Incarto n. 11.2009.185
Lugano 29 marzo 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2008.108 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza del 21 luglio 2008 da
AP 1 (patrocinata dall' PA 1)
contro
AO 1 (patrocinato dall' PA 2);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 19 ottobre 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 agosto 2009 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO 1 (1960) e AP 1 (1968), cittadini italiani, si sono sposati a __________ (D) il 16 luglio 1987. Dal matrimonio sono nate J__________ (1988) e D__________ (1989). Il marito, già croupier, è al beneficio di rendite di invalidità. La moglie lavora come venditrice per la __________ al centro commerciale __________ di __________. Dall'aprile del 2008 AO 1 è degente alla Clinica __________. I coniugi vivono separati dal giugno del 2008, quando la moglie ha lasciato l'appartamento coniugale di __________ per trasferirsi in un altro appartamento, sempre a __________.
B. Il 23 luglio 2008 AP 1 ha adito il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere l'autorizzazione a vivere separata e un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal giugno del 2008, proponendo di attribuire l'abitazione coniugale al marito. Con decreto cautelare emesso l'indomani senza contraddittorio il Segretario assessore ha accolto le domande in luogo e vece del Pretore, facendo decorrere il contributo alimentare dall'agosto del 2008. All'udienza del 19 novembre 2008, indetta
per la discussione, le parti si sono intese nel senso che fino al
30 giugno 2009 AO 1 avrebbe versato un contributo alimentare di fr. 1800.– mensili per J__________ e uno di fr. 1750.– mensili per D__________, AP 1 rinunciando momentaneamente a contributi per sé in favore delle figlie. Nel frattempo, il 22 settembre 2008, essa ha chiesto al Pretore di ordinare alla cassa pensione del marito di trattenere dalla rendita di lui fr. 6600.– per contributi alimentari arretrati, riversandoli su un conto a suo nome.
C. Il 24 ottobre 2008 la Commissione tutoria regionale 2 ha nominato a AO 1 un curatore di rappresentanza, __________, incaricato di assisterlo nelle procedure giudiziarie. Il 7 maggio 2009 la Commissione stessa ha poi posto AO 1 sotto tutela volontaria, designandogli __________ in qualità di tutore.
D. All'udienza del 1° luglio 2009, indetta per il seguito del contraddittorio sulla protezione dell'unione coniugale e per discutere la diffida ai debitori, le parti hanno concordato di prorogare l'accordo sul contributo di mantenimento per J__________ fino al 30 giugno 2010 e per D__________ fino al 31 dicembre 2009. AO 1 ha proposto per il rimanente di respingere entrambe le istanze, opponendosi a qualsiasi contributo alimentare per la moglie. Replicando, AP 1 ha chiesto che le fosse riconosciuto un contributo di mantenimento di fr. 500.– fino al 31 dicembre 2009 “a partire dal 1° luglio 2009”. Quanto alla diffida ai debitori, essa l'ha considerata “evasa”, il tutore del marito presumendosi rispettare le decisioni giudiziarie. Non avendo prove da assumere, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
E. Statuendo con sentenza del 20 agosto 2009, il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati e ha posto a carico del marito il canone di locazione dell'abitazione coniugale, come pure un contributo alimentare per la moglie di fr. 120.– mensili dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state addebitate per 19/20 all'istante e per il resto al convenuto, cui l'istante è stata tenuta a rifondere fr. 1000.– per ripetibili.
F. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 19 ottobre 2009, chiedendo che il giudizio del Pretore sia riformato nel senso di riconoscerle un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal 1° agosto al 31 ottobre 2008 e uno di fr. 500.– mensili dal 1° luglio 2009. Nelle sue osservazioni del 27 novembre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC), nell'ambito della quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). La sentenza del Pretore è impugnabile entro dieci giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie la sentenza del Pretore è stata notificata all'istante l'8 ottobre 2009. Il termine di ricorso è cominciato a decorrere così il 9 ottobre 2009 ed è scaduto domenica 18 ottobre 2009, salvo protrarsi fino a lunedì 19 ottobre 2009 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Introdotto l'ultimo giorno utile, l'appello è pertanto ricevibile. AO 1, da parte sua, ha ricevuto l'appello per osservazioni il 10 novembre 2009. Introdotto il 30 novembre 2009 (nel termine di 20 giorni, come l'appellato stesso indica), il suo memoriale si rivela quindi tardivo.
