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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 11.12.2009 11.2009.60

December 11, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·815 words·~4 min·5

Summary

Stralcio dai ruoli di un appello e di una richiesta di assistenza giudiziaria per desistenza

Full text

Incarto n. 11.2009.60

Lugano 11 dicembre 2009/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2007.943 e DI.2007.1301 (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promosse con istanze del 30 luglio e 16 ottobre 2007 da

 AP 1   (patrocinato dall'   PA 2 )  

contro  

 AO 1 (patrocinata dall'  PA 1 );

                                         premesso che, statuendo in una procedura a tutela dell'unione coniugale, con sentenza del 9 dicembre 2005 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato AP 1 (1970) e AO 1 (1968) a vivere separati, ha affidato la figlia M__________ (nata il 29 novembre 1995) alla madre, riservato il diritto di visita paterno, e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la figlia di fr. 300.– mensili, assegni familiare non compresi;

                                         ricordato che il 27 luglio 2007 i coniugi hanno introdotto azione

                                         di divorzio su richiesta comune con accordo parziale davanti al medesimo Pretore e con istanza di quello stesso giorno AP 1 ha chiesto alla moglie una provvigione ad litem di fr. 5000.–, postulando in subordine il beneficio dell'assistenza giudiziaria (inc. DI.2007.943);

                                         rammentato che AP 1 si è nuovamente rivolto al Pretore il 16 ottobre 2007, sollecitando in via provvisionale la soppres-sione del contributo alimentare per la figlia (inc. DI.2007.1301);

                                         rilevato che all'udienza dell'8 gennaio 2008, indetta per la discussione di entrambe le istanze, AO 1 ha proposto di respingere le richieste del marito;

                                         precisato che, congiunte le due procedure ed esperita l'istruttoria, alla discussione finale del 19 agosto 2008 le parti hanno ribadito le loro domande;

                                         accertato che con decreto cautelare del 2 aprile 2009 il Pretore ha respinto entrambe le istanze, obbligando AP 1 a versare dal 16 ottobre 2007 un contributo alimentare per la figlia di fr. 336.– mensili, assegni familiari non compresi;

                                         preso atto che avverso tale decreto AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 14 aprile 2009 inteso a ottenere, previo conferimento dell'assistenza giudiziaria, la soppressione del contributo alimentare per la figlia e la conseguente riforma in tal senso del giudizio impugnato;

                                         osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;

                                         constatato che in pendenza di appello, il 19 novembre 2009, il Pretore ha pronunciato il divorzio tra le parti e ha omologato un accordo completo sui relativi effetti;

                                         appurato che in tale accordo AP 1 dichiara di ritirare l'appello presentato il 14 aprile 2009 contro il decreto cautelare, come pure la domanda di assistenza giudiziaria, “postulando comunque che, visto l'esito, la I CCA prescinda dal prelievo di tasse e spese per la procedura di ricorso”;

                                         ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello del 14 aprile 2009 e la contestuale domanda di assistenza giudiziaria vanno stralciati dai ruoli per desistenza (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC);

                                         ribadito che, per quanto riguarda gli oneri processuali, la desistenza equivale a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284 in alto, 1978 pag. 375), onde l'obbligo per chi recede da una lite di assumere il pagamento degli oneri processuali (art. 148 cpv. 1 CPC);

                                         stabilito che l'appellante chiede di essere esonerato dal pagamento di tassa di giustizia e le spese;

                                         considerato che, vista la buona volontà da lui dimostrata nel comporre la lite, si può rinunciare – eccezionalmente – al prelievo di tali oneri;

                                         specificato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni;

richiamato l'art. 352 cpv. 2 CPC,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello e della domanda di assistenza giudiziaria. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

                                   3.   Intimazione a:

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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