Incarto n. 11.2014.102
Lugano, 4 dicembre 2014/rn
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Grisanti
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa CM.2014.17 (tentativo di conciliazione) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa con istanza del 12 settembre 2014 da
RE 1 (patrocinata dall'avv. PA 1 )
nei confronti di
CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 , e CO 5 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),
giudicando sul reclamo del 24 novembre 2014 presentato da RE 1 contro il decreto di stralcio emesso il 19 novembre 2014 dal Segretario assessore;
Ritenuto
in fatto: A. Il 12 settembre 2014 RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Vallemaggia un tentativo di conciliazione per essere autorizzata – previo conferimento del gratuito patrocinio – a promuovere causa nei confronti di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4 e CO 5, indicando come oggetto una “azione di restituzione ex art. 21 n. 1 CO (lesione)” dal valore litigioso di fr. 163 388.– oltre interessi. Con decisione del 20 ottobre 2014 il Pretore ha rifiutato all'istante il beneficio del gratuito patrocinio. Tale decisione non è stata impugnata.
B. Nel frattempo il Segretario assessore ha convocato le parti – dopo ripetuti rinvii – a un'udienza del 19 novembre 2014 per il tentativo di conciliazione, ricordando loro le conseguenze in caso di mancata comparizione personale. Il giorno stesso dell'udienza, inoltre, egli ha invitato RE 1 a prestare un anticipo di fr. 1000.– in garanzia delle spese giudiziarie presumibili.
C. Il 19 novembre 2014, giorno dell'udienza, il Segretario assessore ha constatato la presenza in aula dei soli avvocati, oltre che di un certo __________. Preso atto che nessuna delle parti si era presentata personalmente e che tutte erano assenti ingiustificate, egli ha dichiarato quello stesso giorno il tentativo di conciliazione senza oggetto e ha stralciato la causa dal ruolo. Le spese di fr. 1000.– sono state poste a carico dell'istante, senza assegnazione di ripetibili.
D. Contro il dispositivo sulle spese processuali del decreto di stralcio RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2014, postulando la riduzione dei costi a fr. 100.– o, in subordine, l'annullamento del dispositivo sulle spese e il rinvio degli atti al Segretario assessore per nuovo giudizio. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Un decreto di stralcio ha portata meramente dichiarativa e non è impugnabile. Solo il dispositivo sulle spese giudiziarie è autoritativo e può formare oggetto di reclamo a norma dell'art. 110 CPC (DTF 139 III 133 consid. 1.2 con riferimenti). In concreto la tempestività del reclamo è manifesta. La competenza per materia di questa Camera è data dal nuovo art. 48 lett. a n. 8a LOG, entrato in vigore il 14 novembre 2014 (BU 2014 pag. 486 seg.).
2. Preliminarmente l'interessata si duole di essere stata “lesa nei suoi diritti processuali” perché il Segretario assessore le avrebbe comunicato l'ammontare della prospettata tassa di giustizia telefonicamente solo poche ore prima dell'udienza. Invano si cercherebbe di sapere però di quali “diritti processuali” RE 1 lamenti la violazione. Mal si comprende in realtà che senso avesse, da parte del Segretario assessore, chiedere all'istante un anticipo di fr. 1000.– per le spese presumibili il giorno stesso dell'udienza. La procedura di conciliazione essendo destinata a chiudersi senza indugio, il dispositivo sulle spese avrebbe tosto sostituito in effetti la richiesta di anticipo. Ma tant'è, alla reclamante non essendo derivato alcun pregiudizio. Sulla questione non giova pertanto attardarsi.
3. A un'udienza di conciliazione le parti possono farsi assistere da patrocinatori o da persone di fiducia, ma devono comparire personalmente (art. 204 cpv. 1 e 2 CPC), salvo ipotesi estranee al caso in esame (art. 204 cpv. 3 CPC). Se l'attore ingiustificatamente non compare o se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, l'istanza di conciliazione è stralciata dal ruolo siccome priva d'oggetto (art. 206 cpv. 1 e 3 CPC). In tali eventualità le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore (art. 207 cpv. 1 lett. b CPC).
4. Nella fattispecie è pacifico che il Segretario assessore ha stralciato la causa dal ruolo a giusto titolo, l'istante essendo rimasta assente ingiustificata all'udienza del 19 novembre 2014. È fuori dubbio altresì che nelle condizioni descritte l'istante debba assumere le spese della procedura. Contestato è il relativo importo. Ora, la tassa di giustizia di fr. 1000.– applicata dal Segretario assessore è il minimo (il massimo arriva a fr. 5000.–) che la tariffa giudiziaria prevede per tentativi di conciliazione dal valore litigioso compreso tra fr. 100 000.– e fr. 1 000 000.– (art. 5 cpv. 1 LTG). Solo qualora il tentativo riesca l'autorità di conciliazione può rinunciare a ogni prelievo (art. 5 cpv. 3 LTG).