2. I documenti acclusi da AP 1 all'appello (lettera 4 settembre 2007 dell'Istituto delle assicurazioni sociali alla __________ e conteggio di stipendio del luglio 2009) sono irricevibili. Nelle procedure a tutela dell'unione coniugale non sono ammissibili nuovi argomenti o nuovi mezzi di prova in appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c), tranne ove si applichi il principio inquisitorio illimitato (in materia di filiazione: DTF 128 III 414 verso l'alto) oppure ove il giudice reputi opportuno assumere di sua iniziativa prove necessarie ai fini della decisione (nel diritto di famiglia: art. 419b CPC). Estremi del genere non si ravvisano nella fattispecie.
3. Litigioso rimane, nella fattispecie, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le rendite del marito in fr. 8669.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 8349.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1730.–, premio della cassa malati fr. 339.–, costi della tutela fr. 250.–, spese legali fr. 580.–, contributo alimentare per la figlia J__________ fr. 1800.–, contributo alimentare per la figlia D__________ fr. 1750.–, imposte fr. 800.–). Quanto alla moglie, il primo giudice ne ha accertato il reddito in fr. 3900.– mensili e il fabbisogno minimo in fr. 3815.40 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 1210.–, premio della cassa malati fr. 324.80, franchigia della cassa malati fr. 41.65, pasti fuori casa fr. 200.–, leasing dell'automobile fr. 343.–, assicurazione dell'automobile fr. 132.80, imposta di circolazione fr. 26.75, premio dell'assicurazione RC privata fr. 11.40, assicurazione sulla vita fr. 75.–, imposte fr. 350.–). Constatata un'eccedenza di fr. 404.60 mensili, egli ha fissato il contributo alimentare per lei in fr. 120.– mensili fino al 31 dicembre 2009.
4. L'appellante contesta anzitutto la decadenza del contributo alimentare il 31 dicembre 2009, rimproverando al Pretore di essere incorso in errore nel ritenere che all'udienza del 1° luglio 2009 essa abbia limitato la pretesa a fr. 500.– mensili dal luglio al dicembre del 2009. A suo avviso, inoltre, il primo giudice ha omesso di statuire sul contributo alimentare dall'agosto all'ottobre
del 2008, la sua rinuncia valendo solo dal 1° novembre 2008 al 30 giugno 2009.
AP 1 ha postulato, con istanza del 23 luglio 2008, un contributo alimentare di fr. 2200.– mensili dal 1° giugno 2008. All'udienza del 19 novembre 2008 essa ha dichiarato, per favorire le figlie, di rinunciare “momentaneamente” a contributi per sé. All'udienza del 1° luglio 2009, in replica al riassunto scritto del convenuto, essa ha chiesto che “sino al 31 dicembre 2009 le venga riconosciuto un contributo di mantenimento di fr. 500.–”, concludendo poi per “un contributo di mantenimento mensile di fr. 500.– a partire dal 1° luglio 2009” (verbali, pag. 15 in alto e 17 verso il basso). La registrazione a protocollo è chiara e senza riserve: l'istante ha indicato prima la scadenza del contributo preteso (il 31 dicembre 2009) e poi la decorrenza (1° luglio 2009). Che al momento di verbalizzare la prima dichiarazione le parti fossero in animata discussione e che in aula regnasse una certa confusione è possibile, ma poco importa. Il contenuto di un verbale d'udienza si presume esatto e può essere impugnato solo con denuncia di falso (art. 119 cpv. 4 CPC). Non compete per altro a questa Camera apprezzare se l'istante abbia firmato dichiarazioni divergenti dalla sua volontà (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 119). Men che meno ove si consideri che essa neppure spiega come mai, in apertura di replica, abbia limitato al 31 dicembre 2009 la richiesta di contributo. Ciò posto, il Pretore poteva legittimamente ritenere che l'istante avesse circoscritto la richiesta contenuta nell'istanza del 23 luglio 2008 dal 1° luglio al 31 dicembre 2009. Su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.
5. L'appellante critica l'accertamento del proprio reddito, stabilito dal Pretore in fr. 3900.– mensili, sostenendo che in realtà esso non eccede fr. 3271.– mensili. Anche tale censura è votata al rigetto. Dagli atti risulta che dal 1° maggio 2009 AP 1 lavora al 90% come venditrice con uno stipendio lordo di fr. 3257.– mensili (doc. P e Q). Trattandosi di una dipendente, decisivo è – di regola – lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD I-2004 pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima e le eventuali indennità per ore straordinarie, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD I-2004 pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC; v. altresì la sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del 6 giugno 2002, consid. 2.1.1 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809). La quota di tredicesima consiste – di norma – nello stipendio di base senza le eventuali indennità, ma anche senza la deduzione per il “secondo pilastro” e il contributo professionale (I CCA, sentenza inc. 11.2009.171 del 16 novembre 2009, consid. 3 con richiami).
