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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.12.2010 11.2010.34

December 18, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·885 words·~4 min·6

Summary

Assistenza tra parenti. Azione di mantenimento: appello tardivo

Full text

Incarto n. 11.2010.34

Lugano, 18 dicembre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2008.729 (azione di mantenimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa con istanza del 5 giugno 2008 da

 (rappresentata dalla madre RA 1, , e patrocinata dalla curatrice avv. PA 1,)  

contro

AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 16 marzo 2010 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 febbraio 2010 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che con sentenza del 24 febbraio 2010 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha condannato AP 1 (1974) a versare per la figlia E__________ (nata il 23 novembre 2006), avuta da RA 1 (1975), un contributo alimentare indicizzato di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 800.– mensili fino al 12° com­pleanno e di fr. 900.– mensili fino alla maggiore età, assegni familiari non compresi, più un importo fisso di fr. 3500.– a valere quale contributo alimentare retroattivamente dal 1° gennaio fino al 31 maggio 2008;

                                         che la tassa di giustizia di fr. 350.– e le spese di fr. 150.– sono state poste a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla figlia fr. 1500.– per ripetibili;

                                         che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto è stata respinta, com'è stata respinta quella formulata dal­l'istante;

                                         che contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con una lettera al Pretore del 16 marzo 2010 in cui postula l'annullamento del contributo alimentare in questione e la conseguente riforma del giudizio impugnato, previa concessione dell'assisten­za giudiziaria;

                                         che il Pretore ha trasmesso lo scritto a questa Camera per competenza;

                                         che l'atto non ha formato oggetto di intimazione;

e considerando

in diritto:                        che le azioni di mantenimento (art. 279 segg. CC) sono trattate nel Cantone Ticino con la procedura speciale degli art. 425 segg. CPC, in esito alla quale il giudice statuisce con sentenza appellabile entro 10 giorni (art. 428 cpv. 2 CPC) non sospesi dalle ferie (art. 428bis CPC);

                                         che, ciò premesso, nella fattispecie lo scritto di AP 1 può essere trattato solo come appello;

                                         che la sentenza del Pretore, intimata quello stesso 24 febbraio 2010, è stata ritirata dall'allora patrocinatore del convenuto, __________ __________, giovedì 25 febbraio 2010 alle ore 8.05 (attestazione Track & Trace n. 98.46.10035.00120065);

                                         che di conseguenza il termine d'impugnazione è cominciato a decorrere venerdì 26 febbraio 2010 (art. 131 cpv. 1 CPC) ed è giunto a scadenza domenica 7 marzo 2010, salvo protrarsi fino alle ore 24 di lunedì 8 marzo 2010 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC;

                                         che AP 1 ha consegnato il plico contenente il suo appello del 16 marzo 2010 all'ufficio postale di __________ mercoledì 17 marzo 2010 alle ore 16.27 (attestazione sulla busta d'invio raccomandato);

                                         che nelle circostanze descritte l'appello si rivela manifestamente tardivo, senza per altro che l'interessato postuli un'eventuale restituzione del termine di ricorso (art. 137 CPC);

                                         che l'impugnazione sfugge di conseguenza a qualsiasi esame;

                                         che la tassa di giustizia e le spese di appello seguirebbero la soccombenza dell'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), ma di fronte a un convenuto privo di cognizioni giuridiche e non più patrocinato da un legale conviene rinunciare equitativamente a ogni prelievo;

                                         che non si giustifica invece di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato notificato per osservazioni e non ha provocato spese presumibili;

                                         che la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 risulta senza oggetto, l'interessato non dovendo – né

                                         avendo dovuto – sopportare spese apprezzabili per l'introduzione dell'appello, a prescindere dal fatto che non si sarebbe potuto concedere assistenza giudiziaria per la proposizione di un appello tardivo, senza alcuna possibilità di buon esito (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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