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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.11.2010 11.2010.102

November 8, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,623 words·~13 min·5

Summary

Divisione ereditaria: ricusazione del Pretore

Full text

Incarto n. 11.2010.102

Lugano 8 novembre 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2010.187 (divisione ereditaria e nomina di un rappresentante della successione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 2 giugno 2010 da

 AP 1   (patrocinato dall  PA 1 )  

contro  

 AO 1      AO 2    (patrocinata dall'  PA 2 ) e    AO 3 ,

giudicando ora sull'istanza di ricusazione introdotta il 23 agosto 2010 da AO 1 e TERZ 1 nei confronti del Pretore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione.

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 e TERZ 1 il 20 settembre 2010;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1918), nata __________, è deceduta a __________, suo ultimo domicilio, il 12 febbraio 2003. Suo marito __________ (1923), anch'egli domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 6 febbraio 2006, lasciando in qualità di eredi i figli, AO 1 (1946), AP 1 (1948), AO 2 (1951) e AO 3 (1961). Il 2 giugno 2010 AP 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per la divisione delle due eredità e per la nomina di un rappresentate delle due successioni. L'udien­za, inizialmente fissata dal Pretore per il 23 giugno 2010, è stata infine aggiornata al 23 agosto 2010.

                                  B.   Il 27 luglio 2010 il Giudice di pace del Circolo di Giornico ha trasmesso al Pretore, su richiesta di AO 1, alcuni documenti, fra i quali il verbale di un'udienza svoltasi nell'ambito una procedura di rigetto dell'opposizione tra AP 1 e il fratello AO 1. All'udienza in Pretura del 23 agosto 2010, tenutasi davanti al Segretario assessore, AO 3 ha informato il giudice che il fratello AO 1 le aveva comunicato di “aver inviato una e-mail direttamente al Pretore, senza specificarne il contenuto, e che quindi non presenzierà all'udienza”. Il giudice ne ha preso atto e le parti hanno proceduto alla discussione sull'istanza, cui AO 2 e AO 3 hanno aderito.

                                  C.   Lo stesso 23 agosto 2010 AO 1, unitamente alla moglie TERZ 1, ha inviato al Pretore copia autografa del messaggio di posta elettronica inviato la sera precedente, in cui chiedeva – fra l'altro – la ricusazione del magistrato. Nelle loro osservazioni del 25 agosto 2010 AP 1 e AO 2 hanno proposto di respingere l'istanza, mentre AO 3, pur non condividendo i motivi di ricusa, ha dichiarato il 31 agosto 2010 di aderire alla domanda per ragioni di celerità. Il Pretore ha trasmesso gli atti a questa Camera, comunicando il 1° settembre 2010 di rimettersi a giudizio, pur contestando i motivi di ricusa. Il 20 settembre 2010 AO 1 e TERZ 1 hanno instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria.

Considerando

in diritto:                  1.   L'istanza di ricusazione in esame è presentata, oltre che da AO 1, da TERZ 1. Se non che, TERZ 1 non è parte in causa. E una domanda di ricusazione può essere presentata solo da chi è parte al procedimento (art. 29 cpv. 2 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 27). Nella misura in cui emana da TERZ 1, pertanto, l'istanza va dichiarata irricevibile.

                                   2.   La procedura che disciplina la trattazione di una domanda di ricusa è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale implicherebbe di per sé un'udienza (art. 363 cpv. 2 CPC). A differenza tuttavia della comune procedura contenziosa di camera di consiglio, in cui la risposta è orale (salvo riassunto scritto: art. 119a cpv. 1 CPC), nella procedura di ricusa le osservazioni del giudice ricusato e della controparte sono scritte (art. 29 cpv. 2 e 3 CPC). E in procedure del genere l'art. 29 cpv. 2 Cost. garantisce ormai un diritto di replica e duplica scritte a beneplacito delle parti (I CCA, sentenza inc. 11.2008.58 del 27 novembre 2009 consid. 1 con riferimenti). Il ricusante può dunque replicare per scritto senza dover chie­dere autorizzazioni. Deve solo agire con sollecitudine (loc. cit. con rinvii di dottrina e giurisprudenza). Se non si attiva – come AO 1 – entro un lasso di tempo ragionevole, l'autorità statuisce. Ciò premesso, giova dar seguito senza indugio all'esame della ricusazione.

                                   3.   AO 1 chiede di essere sentito personalmente e che sia indetto un “contraddittorio” con il Pretore. L'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce però il diritto di comparire personalmente o di

                                         esprimersi verbalmente davanti a un'autorità (DTF 134 I 148 consid, 5.3, 130 II 428 consid. 2.1 con riferimenti). Come questa Camera ha già avuto modo di precisare, inoltre, qualora un'istan­za di ricusazione appaia manifestamente infondata, non avrebbe senso dilazionare il procedimento (sentenza inc. 11.2010.29 del 18 marzo 2010, consid. 2). Quanto al “contraddittorio” ch'egli auspica con il Pretore, esso non solo è ignoto alla procedura di ricusazione (art. 29 seg. CPC), ma non entra in linea di conto. In effetti, o i motivi di ricusazione sono dati, e il giudice deve astenersi dal proprio ufficio, oppure essi non sussistono, e in tal caso il ricusante nulla può pretendere. Al riguardo non giova pertanto attardarsi.

