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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.03.2009 11.2009.18

March 18, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,810 words·~14 min·5

Summary

Appello contro l'omologazione di una convenzione sugli effetti del divorzio

Full text

Incarto n. 11.2009.18

Lugano 18 marzo 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.474 (divorzio su richiesta comune con accordo completo) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 18 luglio 2008 da

 AP 1   (già patrocinato dall'  __________, )  

e  

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 21 gennaio 2009 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 24 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1965), cittadino irlandese, e AO 1 (1965), cittadina italiana, si sono sposati a __________ (__________) il 22 giugno 1996. Dal matrimonio sono nati F__________ (il 31 luglio 1997), J__________ (il 5 luglio 2000) e N__________ (il 30 giugno 2004). I coniugi vivono separati dal febbraio 2004, quando moglie e figli hanno lasciato l'appartamento coniugale per trasferirsi a __________. In esito a varie procedure protettrici dell'unione coniugale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha affidato i figli alla madre, riservato il diritto di visita paterno, e ha istituito una curatela educativa in favore dei minorenni. La Commissione tutoria regionale 5 ha poi designato in qualità di curatrice l'avv. __________.

                                  B.   Il 18 luglio 2008 AP 1 e AO 1 hanno sottoposto al medesimo Pretore un'istanza di divorzio su richiesta comune, allegando una convenzione che prevedeva l'affidamento dei figli alla madre, conferiva a quest'ultima l'esercizio

                                         esclusivo dell'autorità parentale, riservava a AP 1 il diritto di essere sentito e coinvolto nelle decisioni più importanti, disciplinava il diritto di visita paterno, lasciava sussistere la curatela educativa “fino a quando sarà necessario”, obbligava lo stesso AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili per la moglie e di fr. 1500.– mensili per ogni figlio fino al termine delle scuole secondarie e regolava la liquidazione del regime dei beni.

                                  C.   Davanti al Pretore i coniugi hanno poi precisato e completato, all'udienza del 18 luglio 2008 destinata all'audizione congiunta, il contenuto dell'accordo per quanto riguardava le loro relazioni telefoniche con i figli durante le ferie e la revoca di un blocco di mobili presso una ditta di trasporti. Essi si sono accordati anche sulla necessità di sostituire la curatrice e di espungere dagli atti il rapporto morale 2007 di quest'ultima. Su richiesta del Pretore, infine, il marito ha dichiarato le sue entrate in fr. 120 000.– annui oltre al reddito della sostanza e il proprio fabbisogno minimo in fr. 5000.– mensili, mentre la moglie ha specificato in fr. 4000.– mensili tanto il reddito quanto il suo fabbisogno minimo. Accertato che la convenzione di divorzio poteva essere omologata, il Pretore ha assegnato alle parti il termine bimestrale di riflessione (art. 111 cpv. 2 CC). Con lettere del 19 settembre 2008 e del­l'11 dicembre 2008 i coniugi hanno confermato la loro volontà di divorziare e il contenuto della convenzione.

                                  D.   Statuendo con sentenza il 24 dicembre 2008, il Pretore ha sciolto il matrimonio per divorzio e ha omologato la convenzione sottoscritta dai coniugi con le precisazioni convenute all'udienza del 18 luglio 2008. La tassa di giustizia di fr. 2000.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 21 gennaio 2009 nel quale chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – “di accertare, previo contraddittorio, la modifica delle circostanze”, di ammettere “la restituzione in intero contro la sentenza” e di rinviare la causa al Pretore “per un nuovo giudizio dopo contraddittorio”. In subordine egli chiede “di accertare, previo contraddittorio, la modifica delle circostanze alla base della convenzione di divorzio” e di annullare quest'ultima “in quanto viziata”, modificando il dispositivo n. 2 della sentenza di divorzio “conformemente a quanto esposto nei considerandi, rispettivamente le conseguenze accessorie sono disciplinate dalla nuova convenzione concordata tra le parti che viene allegata al presente dispositivo e ne costituisce parte integrante”. Con decreto del 23 gennaio 2009 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza oggetto. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.  

