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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 30.12.2010 11.2010.95

December 30, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,696 words·~8 min·5

Summary

Assistenza giudiziaria: nozione di indigenza

Full text

Incarto n. 11.2010.95

Lugano 30 dicembre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2009.1723 (azione di mantenimento: modifica del contributo alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 24 novembre 2009 da

 AP 1   patrocinato dall.  PA 2   

contro  

 AO 1 (1999), Pura (rappresentato dalla madre  RA 1 , e patrocinato dall'.  PA 1 );

giudicando ora sulla decisione del 16 settembre 2010 con cui il Pretore ha respinto l'as­­­­sistenza giudiziaria chiesta da AP 1 il 24 novembre 2009;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.  Se dev'essere accolto il ricorso del 5 ottobre 2010 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 16 settem­­­­­­bre 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto                     A.   RA 1 (1970) – ora RA 1 – ha dato alla luce il 14 settembre 1999 un figlio, AO 1, che è stato riconosciuto da AP 1 (1963). RA 1 era già madre di una figlia, __________ (ora maggiorenne), nata il 20 aprile 1991 da una precedente relazione. Il 2 dicembre 2002 la __________ ha approvato una convenzione in cui  AP 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare indicizzato di fr. 650.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 850.– mensili fino al 12° compleanno, di fr. 1000.– mensili fino al 16° compleanno e di fr. 1200.– mensili dal 17° compleanno in poi, oltre agli assegni familiari. Il 7 giugno 2008 AP 1 si è sposato a __________ (__________) con __________ (1974). Dal matrimonio è nata E__________, l'11 gennaio 2009.

B.  Il 24 novembre 2009 AP 1 ha convenuto il figlio AO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riduzione del contributo alimentare a fr. 200.– mensili, facendo valere un notevole peggioramento della propria situazione economica. All'udienza del 26 gennaio 2010, indetta per il contraddittorio, il convenuto ha proposto di respingere la richiesta. Cominciata quello stesso  giorno, l'istruttoria è tuttora in corso. Con decreto del 16 settembre 2010 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata dall'istante, senza prelevare tasse o spese e senza assegnare ripetibili.

C.  Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 è insorto a questa Camera il 5 ottobre 2010, postulando il beneficio negatogli dal primo giudice e sollecitando identico beneficio in appello. Il ricorso non ha formato, per sua natura, oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Contro il rifiuto totale o parziale dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.

                                   2.   L'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria. Nella fattispecie tale ipotesi non appare proficua. Più opportuno sarebbe interpellare il Cantone, giacché una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa. Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (RtiD I-2009 pag. 599 consid. 2). Resta il fatto che – nel Ticino almeno – lo Sta­to non può contestare né il conferimen­to né il rifiu­to né la revoca dell'assistenza giudiziaria, totale o parziale che sia (art. 35 cpv. 1 Lag). Può impugnare solo la successiva decisione con cui l'“au­torità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene procedere senza indugio, dunque, all'emanazione del giudizio.

                                   3.   Il Pretore ha rifiutato il beneficio dell'assistenza giudiziaria, nella fattispecie, perché al momento di promuovere causa AP 1 risultava comproprietario di un immobile in Italia, di modo che la sua indigenza non appariva verosimile. Il ricorrente fa valere che sull'immobile in Italia, di cui è comproprietario in ragione di un mezzo, è acceso un debito ipotecario per un valore più alto di quello venale del fondo, ciò che osta a ulteriori aggravi. Per di più – egli continua – gli istituti di credito erogano mutui ipotecari solo per l'acquisto di beni immobili, per investimenti di miglioria o per interventi di manutenzione. E comunque sia – egli soggiunge – a lui mancherebbero mezzi sufficienti per far fronte a un conseguente aumento dell'onere ipotecario.

