Pretore con il curatore educativo e il responsabile dell'Ufficio cantonale del­l'aiuto e della protezione. Il “verbale interno” del colloquio attesta – fra l'altro – “l'opportunità di inserire i seguenti cambiamenti”:

                                  1.  P__________ è domiciliato presso il padre.

                                         2.  P__________ sta con il padre tutte le settimane, dal lunedì sera, dopo la scuola, fino al giovedì mattina.

                                         3.  P__________ sta con la madre dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina (se la madre lavora), rispettivamente fino al lunedì mattina (se la madre non lavora).

                                         4.  Gli scambi intervengono durante il periodo scolastico, presso la scuola; quando non c'è scuola, il padre va a prendere P__________ dalla madre e glie lo riporta al termine della visita.

                                         5.  Le vacanze scolastiche di Ognissanti, di Natale, di carnevale e Pasqua andranno suddivise a metà tra i genitori.

                                         6.  Ciascun genitore deve essere posto in condizione di disporre di un documento valido per il figlio. Il padre rimane autorizzato a firmare unilateralmente ogni documento necessario per ottenere, rispettivamente rinnovare i documenti del figlio, in particolare passaporto e carta d'identità.

                                         7.  La madre è tenuta a presentare i programmi di lavoro al curatore.

                                         8.  Il curatore rimane autorizzato a raccogliere ogni informazione utile riguardante il minore, interpellando in particolare i medici curanti e i docenti.

                                         9.  Il curatore rimane sin d'ora autorizzato ad attivare il sostegno pedagogico per P__________.

                                       10.  Curatore e Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione rimangono attivi con i compiti già assegnati.

                                  Le parti non sono state convocate all'incontro e nemmeno hanno ricevuto il “verbale interno”.

                            E.  Statuendo in via cautelare il 6 ottobre 2015, il Pretore ha decretato quanto segue:

                                  1.  Con effetto da lunedì 11 gennaio 2016 P__________ è domiciliato presso il padre.

                                         2.  Con effetto da lunedì 11 gennaio 2016 P__________ sta con il padre tutte le settimane, dal lunedì sera, dopo la scuola, fino al giovedì mattina. P__________ sta con la madre dal giovedì a mezzogiorno fino al sabato mattina (se la madre lavora), rispettivamente fino al lunedì mattina (se la madre non lavora).

                                         3.  Con effetto dall'11 gennaio 2016 ogni genitore è tenuto a garantire il mantenimento del figlio nel tempo che passa con lui. Ogni contributo mensile a carico del padre per il figlio è provvisoriamente annullato.

                                         4.  Con effetto dall'11 gennaio 2016 gli scambi intervengono durante il periodo scolastico, presso la scuola; quando non c'è scuola, il padre va a prendere P__________ dalla madre e glie lo riporta al termine della visita.

                                         5.  Con effetto immediato le vacanze scolastiche di Ognissanti, di Natale, di carnevale e Pasqua andranno suddivise a metà tra i genitori.

                                         6.  Con effetto immediato ciascun genitore deve essere posto in condizione di disporre di un documento valido per il figlio. Il padre rimane autorizzato a firmare unilateralmente ogni documento necessario per ottenere, rispettivamente rinnovare i documenti del figlio, in particolare passaporto e carta d'identità.

                                         7.  Con effetto immediato la madre è tenuta a presentare i programmi di lavoro al curatore.

                                         8.  Con effetto immediato il curatore rimane autorizzato a raccogliere ogni informazione utile riguardante il minore, interpellando in particolare i medici curanti e i docenti.

                                         9.  Con effetto immediato il curatore rimane sin d'ora autorizzato ad attivare il sostegno pedagogico per P__________.

                                  Contro tale decreto AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 19 ottobre 2015 che è stato dichiarato irricevibile l'11 novembre 2015 siccome diretto contro una decisione superprovvisionale, emanata cioè senza contraddittorio previo (inc. 11.2015.90).

