Incarto n. 11.2010.69
Lugano 17 maggio 2013/lw
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Jaques
segretaria:
F. Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa OA.97.588 (nullità di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con petizione del 29 luglio 1997 da
AP 1 , e AP 2 (patrocinati dall' PA 1 )
contro
AO 1 , e AO 2 (patrocinati dall' PA 2 ),
giudicando sul decreto del 12 maggio 2010 con cui il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero del 30 giugno 2009 presentata dagli attori per omessa produzione di prove;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 giugno 2010 presentato da AP 1 e AP 2 contro il decreto emesso il 12 maggio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1919), è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 18 dicembre 1994. Con testamento olografo del 12 dicembre 1993, pubblicato il 3 febbraio 1995 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, essa ha legato i suoi averi in Italia (compreso un fondo situato a __________) al nipote AP 1 (1950), istituendo eredi per il resto del suo patrimonio la nipote AP 2 (1946) e lo stesso AP 1. Il 10 febbraio 1995 è stato pubblicato davanti al medesimo Pretore un successivo testamento olografo del 28 novembre 1994 in cui __________, revocata ogni precedente disposizione, ha designato erede universale il marito __________ (1920).
B. Con petizione del 29 luglio 1997 AP 1 e AP 2 hanno convenuto __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo di accertare la nullità del secondo testamento. __________ ha proposto il 5 novembre 1998 di respingere l'azione. In sede di replica e duplica le parti hanno mantenuto i rispettivi punti di vista. L'udienza preliminare si è tenuta il 21 aprile 1999. La causa è tuttora in fase istruttoria. __________ è deceduto il 20 gennaio 2009. Unici suoi eredi risultano la seconda moglie AO 1 (1938), sposata nel 1996, e il figlio AO 2 (1978), avuto da quest'ultima, che gli sono subentrati nella lite.
C. Il 30 giugno 2009 AP 1 e AP 2 hanno presentato un'istanza di restituzione in intero per essere autorizzati a produrre una dichiarazione manoscritta del 20 maggio 2009, ricevuta il 30 maggio successivo da __________, in cui __________ afferma che nell'agosto del 2008 __________ le aveva confidato di avere fatto redigere alla moglie il testamento del 28 novembre 1994 sotto costrizione. Gli istanti chiedono inoltre di poter citare __________ in qualità di testimone. Alla discussione del 27 agosto 2009 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Statuendo con decreto del 12 maggio 2010, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– con le spese di fr. 150.– a carico degli istanti in solido, tenuti a rifondere ai convenuti fr. 200.– complessivi per ripetibili.
D. Contro il decreto predetto AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera il 7 giugno 2010 per ottenere che – conferito all'appello effetto sospensivo – la loro istanza sia accolta e il decreto del 12 maggio 2010 sia riformato in tal senso. Con ordinanza dell'8 giugno 2010 il Pretore ha conferito all'appello effetto sospensivo. Nelle loro osservazioni del 30 giugno 2010 AO 1 e AO 2 propongono di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. La restituzione in intero per addurre nuovi mezzi di azione o di difesa suscettivi di influire sull'esito del processo era ammissibile, giusta l'art. 138 CPC ticinese, se la parte dimostrava che
l'omissione non era imputabile a sua negligenza. L'istanza andava presentata entro 30 giorni dal momento in cui la parte era venuta a conoscenza dei nuovi mezzi invocati (art. 139 CPC ticinese), era trattata nelle forme delle domande processuali (art. 92 e 93 CPC ticinese) ed era decisa con decreto a norma dell'art. 96 CPC ticinese (art. 140 cpv. 1 CPC ticinese). Tale decreto era appellabile “nel termine ordinario”, ma l'appello era deciso solo “con la prima appellazione sospensiva”, a meno che fosse provvisto di effetto sospensivo (art. 96 cpv. 4 CPC ticinese). Competente per accordare effetto sospensivo era il giudice che aveva emanato il decreto (Rep. 1990 pag. 275 nel mezzo), il quale concedeva tale beneficio quando l'accoglimento o il rifiuto della restituzione in intero potessero “avere un'influenza determinante sul seguito della procedura e sul giudizio” (art. 141 CPC ticinese).
