Incarto n. 11.2011.163
Lugano 30 dicembre 2013/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
vicecancelliera:
Fiscalini
sedente per statuire nella causa DI.2009.192 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza dell'8 settembre 2009 da
AP 1 (ora patrocinata dall'avv. PA 1)
contro
dott. AO 1 (patrocinato dall'avv. PA 2),
giudicando sull'appello del 28 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 18 ottobre 2011;
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1964) e AP 1 (1961) si sono sposati a __________ il 2 marzo 1992. Dal matrimonio sono nati
I__________ (il 26 marzo 1993), V__________ (il 1° febbraio 1995) e S__________ (il 2 aprile 1998). Il marito è titolare di uno studio medico e collabora con la __________ a __________. I coniugi vivono separati dal 1° maggio 2008, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 2003 RFD di __________, comproprietà dei coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi a __________ e tornare poi, il 1° maggio 2010, in un appartamento ad __________. La moglie ha lavorato fino al 31 agosto 2010 a tempo parziale come insegnante supplente in una scuola media a __________, dopo di che ha smesso l'attività lucrativa.
B. L'8 settembre 2009 AP 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre “previa indagine psicologica”), contributi alimentari dal 1° agosto 2009 di fr. 7900.– mensili per sé, di fr. 1675.– mensili ciascuno per I__________ e V__________, di fr. 1515.– mensili per S__________ e un anticipo di fr. 32 410.– sulla liquidazione del regime matrimoniale entro dieci giorni dall'emanazione della sentenza. Identiche richieste essa ha formulato già in via cautelare.
C. All'udienza del 24 settembre 2009, indetta per il contradditorio, i coniugi si sono dati atto di vivere separati e si sono accordati sull'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie, sull'affidamento dei figli a quest'ultima (riservato il diritto di visita paterno) e sui contributi alimentari per i figli. AO 1 ha proposto inoltre un contributo alimentare per la moglie di fr. 4200.– mensili dal 1° settembre 2009, la suddivisione a metà di tutti i conti di risparmio e la pronuncia della separazione dei beni. Identiche richieste ha avanzato anch'egli in via cautelare.
D. Statuendo con decreto supercautelare del 29 settembre 2009, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 1° maggio 2008, ha affidato i figli alla madre (riservato il diritto di visita paterno), ha attribuito l'abitazione coniugale a quest'ultima e ha condannato AO 1 a versare un contributo alimentare di fr. 4615.– mensili per la moglie, uno di fr. 2140.– mensili per I__________, uno di fr. 1890.– mensili per V__________ e uno di fr. 1550.– mensili per S__________, con possibilità per il marito di dedurre dal dovuto la somma di fr. 2662.50 mensili (pari agli interessi ipotecari gravanti l'alloggio coniugale) esibendo le ricevute di pagamento.
E. AP 1 si è nuovamente rivolta al Pretore il 12 marzo 2010 affinché modificasse il contributo alimentare per lei, fissandolo in fr. 3800.– (o almeno in fr. 2600.– mensili) “a dipendenza della possibilità di estinguere il leasing con metà dell'avere del conto studio”, fermo restando l'obbligo per il convenuto di continuare a versare fr. 5580.– mensili di contributi alimentari per i figli e di assumere gli interessi e i costi relativi all'abitazione coniugale di __________. Il 17 febbraio 2011 essa ha modificato la richiesta, postulando un contributo alimentare per sé di fr. 6881.– mensili dal 1° agosto 2009, di fr. 4557.– mensili dall'ottobre del 2009 all'agosto del 2010, di fr. 8726.– mensili dal settembre del 2010 al marzo del 2011 e di fr. 8658.– mensili dall'aprile del 2011 in poi, oltre a un contributo alimentare per I__________ di fr. 3195.– mensili, uno per V__________ di fr. 2505.– mensili e uno per S__________ di fr. 1980.– mensili, portato a fr. 2115.– dall'aprile del 2011. All'udienza di quello stesso giorno, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. L'istruttoria è terminata il 12 luglio 2011. Alla discussione finale le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte.