                             F.  Frattanto, il 21 ottobre 2015, AP 1 ha promosso azione di divorzio, sollecitando in particolare l'affidamento del figlio (riservato il più ampio diritto di visita paterno) o almeno, in caso di disaccordo fra le parti, una disciplina delle relazioni personali secondo quanto stabilito nel verbale d'udienza del 14 maggio 2014 a protezione dell'unione coniugale (inc. DM.2015.281). Nell'ambito di tale causa il Pretore ha invitato le parti il 20 novem­bre 2015 a esprimersi sul “verbale interno” del 22 settembre 2015. In un memoriale del 4 dicembre 2015 AP 1 ha dichiarato di opporsi alla soluzione prospettata in quella sede, mentre il convenuto ha chiesto del 3 dicembre 2015 di affidargli P__________ dalla domenica sera fino al venerdì. Statuendo il 18 dicembre 2015, il Pretore ha emesso un decreto cautelare con dispositivi testualmente identici a quelli del 6 ottobre precedente. Entrambi i coniugi sono stati parzialmente ammessi al beneficio del gratuito patrocinio, salvo dover versare ognuno una partecipazione di fr. 50.– alle spese processuali.

                            G.  Contro il decreto cautelare appena citato AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 28 dicembre 2015 nel quale chiede che – conferitole il beneficio del gratuito patrocinio – il decreto in questione sia annullato e sia “ripristinata la situazione fissata con l'ordinanza 14 luglio 2015”. L'appello non è stato notificato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:              1.  Le “decisioni di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari” sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 276 CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC), sempre che – ove si tratti di controversie meramente patrimoniali – il valore litigioso raggiungesse almeno fr. 10 000.– “secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella deci­sione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale riserva non si pone, contese essendo unicamente le relazioni personali tra i genitori e il figlio minorenne, senza valore litigioso. Quanto alla tempestività del ricorso, il decreto cautelare impugnato è stato notificato il 22 dicembre 2015. Introdotto il 28 dicembre 2015, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                             2.  Una volta pendente la causa di divorzio, la competenza per disciplinare l'assetto cautelare dei coniugi spetta unicamente al giudice del divorzio. Il giudice a protezione dell'unione coniugale resta competente solo per regolare la vita separata dei coniugi fino al momento in cui il giudice del divorzio statuisce (RtiD I-2007 pag. 745 n. 21c). Nella fattispecie il decreto cautelare impugnato si iscrive già, di conseguenza, nella procedura di divorzio. Ora, nel decreto in questione il Pretore ha accertato che la situazione del figlio è preoccupante perché “P__________ rimane esposto in maniera inammissibile al litigio dei genitori” e abbisogna di maggior protezione, le parti palesando per altro notevoli carenze parentali. Le numerose segnalazioni di disagio, i vari rapporti dell'Ufficio cantonale dell'aiuto e della protezione, le constatazioni del curatore educativo, quelle emerse nel corso delle numerose udienze tenute e – ha rilevato il Pretore – la sintesi di tutti gli elementi compendiati nel verbale del 22 settembre 2015 impongono di modificare l'assetto provvisionale regolato a suo tempo nella procedura a tutela dell'unione coniugale. A maggior ragione – egli ha continuato – ove si pensi che i genitori si sono accontentati di prendere posizione sul verbale del 22 settembre 2015 reiterando il loro punto di vista. Nelle circostanze descritte il Pretore ha ritenuto che molte delle difficoltà riscontrate si debbano “alla sistematica contestazione delle misure adottate, rispettivamente dalla mancanza di qualsivoglia efficace collaborazione [da parte dei genitori] con l'ampia rete già attivata a protezione del minore”. Per rimediare a ciò egli ha reputato di intervenire cautelarmente sull'assetto delle relazioni personali tra genitori e figlio, disciplinandole come si è visto.

                             3.  Nel citato verbale del 22 settembre 2015 contenente i motivi che hanno indotto il Pretore a emanare il decreto cautelare impugnato figura testualmente quanto segue:

                                         Il curatore indica che ha incontrato la maestra, che manifesta preoccupazione perché (a) le comunicazioni da e con la madre sono sempre difficoltose e (b) il bambino ha gravi problemi di lateralizzazione (non si capisce se è mancino o destro).