In concreto figura unicamente agli atti il conteggio di stipendio relativo al maggio del 2009 (doc. Q), quello dell'aprile 2008 precedendo la riduzione del grado d'occupazione (doc. E). Esso attesta un guadagno netto, comprese le ore straordinarie e gli assegni familiari, di fr. 3638.– mensili. Aggiunta la quota di tredicesima (fr. 300.65), calcolata dallo stesso datore di lavoro sulla base dello stipendio lordo e delle ore straordinarie, ne deriva uno stipendio netto di fr. 3938.65 mensili. A un esame sommario come quello che governa le protezioni dell'unione coniugale non soccorrono motivi, dunque, per scostarsi dall'accertamento del Pretore.
6. L'appellante contesta il fabbisogno minimo del marito, calcolato dal Pretore in fr. 8349.– mensili (compreso il contributo alimentare per le figlie di fr. 3550.–), chiedendo di ridurlo a fr. 7519.– mensili fino al 30 settembre 2009 e a fr. 5889.– mensili dopo di allora. Essa contesta in particolare il costo dell'alloggio dal 1° ottobre 2009, le spese della tutela e quelle legali, non senza rilevare che il minimo esistenziale del diritto esecutivo nel proprio fabbisogno minimo va rivalutato a fr. 1200.– mensili. Le singole voci devono essere esaminate separatamente.
a) L'importo di base per il calcolo del minimo esistenziale ai fini esecutivi nel caso di un debitore solo è stato rivalutato il 1° settembre 2009 a fr. 1200.– mensili (FU 68/2009 pag. 6292). Se non che, si volesse riconoscere un simile adeguamento all'appellante, si dovrebbe intervenire anche sul minimo esistenziale del convenuto e l'operazione non avrebbe alcuna incidenza sul risultato.
b) Quanto alla locazione, l'appellante non contesta quella di fr. 1730.– mensili fino al 30 settembre 2009, ma afferma che dopo di allora nulla può più essere riconosciuto in mancanza di un nuovo contratto di locazione, il marito essendo degente da oltre un anno alla Clinica __________. Ora, che AO 1 abbia disdetto per il 30 settembre 2009 il contratto di locazione relativo all'appartamento coniugale di via __________ a __________ è pacifico (verbale del 1° luglio 2009, pag. 18), così com'è pacifico che da allora egli non dispone più di un appartamento proprio. Questa Camera ha già avuto modo di affermare che in siffatte evenienze va compreso nel fabbisogno minimo del coniuge – di massima – l'equivalente della pigione che l'interessato dovrebbe sopportare se vivesse da sé solo (RtiD I-2005 pag. 764 consid. 5 con rimandi, I-2006 pag. 667; Rep. 1995 pag. 142 in alto). Se non che, nella fattispecie il marito è ricoverato dall'aprile del 2008 alla Clinica __________, i cui costi sono assunti dell'assicurazione malattia (doc. 7). Allo stato attuale delle cose egli non necessita perciò di un alloggio. Non potendosi formulare una prognosi attendibile sul momento in cui egli sarà dimesso dal nosocomio, non si giustifica di riconoscere una spesa ancora inesistente. La quota della locazione va stralciata così dal suo fabbisogno minimo. Dovesse la situazione modificarsi, egli potrà sempre rivolgersi al giudice, facendo valere il cambiamento (art. 179 cpv. 1 CC).
c) Per quel che riguarda le spese della tutela, quantificate dal convenuto in fr. 250.– mensili nel riassunto scritto del 1° luglio 2009 (pag. 11), l'appellante sostiene che esse non sono dimostrate. Che AO 1 sia interdetto è fuori dubbio (decisione della Commissione tutoria regionale 2, del 7 maggio 2009, nel fascicolo “corrispondenza”). È fuori discussione altresì che i costi del provvedimento (mercede, spese, tasse) sono di principio a carico del tutelato (art. 19 cpv. 1 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Se si considera che il tutore espone la propria mercede – di regola – con il rendiconto annuo, da presentare entro il febbraio dell'anno successivo (art. 16 cpv. 3 e 24 del regolamento della legge appena citata), in concreto le spese della tutela non possono essere ignorate solo perché al momento della discussione dell'istanza (il 1° luglio 2009) il tutore, appena entrato in carica, non aveva ancora chiesto nulla. La decisione del Pretore di riconoscere un tale costo nel fabbisogno minimo dell'interessato sfugge pertanto alla critica. E a un sommario esame la cifra di fr. 3000.– annui (v. art. 17 cpv. 2 del regolamento predetto), nemmeno censurata dall'appellante, può ritenersi ragionevole.