                                   4.   La ricusa si inserisce nel quadro delle misure volte a garantire uno svolgimento ordinato del processo. La garanzia del diritto a un tribunale indipendente e imparziale, istituita dall'art. 30 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 CEDU – che su questo punto hanno la medesima portata – permette di esigere la ricusa di un giudice la cui situazione o il cui comportamento indizino dubbi di parzialità; essa mira ad evitare che circostanze estranee al processo possano influenzare la decisione a favore o a detrimento di una parte (DTF 134 I 240 consid. 2.1 con rinvii). La ricusa rimane tuttavia una misura d'eccezione, prospettabile solo per motivi gravi e oggettivi. Certo, essa non presuppone un'effettiva prevenzione del giudice, dato che una disposizione d'animo non può essere dimostrata; sotto questo profilo bastano circostanze idonee a suscitare apparenza di parzialità. Occorrono nondimeno circostanze concrete e oggettive: semplici affermazioni fondate su sentimenti soggettivi di una parte non sono sufficienti per sostanziare dubbi legittimi (DTF 134 I 240 consid. 2.1 con rinvii, 131 I 24 consid. 1.1 con rinvii). Che una parte possa personalmente avvertire certi atteggiamenti del magistrato come determinati da parzialità non importa. Decisivo è sapere se tali apprensioni soggettive appaiano oggettivamente giustificate. Lo scopo della ricusazione è, in sintesi, quello di assicurare alla parte un giudice equanimo e imparziale, non quello di garantirle la scelta del magistrato che meglio le aggrada.

                                   5.   In concreto AO 1 manifesta aperta sfiducia nei confronti di varie autorità del Cantone, rievoca vicissitudini del suo rapporto professionale quale dipendente dello Stato e si duole di procedimenti amministrativi, penali, esecutivi e civili che lo hanno coinvolto. Egli parrebbe condizionare inoltre la sua domanda di ricusa alla decisione su una sua “istanza d'intervento urgente” inoltrata l'8 aprile 2010 al Consiglio federale. Ora, una parte può ricusare un giudice, oltre che nei casi di esclusione (estranei alla fattispecie: art. 26 CPC), ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (art. 27 lett. a CPC), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (art. 27 lett. b CPC). L'istituto non consente invece alla parte di sottrarsi a ogni giurisdizione cantonale fino alla trattazione di istanze d'intervento a organi federali, ammesso e non concesso che quegli organi federali siano tenuti a entrare in materia. Per di più, le recriminazioni nei confronti di terzi – magistrati penali e civili, membri del Consiglio della magistratura, autorità esecutive, funzionari della pubblica amministrazione, membri del Governo e del Parlamento cantonale – sono totalmente avulse dalla procedura in esame, che riguarda unica­mente il Pretore del Distretto di Bellinzona, e risultano d'acchito irricevibili.

                                         a)   Per quanto riguarda il Pretore, nel memoriale AO 1 accenna a quel magistrato solo laddove adduce che “per legittima difesa (…) ci vediamo costretti alla ricusa di tutte le preposte Autorità coinvolte in questo scempio giudiziario e quindi Pretura di Bellinzona e Faido comprese”. Così com'è proposta, ovvero sprovvista di motivazione, l'istanza riesce una volta ancora irricevibile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 29 CPC). Nella lettera del 20 agosto 2010 al Consiglio federale, allegata all'istanza, AO 1 rimproverava tuttavia al Pretore di avere violato le “più elementari regole etiche e procedurali”, di avere rifiutato di rispondere e di avere occultato prove necessarie all'accertamento della verità, danneggiando “alcuni coeredi” (pag. 3 verso il basso).

                                               In una comunicazione di posta elettronica diretta a un politico ticinese, del 17 giugno 2010 (acclusa anch'essa all'istanza), AO 1 sosteneva inoltre che il Pretore avrebbe lasciato un legale insultarlo durante un'udienza (pag. 1 a metà), si doleva che il Pretore non rispondesse ai suoi “numerosi appelli” e alle sue “plurisollecitate denunce”, mentre aveva dato seguito “con zelante celerità” alle azioni di divisione promosse dal fratello AP 1, senza tener conto delle sue proprie richieste di verifica e d'indagine (pag. 2 a metà). Faceva valere altresì che quel­l'azione concer­ne una massa ereditaria ancora impossibile da determinare e in parte indebitamente in possesso di alcuni eredi (pag. 4 a metà). Infine nella richiesta di assistenza giudiziaria a questa Camera l'interessato sostiene che la parzialità del Pretore emerge da un altro verbale d'udienza, del 12 maggio 2006, e lamenta che il Pretore non gli abbia notificato copia del verbale relativo all'udienza del 23 agosto 2010 né copia delle osservazioni formulate dalle controparti alla sua istanza di ricusa (pag. 3 verso l'alto). Tali censure vanno esaminate.