F. Nel proprio allegato conclusivo del 22 agosto 2011 AP 1 ha riaffermato quanto chiesto il 17 febbraio 2011, salvo aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 6974.– mensili dall'agosto del 2009 all'agosto del 2010, a fr. 9680.– dal settembre del 2010 al marzo del 2011, a fr. 9613.– per aprile e maggio del 2011 e a fr. 9238.– dal giugno del 2011 in poi. Nel suo memoriale conclusivo del 16 agosto 2011 AO 1 ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 2560.– mensili dal 1° settembre 2009 al 31 dicembre 2009, di fr. 1250.– mensili dal 1° gennaio 2010 al 30 giugno 2010, di fr. 2200.– mensili per il luglio e l'agosto del 2010 e di fr. 4460.– mensili dal 1° settembre 2010, dichiarandosi disposto a versare per i figli i contributi alimentari stabiliti dal Pretore con il decreto cautelare del 29 settembre 2009. Egli ha sollecitato inoltre un diritto di visita usuale, la conferma della separazione dei beni, la constatazione che la moglie aveva già ricevuto complessivi fr. 134 176.– in liquidazione del regime dei beni e l'accesso all'abitazione coniugale per ritirare i suoi effetti personali. Nelle loro conclusioni del 22 agosto 2011 V__________ e S__________, patrocinati da una curatrice di rappresentanza, hanno proposto di garantire le loro relazioni personali con il padre secondo le modalità concordate tra le parti, di incaricare la Commissione tutoria regionale 11 di nominare un curatore educativo in favore di S__________ e di porre l'onorario e le spese delle curatele a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno.
G. Statuendo con decisione del 18 ottobre 2011, il Pretore ha dato atto che i coniugi vivono separati dal 1° maggio 2008, ha attribuito l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato V__________ e S__________ alla madre (riservato il diritto di visita paterno da concordare con il curatore educativo), ha confermato l'istituzione di un curatore educativo in favore di V__________ e S__________ e ha obbligato AO 1 a versare i seguenti contributi indicizzati con facoltà di “mensilmente dedurre la somma equivalente agli interessi ipotecari, attualmente di fr. 2662.50, previa presentazione della ricevuta del loro pagamento”:
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2009:
fr. 2635.– mensili per la moglie,
fr. 2210.– mensili per I__________,
fr. 1920.– mensili per V__________,
fr. 1560.– mensili per S__________;
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2010:
fr. 3320.– mensili per la moglie,
fr. 2375.– mensili per I__________,
fr. 2085.– mensili per V__________,
fr. 1725.– mensili per S__________;
Dal 1° aprile al 31 agosto 2010:
fr. 3230.– mensili per la moglie,
fr. 2375.– mensili per I__________,
fr. 2085.– mensili per V__________,
fr. 1910.– mensili per S__________;
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2010:
fr. 3530.– mensili per la moglie,
fr. 2375.– mensili per I__________,
fr. 2085.– mensili per V__________,
fr. 1910.– mensili per S__________;
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2011:
fr. 4905.– mensili per la moglie,
fr. 2535.– mensili per I__________,
fr. 2250.– mensili per V__________,
fr. 2075.– mensili per S__________;
Dal 1° aprile al 31 maggio 2011:
fr. 6270.– mensili per la moglie,
fr. 2535.– mensili per V__________,
fr. 2250.– mensili per S__________;
Dal 1° giugno 2011 in poi:
fr. 6180.– mensili per la moglie,
fr. 2335.– mensili per V__________,
fr. 2050.– mensili per S__________.
Il Pretore ha pronunciato inoltre la separazione dei beni a valere dal 1° settembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 95.– sono state poste per due terzi a carico dell'istante e per il resto a carico del convenuto, al quale AP 1 è stata tenuta a rifondere fr. 4000.– per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla moglie è stata respinta.
H. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 28 ottobre 2011 a questa Camera
in cui chiede che il contributo alimentare per sé sia portato a fr. 6530.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2009, a fr. 6200.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, a fr. 6290.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2010, a fr. 6590.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010, a fr. 8155.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2011, a fr. 9720.– mensili per l'aprile e il maggio del 2011 e a fr. 9430.– dal 1° giugno 2011 in poi, che il marito sia obbligato a versarle tali importi senza deduzione degli oneri ipotecari e che l'istanza di separazione dei beni sia respinta. Invitato a presentare osservazioni, AO 1 non ha reagito. L'11 novembre 2011 l'appellante ha trasmesso a questa Camera una copia del rendiconto relativo all'esercizio 2010 dell'attività professionale svolta dal marito. Il documento è stato intimato a quest'ultimo, che è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, le cause ancora pendenti al momento dell'entrata in vigore del Codice di diritto processuale civile svizzero continuano a essere regolate dalla legge anteriore (art. 404 cpv. 1 CPC). Alle impugnazioni si applica invece il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione (art. 405 cpv. 1 CPC). Le misure a tutela dell'unione coniugale intimate dai Pretori dopo il 1° gennaio 2011 sono pertanto appellabili, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 lett. a CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni esclusivamente patrimoniali l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità e la durata dei contributi alimentari in discussione. Quanto alla decisione impugnata, essa è stata notificata all'istante il 24 ottobre 2011. Introdotto il 28 ottobre successivo, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
2. In pendenza di appello, l'11 novembre 2011, l'istante ha trasmesso a questa Camera copia del rendiconto riguardante l'attività svolta da AO 1 nel 2010. Ora, secondo l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). In concreto la documentazione è ricevibile, l'istante avendola prodotta senza indugio dopo che essa era stata versata agli atti dal marito il 29 ottobre 2011 nella parallela causa di divorzio.
3. Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi alimentari per la moglie, la compensazione degli oneri ipotecari versati direttamente dal marito e la pronuncia della separazione dei beni. Relativamente alla prima questione, il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 17 000.– netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4200.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1750.–, premio della cassa malati fr. 348.90, imposte fr. 900.–).
Quanto alla moglie, egli ne ha calcolato il reddito in fr. 5840.– mensili nel 2009 e in fr. 3920.– mensili nel 2010, constatando che dal 1° gennaio 2011 essa non guadagna più nulla. Circa il fabbisogno minimo di lei, il primo giudice l'ha stabilito in fr. 4000.– mensili dal 1° settembre 2009 al 31 agosto 2010 (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, costo dell'alloggio fr. 740.– [già dedotte le quote comprese nel fabbisogno in denaro dei figli], premio della cassa malati fr. 428.– [aumentato a fr. 447.– nel 2010], franchigia fr. 25.–, partecipazione alle spese mediche fr. 40.–, assicurazione dell'economia domestica e dello stabile fr. 82.–, spese d'automobile fr. 300.–, imposte fr. 1000.–), in fr. 4600.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010 (aggiunta di fr. 570.– per la frequentazione di un corso __________), in fr. 3870.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 (diminuzione delle imposte a fr. 250.–), in fr. 4520.– mensili per l'aprile e il maggio del 2011 (aumento del costo dell'alloggio a fr. 1425.–) e in fr. 3950.– mensili dal 1° giugno 2011 in poi (riduzione di fr. 570.– per la formazione __________, nel frattempo conclusa). I fabbisogni in denaro di I__________, V__________ e S__________ (non contestati dalle parti) sono stati fissati dal Pretore secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo.
Appurata nelle circostanze descritte un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 8950.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2009, di fr. 6585.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2010, di fr. 6400.– mensili dal 1° aprile al 31 agosto 2010, di fr. 5800.– mensili dal 1° settembre al 31 dicembre 2010, di fr. 2070.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2011, di fr. 3495.– mensili nell'aprile e nel maggio 2011, come pure di fr. 4465.– mensili dal 1° giugno 2011 in poi, il Pretore ha obbligato AO 1 a
versare un contributo alimentare per la moglie, nei periodi citati, rispettivamente di fr. 2635.–, fr. 3320.–, fr. 3230.–, fr. 3530.–, fr. 4905.–, fr. 6270.– e fr. 6180.– mensili.
