Incarto n. 11.2012.52
Lugano 8 ottobre 2012/mc
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio
vicecancelliera:
F. Bernasconi
sedente per statuire nella causa n. 352.2007/R.125.2011 (revoca di curatela di rappresentanza e mercede del curatore) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
RI 1 e RI 2
alla
Commissione tutoria regionale 6, Agno
riguardo alla revoca di una curatela di rappresentanza istituita in favore di
M__________ (2007),
e all'approvazione della mercede esposta dalla curatrice
avv. PI 1;
giudicando sul ricorso presentato il 22 maggio 2012 da RI 1 e RI 2 contro la decisione emessa il 27 aprile 2012 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;
Ritenuto
in fatto: A. Il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 4, ha comunicato il 10 aprile 2007 alla Commissione tutoria regionale 6 che __________ aveva promosso un'azione di disconoscimento di paternità nei confronti del nascituro di RI 2 (ora RI 2), allora domiciliata a __________, invitando la Commissione tutoria a nominare un curatore cui affidare la rappresentanza in giudizio del nascituro. La Commissione tutoria regionale ha dato seguito alla richiesta il 27 maggio 2007, designando quale curatrice l'avv. PI 1. Con sentenza del 30 settembre 2007 il Pretore ha poi disconosciuto la paternità di __________. Il 13 ottobre 2007 RI 2 ha dato alla luce M__________, riconosciuto il 19 novembre 2007 da RI 1. I genitori del bambino si sono uniti in matrimonio il 28 maggio 2008. Il 1° dicembre 2011 la Commissione tutoria regionale ha dichiarato chiusa la curatela e ha approvato la mercede della curatrice in complessivi fr. 1224.20. La tassa di fr. 100.– è stata posta a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
B. Con “opposizione” del 9 dicembre 2011 RI 1 e RI 2 si sono rivolti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, dolendosi che nella decisione del 1° dicembre 2011 il nome del figlio risultasse erroneo (M__________ anziché M__________), come il primo domicilio di lui (__________anziché __________). Essi hanno lamentato inoltre di non essere stati messi a conoscenza del lavoro svolto dalla curatrice e di non essere mai stati interpellati sul caso né dalla Commissione tutoria regionale né dalla curatrice. La Commissione tutoria regionale ha rettificato il 9 gennaio 2012 il nome del figlio nella decisione, confermando invece il domicilio di __________ e spiegando che la curatela era “necessaria al fine di rappresentare il minore nella procedura di disconoscimento di paternità del presunto padre su richiesta della Pretura di Lugano, sezione 4 e che, disconosciuta la paternità del signor __________, la madre risulta soccombente”.
C. Il 12 gennaio 2012 RI 1 e RI 2 si sono nuovamente rivolti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, dichiarando di opporsi a tutte le decisioni prese dalla Commissione tutoria regionale, dato che al momento della nascita di M__________ la madre era domiciliata a __________. M__________ non avrebbe mai avuto, di conseguenza, il domicilio a __________. Statuendo il 27 aprile 2012, l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto sia l'“opposizione” del 9 dicembre 2011 sia quella del 12 gennaio 2012 e ha posto la tassa di giustizia (fr. 200.– complessivi) a carico solidalmente di RI 1 e RI 2 in ragione di metà ciascuno.
D. Contro la decisione appena citata RI 1 e RI 2 sono insorti a questa Camera con un ricorso del 22 maggio 2012 in cui, senza formulare precise richieste di giudizio, contestano il domicilio del figlio al momento della nascita, censurando “un vizio di procedura”. Il ricorso non è stato intimato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera con ricorso entro 30 giorni dalla notifica (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Il ricorso in esame è pertanto tempestivo. Quanto alla procedura applicabile davanti alla Camera, essa è regolata dall'art. 74b LPAmm, che rinvia sussidiariamente alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo.
2. Dopo aver ricordato che le misure a protezione del figlio sono ordinate dall'autorità tutoria al domicilio del figlio (art. 315 cpv. 1 CC), l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha spiegato che la curatela in favore del nascituro è stata istituita il 29 maggio 2007, quando la futura madre era ancora domiciliata a __________, nel comprensorio della Commissione tutoria regionale 6, ciò che rendeva prive di fondamento le censure dei ricorrenti sul domicilio di M__________ e sulla competenza dell'autorità tutoria. Ricordato inoltre che incombe ai genitori provvedere al mantenimento del figlio, e quindi alle spese cagionate dalle misure a sua tutela (art. 276 cpv. 1 CC e art. 11 cpv. 1 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto “senz'altro adeguata” la mercede della curatrice (fr. 1124.20) approvata dalla Commissione tutoria regionale, onde la reiezione del ricorso.
