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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 27.07.2009 11.2009.59

July 27, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,580 words·~8 min·5

Summary

Sanzione disciplinare contro un curatore: legittimazione ricorsuale del pupillo

Full text

Incarto n. 11.2009.59

Lugano 27 luglio 2009/sc  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 623.2007/R.138.2008 (organi di tutela: sanzioni disciplinari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 CO 2,    

alla  

CO 1     nell'ambito di una curatela volontaria istituita in favore di    RI 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 marzo 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa il 10 marzo 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante il 22 aprile 2009;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 23 ottobre 2007 RI 1 (1974) ha ottenuto dalla Commissione tutoria regionale 14 l'istituzione di una curatela volontaria. In qualità di curatore è stato designato CO 2, cui è stato affidato il compito di amministrare i beni e i redditi della curatelata, presentando i rendiconti finanziari annui. Tra il dicembre del 2007 e l'aprile del 2008 il curatore ha redatto l'inventario iniziale, dal quale emerge a carico di RI 1 l'esistenza di una sessantina di attestati di carenza beni per complessivi fr. 83 549.30, oltre a esecuzioni pendenti per un totale di fr. 97 313.42. Il rendiconto è stato approvato dalla Commissione tutoria regionale il 22 aprile 2008.

                                  B.   Il 28 agosto 2008 RI 1 ha chiesto alla Commissione tutoria regionale la sostituzione del curatore, lamentando carenze nell'operato di lui. Incontrati il curatore e la pupilla, il delegato del Comune di __________ ha presentato Il 3 settembre 2008 alla Commissione tutoria regionale un rapporto sulla situazione debitoria della curatelata, rilevando in particolare che CO 2, oltre a non disporre di una contabilità aggiornata, aveva cominciato ad amministrare i beni della curatela solo dopo l'approvazione dell'inventario. Il 12 settembre 2008 RI 1 ha nuovamente invitato l'autorità tutoria a adottare provvedimenti nei confronti del curatore.

                                  C.   Con risoluzione del 4 novembre 2008 la Commissione tutoria regionale ha revocato a CO 2 l'incarico di curatore, infliggendogli una multa di fr. 400.– per parziale inadempimento dell'ufficio, e l'ha sostituito con __________. Contro la sanzione disciplinare CO 2 è insorto il 21 novembre 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendone l'annullamento. Nelle loro osservazioni del 9 e dell'11 dicembre 2008 RI 1 e la Commissione tutoria regionale hanno proposto di respingere il ricorso. Statuendo con decisione del 10 marzo 2009, l'Autorità di vigilanza ha ridotto la multa a fr. 50.–, senza prelevare tasse o spese e senza assegnare ripetibili.

                                  D.   Contro la decisione appena citata RI 1 ha introdotto il 25 marzo 2009 un appello a questa Camera, chiedendo che “venga adeguata e rivalutata la multa”, e il 22 aprile 2009 essa ha postulato il beneficio dell'assistenza giudiziaria. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni dalla notificazione (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Il memoriale di RI 1, che può essere trattato solo come appello, è pertanto tempestivo.

                                   2.   Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza ha ridotto l'ammontare della multa, rilevando che sul principio della sanzione la decisione non prestava il fianco a critiche, giacché per troppo tempo il curatore aveva lasciato RI 1 gestire autonomamente le proprie entrate. Quanto all'ammontare della multa, nondimeno, essa ha ritenuto eccessivo l'ammontare di fr. 400.–, CO 2 non essendo mai stato sanzionato in precedenza. La responsabilità di lui inoltre risultava attenuata dalla mancata collaborazione della curatelata, che agendo di propria iniziativa ave­va peggiorato la propria situazione finanziaria, e dall'insufficiente sorveglianza da parte della Commissione tutoria regionale.