                                         b)   Intanto non è dato a divedere quali errori avrebbe commesso il Pretore nel condurre le due azioni di divisione. L'udienza del 23 agosto 2010 è stata presieduta dal Segretario assessore, non dal Pretore, il quale si è limitato a notificare l'istanza alle parti per raccomandata, citando queste ultime alla discussione. La procedura contenziosa di camera di consiglio, che disciplina sia l'azione di divisione sia la nomina di un rappresentante del­l'eredità (art. 475 CPC, art. 4 n. 12 e art. 5 LAC), prevede un'udienza “entro breve termine” (art. 363 cpv. 1 CPC). E il Pretore ha agito – correttamente – con “zelante celerità”. Quanto alla determinazione dei beni appartenenti all'eredità, il tema va affrontato nell'ambito della divisione ereditaria e non può essere vagliato preliminarmente, come sembra credere l'interessato (cfr. RtiD I-2005 pag. 791 consid. 3).

                                                Circa le domande di AO 1 cui il Pretore non avrebbe dato seguito, si ignora quali esse siano. Una richiesta del 28 giugno 2010 con cui egli postulava il rinvio del­l'udienza dopo la fine del mese di luglio è stata accolta dal Pretore, tant'è che la discussione è stata posticipata al 16 agosto successivo (ordinanza del 30 giugno 2010). Altre interpellazioni di AO 1 non constano, né egli può pretendere che il giudice dia seguito a comunicazioni di posta elettronica o ad altri atti informi. Quanto al verbale del 23 agosto 2010, esso risulta essere stato regolarmente intimato a AO 1 per raccomandata, mentre le osservazioni formulate dalle altre parti all'istanza di ricusa sono state notificate all'interessato da questa Camera (il Codice di procedura civile non precisa chi debba eseguire l'intimazione). Non si ravvisano dunque manchevolezze da parte del Pretore.

                                   6.   Secondo AO 1 il Pretore avrebbe dimostrato prevenzione nei suoi confronti già in altre procedure, come attesterebbero due verbali d'udienza, del 12 maggio 2006 e dell'11 dicembre 2007. Il primo si riferisce a un tentativo di conciliazione promosso da AO 1 nei confronti dei fratelli (inc. DI.2006.79) e consta di una sola frase: “Il Giudice sentite le parti dà atto del fallimento del tentativo di conciliazione”. Come ciò possa dimostrare prevenzione del Pretore, il quale ha per altro rinunciato a prelevare tasse o spese, è incomprensibile. Relativamente al secondo, esso riguardava l'interrogatorio formale dei fratelli di AO 1 esperito nell'ambito di un'azione promossa quest'ultimo per ottenere l'annullamento di disposizioni di ultima volontà lasciate dal padre (inc. OA.2007.51). L'istante si duole che il Pretore abbia lasciato l'avv. PA 1 insultarlo. Dal verbale risulta unicamente però che al termine dell'udienza AO 1 ha contestato il contenuto del protocollo, chiedendo di registrare un'affermazione non meglio precisata, mentre il Pretore si è rifiutato di sottoscrivere che tale affermazione fosse stata effettivamente proferita durante l'udienza. In quel contesto è stata messa a verbale la seguente frase:

                                         L'avv. PA 1 consiglia al Pretore di firmare in ogni caso il verbale in quanto “raglio d'asino non giunge in cielo”.

                                         Ora, che le parti e i loro patrocinatori non debbano fare uso di espressioni ingiuriose od offensive è indubbio (art. 68 cpv. 1 e 69 cpv. 1 CPC). Che il proverbio in questione sia stato usato dal legale in modo inutilmente polemico è vero. D'altro lato il Pretore ha manifestamente rinunciato a valersi dei suoi poteri in materia di polizia delle udienze per non esacerbare gli animi, considerata la tensione che regnava in quel momento. Si potrà opinare ch'egli abbia dimostrato eccessiva prudenza, tollerando per finire un contegno sconveniente, ma ciò non basta per denotare prevenzione, tenden­ziosità o partito preso. Anche in proposito l'istanza di ricusazione è destinata perciò all'insuccesso.

                                   7.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Date le condizioni economiche verosimilmente difficili in cui versano AO 1 e TERZ 1, si può nondimeno – in via eccezionale – rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC). Essi rifonderanno nondimeno a AP 1, che ha formulato osservazioni all'istanza per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili commisurata alla stringatezza del memoriale. Non si giustifica invece di attribuire ripetibili a AO 2, il cui patrocinatore si è limitato a una lettera di poche righe, né a AO 3, la quale ha aderito all'istanza. La mancata riscossione di oneri processuali rende la domanda di assistenza giudiziaria senza oggetto.

                                   8.   Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Per questi motivi

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è presentata da TERZ 1, l'istanza di ricusazione è irricevibile.

                                   2.   Nella misura in cui è ricevibile, l'istanza di ricusazione presentata da AO 1 è respinta.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese. AO 1 e TERZ 1 rifonderanno solidalmente a AP 1 fr. 300.– per ripetibili. Non si assegnano ripetibili alle altre parti.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata priva di oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

–   ; –    ; –    ); – .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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