Considerando

in diritto:                  1.   Accertata la propria competenza per territorio e l'applicabilità del diritto svizzero, nella sentenza impugnata il Pretore ha rilevato che la richiesta congiunta di divorzio era stata formulata dopo matura riflessione e per libera scelta. Anche la disciplina delle relazioni personali con i figli stabilita nella convenzione (unitamente alle modifiche e alle precisazioni pattuite all'audizione congiunta del 28 luglio 2008) risultava conforme al bene dei ragazzi, tant'è che funzionava appieno già da tempo. Quanto al contributo alimentare per i figli, il suo ammontare appariva compatibile con le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui si ispira la giurisprudenza ticinese. Onde, in definitiva, la pronuncia del divorzio e l'omologazione dell'accordo.

                                   2.   Nel caso di divorzio su richiesta comune (art. 111 CC) i coniugi hanno la facoltà di revocare il loro accordo unilateralmente fino al giorno dell'ultima audizione, ovvero fino alla conferma scritta inviata al giudice dopo il periodo di riflessione di due mesi (art. 111 cpv. 2 CC). Dopo tale conferma la convenzione diventa vincolante e non può più essere rescissa unilateralmente. Alle parti resta tuttavia la facoltà di chiedere al giudice di non omologarla, invocando vizi della volontà o una notevole e imprevista mutazione delle circostanze, oppure facendo valere che l'accordo non adempie i requisiti degli art. 140 cpv. 2 e 141 cpv. 3 CC (RtiD I-2004 pag. 593  n. 72c). La prova delle circostanze che si oppongono all'omologazione incombe a chi se ne prevale (Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 82 ad art. 140 CC).

                                   3.   In concreto l'appellante non contesta il principio del divorzio (che è così passato in giudicato), ma i relativi effetti: l'affidamento dei figli alla madre, la necessità di un curatore educativo, la liquidazione del regime dei beni, l'entità dei contributi alimentari per moglie e figli. Quantunque regolati consensualmente, tali effetti possono essere impugnati, secondo le rispettive norme di procedura, con i mezzi ordinari di ricorso offerti dal diritto cantonale (FF 1996 I pag. 164; Leuenberger/Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Basilea 2005, n. 6 ad art. 140 CC; GLoor in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 2 ad art. 140). Nel Ticino è dato il rimedio dell'appello (art. 423b cpv. 2 CPC), che permette di censurare liberamente tanto gli accertamenti di fatto quanto l'applicazione del diritto.

                                         Alcuni autori sostengono nondimeno che, analogamente a quanto prevede l'art. 149 cpv. 1 CC (il quale in caso di divorzio su richiesta comune consente di impugnare lo scioglimento del matrimonio solo per vizi della volontà o per violazione di norme federali di procedura), in caso di divorzio su richiesta comune l'impugnazione di accordi stipulati dalle parti e omologati dal giudice possa avvenire solo per vizi della volontà o per violazione di nor­me federali di procedura (richiami in: Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 10 ad art. 149 CC; v. anche FamPra.ch 2003 pag. 186). Altri autori reputano invece che una simile restrizione non si giustifichi (Werro, Concubinage, mariage et démariage, Berna 2000, pag. 195 n. 906), mentre altri ancora fanno dipendere eventuali limitazioni dalla procedura cantonale applicabile (Sut­ter/Frei­burghaus, op. cit., n. 34 segg. ad art. 149; Fankhauser in: FamKommentar Scheidung, op. cit., n. 43 segg. ad art. 149 CC; FamPra.ch 2004 pag. 674).

                                         Nel caso specifico non occorre approfondire oltre il problema, dato che – come si illustrerà in seguito – l'appello è destinato all'insuccesso anche nell'ipotesi più favorevole all'appellante, ovvero nel caso in cui egli possa far valere le sue argomentazioni senza limiti. Per di più, sulle questioni riguardanti i figli vige il principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice non è vincolato alle convenzioni stipulate dai coniugi (DTF 128 III 413). Per gli stessi motivi non è necessario assegnare a AO 1 un termine per dichiarare se revoca il proprio accordo al divorzio su richiesta comune nel caso in cui la sentenza fosse modificata (art. 149 cpv. 2 CC e 422c cpv. 2 CPC).