                                         Si procede a un'ampia discussione dalla quale emerge che:

                                         –  la situazione è sempre critica;

                                         –  la madre non collabora, crea continue e importanti difficoltà pratiche;

                                        –  c'è un problema con i documenti: ogni genitore dovrebbe avere un documento, ma non è così. La madre ha fatto problemi su problemi;

                                         –  la madre parrebbe avere grosse difficoltà finanziarie;

                                         –  la nonna materna è sempre qui, ma con rischio di espulsione. La nonna materna si occupa del bambino quando la madre lavora;

                                         –  i problemi più grossi si sono verificati con la madre. È stato così sia per l'UAP (__________prima e poi __________), per il curatore, per l'assistente sociale di __________ ecc.

                                         –  il padre, per il momento, è il genitore che garantisce maggiore collaborazione con la rete e stabilità;

                                         –  il marito si è annunciato all'assistenza;

                                         –  la moglie parrebbe avere attivato l'anticipo alimenti;

                                         –  pare che il marito abbia iniziato a lavorare al 30% sempre nel settore dei trasporti;

                                         –  la madre trascura il bene del figlio, anteponendo la sua

-  esempio: punti, lasciati più del necessario;

-  esempio: non ha portato il figlio negli ultimi giorni all'asilo;

-  esempio: per ogni problema dice che è colpa del padre (questo aspetto è rimarcato anche nel contesto scolastico);

-  esempio: ha macchinato/costruito le vacanze solo per cercare di impedire al padre di stare due settimane con il figlio;

-  esempio: ha fatto fare il viaggio al figlio in Germania di notte perché lei non ha permesso di togliere i punti in tempo;

                                         –   l'assetto attuale non è più indicato. La madre quando non lavora non ha mai il figlio con sé;

                                         –   sotto il profilo scolastico il padre è un po' più umile, non dà sistematicamente per scontato che siano gli altri a sbagliare;

                                         –   un affidamento a terzi è prematuro. Prima bisogna valutare l'opzione padre;

                                         –   i percorsi SPS di entrambi sono stati praticamente subito interrotti;

                                         –   presso la scuola sarebbe importante inserire P__________ al sostegno pedagogico, ciò di cui si sta occupandoli curatore;

                                         –   già adesso P__________ sta diverso tempo con il padre;

                                         –   sarebbe importante dare una scossa;

                                         –   il bambino è sofferente. Non parrebbe avere deficit particolari, ma deve investire moltissima energia perché esposto continuativamente al conflitto;

                                         –   le necessità di cui al mail 15 luglio 2015 al curatore (informazione turni e informazioni mediche) sono confermate e urgenti;

                                         –   è importante che P__________ stia più con il padre, specialmente durante il periodo scolastico.

                                         Si concorda sull'opportunità di inserire i seguenti cambiamenti:

                                         (seguono le misure sopra riprodotte alla lett. D).

                             4.  Nell'appello AP 1 riconosce di non avere un buon rapporto con il curatore educativo del figlio, ma fa valere di non avere mai esposto P__________ ad alcun rischio. Essa contesta di non avere dato a AO 1 certe dosi di antibiotici da somministrare al ragazzo e asserisce di essere stata “molto attenta” nel rispettare il periodo di guarigione quando a P__________ sono stati praticati taluni punti di sutura, denotando forse apprensione, ma dimostrandosi premurosa e amorevole. Sta di fatto che, così argomentando, l'appellante non revoca in dubbio di avere tardato nel far togliere i punti di sutura al figlio né di avere “fatto fare il viaggio al figlio in Germania di notte”, non avendogli “permesso di togliere i punti in tempo”. Inconcludente, al proposito l'appello cade dunque nel vuoto.