d) In merito ai costi di patrocinio, il convenuto ha addotto di avere accumulato un debito per spese legali di fr. 7000.– (riassunto scritto del 1° luglio 2009, pag. 11). A comprova di ciò egli ha prodotto una lettera del 20 agosto 2008 nella quale il suo patrocinatore sollecitava, nell'ambito della pratica “AP 1/AP 1”, un acconto di fr. 7000.– (doc. 10). Non è chiaro tuttavia a che pratica si riferisse la somma, ove appena si pensi che la protezione dell'unione coniugale è stata chiesta dalla moglie il 21 luglio 2008 e che il 20 agosto successivo AO 1 non poteva già avere usufruito di prestazioni legali per fr. 7000.–. Che la pratica “AO 1/AP 1” fosse un'altra non risulta. Ciò premesso, nulla rende verosimile un debito del convenuto verso il proprio patrocinatore per costi legali precedenti la protezione dell'unione coniugale. Quanto ai costi legali e processuali correnti,
un'indennità a copertura di tali spese può invero essere compresa nel fabbisogno minimo dei coniugi (I CCA, sentenza inc. 11.2007.31 del 26 agosto 2008, consid. 3), sempre che la mezza eccedenza di cui essi beneficino nel bilancio familiare non basti a finanziare l'esborso (nel qual caso non avrebbe senso fissare indennità particolari) e che la voce di spesa sia riconosciuta a entrambi.
Nella fattispecie risulta che dal novembre del 2008, quando la moglie ha rinunciato a contributi alimentari per sé (verbale del 19 novembre 2009), fino al giugno del 2009 il convenuto ha beneficiato di fatto di fr. 580.– mensili, ciò che gli ha permesso di sopperire a spese legali per complessivi fr. 4640.–. Un importo del genere dovrebbe essere sufficiente per finanziare una causa come quella in esame, ove si pensi che il patrocinio ha comportato la redazione di due memoriali di risposta (dell'8 ottobre 2008, di due pagine, e del 1° luglio 2009, di 10 pagine) e la partecipazione a due udienze (del 19 novembre 2008 e del 1° luglio 2009). Anche considerando le altre verosimili prestazioni (conferenze con il cliente, corrispondenza e telefonate), così come le spese e l'IVA, la nota professionale del legale non dovrebbe superare quanto il cliente ha già versato. Che il legale consideri la richiesta di
fr. 7000.– un semplice acconto non è determinante. Nelle circostanze descritte non si giustifica di inserire nel fabbisogno minimo dell'interessato ulteriori spese di patrocinio. Dovesse risultare un saldo in favore del legale, l'interessato potrà ancora attingere alla sua mezza eccedenza. Ne discende che dal 1° luglio al 30 settembre 2009 il fabbisogno minimo di AO 1 va accertato in fr. 4219.– mensili, ridotto a fr. 2489.– mensili in seguito.
7. Per quel che riguarda il fabbisogno minimo della moglie, il Pretore ha riconosciuto i costi d'automobile (leasing, assicurazione e imposta di circolazione), ma non il carburante, poiché “il posto di lavoro si trova nelle immediate vicinanze del suo domicilio”. L'appellante rivendica invece fr. 100.– mensili per il combustibile, facendo valere che il suo appartamento “si trova ben lontano dal luogo di lavoro”, che la situazione finanziaria della coppia permette la spesa e che, comunque sia, essa ha sempre avuto un' automobile a disposizione. Ora, la fine della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di mantenere, per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano, il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Il coniuge che durante la vita in comune adoperava un'automobile ha diritto così di vedersi inserire nel fabbisogno minimo – in linea di principio – i costi d'uso, sempre che il bilancio familiare consenta di finanziarli. Nel fabbisogno minimo di un coniuge vanno inseriti altresì costi d'automobile sorti dopo la fine della vita in comune, a condizione che siano necessari per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). In situazione di ristrettezza, per contro, i costi d'automobile vanno tralasciati. Ove trasferte siano nondimeno indispensabili per scopi professionali, per motivi di salute o per esercitare il diritto di visita, va inserito nel fabbisogno minimo del coniuge il costo di un abbonamento ai mezzi pubblici (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2008.36 del 4 agosto 2009, consid. 4e).
