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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 13.04.2010 11.2009.210

April 13, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,619 words·~8 min·5

Summary

Misure di protezione

Full text

Incarto n. 11.2009.210

Lugano 13 aprile 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 461.2007/R.96-97.2009 (misure di protezione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

RI 1  

alla  

CO 1   e a   PI 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 3 novembre 2009 presentato da RI 1 contro la decisione emessa

                                              l'8 ottobre 2009 dall'Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Adita il 13 maggio 2007 da PI 1 con un'istanza di intervento, la CO 1 ha rinunciato il 2 agosto 2007 a prendere misure di protezione nei confronti del di lui fratello, RI 1 (1962). Tanto PI 1 quanto RI 1 hanno impugnato tale decisione davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele, che il 30 agosto 2007 ha dichiarato il ricorso di RI 1 irricevibile, mentre ha accolto il 19 ottobre 2007 quello di PI 1 e ha rinviato gli atti alla Commissione tutoria “per ulteriori approfondimenti e decisione”. Un appello presentato da RI 1 a questa Camera contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile con sentenza del 22 ottobre 2007 (inc. 11.2007.167).

                                  B.   Il 29 maggio 2008 la CO 1 ha affidato così al Servizio psico-sociale di Locarno l'incarico di accertare se fosse il caso di adottare misure di protezione nei confronti di RI 1. Un ricorso introdotto da RI 1 contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza sulle tutele con decisione del 27 giugno 2008. Adita dal ricorrente con un appello del 26 luglio 2008, questa Camera ha stralciato la causa dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo (inc. 11.2008.96). In esito a una domanda di revisione presentata da RI 1, questa Camera ha poi annullato il 14 novembre 2008 il decreto di stralcio, dichiarando l'appello irricevibile (inc. 11.2008.152).

                                  C.   Il Servizio psico-sociale di Locarno ha trasmesso il 2 giugno 2009 alla Commissione tutoria regionale una relazione nella quale, pur rilevando una forte conflittualità tra i fratelli, dichiarava di non ravvisare gli estremi per “consigliare una misura tutoria”. Il 30 agosto 2009 PI 1 ha insistito perché fossero adottate misure di protezione in favore del fratello. Con decisione del 2 settembre 2009 la Commissione tutoria regionale ha rinunciato a qualsiasi provvedimento nei confronti di RI 1. Tale decisione è stata impugnata da entrambi i fratelli davanti all'Autorità di vigilanza. Nel suo ricorso del 20 settembre 2009 PI 1 ha chiesto di “obbligare l'autorità tutoria di dare seguito a una nuova procedura più confacente alla problematica generale”. Nel suo ricorso del 21 settembre 2009 RI 1 ha lamentato l'impossibilità di esercitare i suoi diritti e con atto separato del medesimo giorno ha instato perché il caso fosse rimesso “al giudizio di un'altra autorità competente in merito”. Con decisione dell'8 ottobre 2009 l'Autorità di vigilanza ha respinto sia il ricorso di PI 1, nella misura in cui era ricevibile, sia quello di RI 1, nella misura in cui non era privo di interesse.

                                  D.   Il 3 novembre 2009 RI 1 ha introdotto a questa Camera un appello (“ricorso”) per ottenere:

                                         –   la conferma della decisione emanata il 2 settembre 2009 della Commissione tutoria regionale (rinuncia a misure di protezione nei suoi confronti);

                                         –   per quanto sia possibile, il ripristino del suo onore e della suo dignità, “valori dispregiati, disprezzati e lesi dalle prese di posizione avvenute nello svolgimento dei questa procedura”;

                                         –   la rettifica del verbale relativo a un'udienza tenutasi il 6 giugno 2007 davanti alla Commissione tutoria regionale;

                                         –   un'inchiesta indipendente che esamini l'operato dell'intera pro­cedura;

                                         –   l'avvio delle pratiche necessarie per “trattare il comportamento del fratello PI 1 e di chi ha introdotto l'istanza del 6 giugno 2007 alla Commissione tutoria regionale, adottando gli adeguati provvedimenti.

                                         L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). Esperito in tempo utile, l'appello in esame è tempestivo.