                             5.  Ribadisce l'appellante di avere sempre prestato le dovute attenzioni al figlio, accompagnato al pronto soccorso “per visite che si sono sempre rivelate adeguate”, mentre negligente risulterebbe il padre, che le ha riconsegnato più volte il ragazzo con affezioni alla salute (eritremia ai glutei, cefalee, punture di insetti, uretrite batterica). Simili rimproveri non trovano però alcun riscontro agli atti, né l'interessata indica un solo elemento dell'incarto che le renda verosimili. Una volta ancora l'appello manca perciò di consistenza.

                             6.  L'attrice nega di avere creato problemi per quanto attiene al rilascio di documenti d'identità del figlio, dichiarandosi “ben disponibile” a che entrambi i coniugi posseggano titoli di viaggio validi e aggiornati. Lo stesso AO 1 tuttavia – essa adduce – non si è presentato il 29 luglio 2015 allo sportello del Comune di __________ per ottenere le carte. Che poi P__________ rimanga in compagnia della nonna materna – allega l'interessata – “non può essere inteso come un aspetto negativo e di inadempienza”. Il primo assunto si esaurisce in una recriminazione, l'appellante medesima non discutendo che ogni genitore debba “essere posto in condizione di disporre di un documento valido per il figlio” né che AO 1 debba poter “firmare unilateral­mente ogni documento necessario per ottenere, rispettivamente rinnovare i documenti del figlio, in particolare passaporto e carta d'identità”, come ha deciso il Pretore. Quanto al fatto che P__________ rimanga in compagnia della nonna quando la madre è al lavoro, il Pretore non ha deplorato la circostanza in sé. Ha semplicemente ritenuto più opportuno che in simili frangenti il figlio stia con il padre. Perché ciò non dovrebbe essere condivisibile l'appellante non spiega. Al proposito l'appello risulta finanche irricevibile per carenza di motivazione (nel senso del­l'art. 311 cpv. 1 CPC).

                             7.  L'appellante censura la custodia cautelare a metà fra ogni genitore fissata dal primo giudice, obiettando che in virtù del decreto impugnato il figlio dovrebbe sì rimanere con lei dal giovedì a mezzogiorno fino al lunedì mattina, ma che quel lasso di tempo si riduce drasticamente quando essa lavora durante il fine settimana, poiché in tal caso il figlio deve tornare dal padre già il sabato mattina. La critica non è destituita di pertinenza, ma non è suffragata da alcun fatto concreto. Quante volte l'appellante lavori il sabato e la domenica non è dato di sapere. Proprio per tale ragione, del resto, il Pretore ha decretato che con effetto immediato AP 1 sia tenuta a sottoporre i suoi programmi di lavoro al curatore educativo del figlio (dispositivo n. 7). Dovesse risultare che la nuova regolamentazione cautelare la penalizza a detrimento del bene del figlio, la disciplina della custodia potrà sempre essere modificata.

                             8.  Infine l'appellante si duole che non si sia considerata “la mancata attenzione e sorveglianza da parte del padre durante i periodi che P__________ ha trascorso con lui”, AO 1 essendo incapace di “prestare il dovuto controllo e assistenza al figlio”. Si tratta di doglianze tanto generiche quanto prive di qualsiasi conforto istruttorio. Né il bene del figlio si commisura alle accuse che un coniuge muove all'altro, alimentando il conflitto tra genitori. Al riguardo l'appello non merita invero ulteriore disamina.

                             9.  Le spese dell'attuale giudizio seguono il principio della soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili a AO 1, il quale non è stato chiamato a formulare osservazioni. La richiesta di gratuito patrocinio avanzata dall'appellante non può essere accolta, giacché il ricorso appariva manifestamente destituito fin dal­l'inizio di probabilità di successo (art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato comunicato alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versa l'appellante si tiene conto, in ogni modo, moderando la tassa di giustizia.

                           10.  Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla custodia parentale e sulle relazioni personali con il figlio sono impugnabili con ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore. L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio – di natura incidentale – segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF).

Per questi motivi,

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto cautelare impugnato è confermato.

                             2.  Le spese processuali di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante.

3.  La richiesta di gratuito patrocinio è respinta.

                             4.  Notificazione a:

– avv.; – avv..

                                  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

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