4. L'appellante contesta anzitutto il reddito del marito, dolendosi che al riguardo non sia stata assunta alcuna perizia e che non siano stati versati agli atti i conti del 2010 e 2011. Sostiene che il guadagno medio di AO 1, compresi i redditi del 2010 e del 2011, è di circa fr. 273 000.– annui netti, pari a fr. 22 750.– mensili (e non solo di fr. 17 000.– come ha ritenuto il Pretore). Del resto – essa sottolinea – il convenuto non ha mai negato di avere conseguito nel 2010 e 2011 un reddito analogo a quello del 2009, accertato dal Pretore in fr. 273 000.– annui. A mente sua, il calcolo eseguito dal primo giudice in base a una media degli introiti fra il 2006 e il 2009 appare “iniquo e privo di fondamento”, risultando certo in realtà un guadagno di almeno fr. 275 000.– netti annui.
a) Trattandosi di definire il reddito di un lavoratore indipendente, occorre accertare quello medio, calcolato sull'arco di almeno i tre ultimi anni, in modo da compensare eventuali fluttuazioni. Il calcolo deve ancorarsi al bilancio e al conto perdite e profitti dell'attività professionale oppure, non esistendo contabilità, ai dati che risultano dalle dichiarazioni d'imposta una volta reintegrate eventuali detrazioni straordinarie, deduzioni ingiustificate e consumi privati (RtiD II-2004 pag. 617 n. 38c consid. 3 con richiami). Risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, a determinate circostanze, essere esclusi dalla media. In caso di costante flessione o di costante aumento dei redditi fa stato invece – come per i lavoratori dipendenti – il guadagno dell'ultimo anno (sentenza del Tribunale federale 5D_167/2008 del 13 gennaio 2009, consid. 2 pubblicato in: FamPra.ch 2009 pag. 465).
b) Nella sentenza impugnata il Pretore ha accertato che tra il 2006 e il 2009 il marito ha guadagnato, in media, fr. 206 283.– annui netti (fr. 271 000.–, fr. 124 000.–, fr. 156 284.53 e fr. 273 849.–), pari a fr. 17 190.– mensili. A tal fine egli si è fondato sulle tassazioni o sulle dichiarazioni d'imposta, non senza rilevare come appaia verosimile che il 2007 e il 2008 “siano stati anni in cui [AO 1] ha conseguito un reddito particolarmente inferiore alla media, presumibilmente (...) per il fatto di aver tralasciato l'attività in clinica per accudire e curare la moglie” (sentenza impugnata, pag. 15 in alto). Prudenzialmente il primo giudice non ha tenuto conto inoltre del reddito generato dagli immobili né del guadagno annuo di fr. 275 000.– registrato dal convenuto nel 2005 (sentenza impugnata, pag. 14 in fondo).
c) In concreto AO 1 ha guadagnato, come detto, fr. 275 000.– nel 2005, fr. 271 000.– nel 2006, fr. 124 000.– nel 2007, fr. 156 284.– nel 2008, fr. 273 849.– nel 2009 e fr. 274 465.– nel 2010 (documento prodotto in appello: sopra, consid. 2). Il Pretore non ha considerato il reddito del 2005, ma non si comprende perché. Per di più, risultati d'esercizio vistosamente favorevoli o vistosamente sfavorevoli possono, a determinate condizioni, essere esclusi dal calcolo (sopra, consid. a). L'appellante chiede – appunto – che si prescinda dai minori guadagni conseguiti dal marito nel 2007 e nel 2008, avendo questi ridotto deliberatamente l'attività professionale in vista della separazione. AO 1 obietta di aver dovuto limitare l'attività lucrativa in quel periodo per accudire e curare la moglie malata. Seppure così fosse, comunque sia, la capacità lucrativa del convenuto dal 2009 in poi appare essere non quella del biennio 2007/2008 (pregiudicata da ragioni contingenti, apparentemente non suscettive di ripresentarsi), bensì quella degli altri anni. A ragione l'appellante sostiene perciò che il reddito medio del marito può essere stimato, per lo meno a un esame di verosimiglianza come quello che informa l'emanazione di misure a tutela dell'unione coniugale, in fr. 22 750.– netti mensili. Al riguardo l'appello merita accoglimento.
