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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.11.2013 11.2011.158

November 14, 2013·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·5,288 words·~26 min·5

Summary

Protezione dell'unione coniugale, contributi di mantenimento per moglie e figli

Full text

Incarto n. 11.2011.158

Lugano 14 novembre 2013/mc    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques

vicecancelliera:

Baggi Fiala

sedente per statuire nella causa SO.2011.1102 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 24 marzo 2011 da

 AP 1 (patrocinata dall'avv.  PA 1 )  

contro  

 AO 1 (già patrocinato dall'avv. ),

giudicando sull'appello del 17 ottobre 2011 presentato da AP 1 contro la decisione emessa dal Pretore il 3 ottobre 2011;

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1972) e AP 1 (1971) si sono sposati a __________ il 12 dicembre 1996. Dal matrimonio sono nati A__________, il 19 luglio 2003, e V__________, il 6 ottobre 2005. Il marito lavora per la __________ a __________, la moglie è consulente finanziaria a tempo parziale per la __________, succursale di __________. I coniugi si sono separati nel marzo 2010, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale (particella n. 1613 RFD di __________, intestata ai coniugi in ragione di metà ciascuno) per trasferirsi in un appartamento a __________ con una nuova compagna, __________ (1979).

                                  B.   Il 24 marzo 2011 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del­l'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di visita del padre) e contributi alimentari dal marzo del 2010 di fr. 1225.– mensili per sé, di fr. 2500.– mensili per A__________ e di fr. 1400.– mensili per V__________ (assegni famigliari compresi), oltre alla pronuncia della separazione dei beni. Nella sua risposta del 22 aprile 2011 AO 1 ha aderito all'autorizzazione a vivere separati, all'attribuzione dell'alloggio coniugale alla moglie e all'affidamento dei figli a quest'ultima, ma ha offerto contributi alimentari limitati a fr. 656.90 mensili per ciascun figlio dal marzo del 2010 al dicembre del 2011 e di fr. 378.60 mensili dal gennaio del 2012 fino alla maggiore età, rifiutando ogni contributo alimentare per la moglie e opponendosi alla separazione dei beni. All'udienza del 27 aprile 2011, indetta per il contraddittorio, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha affidato i figli alla moglie, cui ha assegnato l'abitazione coniugale con mobili e suppellettili, e ha disciplinato il diritto di visita del padre.

                                  C.   A una successiva udienza del 15 giugno 2011, esperite le ultime prove, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale, dell'11 agosto 2011, AO 1 ha proposto un contributo per i soli figli di fr. 745.85 mensili ciascuno dal marzo del 2010 al dicembre del 2011 e di fr. 432.30 mensili ciascuno dal gennaio 2012 fino alla maggiore età. Nel suo memoriale del 16 agosto 2011 AP 1 ha ribadito le rispettive pretese, salvo aumentare la richiesta di contributo alimentare per sé a fr. 1682.25 mensili e quella per V__________ a fr. 2050.76 mensili, riducendo quella per A__________ a fr. 2013.01 mensili.

                                  D.   Con sentenza del 3 ottobre 2011 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati dal 1° marzo 2010, ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato i figli, ha regolato il diritto di visita paterno e ha condannato AO 1 a versare i seguenti contributi alimentari (assegni familiari non compresi):

                                         Dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio 2011:

                                         fr. 1350.– mensili per A__________,

                                         fr. 1240.– mensili per V__________;

                                         Dal 1° febbraio 2011 al 29 febbraio 2012:

                                         fr. 1250.– mensili per A__________,

                                         fr. 1150.– mensili per V__________;

                                         Dal 1° marzo 2012 in poi:

                                          fr. 1350.– mensili per A__________,

                                          fr. 1240.– mensili per V__________.

Egli non ha assegnato contributi alimentari alla moglie e ha respinto la richiesta di pronunciare la separazione dei beni. La tassa di giustizia e le spese di fr. 3000.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 17 ottobre 2011 nel quale rivendica un contributo alimentare per sé di fr. 1562.– mensili, chiedendo di aumentare quello per A__________ a fr. 1801.80 mensili e quello per V__________ a fr. 1682.– mensili. Nelle sue osservazioni del 21 novembre 2011 AO 1 propone di respingere l'appello. Con decisione del 29 novembre 2011 il giudice delegato della Camera ha rifiutato un secondo scambio di scritti.