                                   3.   Le Commissioni tutorie regionali “o, eventualmente, l'Autorità di vigilanza possono punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.– o la rimozione il tutore, il curatore, rappresentante o assistente che viola i propri doveri di funzione” (art. 26 del regolamento d'applicazione della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). L'Autorità di vigilanza inoltre “può punire con l'ammonimento, la multa fino a fr. 500.– o, nei casi più gravi, con la rimozione i membri della Commissione tutoria che trascurassero i propri doveri d'ufficio” (art. 27 del regolamento medesimo). Chi invita una Commissione tutoria regionale o l'Autorità di vigilanza sulle tutele a prendere sanzioni disciplinari non ha tuttavia qualità di parte, poiché i suoi interessi non sono toccati dal procedimento (sulla nozione di “parte” nel diritto ticinese: RDAT II-1997 pag. 32 consid. 2.3; v. anche Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, n. 1 ad art. 15 LPAmm). Le sanzioni disciplinari perseguono esclusivamente la salvaguardia del pubblico interesse e non proteggono gli interessi privati di eventuali persone lese (Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 129 con richiami di giurisprudenza; cfr. per le procedure disciplinari contro avvocati: DTF 132 II 254 consid. 4.2; contro notai: DTF 133 II 471 consid. 2).

                                         Ne discende che, di regola, l'introduzione di un'istanza di intervento non dà diritto all'entrata in materia e che solo la persona cui sia stato irrogato un provvedimento disciplinare può ricorrere all'autorità superiore (I CCA, sentenza 11.2009.109 del 6 luglio 2009, consid. 3). Nel diritto ticinese il principio testé riassunto trova esplicita enunciazione, per esempio, agli art. 196a cpv. 2 LOC e 136 LOP (sull'art. 196a LOC: sentenza del Tribunale cantonale amministrativo inc. 52.2008.361 del 16 gennaio 2009; sull'art. 136 LOP: sentenza del Tribunale cantonale amministrativo DP-95/87 del 22 settembre 1987, consid. 1).

                                   4.   Il diritto federale ha precisato invero il principio appena riassunto, nel senso che in materia disciplinare un denunciante può ricorrere alla giurisdizione superiore ove l'autorità da lui adita con l'istanza di intervento sia tenuta per legge a esercitare la vigilanza e la decisione negativa di tale autorità tocchi concretamente i suoi interessi giuridicamente protetti. I due requisiti sono cumulativi (Waldmann in: Basler Kommentar, BGG, edizione 2008, n. 27 ad art. 89 con riferimento alla nota 83). Simile eventualità – eccezionale – si verifica qualora l'autorità non si limiti, in una procedura pendente, a prendere misure disciplinari, ma in vista di ristabilire la legalità adotti anche provvedimenti suscettibili di influire sui diritti e gli obblighi del denunciante (Waldmann, loc. cit. con riferimento alle note 84 e 85). Nel caso precipuo la Commissione tutoria regionale, oltre a infliggere una multa al curatore, ha sostituito quest'ultimo, come chiedeva la curatelata. La rimozione, tuttavia, è anch'essa una sanzione disciplinare e non tocca gli interessi giuridicamente protetti del curatelato, tant'è che una decisione disciplinare non vincola minimamente il giudice chiamato a statuire su un'eventuale azione di responsabilità verso organi di tutela (art. 430 cpv. 1 CC). In concreto RI 1 non era pertanto legittimata ad appellare. Irricevibile il suo memoriale sfugge di conseguenza a ogni esame.

                                   5.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma per questa volta si può rinunciare a ogni prelievo (art. 148 cpv. 2 CPC), l'appellante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Per di più, considerata la notoria situazione economica in cui essa versa, una riscossione riuscirebbe verosimilmente infruttuosa e comporterebbe inutili spese per l'erario cantonale. L'appello non avendo formato oggetto di notifica, non si giustifica neppure l'attribuzione di ripetibili. Quanto alla domanda di assistenza giudiziaria, per tacere del fatto che l'appello difettava fin dall'inizio della parvenza di buon diritto (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), la rinuncia all'incasso di oneri processuali rende la richiesta senza oggetto.

                                   6.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è teoricamente proponibile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF) senza riguardo a questioni di valore. In tema di legittimazione si richiama nondimeno quanto ricordato al consid. 3.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria in appello è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

–   ; –   ; –  .

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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