5. L'appellante si duole che dal 1° settembre al 31 dicembre 2009
il Pretore abbia accertato il suo reddito da attività lucrativa in fr. 5840.– mensili mentre in realtà le sue entrate non eccedevano fr. 3800.– mensili (arrotondati), compresi fr. 1000.– da una rendita della __________, fr. 715.– da una rendita AI e fr. 207.– da una di rendita d'invalidità della Cassa pensione. Nella sentenza impugnata il Pretore non ha disconosciuto che nel 2009 l'istante ha guadagnato, come supplente di scuola media, fr. 22 498.–, pari a fr. 1875.– mensili. Ha considerato però che oltre la metà di quel reddito (fr. 11 760.65) è stata conseguita dopo l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale, tra l'ottobre e il dicembre del 2009, sicché ai fini del giudizio si è fondato sulla media di questi ultimi tre mesi (di fr. 3920.– mensili). Aggiunti fr. 1000.– dalla rendita della __________, fr. 715.– dalla rendita AI e fr. 207.– dalla rendita d'invalidità della Cassa pensione, egli è giunto così a un reddito di fr. 5840.– mensili complessivi.
A ragione l'appellante censura tale modo di procedere. Che cosa giustifichi in effetti, già a un esame di verosimiglianza, una distinzione tra il guadagno conseguito con il medesimo impiego prima e dopo l'avvio della procedura a tutela dell'unione coniugale non è dato a divedere. Il reddito di un lavoratore dipendente è, per principio, quello conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), intendendosi con ciò – per lo meno a un esame d'apparenza – il guadagno medio conseguito nell'ultimo anno oggetto dell'istruttoria. Circostanze oggettive inerenti all'attività lucrativa che giustifichino di scostarsi da tale regola in concreto già a un sommario esame – come ad esempio un aumento del grado d'occupazione – non si ravvisano. Ai fini della decisione non è il caso pertanto di accertare altrimenti il reddito da lavoro di fr. 1875.– mensili conseguito dall'appellante. Aggiunti fr. 1000.– dalla rendita della __________, fr. 715.– dalla rendita AI e fr. 207.– dalla rendita d'invalidità della Cassa pensione, si ottiene così un reddito di fr. 3800.– mensili complessivi (arrotondati). Anche in proposito l'appello si dimostra fondato. Il reddito di fr. 3970.– mensili complessivi dal 2010 in poi accertato dal Pretore non è invece controverso.
6. Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, il Pretore ha stimato un carico fiscale di fr. 1000.– mensili nel 2009 e nel 2010, ridotto a fr. 250.– mensili dal 1° gennaio 2011 perché da allora l'appellante non consegue più un reddito proprio di circa fr. 47 000.– annui (sentenza impugnata, pag. 17 a metà). L'appellante eccepisce che già l'onere di fr. 1000.– mensili stimato per il 2009 e il 2010 appare irrealistico, ove si tenga conto “del valore locativo solo parzialmente compensato dalla deduzione delle spese per la casa, dell'imposta immobiliare e di quella sulla sostanza, nonché dei contributi alimentari fissati in sede di appello”. Chiede perciò di non ridurlo dal 1° gennaio 2011 anche perché dopo di allora “non vi sarà più la riduzione per I__________” (appello, pag. 5). Sta di fatto che, così argomentando, essa si limita a opporre la propria opinione a quella del Pretore, ma non rende verosimile che quest'ultima sia erronea o per lo meno criticabile, tant'è che nemmeno quantifica le censure fondate sul valore locativo o sull'imposta immobiliare e sulla sostanza. Insufficientemente motivato (nel senso dell'art. 311 cpv. 1 CPC), al proposito l'appello sfugge così a ulteriore disamina.