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale emanate secondo gli art. 172 segg. CC sono impugnabili con appello, trattandosi di procedura sommaria (art. 271 segg. CPC), entro 10 giorni dalla notificazione (art. 314 cpv. 1 CPC). Se esse vertono su questioni meramente patrimoniali, nondimeno, l'appello è ammissibile soltanto se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è senz'altro dato, ove appena si consideri l'entità dei contributi alimentari in discussione. La decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 5 ottobre 2011. Introdotto lunedì 17 ottobre 2011, l'appello in esame è pertanto tempestivo.

                                   2.   Al memoriale l'appellante acclude svariati documenti (doc. A a Z). Secondo l'art. 317 cpv. 1 CPC nuovi mezzi di prova sono proponibili in appello solo se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile farli valere nemmeno con la diligenza esigibile, tenuto conto delle circostanze. La regola vale anche nelle cause rette dal principio inquisitorio “attenuato” (“limitato”, “sociale”) che informa le procedure sommarie (art. 272 CPC) come le protezioni dell'unione coniugale (DTF 138 III 626 consid. 2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2012.79 dell'11 marzo 2013, consid. 2). Nella fattispecie solo i documenti contrassegnati con le lettere A, D (ultimi conteggi), F, G, H, I (ultimi messaggi elettronici), P, Q, R e T sono ammissibili, non essendo potuti essere prodotti prima della chiusura dell'istruttoria, avvenuta il 15 giugno 2011. Sulla rilevanza di tali documenti ai fini del giudizio si dirà nel merito dell'appello.

                                   3.   Litigiosi rimangono, in questa sede, i contributi di mantenimento per la moglie e per i figli. Al riguardo il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 8355.35 netti mensili (dedotti gli assegni familiari di fr. 400.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 4771.90 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione fr. 1700.–, premio della cassa malati fr. 178.75, assicurazione dell'automobile fr. 92.–, imposta di circolazione fr. 43.65, assicurazione sulla vita fr. 530.–, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 27.50, imposte fr. 1000.–), passato dal febbraio del 2011 al febbraio del 2012 a fr. 5142.90 per l'aumento del canone di locazione (a fr. 1938.–) e delle spese accessorie (a fr. 133.– mensili). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha accertato il reddito in fr. 5488.35 mensili, determinando il relativo fabbisogno minimo in fr. 4299.55 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, oneri ipotecari [dedotte le quote che rientrano nel fabbisogno in denaro dei figli] fr. 245.50, elettricità fr. 32.90, riscaldamento a legna fr. 12.90, premio della cassa malati fr. 193.75, assicurazione stabili fr. 136.10, assicurazione responsabilità civile e dell'economia domestica fr. 21.10, contributi di previdenza individuale fr. 513.80, assicurazione dell'automobile fr. 113.45, imposta di circolazione fr. 42.–, costi d'automobile fr. 100.–, tassa fognatura fr. 18.50, tassa acqua potabile fr. 4.40, tassa raccolta rifiuti fr. 8.10, ragazza alla pari fr. 507.–, imposte fr. 1000.–).

                                         Stimato il fabbisogno in denaro di A__________ in fr. 1651.95 men­sili e quello di V__________ in fr. 1536.10 mensili (compresi gli asse­gni familiari di fr. 200.–), il Pretore ha accertato nel bilancio della famiglia un'eccedenza di fr. 1984.20 dal marzo del 2010 al gennaio del 2011, di fr. 1613.20 dal febbraio del 2011 al febbraio del 2012 e nuovamente di fr. 1984.20 dal marzo del 2012 in poi. Ripartita tale eccedenza a metà, egli ha obbligato AO 1 a versare alla moglie per i periodi citati contributi alimentari mensili per A__________ di fr. 1350.–, fr. 1250.– e fr. 1350.– e per V__________ di fr. 1240.–, fr. 1150.– e fr. 1240.–, assegni familiari non compresi. Accertato che il reddito di lei (fr. 5488.35 mensili) copre il relativo fabbisogno minimo e la metà eccedenza che le compete (fr. 5291.65 mensili e fr. 5106.15 mensili dal febbraio del 2011 al febbraio del 2012), il Pretore non ha invece attribuito contributi alla moglie.

                                   4.   L'appellante contesta anzitutto il reddito del marito, calcolato dal Pretore in fr. 8355.35 mensili (guadagno netto mensile comprensivo del contributo di famiglia di fr. 250.– e delle spese di rappresentanza di fr. 500.–, oltre a un “incentivo” medio di fr. 443.70 e dedotti gli assegni familiari di fr. 400.–), che a suo avviso ammonta ad almeno fr. 9402.50 mensili (stipendio medio fr. 8217.80, incentivo medio fr. 443.70, spese di rappresentanza fr. 500.–, reddito della sostanza fr. 241.–).