a) I ricorrenti non avanzano precise richieste di giudizio, né muovono puntuali censure alla decisione impugnata. Già per tale ragione il rimedio giuridico potrebbe essere dichiarato irricevibile (art. 46 cpv. 2 LPAmm). Dall'insieme del memoriale si può desumere nondimeno che i ricorrenti contestano una volta di più la competenza per territorio della Commissione tutoria regionale 6, la quale è intervenuta a tutela del nascituro, sostenendo che abilitata a prendere decisioni a protezione del figlio sarebbe stata se mai la Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio, nel cui comprensorio rientra __________, Comune di domicilio di M__________ al momento della nascita.
b) Un'azione di disconoscimento della paternità può essere intentata anche prima della nascita del figlio, nel qual caso il nascituro dev'essere rappresentato da un curatore designato dall'autorità tutoria secondo gli art. 306 cpv. 2 e 392 n. 2 CC (Hegnauer: in Berner Kommentar, n. 70 ad art. 256 CC e n. 7 ad art. 256c CC; Guillod in: Commentaire romand,
Code civil I, Basilea 2010, n. 3 ad art. 256c CC). L'art. 351 cpv. 1 CC prevede che abilitate a ordinare misure protettrici del figlio sono le autorità tutorie del suo domicilio, che si
identifica con quello dei genitori o, se essi non hanno un domicilio comune, con quello del genitore che ha la custodia parentale (art. 25 cpv. 1 CC; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 17 e n. 27 agli art. 315/315a/ 315b CC). Per determinare la competenza territoriale dell'autorità tutoria fa stato l'avvio della procedura (Guillod, op. cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b CC).
In concreto l'avvio della procedura risale al 10 aprile 2007, quando il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha sollecitato la designazione di un curatore, o al più tardi al 29 maggio 2007, quando la curatrice è stata designata. E siccome a quel momento RI 2 era domiciliata a __________, la nomina competeva alla Commissione tutoria regionale 6. Poco importa che al momento della nascita la madre fosse domiciliata a __________, giacché l'autorità tutoria che ha adottato la misura rimane competente fino al termine della procedura, rispettivamente fino all'adozione di nuove misure da parte di un'altra autorità tutoria, anche in caso di cambiamento di domicilio del beneficiario (Guillod, op. cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b CC). Privo di fondamento, in proposito il ricorso è destinato all'insuccesso.
c) Secondo i ricorrenti nella fattispecie la procedura sarebbe viziata, non avendo la Commissione tutoria regionale “avvisato le parti coinvolte, in fattispecie l'avvocato PI 1 e la Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio”. Essi non spiegano però, né lasciano lontanamente intuire, in che consisterebbe l'omesso avviso. La curatrice risulta infatti destinataria di tutte le decisioni adottate dalla Commissione tutoria regionale 6, sicché non si ravvisano manchevolezze nei suoi confronti. Se poi, per mancato avviso alla Commissione tutoria regionale 2 di Mendrisio, i ricorrenti intendono riferirsi al cambiamento di domicilio della madre, già si è detto che non occorreva alcun avviso, sussistendo intatta la competenza della Commissione tutoria regionale 6 fino alla chiusura della pratica, salvo l'eventualità – estranea alla fattispecie – di nuove misure di protezione (RDT 2002 pag. 231 a metà; Guillod, op. cit., n. 5 ad art. 315/315a/315b CC). Anche al riguardo il ricorso manca perciò di consistenza.
d) Si aggiunga che il ricorso non sarebbe destinato a miglior sorte nemmeno se i ricorrenti censurassero la mancanza di informazioni nei loro confronti (argomento accennato nel loro primo ricorso del 9 dicembre 2011). In effetti l'istituzione della curatela di rappresentanza è stata debitamente notificata all'avv. __________, patrocinatore di RI 2 nella causa di disconoscimento della paternità, RI 1 non essendo parte in causa. Per quanto attiene alla revoca della curatela, a entrambi i ricorrenti sono state regolarmente notificate le decisioni del 1° dicembre 2011 e del 9 gennaio 2012, di modo che anche su questo punto la decisione impugnata resisterebbe alla critica.
3. Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 31 LPAmm per analogia). Trattandosi nondimeno di un ricorso introdotto da soggetti sprovvisti di cognizioni giuridiche che hanno agito senza l'ausilio di un patrocinatore, si giustifica eccezionalmente di rinunciare ad ogni prelievo. Non si pone inoltre problema di ripetibili, il ricorso non essendo stato intimato per osservazioni.
4. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni riguardanti l'istituzione – e la revoca – di una curatela di rappresentanza nell'ambito di azioni di riconoscimento o disconoscimento di paternità fondate sugli art. 306 cpv. 2 e 392 n. 2 CC non hanno natura pecuniaria e, trattandosi protezione del figlio, sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 n. 7 LTG; sentenza del Tribunale federale 5A_128/2009 del 22 giugno 2009, consid 1.2).
Per questi motivi
decide: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione:
–; –; –.
Comunicazione:
–;
– Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibi-le contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen-tale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.