Nel caso specifico il convenuto ha sì chiesto di stralciare i costi d'automobile dal fabbisogno minimo della moglie perché “trattasi di un lusso che non è concepibile in una situazione finanziaria come quella in esame”, ma mai ha preteso che durante la vita in comune la moglie non adoperasse l'automobile per recarsi al lavoro. E siccome, come si vedrà in appresso, il bilancio familiare consente di finanziare tali costi, a ragione l'appellante rivendica un'indennità a quel titolo. D'altro lato non si può negare che fr. 100.– mensili appaiono eccessivi per una trasferta di pochi chilometri e che a un sommario esame fr. 50.– appaiono sufficienti. In definitiva il fabbisogno minimo di AP 1 ammonta così a fr. 3865.– mensili.
8. Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente quadro delle entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° luglio al 30 settembre 2009
reddito del marito (non contestato) fr. 8 669.—
reddito della moglie (consid. 4) fr. 3 900.—
fr. 12 569.— mensili
fabbisogno minimo del marito (consid. 6) fr. 4 219.—
fabbisogno minimo della moglie (consid. 7) fr. 3 865.—
fabbisogno in denaro di J__________ (non contestato) fr. 1 800.—
fabbisogno in denaro di D__________ (non contestato) fr. 1 750.—
fr. 11 634.— mensili.
eccedenza fr. 935.— mensili
metà eccedenza fr. 467.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 4219.– + fr. 467.50– = fr. 4 686.50 mensili,
deve destinare ai figli J__________ e D__________:
fr. 1800.– + fr. 1750.– = fr. 3 550.— mensili
e deve versare alla moglie:
fr. 3865.– +fr. 467.50./. 3900.– = fr. 432.50 mensili
arrotondati a fr. 435.— mensili.
Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009
reddito del marito fr. 8 669.—
reddito della moglie fr. 3 900.—
fr. 12 569.— mensili
fabbisogno minimo del marito fr. 2 489.—
fabbisogno minimo della moglie fr. 3 865.—
fabbisogno in denaro di J__________ fr. 1 800.—
fabbisogno in denaro di D__________ fr. 1 750.—
fr. 9 904.— mensili.
eccedenza fr. 2 665.— mensili
metà eccedenza fr. 1 332.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr. 2489.– + fr. 1332.50 = fr. 3 821.50 mensili,
deve destinare ai figli J__________ e D__________:
fr. 1800.– + fr. 1750.– = fr. 3 550.— mensili
e dovrebbe versare alla moglie:
fr. 3865.– + fr. 1332.50 ./. fr. 3900.– = fr. 1 297.50 mensili.
In materia di contributi alimentari per coniugi il diritto ticinese non prescrive l'applicazione del principio inquisitorio, né il diritto federale dispone ciò, che si tratti di procedure a tutela dell'unione coniugale o di misure provvisionali durante cause di separazione o di divorzio (Hausheer/Spycher/Kocher/Brunner, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 599 n. 11.64 in fine). In proposito il giudice è vincolato dunque alle richieste delle parti (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2ª edizione, pag. 340 n. 702e in principio; Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 8 ad art. 180 vCC; Hausheer/Reusser/ Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 17 ad art. 180 vCC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2007.4 del 5 agosto 2008, consid. 8). Nella fattispecie l'appellante avendo limitato la sua pretesa a fr. 500.– mensili, non sarebbe processualmente lecito riconoscerle un contributo maggiore.
9. La tassa di giustizia e le spese del pronunciato odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non di durata illimitata. Tutto considerato, appare equo che sopporti quattro quinti degli oneri processuali. Non si assegnano ripetibili all'appellato, le cui osservazioni si sono rivelate tardive. L'esito dell'attuale giudizio impone anche una riforma del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che vanno addebitate per nove decimi all'istante e per il resto al convenuto, con conseguente moderazione delle ripetibili.
10. Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un ricorso in materia civile, ove appena si consideri il contributo alimentare controverso di fr. 500.– mensili dal gennaio del 2010. La durata di misure a protezione dell'unione coniugale essendo incerta, il valore litigioso è determinato infatti dall'importo annuo delle prestazioni contestate, moltiplicato per venti (art. 51 cpv. 4 LTF).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:
1.3 AO 1 è tenuto a versare a AP 1 un contributo alimentare di fr. 435.– mensili dal 1° luglio al 30 settembre 2009 e di fr. 500.– mensili dal 1° ottobre al 31 dicembre 2009.
3. La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese, da anticipare dall'istante, restano a suo carico per nove decimi e per la rimanenza a carico del convenuto, al quale l'istante rifonderà fr. 950.– per ripetibili ridotte.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
sono posti per quattro quinti a carico a carico di AP 1 e per il resto a carico di AO 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
;.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.