                                         a)  Trattandosi di un lavoratore dipendente, il reddito determinante è quello netto percepito al momento del giudizio (RtiD

                                              I-2008 pag. 1026 n. 25c, I-2004 pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2012 pag. 879 consid. 4 con riferimenti). In concreto il reddito considerato dal Pretore è quello più recente che figura agli atti (conteggio di aprile 2011: doc. 26). E siccome AO 1 ha ricevuto una gratifica unicamente nel 2009, a ragione il Pretore non ha computato tale quota nei redditi di lui, non costituendo la gratifica un'entrata abituale (RtiD I-2007 n. 19c consid. 5). Né può essere condivisa l'opinione dell'appellante, secondo cui per stabilire il reddito del marito andrebbe considerata la media degli stipendi percepiti dal 2007 a oggi. AO 1 è un dipendente della __________. Decisivo è dunque – come detto – il reddito netto da lui conseguito al momento del giudizio. D'altronde poco importano i redditi percepiti negli anni dal 2007 al 2009, il contributo alimentare essendo chiesto dall'appellante solo dal marzo del 2010. Anche il reddito della moglie, per altro, va calcolato nello stesso modo (sotto, consid. 6b). Non sussiste quindi il rischio – evocato nell'appello –di una disparità di trattamento fra coniugi.

                                         b)   L'appellante rimprovera inoltre al Pretore di avere trascurato il reddito della sostanza conseguito dal marito. Contrariamente a quanto quest'ultimo sostiene nelle osservazioni all'appello (pag. 3 in fondo), già davanti al Pretore l'istante pretendeva che le entrate di lui comprendessero il reddito della sostanza, quantificato in fr. 323.– mensili (memoriale conclusivo del 16 agosto 2011, pag. 16 in basso). Il Pretore non si è espresso al riguardo. Ora, il reddito coniugale comprende – per principio – anche quello dei beni mobili e immobili (Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhalts­rechts, 2ª edizione, pag. 19 n. 01.40). AO 1 sostiene, certo, che in concreto il reddito della sostanza non è mai stato messo a disposizione della famiglia, ma è sempre stato capitalizzato (osservazioni all'appello, pag. 4). Egli non rende lontanamente verosimile tuttavia l'affermazione, né fornisce alcun ragguaglio sulla pretesa destinazione di tale reddito. Nulla giustifica pertanto che questo sia sottratto alla disponibilità comune.

                                               Quanto al relativo ammontare, dall'ultima tassazione agli atti (del 2009: doc. V e incarto fiscale richiamato) risulta un reddito da “titoli e capitali” (n. 4.1) di fr. 3387.– annui, che il convenuto non contesta riferirsi ad attivi suoi. Egli asserisce che tale reddito è diminuito per il cattivo andamento dei mercati finanziari e per i costi dovuti alla necessità di costituirsi una propria economia domestica dopo la separazione, ma una volta ancora non adduce riscontri oggettivi. I nuovi documenti (B e C) su cui egli fonda la pretesa, inoltre, non sono ricevibili (sopra, consid. 2) né possono essere acquisiti d'ufficio dalla Camera, al contributo alimentare per la moglie applicandosi il principio dispositivo. Al marito va ascritto perciò un provento della sostanza mobiliare di fr. 282.25 mensili (fr. 3387.– diviso 12), di modo che il reddito accertato dal Pretore va portato a complessivi fr. 8637.60 mensili (fr. 8355.35 più fr. 282.25).

                                   5.   Per quel che attiene al fabbisogno minimo del convenuto, calcolato dal Pretore in fr. 4771.90 dal marzo del 2010 (fr. 5142.90 dal febbraio 2011 al febbraio 2012), l'appellante chiede di ridurlo a fr. 4175.50 mensili, poiché a mente sua il costo dell'alloggio va computato in fr. 1100.– mensili (non fr. 1700.–, rispettivamente fr. 2071.– considerati dal Pretore) e le imposte non eccedono fr. 800.– mensili (in luogo di fr. 1000.–).