Non a torto l'appellante fa valere invece che l'onere fiscale del 2011, stimato dal Pretore in fr. 250.– mensili sulla base di un imponibile di fr. 50 000.– annui, è da adeguare ai contributi di mantenimento per la moglie che risultano dalla presente sentenza. A un sommario esame l'imponibile per la moglie e i figli sul piano cantonale ascende a circa fr. 110 000.– per i tre primi mesi del 2011 e rimane sostanzialmente invariato dopo la fine del contributo alimentare per I__________, divenuto maggiorenne (visto l'aumento del contributo per la moglie e la soppressione della deduzione fiscale per I__________). A un giudizio di verosimiglianza l'onere fiscale dell'appellante risulta così attorno ai fr. 1000.– mensili (calcolatore d'imposta in: www4.ti.ch/DFE/DC). Il fabbisogno minimo dell'istante passa di conseguenza a fr. 4620.– mensili dal 1° gennaio al 31 marzo 2011, a fr. 5270.– mensili per i mesi di aprile e maggio del 2011 e a fr. 4700.– mensili dal 1° giugno 2011 in poi.
7. Applicati i correttivi che precedono al quadro del bilancio familiare tracciato dal Pretore, emerge quanto segue (il metodo di calcolo non è mai stato messo in discussione dal convenuto, che non ha nemmeno formulato osservazioni all'appello):
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2009
Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—
Reddito della moglie (consid. 5) fr. 3 800.—
fr. 26 550.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 000.—
Fabbisogno in denaro di I__________ fr. 2 210.—
Fabbisogno in denaro di V__________ fr. 1 920.—
Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 560.—
fr. 13 890.— mensili
Eccedenza fr. 12 660.— mensili
Metà eccedenza fr. 6 330.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4200.– + fr. 6330.– = fr. 10 530.— mensili
e deve versare alla moglie (oltre ai contributi per i figli):
fr. 4000.– + fr. 6330.– ./. fr. 3800.– = fr. 6 530.— mensili
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2010 (aumento fabbisogno in denaro di S__________)
Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—
Reddito della moglie (consid. 5) fr. 3 970.—
fr. 26 720.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 000.—
Fabbisogno in denaro di I__________ fr. 2 375.—
Fabbisogno in denaro di V__________ fr. 2 085.—
Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 725.—
fr. 14 385.— mensili
Eccedenza fr. 12 335.— mensili
Metà eccedenza fr. 6 167.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4200.– + fr. 6167.50 = fr. 10 367.50 mensili
e deve versare alla moglie (oltre ai contributi per i figli):
fr. 4000.– + fr. 6167.50./. fr. 3970.–, arrotondati in fr. 6 200.— mensili
Dal 1° aprile al 31 agosto 2010 (inizio formazione della moglie)
Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—
Reddito della moglie (consid. 5) fr. 3 970.—
fr. 26 720.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 000.—
Fabbisogno in denaro di I__________ fr. 2 375.—
Fabbisogno in denaro di V__________ fr. 2 085.—
Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 910.—
fr. 14 570.— mensili
Eccedenza fr. 12 150.— mensili
Metà eccedenza fr. 6 075.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4200.– + fr. 6075.– = fr. 10 275.— mensili
e deve versare alla moglie (oltre ai contributi per i figli):
fr. 4000.– + fr. 6075.–./. fr. 3970.– = fr. 6 105.— mensili
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2010 (fine attività lucrativa della moglie)
Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—
Reddito della moglie (consid. 5) fr. 3 970.—
fr. 26 720.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 600.—
Fabbisogno in denaro di I__________ fr. 2 375.—
Fabbisogno in denaro di V__________ fr. 2 085.—
Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 1 910.—
fr. 15 170.— mensili
Eccedenza fr. 11 550.— mensili
Metà eccedenza fr. 5 775.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4200.– + fr. 5775.– = fr. 9 975.— mensili
e deve versare alla moglie (oltre ai contributi per i figli):