2. Nella fattispecie il Pretore ha accordato effetto sospensivo all'appello con ordinanza dell'8 giugno 2010, di modo che sotto questo profilo nulla osta alla trattazione del rimedio giuridico. Quanto alla tempestività dell'impugnazione, il decreto pretorile è stato notificato agli attori il 17 maggio 2010. Il termine per appellare, di 20 giorni (art. 308 cpv. 1 CPC ticinese), sarebbe scaduto così domenica 6 giugno 2010, salvo prorogarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC ticinese. Introdotto il 7 giugno 2010, ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto tempestivo.
3. Il Pretore ha ricordato anzitutto, nel decreto in rassegna, che ai fini dell'art. 138 CPC ticinese la tempestività dell'istanza (30 giorni) e la diligenza del richiedente andavano vagliati con un certo rigore. Quanto al primo requisito, egli ha rilevato che AP 1 e AP 2 si limitavano ad affermare di avere ricevuto la dichiarazione di __________ il 30 maggio 2009 “spontaneamente dopo 30 anni di assenza di contatti”. Se non che – egli ha soggiunto – ciò non appariva plausibile, per lo meno in mancanza di una circostanziata versione dei fatti. Come potessero gli istanti essere venuti improvvisamente in possesso di una dichiarazione da parte di __________, con la quale non avevano rapporti da trent'anni, senza nemmeno essere entrati in relazione con lei rimaneva un interrogativo. Ciò non rendeva verosimile la tempestività dell'istanza, onde il rigetto della restituzione in intero.
4. Nell'appello gli istanti ribadiscono di essere venuti a conoscenza di quanto __________ afferma nella dichiarazione manoscritta del 20 maggio 2009 solo al momento in cui lo stesso AP 1 si è visto recapitare il plico raccomandato da __________, il
30 maggio 2009, poiché con __________ nessuno di loro due aveva più contatti da decenni. Essi allegano di non poter esporre alcuna versione più circostanziata dei fatti già per il motivo che non vi sono altri fatti da addurre. A loro avviso dopo la morte di __________, avvenuta il 20 gennaio 2009, __________ si è sentita libera da influenze o condizionamenti. Sulla spontaneità del suo gesto, ad ogni modo, essa potrà essere interrogata come testimone, ciò che smentirà ogni insinuazione circa l'ipotesi ch'essi ne conoscessero i propositi. Quanto alla rilevanza della nuova prova, gli istanti sottolineano come la circostanza secondo cui __________ avrebbe costretto la moglie a redigere il secondo testamento, reggendole la mano, è un elemento nuovo di capitale importanza ai fini dell'istruttoria, anche perché la confidenza raccolta da __________ emana direttamente da __________.
5. Nella procedura ticinese la possibilità di versare agli atti nuovi mezzi di prova aventi il loro “substrato fattuale al di fuori delle emergenze di causa” – come nel caso in cui, ad esempio, una parte rinvenisse un documento nuovo in modo fortuito (RtiD II-2008 pag. 618 in basso) – era condizionata a due presupposti cumulativi: da un lato l'omissione non doveva essere imputabile all'istante e, dall'altro, l'istante doveva agire entro 30 giorni dal momento in cui era venuto a conoscenza del nuovo mezzo di prova (sopra, consid. 1). In concreto gli istanti sostengono di non avere avuto la benché minima conoscenza di quanto __________ dichiara sul conto di __________ nel citato manoscritto prima che AP 1 ricevesse il plico raccomandato da __________, il 30 maggio 2009, ciò che esclude ogni loro negligenza. La restituzione in intero chiesta il 30 giugno 2009 (il 29 giugno è festivo nel Ticino) è inoltre tempestiva. Nulla giustifica pertanto – essi concludono – la decisione sfavorevole del Pretore.