                                   4.   L'appellante afferma che gli obblighi da lui assunti nella convenzione sugli effetti del divorzio erano oggettivamente funzionali alle circostanze del momento, ma che tali circostanze sono del tutto mutate. Egli fa valere che le sue condizioni finanziarie sono radicalmente peggiorate, la crisi dei mercati finanziari intervenuta fra il settembre e l'ottobre del 2008 avendo deprezzato l'immobile a __________ del 30%, di modo che lo stabile non può essere venduto in questo momento, mentre il suo stipendio è diminuito di oltre due terzi per rapporto a quello degli ultimi tre anni. Ciò non gli permette più di versare l'importo convenuto in liquidazione del regime dei beni, né di erogare i contributi alimentari pattuiti. Quanto ai figli, egli contesta la persona della curatrice educativa, alla quale muove tutta una serie di rimproveri per le considerazioni da lei espresse nei rapporti morali, e chiede di rimuoverla. Circa i diritti di visita, evoca due episodi che dimostrerebbero l'inesistenza di qualsiasi accordo. Inoltre egli lamenta che la moglie e i suoceri ostacolino le sue relazioni con i ragazzi, soggiungendo di non poter accettare il dettato della convenzione su tutti gli aspetti riguardanti i figli senza ottenere chiarimenti da parte del giudice, il quale può eventualmente far capo a un perito. Per l'appellante le ostilità e le indebite intrusioni nel suo ruolo di genitore continuano, vanificando le condizioni essenziali che lo avevano indotto a firmare la convenzione.

                                   5.   Un appello deve contenere – sotto pena di nullità – la dichiarazione di appellare, con l'indicazione precisa dei punti della sentenza impugnata che si intendono contestare, i motivi di fatto e di diritto sui quali il ricorso si fonda, come pure le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2 lett. d, e ed f CPC combinati con il cpv. 5). L'appello poi, è un rimedio giuridico eminentemente riformatorio. Nella misura in cui si limita a chiedere di accertare l'intervenuta modifica delle circostanze alla base della convenzione, l'interessato propone dunque una domanda inammissibile. Dall'insieme dei motivi addotti e dal contenuto della domanda subordinata si desume, ad ogni modo, che in definitiva egli propone di non

                                         omologare la convenzione per sopravvenuta modifica delle circostanze. Così inteso, l'appello può essere vagliato nel merito.

                                   6.   Nel memoriale l'appellante postula l'assunzione, il richiamo e

                                         l'edizione di documenti, l'interrogatorio formale dell'ex moglie, l'escussione di testimoni, l'allestimento di perizie sulla sua situazione finanziaria, come pure sui rapporti genitori e figli. Quali richiami o edizioni di documenti egli solleciti non è dato tuttavia di sapere, chi siano i testimoni da sentire egli non specifica, quali altri documenti andrebbero versati nel fascicolo processuale egli non precisa e quale utilità dovrebbero riservare le perizie non è dato a divedere. Ciò premesso, giova statuire senza indugio sull'appello in base al fascicolo processuale e alle prove esperite.

