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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.10.2012 11.2012.59

October 18, 2012·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,951 words·~10 min·3

Summary

Azione di accertamento

Full text

Incarto n. 11.2012.59

Lugano 18 ottobre 2012/mc      

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

vicecancelliera:

Billia

sedente per statuire nella causa OR.2012.5 (azione di accertamento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 maggio 2010 da

AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 1)  

contro

AP 1 ,

giudicando sull'appello del 31 maggio 2012 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore aggiunto l'11 maggio 2012;

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 15 settembre 2006, emessa in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore del Distretto di Bellinzona ha pronunciato il divorzio tra AO 1 (1953) ed AP 1 (1947), accordando a quest'ultima – tra l'altro – un diritto d'abitazione fino al 30 settembre 2026 sulla particella n. 235 RFD di __________, proprietà del marito. Adita da entrambe le parti, questa Camera ha riformato il 19 novembre 2007 tale sentenza, riconoscendo la comproprietà dei coniugi sulla particella n. 235 in ragione di metà ciascuno e stabilendo che “fino allo scioglimento di tale comproprietà ogni parte dovrà (...) farsi carico dei relativi oneri in ragione di metà ciascuno. Nel caso in cui continuasse ad assumerli per intero, il marito potrà compensarli con il contributo alimentare destinato all'ex moglie, ma solo con l'assenso di lei (art. 125 n. 2 CO)”. Contestualmente AO 1 è stato obbligato a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 2596.– mensili dall'11 novembre 2005 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (“con possibilità per il debitore di dedurre quanto da lui direttamente pagato per le spese dello stabile a __________”), di fr. 2716.– mensili dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio fino al pensionamento ordinario di AP 1, di fr. 3185.– mensili dal pensionamento di AP 1 fino al pensionamento ordinario di AO 1 e di fr. 2000.– mensili dopo di allora (inc. 11.2006.99).

                                  B.   In esito a un'azione introdotta il 21 aprile 2008 da AO 1, con sentenza del 26 novembre 2008 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accertato il diritto dell'attore allo scioglimento della comproprietà sulla particella n. 235 RFD di __________, ne ha disposto l'attuazione mediante asta pubblica, ha affidato al notaio __________ i pubblici incanti da tenere entro due mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ha fissato la base d'asta in fr. 700 000.– e ha disposto la suddivisione del ricavo tra i comproprietari in ragione di metà ciascuno. A AO 1 egli ha riconosciuto inoltre un compenso di fr. 2334.50 mensili, da dedurre dalla quota di partecipazione spettante a AP 1, dal dicembre del 2007 fino al trapasso della proprietà immobiliare all'ag­giudicatario. Un appello presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 30 dicembre 2008 (inc. 11.2008.187).

                                  C.   Il 31 maggio 2010 AO 1 si è rivolto al medesimo Pretore per ottenere, nel caso in cui avesse rilevato “la quota della ex moglie dell'abitazione coniugale di __________”, l'autorizzazione di “compensare dal prezzo di compravendita l'importo che egli ha pagato di troppo alla ex moglie, ossia almeno fr. 140 606.20 oltre interessi del 5% dal 26 novembre 2009 su fr. 15 000.–, dal 20 ottobre 2008 su fr. 500.–, dal 19 novembre 2007 su fr. 1395.85”. In subordine egli ha chiesto di indire un'udienza e di ordinare al notaio __________ di sospendere le operazioni d'asta fino a chiarimento del credito da lui vantato nei confronti di AP 1. Con ordinanza del 4 giugno 2010 il Pretore ha accolto quest'ultima richiesta.

                                  D.   Decaduto infruttuoso un tentativo di conciliazione da lui promosso (inc. DI.2010.240), il 17 gennaio 2012 AO 1 ha ridotto a fr. 128 883.85 il credito da accertare giudizialmente. Nella sua risposta del 22 febbraio 2012 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. All'udienza preliminare del 19 aprile 2012 l'attore, unico comparente, ha quantificato la sua pretesa in fr. 123 728.50 (fr. 2334.50 per 53 mensilità) con interessi al 5% dal 31 dicembre 2009. AP 1 è rimasta assente ingiustificata anche alla seconda udienza preliminare del 3 maggio 2012. In tale occasione, non dovendosi assumere prove, si è proceduto anche alla discussione finale, durante la quale l'attore ha confermato la sua posizione.

                                  E.   Con sentenza dell'11 maggio 2012 il Pretore aggiunto ha accolto la petizione e autorizzato AO 1 a compensare dal prezzo di compravendita della particella n. 235 RFD di __________ l'importo di fr. 123 728.50 oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 2900.– e le spese sono state poste a carico della convenuta, con obbligo di rifondere all'attore fr. 5000.– per ripetibili.

                                  F.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 maggio 2012 nel quale chiede, in sintesi, di annullare il giudizio impugnato. L'appello non è stato intimato a AO 1 per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le sentenze intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 su azioni di accertamento (art. 71 CPC ticinese), trattate con la procedura ordinaria degli art. 165 segg. CPC ticinese, sono pertanto appellabili entro 30 giorni dalla notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC), sempre che il valore litigioso raggiunga fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione. Introdotto il 31 maggio 2012, l'appello è inoltre tempestivo.

