Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2011 11.2009.140

March 14, 2011·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·735 words·~4 min·6

Summary

Stralcio della causa per desistenza;

Full text

Incarto n. 11.2009.140

Lugano 14 marzo 2011/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2008.46 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 10 gennaio 2008 da

AP 1 (patrocinataPA 3)  

contro  

AO 1 (ora patrocinato PA 3);

                                         premesso che AP 1 (1967) e AO 1 (1970) si sono sposati ad __________ il 5 luglio 1997 e che dal matrimonio sono nate G__________, il 28 febbraio 2000, e D__________, il 7 ottobre 2002;

                                         rilevato che con sentenza del 13 agosto 2009 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha pronunciato la separazione dei beni, ha affidato le figlie alla madre e ha disciplinato il diritto di visita paterno in conformità a un accordo raggiunto dalle parti il 14 ottobre 2008 presso il __________ di __________;

                                         rammentato che con la sentenza medesima il Pretore ha condannato AP 1 a versare un contributo alimentare di fr. 6970.– mensili alla moglie, uno di fr. 2245.– mensili per G__________ e uno di fr. 2060.– mensili per D__________ (assegni familiari compresi), ha ingiunto al convenuto di esibire a AO 1 i documenti giustificativi riguardanti il bonus ricevuto ogni anno dal datore di lavoro e ha posto la tassa di giustizia di fr. 2000.– a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, con obbligo per AP 1 di rifondere all'istante un'indennità di fr. 1000.– per ripetibili ridotte;

                                         preso atto che contro tale sentenza AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 27 agosto 2009 volto a ottenere la riduzione del contributo alimentare per la moglie a fr. 3725.– mensili, del contributo per G__________ a fr. 1955.– mensili e di quello per D__________ a fr. 1545.– mensili (assegni familiari compresi), l'addebito della tassa di giustizia nella misura di quattro quinti a AO 1 e la condanna di quest'ultima a versargli un'indennità di fr. 2500.– per ripetibili ridotte;

                                         ricordato che con decreto del 4 settembre 2009 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello;

                                         considerato che nelle sue osservazioni del 2 ottobre 2009 AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         accertato che con sentenza del 3 febbraio 2011 (passata in giudicato) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il divorzio tra le parti, omologando una convenzione sui relativi effetti nella quale il marito si impegna a far stralciare dai ruoli la procedura pendente in appello con spese a suo carico, compensate le ripetibili;

                                         constatato che il 28 febbraio 2011 AP 1 ha coerentemente postulato davanti a questa Camera lo stralcio dell'appello dai ruoli;

                                         stabilito che non v'è ragione di scostarsi da quanto le parti hanno pattuito, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, il processo di appello terminando senza sentenza (cfr. l'art. 21 LTG);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC ticinese

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 150.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                        fr. 200.–

                                     sono posti a carico dell'appellante, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

;.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2009.140 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.03.2011 11.2009.140 — Swissrulings