Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.2011 11.2010.138

November 4, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·743 words·~4 min·5

Summary

Stralcio di due appelli dai ruoli per desistenza

Full text

Incarto n. 11.2010.138

Lugano 4 novembre 2011/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Celio

segretaria:

F. Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2009.188 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza del 30 settembre 2009 da

 AP 1 (patrocinata dall'.  PA 1 )  

contro    

 AO 1 (patrocinato dall'.  PA 2 );  

                                         premesso che in esito a un'istanza del 30 settembre 2009 presentata da AP 1 (1968) a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 18 novembre 2010 il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha condannato AO 1 (1970) a versare, tra l'altro, un contributo alimentare anticipato di fr. 2670.– mensili dal 30 settembre 2009 per la moglie e uno di fr. 1755.– mensili retroattivamente dal 1° giugno 2009 per la figlia A__________ (nata il 16 febbraio 1999);

                                         ricordato che AP 1 ha impugnato tale sentenza con un appello del 29 novembre 2010 a questa Camera per vedere aumentato il contributo alimentare in suo favore a 3500.– mensili dal 1° settembre 2009, oltre che per vedere posti a carico del marito tutti gli oneri processuali e le ripetibili;

                                         preso atto che contro la sentenza citata è insorto il 1° di­cembre 2010 anche AO 1 con un appello volto a ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 1000.– mensili e quello per A__________ a fr. 1636.35 mensili dal 30 settembre 2009, oltre al il riparto degli oneri processuali in ragione di metà ciascuno e alla compensazione delle ripetibili;

                                         rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello di AO 1 è stata respinta con decreto presidenziale del 6 dicembre 2010;

                                         rilevato che nelle osservazioni del 24 dicembre 2010 AO 1 propone di respingere l'appello della moglie;

                                         constatato che nelle osservazioni del 30 dicembre 2010 AP 1 propone di respingere l'appello del marito;

                                         considerato che il 18 ottobre 2011 AP 1 ha prodotto a questa Camera un accordo completo di divorzio in cui le parti si impegnano a ritirare tutte le procedure giudiziarie ed esecutive pendenti, tra cui i due appelli, dichiarando di assumere tasse e spese in ragione di metà ciascuno con vicendevole rinuncia a ripetibili;

                                         accertato che contestualmente AP 1 ha dichiarato di ritirare il proprio appello e AO 1 ha fatto altrettanto il 25 ottobre 2011;

                                         ritenuto che il ritiro degli appelli configura desistenza e pone fine alla lite con effetti di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese, applicabile in virtù dell'art. 405 cpv. 1 CPC);

                                         stabilito che in tal caso il giudice ne dà atto alle parti e stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC ticinese);

                                         precisato che per quanto attiene agli oneri processuali non v'è ragione di discostarsi dagli accordi presi dalle parti, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG);

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta:                  1.    Si prende atto del ritiro degli appelli. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                  2.    Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico degli appellanti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  3.    Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2010.138 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.11.2011 11.2010.138 — Swissrulings