                                         a)   Dal febbraio del 2011 al febbraio del 2012 il Pretore ha riconosciuto a AO 1 un costo dell'alloggio di fr. 1938.– mensili, oltre a un conguaglio per spese accessorie di fr. 133.– mensili, fondandosi su un contratto di locazione concluso il 1° febbraio 2011 (doc. 1). Visto che il costo della locazione precedente (dal marzo del 2010 al gennaio del 2011) non era noto, il Pretore ha stimato per quel periodo un importo inferiore (fr. 1700.– mensili), “proporzionato alla situazione finanziaria del marito” (sentenza impugnata, pag. 5). Ha computato inoltre lo stesso importo dopo il primo termine di disdetta, nel marzo del 2012, ritenendo che l'appartamento preso in locazione nella prospettiva di una convivenza che non si era avverata fosse eccessivo per le esigenze di una persona sola (sentenza impugnata, pag. 6 nel mezzo). A parere dell'appellante tale costo è nondimeno esagerato, al marito dovendo bastare fr. 1100.– mensili “oltre spese accessorie e affitto di un parcheggio” (appello, pag. 10), per un totale di fr. 1303.60 (appello, pag. 12 lett. e).

                                              In linea di principio la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano – il tenore di vita precedente. Nella fattispecie AO 1 vive dal 1° febbraio 2011 in un appartamento di 3½ locali a __________ (142 m²) per il quale paga fr. 2071.– mensili (compreso un conguaglio di fr. 133.– mensili per spese accessorie: doc. 1 e 17). La moglie e i figli sono rimasti nell'abitazione coniugale di __________ (valore locativo ai fini fiscali di fr. 1526.25 mensili: doc. 11). A un giudizio di apparenza come quello che governa le misure a protezione dell'unione coniugale la spesa riconosciuta al marito pare corrispondere, dunque, al livello di vita che era suo prima della separazione e a quello di cui moglie e figli continuano a godere. Il bilancio familiare essendo in attivo (sotto, consid. 9), non v'è motivo pertanto di ridurre il convenuto a vivere in condizioni logistiche inferiori a quello di moglie e figli. Nelle circostanze descritte è superfluo domandarsi se la riduzione del costo dell'alloggio a fr. 1700.– mensili decisa dal Pretore a decorrere dal marzo del 2012 sarebbe dovuta intervenire già prima, come assevera l'appellante. Per quel che concerne il periodo dal marzo del 2010 al gennaio del 2011, l'appellante non ha reso verosimile che il costo dell'appartamento di 2½ locali allora occupato dal marito e dalla compagna (verbale d'udienza 15 giugno 2011, pag. 4) fosse inferiore ai fr. 1700.– mensili stimati dal Pretore. Anche in proposito l'appello manca perciò di consistenza.

                                         b)   L'appellante chiede inoltre che l'onere fiscale inserito dal Pretore nel fabbisogno minimo del convenuto (fr. 1000.– mensili) sia ridotto a fr. 800.– per tenere calcolo dei contributi alimentari versati ai figli e a lei medesima. Il primo giudice tuttavia ha già valutato la situazione finanziaria delle parti “nel suo complesso” (sentenza impugnata, pag. 6 e 10), considerando in particolare che il reddito del marito è di quasi fr. 3000.– mensili più alto rispetto a quello della moglie e che i contributi di mantenimento dovuti ai figli ammontano a quasi fr. 2800.– mensili. L'appellante non spiega perché in circostanze del genere il carico tributario di fr. 1000.– mensili compreso nel fabbisogno minimo di ogni coniuge sarebbe errato. Priva di sufficiente motivazione, la doglianza si rivela così inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC). Il fabbisogno minimo del marito risulta così di complessivi fr. 4771.90 mensili (rispettivamente fr. 5142.90 dal febbraio del 2011 al febbraio del 2012), come ha accertato il Pretore.

                                   6.   AP 1 contesta il reddito di fr. 5488.35 mensili a lei imputato dal Pretore, assumendo che in realtà le sue entrate non eccedono fr. 3411.43, vista la media delle provvigioni (“salario di base ”) e dei bonus da lei percepiti dal 2008 al 2011 e dedotti fr. 1109.– mensili per spese di rappresentanza e regali (appello, pag. 13 a 21).

