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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.11.2009 11.2009.121

November 17, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·737 words·~4 min·5

Summary

Separazione su richiesta unilaterale e riconvenzione di divorzio. Stralcio dell'appello per mancato pagamento dell'anticipo

Full text

IIncarto n. 11.2009.121

Lugano 17 novembre 2009/lw  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2007.13 (separazione su richiesta unilaterale e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizio­ne del 17 gennaio 2007 da

 AP 1 (patrocinata dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinato dall  PA 2 );

                                         premesso che con sentenza del 30 giugno 2009 il Pretore del Distretto di __________ ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 maggio 1976 a __________ (__________) da AO 1 (1957) e CO 1 (1954);

                                         ricordato che il Pretore ha riconosciuto a ciascun coniuge la metà della prestazione d'uscita conseguita dall'altro durante il matri­monio presso il rispettivo istituto di previdenza e ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale cantonale delle assicurazioni per definire l'ammontare di tale quota non appena la sentenza di divorzio fosse passata in giudicato, decidendo per il resto che ogni coniuge avrebbe provveduto da sé al proprio mantenimento;

                                         rilevato che nella sentenza il Pretore ha respinto tutte le altre domande formulate dalla parti, compreso il beneficio dell'assistenza giudiziaria postulato da entrambe;

                                         accertato che con appello del 14 luglio 2009 AP 1 ha chiesto la pronuncia della separazione in luogo del divorzio e la condanna del marito a versarle fr. 107 242.– in liquidazione del regime dei beni, a trasferirle in proprietà metà di una casa situata in __________ (o la metà del relativo controvalore), come pure ad assumere tutti i debiti coniugali e a erogarle un contributo vitalizio di fr. 800.– mensili, con conseguente riforma della sentenza impugnata;

                                         rammentato che con decisione del 27 luglio 2009 questa Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 contestualmente all'appello (inc. 11.2009.121);

                                         osservato che con ordinanza del 6 ottobre 2009 l'appellante è stata invitata a depositare entro 15 giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 2500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale di appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

                                         constatato che l'ordinanza è pervenuta al patrocinatore della destinataria l'8 ottobre 2009 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine è scaduto il 23 ottobre 2009;

                                         preso atto che entro la scadenza fissata non è intervenuto versamento di sorta, né l'interessato ha postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), il quale è del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

                                         considerato che la tassa di giustizia e le spese dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ma che nel caso specifico si può eccezionalmente rinunciare a ogni prelievo, gli oneri amministrativi d'incasso vanificando in pratica ogni tornaconto per l'erario pubblico;

                                         stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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