                                   7.   In merito ai cosiddetti aspetti finanziari l'appellante non invoca né pretende di avere sottoscritto la convenzione per errore, né di essere stato vittima di una lesione (art. 21 CO), di dolo (art. 28 CO) o di minaccia (art. 29 seg. CO). Allega un'intervenuta modifica di circostanze per rapporto al giorno in cui egli ha firmato l'intesa. Seppure nuove, tali argomentazioni sono ricevibili (art. 138 CC e 423b cpv. 2 CPC). Sta di fatto che, se la crisi dei mercati finanziari sopraggiunta nell'autunno del 2008 può dirsi notoria, tutto si ignora circa l'incidenza di essa sulla situazione economica di lui, e in particolare sul reddito. Il rinvio a meri dati statistici poco sussidia ai fini di un paragone concreto fra la situazione in cui egli versava al momento di firmare l'accordo e la situazione odierna. Per di più, ancora nel settembre del 2008 AP 1 confermava il contenuto della convenzione sebbene la crisi finanziaria fosse ormai in atto. Nemmeno nel dicembre del 2008, dopo avere ricevuto dalla Pretura copia della dichiarazione con cui AO 1 confermava la volontà di divorziare e il contenuto della convenzione, egli ha chiesto al giudice di non omologare l'accordo. In ultima analisi, l'appellante è lungi dal dimostrare un mutamento di situazione per quanto lo tocca concretamente. Gli rimane, certo, la possibilità di postulare una modifica della sentenza di divorzio sulla base dell'art. 129 CC. Sapere se tale eventualità sia destinata a buon esito non può tuttavia essere anticipato in questa sede.

                                    8.   Per quel che è dei figli, l'appellante sostiene in sintesi che “la cessazione delle ostilità [da parte della moglie o dei suoceri] e dell'indebita intrusione [della curatrice]” nel suo ruolo di genitore erano le condizioni essenziali per la firma dell'accordo. Ciò tuttavia non è avvenuto e ha comportato “un effetto radicale sugli obblighi assunti nella convenzione di divorzio sull'accordo di assumere un curatore, sull'accordo della custodia e l'assenza di qualsiasi clausola relativa al ruolo dei nonni materni”, onde l'esistenza di “un errore essenziale”. Ora, per inficiare la validità di una convenzione l'errore (nel senso degli art. 23 e 24 CO) deve vertere su una circostanza che la parte in errore considerava secondo buona fede come un necessario elemento dell'accordo (art. 24 cpv. 1 n. 4 CO). In concreto appare dubbio che l'errore invocato dall'appellante possa definirsi essenziale. Intanto non risulta – né egli pretende – che la firma della convenzione fosse condizionata alle premesse da lui indicate, né risulta che il diritto di visita concordato non risponda al bene dei figli, tant'è che egli medesimo non prospetta un'altra regolamentazione. Inoltre i contrasti con la moglie o con i suoceri non bastano a rendere manifestamente iniqua l'intesa, che riprende sostanzialmente la disciplina usuale nel Cantone Ticino. Anzi, frizioni del genere vanno lenite proprio con l'intervento del curatore educativo, cui spetta di aiutare e consigliare i genitori nell'elaborare un calendario delle visite, in particolare durante le vacanze (decreto del 19 dicembre 2006).

                                          Quanto alla figura della curatrice, è possibile che tra l'appellante e l'avvocata __________ non corra grande simpatia, ma non si vede come ciò possa avere influito sui termini della convenzione. La decisione di sostituire la curatrice, poi, compete alla Commissione tutoria regionale, che a tale scopo aveva convocato le parti a un'udienza del 4 febbraio 2009. Per quel che riguarda il rapporto morale del 2008, infine, l'appellante disconosce che la curatrice è tuttora in carica e che la stesura della relazione rientrava nei suoi doveri di funzione. Per di più, siffatto rapporto, la cui approvazione da parte della Commissione tutoria regionale AP 1 ha impugnato all'Autorità di vigilanza, nemmeno è agli atti della procedura di divorzio, come non figura agli atti quello del 2007. Sotto tale profilo non si scorge pertanto quale modifica delle circostanze avrebbe reso la convenzione manifestamente iniqua. Anche su quest'ultimo punto l'appello manca perciò di consistenza.

                                   9.   Gli oneri dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non é il caso di attribuire ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a formulare osservazioni e non ha dovuto sopportare costi apprezzabili.

                                10.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), in concreto l'azione può formare oggetto di un ricorso in materia civile sen­za riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), litigiose essendo non solo conseguenze pecuniarie del divorzio, ma anche la disciplina del diritto di visita ai figli.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 1050.– 

                                         b)  spese                       fr.     50.–

                                                                                fr. 1100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamenta- le (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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