                                         a)   I collaboratori della società __________, per cui l'interessata lavora a tempo parziale come consulente finanziaria, sono “agenti indipendenti retribuiti a provvigione e con contratto di agenzia e non con contratto di lavoro”, ma “dal punto di vista socio-assicurati­vo i contributi delle assicurazioni sociali vengono dedotti direttamente dal datore di lavoro” (“promemoria per il certificato delle provvigioni pagate [certificato di salario]” consegnato dal testimone __________, direttore della __________, durante la sua audizione del 15 giugno 2011: act. V, ultimo foglio). Preso atto di ciò, per determinare il reddito della moglie il Pretore ha fatto capo “per analogia”, nella sentenza impugnata, ai criteri applicabili ai lavoratori indipendenti, onde una media dei guadagni complessivi (provvigioni e bonus) conseguiti nel 2009 (fr. 63 494.–) e nel 2010 (fr. 68 226.–), escluso quello del 2008, giudicato non “rappresentativo”, la moglie avendo iniziato proprio allora la sua attività presso l'__________ (sentenza impugnata, pag. 7 in alto). L'appellante non contesta di essere una dipendente dalla società. Chiede però che si calcoli la media delle provvigioni su quattro anni (dal 2008 al 2011) e quella dei bonus su tre (dal 2008 al 2010).

                                         b)   A un esame di apparenza lo statuto di dipendente (che l'appellante non contesta) appare verosimile, la datrice di lavoro trattenendo i contributi delle assicurazioni sociali sulla retribuzione a lei versata (certificati di salario doc. E e F), considerato alla stregua di uno stipendio anche dalle autorità fiscali (doc. U, pag. 2 n. 1.1). Ora, come si è detto, in caso di lavoratori dipendenti fa stato il reddito conseguito al momento del giudizio. Il Pretore avrebbe dovuto fondarsi perciò sulla rimunerazione (provvigioni e bonus) del 2010 (fr. 68 226.–, pari a fr. 5685.50 mensili: doc. F). Del resto, si applicasse anche la giurisprudenza relativa ai lavoratori indipendenti, l'esito del giudizio non muterebbe, poiché dal 2008 al 2010 il reddito della moglie ha registrato una costante ascesa (da fr. 25 272.– a fr. 68 226.–: v. RtiD II-2004 pag. 617 consid. 38c; I CCA, sentenza dell'8 luglio 2013 inc. 11.2010.109, consid. 3a). Dal reddito del 2010 l'appellante vorrebbe dedurre fr. 19 402.– a titolo di “bonus percepiti per l'anno 2009” (appello, pag. 18 a metà), ma tale deduzione non figura sul certificato di salario (doc. F) né dal certificato del 2009 (doc. E) si desume che i bonus in questione siano stati computati in quell'anno. Quanto ai redditi conseguiti nel 2011, AP 1 produce in appello taluni conteggi di stipendio (doc. D), ma non un certificato di salario (parziale). Non v'è certezza dunque che quei conteggi attestino tutti i compensi percepiti dall'__________ nel 2011 (fino alla presentazione dell'appello). Comunque sia, fosse il reddito del 2011 notevolmente inferiore a quello del 2010, l'appellante può sempre chiedere al Pretore una modifica della sentenza (art. 179 cpv. 1 CC).

                                         c)   L'appellante si duole altresì che il Pretore non abbia dedotto dal reddito fr. 1109.– mensili per le spese di rappresentanza figuranti nella tassazione 2009 (appello, pag. 18 a 21). Il primo giudice ha ritenuto però che l'importo non riflettesse le spese effettive, la contribuente avendo concordato con l'autorità fiscale – secondo le sua stesse dichiarazioni – una deduzione forfettaria dal reddito del 20%. Non rese verosimili, tali spese, non potevano dunque essere riconosciute (sentenza impugnata, pag. 7 verso il basso). Su questo punto

                                               l'opinione del Pretore non può essere condivisa. In una procedura meramente sommaria non è lecito infatti scostarsi dagli accertamenti dell'autorità fiscale, a meno che indizi chiari e concreti facciano apparire tali accertamenti inattendibili già a un esame di verosimiglianza. In concreto non si scorgono estremi del genere. Dall'incarto si desume, anzi, che le spese professionali (materiale d'ufficio, benzina, formazione ecc.) sono a carico dei dipendenti dell'__________, che la maggior parte del lavoro di questi ultimi si svolge presso i clienti e che in base a un accordo tra la società e la cassa AVS i contributi sociali sono calcolati solo sul 75% del guadagno lordo (audizione di __________: verbale del 15 giugno 2011, pag. 2 e 3). In definitiva il reddito netto di AP 1 risulta pertanto di fr. 4576.– mensili (fr. 5685.50 meno fr. 1109.50).

