Incarto n. 11.2009.57
Lugano 18 dicembre 2009/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DIP.2009.3/572 (ricusazione) del Consiglio di Stato promossa da
AP 1
contro l'
CO 2 nella procedura che oppone la ricusante alla CO 1 riguardo alla privazione provvisoria della custodia parentale su __________, , figlia sua e di __________, ;
come pure nelle cause PUB.2009.7 e PUB.2009.15 (protezione del figlio) che oppongono la stessa AP 1 alla CO 1;
premesso che con decisione provvisionale del 30 ottobre 2008, confermata previo contraddittorio il 23 dicembre 2008, CO 1 ha privato provvisoriamente AP 1 (1972) della custodia parentale sulla figlia S__________ (2000) e ha affidato la bambina alla famiglia di __________, __________;
ricordato che il 2 dicembre 2008 AP 1 ha postulato la ricusa della CO 1, così come dell'Autorità di vigilanza sulle tutele (inc. CDS DIP 2009.3);
rammentato che il 23 dicembre 2008 AP 1 si è rivolta al Consiglio di Stato e all'Autorità di vigilanza sulle tutele con un'
“istanza di nullità/annullabilità” contro uno scritto del 18 dicembre in cui la Commissione tutoria regionale le comunicava la ripresa del suo diritto di visita (inc. CDS PUB.2009.7);
rievocato che lo stesso 23 dicembre 2008 AP 1 ha introdotto davanti al Consiglio di Stato un'“istanza di nullità/annullabilità/revoca/ricorso” contro una comunicazione del 22 dicembre 2008 dell'Autorità di vigilanza e contro la decisione presa il 23 dicembre 2008 dalla Commissione tutoria regionale (inc. CDS PUB.2009.15);
posto che con decisione del 10 febbraio 2009 il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza di ricusa contro l'Autorità di vigilanza sulle tutele, ha dichiarato irricevibili i ricorsi del 23 dicembre 2008 e ha trasmesso gli atti alla stessa Autorità di vigilanza sulle tutele per competenza;
preso atto che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 31 marzo 2009 inteso a ottenere l'annullamento della decisione medesima;
osservato che l'appello non è stato oggetto di intimazione;
appurato che con lettera giunta al Tribunale l'11 dicembre 2009 AP 1dichiara di ritirare l'appello;
rilevato che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);
ritenuto che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);
specificato che non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione a:
– ;
– Pambio-Noranco.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.