6. Che il modo in cui gli istanti sono venuti in possesso della nota dichiarazione manoscritta appaia fortunoso, se non sorprendente, è vero. Nulla consente tuttavia di escluderlo a priori senza nemmeno avere sentito __________. A ragione il Pretore rileva che i presupposti di una restituzione in intero andavano esaminati d'ufficio e non senza rigore. Essere esigenti però non significa essere sommari. Se nutriva dubbi sulla tempestività dell'istanza o sulla diligenza del richiedente che postulava una restituzione in intero, il giudice promuoveva i necessari accertamenti. Certo, allegare i presupposti degli art. 138 (diligenza) e 139 (tempestività) CPC ticinese incombeva anzitutto a chi postulava l'ammissione della nuova prova. Ma se in concreto le cose stanno come AP 1 e AP 2 sostengono, non si vede come questi potessero circostanziare ulteriormente l'istanza. L'unico elemento ch'essi potevano recare a suffragio delle loro versione dei fatti è l'interrogatorio della stessa __________, di cui chiedono l'audizione. Nulla impediva al Pretore – si ripete – di mostrarsi perplesso o finanche scettico sulla trentennale mancanza di rapporti personali fra __________ e gli istanti, sull'inopinato invio della dichiarazione manoscritta ad AP 1 da __________ o sui motivi per cui __________ si fosse risolta a scrivere quella lettera solo dopo la morte di __________. Definire inverosimile l'evento, lasciando sottintendere che in qualche modo gli istanti si sono procurati essi medesimi la dichiarazione scritta, senza nemmeno sentire __________ sui fatti è nondimeno un giudizio affrettato. Su questo punto l'appello merita accoglimento.
7. Il Pretore rammenta che la restituzione in intero per omessa produzione di prove derogava al principio dell'eventualità e non giustificava l'assunzione di un testimone ove la parte istante non avesse indicato le circostanze che l'avrebbero messa a conoscenza dei fatti su cui il testimone andava chiamato a deporre. In realtà nessuna delle due argomentazioni pertiene al caso specifico. Il principio dell'eventualità non significava, intanto, che una restituzione in intero fosse soggetta a un onere di allegazione soverchio: chi si vedeva recapitare all'improvviso un documento nuovo per posta, senza avere avuto alcuna relazione previa con il mittente, non poteva fare altro che narrare nell'istanza del fortuito recapito e offrire l'audizione del mittente sulle ragioni del gesto. Chi scopriva determinati fatti, inoltre, grazie a un invio ricevuto per posta poteva solo avere acquisito conoscenza di quei fatti al momento del ricevimento del plico. Chiedere di “specificare dettagliatamente le circostanze esatte” (decreto impugnato, pag. 2 in basso) era ragionevole a chi postulava l'assunzione di un testimone senza indicare quando gli sarebbero stati resi noti i fatti su cui si sarebbe dovuto escutere il testimone (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 139). Non aveva senso in un caso come quello precipuo.
8. Se ne conclude che in concreto la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati al Pretore perché decida di nuovo sulla restituzione in intero dopo avere interrogato – o almeno tentato di interrogare – __________ sulla versione dei fatti addotta dagli istanti. Che la nuova prova possa apparire rilevante nella prospettiva del giudizio, invero, è manifesto. L'appello va respinto invece nella misura in cui tende a produrre la dichiarazione scritta del 20 maggio 2009 come mezzo di prova. Nella procedura civile ticinese dichiarazioni scritte non potevano sostituire deposizioni testimoniali che si sarebbero potute assumere (quanto meno per rogatoria), salvo che la controparte aderisse esplicitamente alla loro acquisizione (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 27 ad art. 90 CPC; v. anche nota al Rep. 2000 pag. 221). Simile ipotesi è estranea al caso in esame.
9. Gli oneri processuali seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC ticinese). Gli appellanti ottengono causa vinta sul principio, ma è impossibile sapere se in esito al nuovo giudizio il Pretore ammetterà la testimonianza di __________. Nelle condizioni descritte si giustifica così di suddividere i costi a metà e di compensare le ripetibili. Sulla tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima sede il Pretore statuirà quando emanerà la nuova decisione.
10. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi di una decisione incidentale, essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Vista l'entità degli interessi in gioco, il valore litigioso appare raggiungere agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, il decreto impugnato è annullato per quanto riguarda la restituzione in intero relativa alla testimonianza di __________ e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi. Per il resto l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
da anticipare dagli appellanti, sono posti per metà a carico degli appellanti in solido e per l'altra metà a carico delle controparti, sempre con vincolo di solidarietà. Le ripetibili sono compensate.
3. Notificazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per
i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).