                                   7.   Sostiene l'appellante che il suo fabbisogno minimo, calcolato dal Pretore in fr. 4299.55, va portato a fr. 4792.35, dovendosi aumentare le spese di riscaldamento (da fr. 12.90 a fr. 32.50 mensili), quelle per la baby-sitter (da fr. 507.– a fr. 1550.50 mensili) e il pre­mio della cassa malati (da fr. 193.75 a fr. 208.75 mensili), senza dimenticare le spese per la manutenzione della casa (fr. 190.– mensili).

                                         a)   Per quanto riguarda il riscaldamento, il Pretore ha riconosciuto una spesa di fr. 12.90 mensili (dedotte le quote di un terzo e di un quarto già comprese nel fabbisogno in denaro dei figli), AP 1 avendo dimostrato l'acquisto di legna per fr. 370.– annui (doc. I). L'interessata eccepisce che i costi di riscaldamento sono molto più alti, ma conforta la sua rivendicazione valendosi di un documento (contrassegnato con la lettera “O”) prodotto in modo inammissibile per la prima volta in appello (sopra, consid. 2). La censura non può dunque essere vagliata oltre.

                                         b)   Nel fabbisogno minimo dell'istante, che lavora al 50%, il Pretore ha riconosciuto la metà del costo della ragazza alla pari, di complessivi fr. 1014.10 mensili (retribuzione mensile lorda fr. 1320.–, indennità globale per vitto, vacanze e giorni liberi fr. 160.–, tassa di collocamento fr. 29.10, dedotte prestazioni di vitto e alloggio fornite in natura per fr. 495.–), inserendo l'altra metà nel fabbisogno in denaro dei figli (sentenza impugnata, pag. 9). L'appellante fa valere che in realtà il costo della ragazza alla pari è di fr. 1550.50, dovendosi considerare che la tassa di collocamento è in realtà di fr. 35.– mensili, che sul compenso della ragazza vanno pagati i contributi sociali e che vitto e alloggio sono a carico dell'appellante stessa (memoriale, pag. 22). Il marito obietta, da parte sua, che solo la metà dell'importo di fr. 490.– mensili versato in contanti alla ragazza può essere computata nel fabbisogno minimo della moglie (osservazioni all'appello, pag. 13).

                                                La fine della vita in comune non impedisce a un coniuge – come detto (consid. 5a) – di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente. Quando in concreto la moglie ha cominciato a lavorare per la __________ (nel 2008), i coniugi hanno assunto – per ammissione del marito medesimo – una ragazza alla pari chiamata a occuparsi dei figli e del governo della casa (udienza del 15 giugno 2011, pag. 5; me­moriale conclusivo del 22 aprile 2011, pag. 13). Dal contratto d'impiego (doc. BB) risulta che costei riceve uno stipendio lordo di fr. 1320.– mensili (di cui fr. 990.– in natura) e un'indennità di fr. 160.– mensili per il vitto durante le vacanze e i giorni liberi, cui il Pretore ha aggiunto costi di collocamento per fr. 370.– annui, pari a fr. 29.10 mensili. Di per sé il Pretore avrebbe dovuto aggiungere anche la tassa d'iscrizione di fr. 70.– annui (doc. 26, pag. 3, e doc. Q accluso all'appello), ma poco giova, le prestazioni fornite in natura che l'appellante pretende eccedere fr. 495.– mensili non risultando nemmeno raggiungere tale importo. Quanto ai contributi sociali da pagare sul compenso della ragazza, essi sono stati tardivamente resi verosimili solo in sede d'appello (sopra, consid. 2).

                                               Per quel che è delle citate prestazioni in natura, in specie, l'appellante evoca il costo del vitto (fr. 325.– mensili, secondo la tabella 2011 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo nel caso di un figlio di oltre 12 anni in una fratria di tre) e, senza quantificarla, qualche altra spesa (bucato, telefono), mentre il costo dell'alloggio (riscaldamento, elettricità ecc.) è già compreso in quello fatto valere per l'intera famiglia. Relativamente all'istruzione e all'assistenza alla ragazza, non si tratta di un costo effettivo né di un mancato guadagno, poiché tali prestazioni sono dispensate durante il metà tempo che l'appellante dedica ai figli. Nulla induce a scostarsi, in definitiva, dalla deduzione di fr. 495.– mensili applicata dal Pretore. Nel fabbisogno in denaro dell'appel­lante va inclusa perciò, come ha fatto il Pretore, la metà di fr. 1014.– mensili quale costo per il governo della casa. L'altra metà va inclusa nel fabbisogno in denaro dei figli e sostituisce il valore – dimezzato – previsto dalle citate raccomandazioni per la cura e l'educazione dei figli (I CCA, sentenza inc. 11.2004.118 del 22 novembre 2004, consid. 4a; sotto, consid. 8).