                                   2.   Al memoriale l'appellante acclude, oltre alla sentenza emessa

                                         il 19 novembre 2007 da questa Camera, una sua lettera del

                                         29 maggio 2012 alla Pretura con due allegati. La ricevibilità di tale lettera è a dir poco dubbia (art. 317 cpv. 1 CPC), ma la questione può rimanere indecisa, poiché in ogni modo tali documenti non inciderebbero – come si vedrà oltre – sull'esito del giudizio.

                                   3.   Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto ha accertato che “il diritto di dedurre le mensilità vantate dall'attore (fr. 2334.50 dal dicembre 2007 alla data del trapasso) dal ricavato della vendita spettante all'ex moglie è già stato riconosciuto con sentenza definitiva della prima Camera civile del Tribunale d'appello del 30 dicembre 2008 (…)” e che “i crediti a oggi vantati dall'attore (…) sono stati anch'essi oggetto di sentenze passate in giudicato”. Oltre a ciò, egli ha ritenuto corretto il conteggio allestito dall'attore, mentre la convenuta non aveva dimostrato di avere – come pretendeva – pagato fatture inerenti “alle ipoteche e ai costi legati alla manutenzione della casa”. Non ravvisando motivi che ostassero alla compensazione del credito di fr. 123 728.50 più interessi al 5% dal 31 dicembre 2009 con il prezzo di compravendita del fondo a __________, il primo giudice ha così accolto la petizione.

                                   4.   L'appellante evoca dapprima vicissitudini legate all'acquisto e alla ristrutturazione della casa posta sulla particella n. 235 RFD di __________, da lei eseguite con il primo marito e i figli nati dal primo matrimonio, senza però trarre alcuna conclusione concreta. Del tutto avulse dall'oggetto del litigio, su tali argomentazioni l'appello si rivela manifestamente irricevibile.

                                   5.   L'appellante ribadisce altresì, in sintesi, di pagare interamente le ipoteche gravanti la particella n. 235, assumendo spese e oneri di manutenzione per complessivi fr. 2446.10 mensili. A suo parere non è credibile pertanto che l'attore le versi fr. 2334.50 mensili per i costi dell'immobile, un esborso di complessivi fr. 4780.60 mensili “per una casa di 119 m² abitabili” non avendo “ragione di essere”. Ciò imporrebbe di “annullare la petizione (…) perché il fondo n. 235 RFD di __________ non è stato venduto e le spese, contrariamente a quanto asserito dalla Pretura di Bellinzona, sono tutte sostenute e pagate da noi”.

                                         a)   Contrariamente a quanto sembra credere l'appellante, in concreto l'attore non ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a compensare quanto da lui pagato direttamente per le spese dell'immobile a __________ con il contributo alimentare da lui dovuto all'ex moglie. Ha chiesto di accertare un suo credito per avere egli pagato interamente le spese correlate allo stabile (interessi ipotecari, ammortamenti e assicurazione), mentre la metà di tali costi andava a carico della convenuta (come questa Camera aveva stabilito nella sentenza del 19 no­vembre 2007, consid. 8e), sollecitando la possibilità di imputare quel credito sulla quota del ricavo netto che sarebbe spettata a AP 1 al momento in cui il fondo sarà venduto. Ciò premesso, poco importa che l'appellante non abbia mai consentito alla compensazione del credito dell'attore con il contributo di mantenimento in suo favore, come scrive nella lettera del 29 maggio 2012 al Pretore (doc. 1 di appello). Quanto all'indennità di fr. 2334.50 mensili maturata dall'attore dal dicembre del 2007 fino al futuro trapasso della proprietà immobiliare all'ag­giudicatario, importo alla base del credito fatto valere dall'attore, essa è stata fissata nella sentenza emessa dal Pretore il 26 novembre 2008 (consid. 6 e dispositivo n. 3), confermata da questa Camera il 30 dicembre 2008 (consid. 5). Tale somma non può più quindi essere ridiscussa.

                                         b)   Relativamente alle spese per lo stabile di fr. 2446.10 mensili complessivi che l'interessata pretende di avere assunto (con il figlio N__________), nulla comprova l'asserzione e nessun giustificativo utile del resto essa ha esibito al Pretore aggiunto, dinanzi al quale non si è nemmeno costituita in giudizio. A ragione pertanto il Pretore aggiunto ha ritenuto la pretesa non provata. Quanto ai documenti presentati dall'appellante davanti a questa Camera, essi consistono in due “attestati fiscali” rilasciati dalla __________ sull'ammontare degli interessi ipotecari dovuti nel 2010 per l'abitazione di __________. Tali certificati sono lungi dal dimostrare tuttavia che tali oneri siano stati pagati dall'appellante, men che meno ove si consideri che l'appellante è sì debitrice solidale insieme con AO 1 verso la compagnia assicuratrice, ma che quest'ultimo ha prodotto copia dei versamenti postali da lui eseguiti alla __________ di tutti gli interessi ipotecari dovuti dal novembre del 2007 fino all'aprile del 2010 (doc. C, ultimi fogli). Quand'anche i due documenti fossero ricevibili, di conseguenza, nulla sussidierebbero ai fini del giudizio.

                                   6.   Le spese della decisione odierna seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il me­moriale non essendo stato notificato all'attore per osservazioni.

                                   7.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                    1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 800.– sono poste a carico dell'appellante.

                                   3.   Notificazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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