fr. 4600.– + fr. 5775.– ./. fr. 3970.– = fr. 6 405.— mensili
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2011 (maggior età di I__________)
Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—
Reddito della moglie (consid. 5) fr. –.—
fr. 22 750.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 620.—
Fabbisogno in denaro di I__________ fr. 2 535.—
Fabbisogno in denaro di V__________ fr. 2 250.—
Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 2 075.—
fr. 15 680.— mensili
Eccedenza fr. 7 070.— mensili
Metà eccedenza fr. 3 535.— mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4200.– + fr. 3535.– = fr. 7 735.— mensili
e deve versare alla moglie (oltre ai contributi per i figli):
fr. 4620.– + fr. 3535.– = fr. 8 155.— mensili
Dal 1° aprile al 31 maggio 2011 (fine formazione della moglie)
Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—
Reddito della moglie (consid. 5) fr. –.—
fr. 22 750.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 5 270.—
Fabbisogno in denaro di V__________ fr. 2 535.—
Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 2 250.—
fr. 14 255.— mensili
Eccedenza fr. 8 495.— mensili
Metà eccedenza fr. 4 247.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4200.– + fr. 4247.50 = fr. 8 447.50 mensili
e deve versare alla moglie (oltre ai contributi per i figli):
fr. 5270.– + fr. 4247.50, arrotondati in: fr. 9 520.— mensili
Dal 1° giugno 2011 in poi
Reddito del marito (consid. 4c) fr. 22 750.—
Reddito della moglie (consid. 5) fr. –.—
fr. 22 750.— mensili
Fabbisogno minimo del marito (non contestato) fr. 4 200.—
Fabbisogno minimo della moglie (consid. 6) fr. 4 700.—
Fabbisogno in denaro di V__________ fr. 2 335.—
Fabbisogno in denaro di S__________ fr. 2 050.—
fr. 13 285.— mensili
Eccedenza fr. 9 465.— mensili
Metà eccedenza fr. 4 732.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4200.– + fr. 4732.50 = fr. 8 932.50 mensili
e deve versare alla moglie (oltre ai contributi per i figli):
fr. 4700.– + fr. 4732.50, arrotondati in: fr. 9 430.— mensili.
8. L'appellante si duole che il Pretore abbia permesso al convenuto di dedurre dai contributi alimentari “la somma equivalente agli interessi ipotecari, attualmente di fr. 2662.50, previa presentazione della ricevuta del loro pagamento” (sentenza impugnata, pag. 25 a metà). A mente sua non v'è ragione di istituire una “specie di tutela nei suoi confronti, permettendo al marito di pagare direttamente gli oneri ipotecari (…)”. In realtà, per tacere del fatto che l'interessata stessa chiedeva, con l'istanza di modifica del 12 marzo 2010, di obbligare il marito a continuare a versare gli interessi e i costi legati all'abitazione coniugale (pag. 4 in alto), ciò che il marito ha continuato a fare, deducendo l'importo di fr. 2662.50 mensili dai contributi alimentari (memoriale conclusivo del 16 agosto 2011, pag. 3 a metà; appello, pag. 8 n. 16), mal si comprende perché il marito non dovrebbe essere legittimato a opporre in compensazione – presentando le relative ricevute – oneri ipotecari e spese pagati in luogo e vece della moglie (RtiD I-2005 pag. 765 n. 48c consid. 13). Su questo punto l'appello si rivela dunque privo di fondamento.
9. Infine l'appellante chiede di annullare il dispositivo con cui il Pretore ha ordinato la separazione dei beni dal 1° settembre 2009 per avere, i coniugi, “provveduto a separare i propri conti, perlomeno parzialmente” (sentenza impugnata, pag. 22 in basso). Essa fa valere che ciò non è accaduto, il marito continuando a saldare direttamente gli oneri ipotecari e a ricevere le bollette dell'elettricità. Inoltre le parti non sarebbero mai state convinte di divorziare, tant'è che il marito avrebbe potuto introdurre un'azione di divorzio già il 1° maggio 2010, ma ha rinunciato poiché a quel momento una riconciliazione non era ancora esclusa e i beni in comune non erano divisi. La separazione dei beni in forza dell'art. 176 cpv. 1 n. 3 CC dovendo rimanere eccezionale – essa epiloga – il Pretore non avrebbe dovuto ordinarla.