                                         c)   Il Pretore non ha riconosciuto a AP 1 spese di manutenzione relative all'abitazione coniugale siccome non rese verosimili. L'appellante ribadisce una pretesa di fr. 190.– mensili fondandosi sulla media delle “spese di gestione e manutenzione immobili” ammesse dall'autorità tributaria nelle tassazioni dal 2007 al 2009 (appello, pag. 23 lett. c). Se non che – come si è spiegato (sopra, consid. 6c) – in una procedura sommaria come quella che presiede all'adozione di misure a tutela dell'unione coniugale non è lecito scostarsi dalle risultanze fiscali, a meno che indizi chiari e concreti facciano apparire queste ultime inattendibili già a un esame di verosimiglianza. Le spese della manutenzione immobiliare ordinaria sono costi da affrontare (e che nella fattispecie il bilancio familiare può sopportare), non semplici deduzioni d'imposta (I CCA, sentenza inc. 11.2011.90 del 9 ottobre 2013, consid. 6d). Nel fabbisogno minimo della moglie si giustifica pertanto di aggiungere fr. 79.– mensili (5/12 di fr. 190.–, il resto essendo compreso nel fabbisogno in denaro dei figli).

                                         d)   Circa i premi della cassa malati inseriti nel fabbisogno minimo dell'appellante, riconosciuti dal Pretore per fr. 193.75 mensili sulla base di un documento prodotto dall'appellante medesima (doc. L), quest'ultima sostiene che il costo sarebbe in realtà maggiore perché essa non beneficia più delle “condizioni di favore __________” (appello, pag. 24 lett. d). L'argomentazione poggia una volta ancora, tuttavia, su un documento nuovo (doc. V) inammissibilmente prodotto in appello (sopra, consid. 2) e non può trovare accoglimento. In ultima analisi il fabbisogno minimo della moglie risulta così di fr. 4378.50 mensili (fr. 4299.50 più fr. 79.– [consid. c]).

                                   8.   L'appellante chiede di portare il fabbisogno in denaro dei figli, calcolato dal Pretore in fr. 1651.95 mensili per quanto riguarda A__________ e in fr. 1536.10 mensili per quanto riguarda V__________, a fr. 1801.80 mensili (rispettivamente a fr. 1682.– mensili) in modo da tenere conto del maggior onere di riscaldamento, del costo della ragazza alla pari e delle spese di manutenzione della casa (memoriale, pag. 25). La pretesa è legittima nei limiti accertati dianzi. Il fabbisogno in denaro di A__________ va determinato pertanto in fr. 1715.– mensili arrotondati (fr. 1651.95 riconosciuti dal Pretore più fr. 63.50 pari a un quarto delle spese di manu­tenzione della casa: sopra consid. 7c) e quello di V__________ in fr. 1585.– mensili arrotondati (fr. 1536.10 più fr. 47.50). Per vero, dal momento in cui questa compirà sei anni (il 6 ottobre 2011) l'importo andrebbe adeguato a quanto prevedono le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo per ragazzi nella seconda fascia d'età. Si può nondimeno prescindere da tale esigenza, le differenze essendo trascurabili. E siccome le previsioni delle citate raccomandazioni già comprendono l'assegno familiare di fr. 200.– mensili (fino al 16° compleanno), il contributo alimentare a carico di AO 1 risulta di fr. 1515.– mensili per A__________ e di fr. 1385.– per V__________.

                                   9.   Il metodo cui fa capo da sempre questa Camera per definire i contributi alimentari nelle protezioni dell'unione coniugale consiste nel dedurre dal reddito complessivo dei coniugi i fabbisogni loro e dei figli minorenni, ripartendo l'eccedenza a metà (RtiD

                                         I-2010 pag. 701 consid. 4 con richiami). A torto perciò il Pretore ha suddiviso nella fattispecie il fabbisogno in denaro dei figli tra i genitori secondo la rispettiva capacità contributiva (sentenza impugnata, pag. 11 in basso con rinvio errato a una decisione della Camera). Ciò posto, da tutto quanto precede emerge il seguente quadro delle entrate e uscite familiari:

                                         Dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio 2011 e dal 1° marzo 2012 in poi:

