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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.05.2010 11.2010.43

May 25, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,211 words·~6 min·5

Summary

Ricorso contro decisione incidentale (incarico di eseguire una perizia psichiatrica: necessità del danno non altrimenti riparabile)

Full text

Incarto n. 11.2010.43

Lugano 25 maggio 2010/rs        

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 313.2002/R.14.2010 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele che oppone

RI 1  

alla  

CO 1    per quanto riguarda la privazione dell'autorità parentale sul figlio    __________ (2009), (rappresentato dalla tutrice RA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 marzo 2010 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 18 febbraio 2010 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   RI 1 (1987), sottoposta a tutela volontaria dal 12 marzo 2009, ha dato alla luce il 30 giugno 2009 un figlio, W__________ (iscritto nei registri dello stato civile come W__________). Quello stesso giorno la Commissione tutoria regionale 8 l'ha privata provvisoriamente della custodia parentale e il 2 luglio 2009 l'ha privata anche dell'autorità parentale, collocando il figlio nella Casa __________ di __________, regolando il diritto di visita di lei e istituendo in favore del minorenne una tutela, affidata a __________. RI 1 è insorta contro tali decisioni, vedendosi dichiarare i ricorsi irricevibili con decisione presa il 14 luglio 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele. Un appello presentato il 3 agosto 2009 da RI 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera, nella misura in cui era ricevibile, con sentenza del 20 agosto 2009 (inc. 11.2009.130).

                                  B.   Il 20 gennaio 2010 la Commissione tutoria regionale ha incaricato il dott. __________ di sottoporre RI 1 a perizia psichiatrica. La peritanda ha ricorso il 5 febbraio 2010 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere l'annullamento della decisione. Statuendo il 18 febbraio 2010, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, senza prelevare tasse né spese. Contro la decisione appena citata RI 1 ha presentato il 10 marzo 2010 un appello in cui chiede di accogliere il ricorso e di essere “disponibile per eventuali aiuti terapeutici e psicologici per superare lo shock post traumatico causato dagli eventi”. Il memoriale non è stato notificato per osservazioni.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Introdotto in tempo utile, l'appello in

                                         esame è senz'altro tempestivo.

                                   2.   RI 1 si limita a dichiarare nell'appello di essere “disponibile per eventuali aiuti terapeutici e psicologici per superare lo shock post traumatico causato dagli eventi”. Con ogni evi­denza essa mira tuttavia a far annullare l'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale al dott. __________ e a far riformare in tal senso la decisione impugnata. La richiesta di giudizio è pertanto comprensibile.

                                   3.   L'Autorità di vigilanza ha rilevato che la decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'esecuzione di un esame psichiatrico è una decisione meramente incidentale, impugnabile solo ove sia suscettiva di arrecare un danno “non altrimenti riparabile”. Ciò posto, essa ha dichiarato il ricorso di RI 1 irricevibile perché l'interessata non aveva alluso “ad alcun danno irreparabile e neppure a inconvenienti di sorta che potrebbero esserle causati dalla valutazione in oggetto”.

                                   4.   Nell'appello l'interessata critica l'operato della tutrice e della Commissione tutoria regionale, cui rimprovera di volerla far “passare per demente” e ostacolare – in sintesi – la sua “evoluzione di donna nell'ambito famigliare e professionale (…) per avvalorare il progetto intentato di separarmi brutalmente da mio figlio

                                         W__________ senza valide motivazioni”. Essa narra altresì di traversie personali dovute all'opera della tutrice, assicura di non assumere più stupefacenti e si domanda quale sia il senso di una perizia psichiatrica in circostanze del genere.

                                   5.   Le argomentazioni dell'appellante sono fuori tema. L'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile, come si è detto, perché l'esecuzione di una perizia psichiatrica non è atta ad arrecare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. L'appellante avrebbe dunque dovuto spiegare perché la decisione impugnata non ha natura incidentale oppure perché, pur avendo tale indole, la decisione sarebbe idonea a cagionare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. In realtà essa non spende una parola per contestare il carattere incidentale della decisione impugnata. Quanto al danno irreparabile, essa lamenta “l'equivoco atteggiamento delle autorità tutorie” nei suoi confronti, ma non spiega in che consisterebbe il pregiudizio irrimediabile. Ne segue che, insufficientemente motivato, l'appello di rivela già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   6.   Si aggiunga, ad ogni buon conto, che di regola il fatto di doversi sottoporre a una valutazione specialistica non arreca un danno “non altrimenti riparabile”(RtiD II-2006 pag. 660 consid. 3b con rinvii; da ultimo: I CCA sentenza 11.2009.187 del 7 dicembre 2009). Nel caso in cui il peritando non risultasse affetto da disturbi, infatti, l'autorità non potrà adottare alcun provvedimento tutorio nei suoi riguardi ed egli non subirà alcun pregiudizio. Allo stadio attuale del procedimento ciò vale anche per l'interessata.

                                   7.   Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante risultando sfornita di cognizioni giuridiche e avendo ricorso senza l'ausilio di un legale, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di tasse o spese. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   8.   Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella del­l'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E l'azione principale può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF), per sua natura, senza riguardo a questioni di valore.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–; –,; –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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