Una separazione di fatto non comporta la separazione dei beni, ma il giudice può decretarla “se le circostanze la giustificano” (art. 176 cpv. 1 n. 3 CC). Tale è il caso quando sono dati i presupposti dell'art. 185 CC o quando è verosimile che gli interessi di un coniuge siano minacciati e altre misure risultino insufficienti a proteggerlo (Hausheer/Geiser/Aebi-Müller, Das Familienrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 4ª edizione, pag. 105, n. 09.40; Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 323, n. 662 seg.). In una procedura a tutela dell'unione coniugale questi ultimi estremi vanno ravvisati nondimeno con cautela (DTF 116 II 28 consid. 4). Nel caso in esame AO 1 ha fatto valere unicamente che “tutti i conti dei coniugi sono già stati suddivisi” (memoriale conclusivo, pag. 17 in basso), ma ciò è contestato dalla moglie né risulta altrimenti verosimile. Su basi tanto fragili il Pretore non era abilitato a decretare la separazione dei beni. A quest'ultimo riguardo l'appello si dimostra così provvisto di buon diritto.
10. Le spese processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa praticamente vinta sul contributo alimentare per sé e sull'annullamento della separazione dei beni, mentre esce sconfitta sulla compensazione degli oneri ipotecari pagati direttamente dal marito. Equitativamente si giustifica così che sopporti un decimo degli oneri processuali. AO 1 non ha reagito all'appello e non può essere tenuto al pagamento della differenza (analogamente: DTF 139 III 38 consid. 5 in fine; nel vecchio diritto di procedura: Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In condizioni del genere va riscossa unicamente la quota (ridotta) di oneri a carico dell'appellante, senza assegnazione di ripetibili.
L'esito del giudizio odierno influisce anche sugli oneri processuali di primo grado, che il Pretore ha posto per due terzi a carico della moglie, con obbligo di versare al marito fr. 4000.– per ripetibili ridotte. Tenuto conto anche delle altre questioni decise dal Pretore (attribuzione dell'alloggio coniugale, custodia e diritto di visita ai figli, nomina di un curatore, contributi alimentari per i figli), in esito all'attuale giudizio si giustifica di ridurre il grado di soccombenza a un quinto, il resto dovendo essere posto a carico di AO 1, tenuto a rifondere all'istante un'equa indennità per ripetibili ridotte. L'appellante pretende un'indennità di fr. 12 000.–, ma non motiva per nulla la richiesta, che sfugge perciò a ulteriore disamina.
11. Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
decide: I. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è annullato e i dispositivi n. 5 e 9 sono riformati come segue:
5. AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente ogni mese, i seguenti contributi alimentari:
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2009:
fr. 6530.– mensili per la moglie,
fr. 2210.– mensili per I__________,
fr. 1920.– mensili per V__________ e
fr. 1560.– mensili per S__________.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2010:
fr. 6200.– mensili per la moglie;
fr. 2375.– mensili per I__________,
fr. 2085.– mensili per V__________ e
fr. 1725.– mensili per S__________.
Dal 1° aprile al 31 agosto 2010:
fr. 6105.– mensili per la moglie;
fr. 2375.– mensili per I__________,
fr. 2085.– mensili per V__________ e
fr. 1910.– mensili per S__________.
Dal 1° settembre al 31 dicembre 2010:
fr. 6405.– mensili per la moglie;
fr. 2375.– mensili per I__________,
fr. 2085.– mensili per V__________ e
fr. 1910.– mensili per S__________.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2011:
fr. 8155.– mensili per la moglie;
fr. 2535.– mensili per I__________,
fr. 2250.– mensili per V__________ e
fr. 2075.– mensili per S__________.
Dal 1° aprile al 31 maggio 2011:
fr. 9520.– mensili per la moglie;
fr. 2535.– mensili per V__________ e
fr. 2250.– mensili per S__________.
Dal 1° giugno 2011 in poi:
fr. 9430.– mensili per la moglie;
fr. 2335.– mensili per V__________ e
fr. 2050.– mensili per S__________.
Per il resto il dispositivo è confermato.
9. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese di fr. 95.–, da anticipare da AP 1, sono poste per un quinto a carico di quest'ultima e per il resto a carico di AO 1, che le rifonderà fr. 4800.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese processuali di appello, ridotte a fr. 300.– complessivi, sono poste a carico dell'appellante.
III. Notificazione:
–; –.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).