La reclamante afferma che la sua legale ha avuto con l'avvocato delle controparti quel 19 novembre 2014, nonostante lei fosse assente, “un proficuo colloquio che si sta evolvendo verso una strategia comune”, sicché l'istanza ha raggiunto il suo scopo” (memoriale, pag. 2 a metà). Sta di fatto che quel 19 novembre 2014 il tentativo di conciliazione non si è nemmeno tenuto. Né si sarebbe potuto tenere, il che induce finanche a domandarsi per quali ragioni la patrocinatrice dell'istante si sia recata in Pretura senza la cliente. Comunque sia, un esonero parziale o totale dalle spese in virtù dell'art. 5 cpv. 3 LTG non entra in considerazione.
5. La reclamante sostiene che il Segretario assessore avrebbe dovuto moderare la tassa di giustizia, come in cause dal valore litigioso non determinabile (art. 5 cpv. 2 LTG), tenendo conto “del buon senso, della situazione assai particolare e soprattutto della volontà del legislatore, che ha previsto il tentativo di conciliazione nell'ottica di sgravare il carico di lavoro degli amministratori della giustizia, e di renderla più accessibile e meno costosa per l'amministrato” (memoriale, loc. cit.). Si tratta di argomentazioni che cadono nel vuoto, la legge sulla tariffa giudiziaria consentendo di scostarsi dagli importi minimi ivi previsti solo in circostanze ben definite, e non a beneplacito dell'autorità. Certo, nel caso di manifesta sproporzione tra il valore, la natura, la complessità della causa e le disposizioni della legge “l'autorità competente può derogare ai limiti imposti dalla tariffa” (art. 2 cpv. 2 LTG). In concreto tuttavia né il valore né la natura né la complessità della causa preannunciata da RE 1 nei confronti dei litisconsorti integrano gli estremi dell'art. 2 cpv. 2 LTG. La reclamante medesima, del resto, postula una riduzione della tassa di giustizia invocando altri criteri. Anche su questo punto il ricorso manca perciò di consistenza.
6. Infine la reclamante adduce che, data la particolarità del caso, il Segretario assessore avrebbe dovuto ridurre la tassa di giustizia per tenere calcolo delle circostanze concrete. Quanto alla causa prospettata verso i convenuti la tesi non ha fondamento, come si è appena visto. La doglianza non manca di buon diritto invece per quel che riguarda la procedura di conciliazione. Tra le norme comuni annoverate dalla legge sulla tariffa giudiziaria l'art. 21 dispone per vero che in caso di transazione, acquiescenza o desistenza, come pure se la causa diviene senza oggetto per altri motivi, la tassa di giustizia “è fissata sulla base della presente tariffa, in proporzione agli atti compiuti”. In concreto la procedura di conciliazione è stata dichiarata priva d'oggetto e stralciata dal ruolo. Il Segretario assessore non poteva limitarsi così ad applicare il minimo tariffario di fr. 1000.–, il quale presupponeva che si tenesse almeno un minimo tentativo di conciliazione, ma doveva far capo anche all'art. 21 LTG e contenere l'importo dell'emolumento alla luce degli atti compiuti.
Ciò premesso, non si disconosce che il Segretario assessore ha dovuto esaminare gli atti e prepararsi al tentativo di conciliazione, l'assenza ingiustificata dell'istante all'udienza non potendo darsi per scontata. Inoltre ha dovuto redigere il decreto di stralcio. L'udienza per contro si è limitata a una formalità di qualche minuto, esauritasi nell'accertamento che nessuna delle parti era presente di persona. Tenuto conto di quanto precede, un prelievo di fr. 500.– sarebbe risultato senz'altro consono alle circostanze del caso specifico. Si aggiunga che, a dispetto della legge sulla tariffa giudiziaria, in ossequio al diritto federale le autorità giudicanti e quelle di conciliazione non distinguono più fra tasse di giustizia e spese, ma fissano importi forfettari (art. 95 cpv. 2 lett. a e b CPC), i quali coprono per principio tutte le prestazioni giudiziarie (FF 2006 pag. 6664 a metà). In ultima analisi si giustifica pertanto di accogliere parzialmente il reclamo e di riformare nel senso appena descritto il dispositivo sulle spese del decreto di stralcio.
7. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la parziale soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 2 CPC), ma ragioni equitative (nel senso dell'art. 107 cpv. 1 lett. f CPC) inducono a prescindere da riscossioni. L'esito del giudizio non giustifica per altro l'attribuzione di ripetibili, senza dimenticare che in materia di spese processuali i convenuti non sono stati chiamati a esprimersi, non avendo alcun interesse legittimo a determinarsi sull'addebito di costi loro estranei (sentenza del Tribunale federale 5P.267/1996 del 6 agosto 1996, consid. 1a), mentre chiedere osservazioni al Segretario assessore (art. 324 CPC) si sarebbe risolto in un mero esercizio di giurisdizione.
8. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso non raggiunge manifestamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che il decreto di stralcio impugnato è così riformato:
2. Le spese della procedura di conciliazione di fr. 500.– sono poste a carico dell'istante. Non si assegnano ripetibili.
II. Non si riscuotono spese di reclamo né si attribuiscono ripetibili.
III. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).