Incarto n. 11.2009.202
Lugano 10 febbraio 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2009.49 (nomina di un rappresentante della comunione ereditaria) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 6 marzo 2009 da
AO 1 (2002), AO 3 (2002) e AO 2 (2006), (B) (rappresentate dalla madre __________, , e patrocinate dall' PA 1,)
contro
AP 1, (patrocinata dall' PA 2,);
premesso che con sentenza del 24 novembre 2009 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha nominato alla comunione ereditaria fu __________ (__________1903 – __________ 1992), su richiesta di AO 1 (2002), AO 3 (2002) e AO 2 (2006), un rappresentante nella persona dell'__________ __________ __________, __________, chiamato ad amministrare e disciplinare l'uso della particella n. 1623 RFD di __________ da parte degli eredi “fino al termine della procedura di divisione o attribuzione del fondo ad un solo erede o alienazione a terzi del fondo, rispettivamente fino a diversa decisione dell'autorità estera competente”;
preso atto che contro tale decisione AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 4 dicembre 2009 per ottenere la reiezione dell'istanza presentata dalle nipoti e la riforma in tal senso della sentenza impugnata;
ricordato che con decreto dell'11 dicembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto una richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello e che con ordinanza del 10 dicembre 2009 l'appellante è stata invitata a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
accertato che l'ordinanza è pervenuta al patrocinatore della destinataria l'11 dicembre 2009 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatole è scaduto, tenuto conto delle ferie giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC), l'11 gennaio 2010;
preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessata ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);
ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che l'incasso di una tassa di giustizia ridotta (art. 21 LTG per analogia) e di modeste spese giudiziarie all'estero comporterebbe costi amministrativi suscettibili di vanificare ogni beneficio per lo Stato;
stabilito in ogni modo che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato spese presumibili;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
; .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.