                                   4.   Controversa è – nel caso specifico – l'indigenza del ricorrente, requisito primo dal quale dipende il conferimento all'assistenza giudiziaria (art. 3 Lag). L'indigenza è data allorché il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri (reddito e sostanza) alle spese legali e di procedura senza intaccare il fabbisogno suo personale e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con rinvii; RtiD I-2004 pag. 33 consid. 2.2). Il che non si apprezza solo con riferimento al minimo esistenziale del diritto esecutivo, ma tenendo conto di tutte le circostanze concrete, come la complessità della causa, l'eventuale urgenza con cui è chiamato a intervenire il patrocinatore, l'ammontare degli anticipi chiesti dal tribunale e gli impegni finanziari cui deve far fronte il richiedente (DTF 124 I 1; Rep. 1997 pag. 215). L'onere di rendere verosimile l'indigenza incombe anzitutto al richiedente (DTF 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo).

                                   5.   In concreto AP 1 esclude che la comproprietà sul noto immobile in Italia lo sollevi sul suo stato di ristrettezza, sostenen­do – come detto – che il fondo è già ipotecato oltre misura (per € 240 000), che le banche non elargiscono mutui per finanziare processi e che egli non avrebbe mezzi per sostenere un aumento degli oneri ipotecari. Sta di fatto che del fondo in Italia tutto si ignora: non si sa dove esso si trovi, non si sa in che esso consista (salvo trattarsi di una casa d'abitazione) e non si sa nemmeno quale sia il suo valore. Certo, la procedura intesa all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria è governata dal principio inquisitorio (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004, Lugano 2005, n. 9 ad art. 4 Lag). Ciò non esonera il richiedente tuttavia – tanto meno se patrocinato da un legale – dal rendere attendibili le sue asserzioni, documentandole nella misura del possibile, a maggior ragione ove tali affermazioni vertano su beni all'estero. Nel caso precipuo l'unico atto esibito è il piano di ammortamento del mutuo (doc. C). Invano si cercherebbe un qualsiasi altro documento agli atti.

                                   6.   Avesse il richiedente prodotto documentazione lacunosa o insufficiente, sarebbe spettato al Pretore – o tutt'al più a questa Camera – sollecitarne la completazione o l'integrazione (I CCA, sentenza inc. 11.2009.122 del 4 gennaio 2010, consid. 7). Non incombe al giudice invece rimediare a un'assenza pressoché totale di giustificativi, che di fronte ai rimproveri del Pretore il richiedente avrebbe pur sempre potuto allegare in appello. Si aggiunga che l'impossibilità di procedere a un ricarico ipotecario – per nulla notoria – andava almeno resa verosimile nella fattispecie con una dichiarazione dell'istituto bancario. Quanto all'asserita mancanza di mezzi per far fronte all'aumento dell'onere ipotecario, si ricordi che l'istituto dell'assistenza giudiziaria non garantisce al richiedente la possibilità di conservare sostanza immobiliare (RDAT II-1998 pag. 16). L'impossibilità di ottenere un mutuo ipotecario ancora non significa, in altri termini, che l'interessato possa conservare il bene. Anzi, dandosene le circostanze può vedersi costretto ad alienarlo (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). E il ricorrente non pretende che nel caso in esame, per una ragione o per l'altra, egli non possa alienare la sua quota di comproprietà. Ne segue che, destituito di consistenza, il ricorso è destinato all'insuccesso.

                                   7.   La procedura per il conferimento dell'assistenza giudiziaria è di regola gratuita e non v'è ragione di scostarsi da tale precetto nel caso in rassegna (art. 4 cpv. 2 Lag), mentre non si pone problema di ripetibili, il ricorso non avendo formato oggetto di intimazione. Circa la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, essa non può trovare accoglimento, giacché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

                                   8.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale. E nella fattispecie il valore litigioso dell'azione principale sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un

                                         eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è respinta.

                                   4.   Intimazione all'__________. __________, __________.

                                         Comunicazione:

   ; – Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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