                                   2.   L'appellante insta anzitutto per il richiamo dell'inc. n. 461.2007/ R.96-97.2009. Si tratta dello stesso incarto che l'Autorità di vigilanza ha trasmesso – completo – alla Camera. La richiesta in questione non ha dunque portata pratica.

                                   3.   Dal profilo formale l'appellante ribadisce di non essersi potuto esprimere su tutta la documentazione acquisita agli atti. Soggiunge di avere più volte chiesto di essere sentito, ma senza esito. Lamenta inoltre che il rapporto del Servizio psico-sociale, del 2 giugno 2009, e la lettera del 10 giugno 2009 con cui tale rapporto è stato intimato alle parti gli siano stati trasmessi solo dopo l'emanazione della decisione della Commissione tutoria regionale. Ora, nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha ritenuto che, avesse pure la Commissione tutoria regionale disatteso il diritto d'essere sentito, il difetto era stato sanato dalla possibilità di ricorrere a un'autorità munita di pieno potere cognitivo (consid. 3). Perché tale motivazione sarebbe erronea il ricorrente non indica. Per di più, RI 1 ha potuto far valere le sue argomentazioni davanti a questa Camera, la quale esamina liberamente il fatto e il diritto. In tali circostanze un'eventuale violazione del diritto d'essere sentito sarebbe in ogni modo rimediata (cfr. DTF 135 I 282 consid. 2.3). Quanto al fatto che l'appellante avrebbe chiesto invano di potersi esprimere, non è dato di capire quando ciò sarebbe accaduto. Davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele e davanti a questa Camera egli ha potuto determinarsi appieno per scritto. Davanti alla Commissione tutoria regionale egli ha potuto spiegarsi oralmente il 6 giugno 2007 e il 7 maggio 2008. Quale altra possibilità di esprimersi gli sarebbe stata preclusa non è dato di comprendere. Al proposito l'appello manca di consistenza.

                                   4.   Nel merito l'appellante si diffonde in invettive contro il fratello, ma le recriminazioni sono estranee all'oggetto del litigio, giacché davanti all'Autorità di vigilanza era contesa unicamente l'adozione di misure di protezione nei confronti dell'appellante me­desimo. Né si vede quali passi occorrerebbe intraprendere verso PI 1, il quale come fratello poteva vantare un interesse legittimo a sollecitare l'intervento della Commissione tutoria regionale (art. 37 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). In qualità di parte PI 1 aveva altresì il diritto di esaminare gli atti e di impugnare davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele la mancata adozione di provvedimenti (RDAT II-2002 pag. 61 consid. 2 con riferimenti). Non si vede quindi perché mai sarebbe stato illecito il comportamento della Commissione tutoria regionale, che ha consentito a PI 1 di consultare la relazione presentata dal Servizio psico-sociale di Locarno, versata agli atti.

                                   5.   L'appellante chiede infine di confermare la decisione del 2 settembre 2009 con cui la Commissione tutoria regionale ha rinunciato a prendere misure nei suoi confronti, ma la domanda è senza oggetto, tale decisione essendo già passata in giudicato. Totalmente estranea al contenzioso (limitato alla questione di sapere se debbano essere adottate misure di protezione nei confronti dell'appellante) è poi la conclusione intesa al ripristino dell'onore e della dignità. Relativamente infine al verbale del­l'udienza tenutasi il 6 giugno 2007 davanti alla Commissione tutoria, l'interessato non illustra minimamente in che modo quel protocollo andrebbe rettificato. Quanto alla richiesta di aprire

                                         “un'inchiesta indipendente che esamini l'operato dell'intera procedura”, per tacere del fatto che questa Camera non ha poteri di sorveglianza sulle autorità tutorie, l'appellante non tenta nemmeno di allegare perché ciò si imporrebbe. Se ne desume che, carente di motivazione in ogni suo punto, il memoriale dell'appellante sfugge a ulteriore disamina.

                                   6.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

                                   7.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in tema di vigilanza sulle autorità tutorie è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale senza riguardo a questioni di valore (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 5 LTF; Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 31 ad art. 451–453 CC).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –,;  –.

                                         Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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