                                         Reddito del marito (consid. 4)                                      fr.   8 637.60

                                         Reddito della moglie (consid. 6)                                   fr.    4 576.—

                                                                                                                         fr.  13 213.60   mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr.   4 771.90

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7)                  fr.   4 378.50

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 8)         fr.    1 515.—

                                         Fabbisogno in denaro di V__________ (consid. 8)         fr.    1 385.—

                                                                                                                         fr.  12 050.40   mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.   1 163.20   mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.      581.60   mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 4771.90 + fr. 581.60 =                                             fr.   5 353.50   mensili,

                                         deve destinare ai figli:                                                  fr.    2 900.—  mensili,

                                         di cui ad A__________                                                fr.   1 515.—   mensili

                                         e a V__________                                                       fr.   1 385.—   mensili,

                                         versando alla moglie:

                                         fr. 4378.50 + fr. 581.60 ./. fr. 4576.–, arrotondati in         fr.      385.—   mensili.

                                         Dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2012

                                         Reddito del marito (consid. 4)                                      fr.   8 637.60

                                         Reddito della moglie (consid. 6)                                   fr.    4 576.—

                                                                                                                         fr.  13 213.60   mensili

                                         Fabbisogno minimo del marito (consid. 5)                     fr.   5 142.90

                                         Fabbisogno minimo della moglie (consid. 7)                  fr.   4 378.50

                                         Fabbisogno in denaro di A__________ (consid. 8)         fr.    1 515.—

                                         Fabbisogno in denaro di V__________ (consid. 8)         fr.    1 385.—

                                                                                                                         fr.  12 421.40   mensili

                                         Eccedenza                                                                fr.      792.20   mensili

                                         Metà eccedenza                                                         fr.      396.10   mensili

                                         Il marito può conservare per sé:

                                         fr. 5142.90 + fr. 396.10 =                                             fr.    5 539.—   mensili,

                                         deve destinare ai figli:                                                  fr.    2 900.—   mensili,

                                         di cui ad A__________                                                fr.   1 515.—   mensili

                                         e a V__________                                                       fr.   1 385.—   mensili,

                                         versando alla moglie:

                                         fr. 4378.50 + fr. 396.10./. fr. 4576.–, arrotondati in          fr.      200.—   mensili.

                                10.   Le spese del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante chiedeva un contributo alimentare per sé di fr. 1562.– mensili e un aumento di quello per i figli da complessivi fr. 2590.– (ridotti a fr. 2400.– per 13 mesi) a fr. 3484.– mensili. Ottiene un contributo di fr. 385.– mensili per sé (ridotti a fr. 200.– per 13 mesi) e uno di fr. 2900.– mensili per i figli, ovvero circa un terzo di quanto richiesto. Appare equo così addebitarle gli oneri processuali per due terzi. Il convenuto, che ha presentato osservazioni all'appello tramite un legale, ha diritto a ripetibili ridotte. Non è il caso invece di modificare il dispositivo sui costi di prima sede, l'attuale sentenza non influendo sul riparto a metà deciso dal Pretore, davanti al quale l'istante postulava contributi alimentari per complessivi fr. 5746.– mensili.

                                11.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF),il valore litigioso raggiunge ampiamente la soglia di fr. 30 000.– sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

decide:                    1.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 7 della sentenza impugnata è annullato e il dispositivo n. 6 è riformato come segue:

                                         AO 1 è condannato a versare a AP 1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi alimentari:

                                         Dal 1° marzo 2010 al 31 gennaio 2011:

                                         fr.   385.– per la moglie,

                                         fr. 1515.– per il figlio A__________, oltre agli assegni familiari, e

                                         fr. 1385.– per la figlia V__________, oltre agli assegni familiari.

                                         Dal 1° febbraio 2011 al 28 febbraio 2012:

                                         fr.   200.– per la moglie,

                                         fr. 1515.– per il figlio A__________, oltre agli assegni familiari, e

                                         fr. 1385.– per la figlia V__________, oltre agli assegni familiari.

                                         Dal 1° marzo 2012 in poi:

                                         fr.   385.– per la moglie,

                                         fr. 1515.– per il figlio A__________, oltre agli assegni familiari, e

                                         fr. 1385.– per la figlia V__________, oltre agli assegni familiari.

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1500.– sono poste per due terzi a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                   3.   Notificazione:

–    ; –   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per

i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

11.2011.158 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.11.2013 11.2011.158 — Swissrulings