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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 25.08.2009 11.2008.73

August 25, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·777 words·~4 min·5

Summary

Protezione dell'unione coniugale. Stralcio

Full text

Incarto n. 11.2008.73

Lugano 25 agosto 2009    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2006.724 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 31 maggio 2006 da

AP 1 nata __________,  (patrocinata PA 2, )  

contro  

AO 1  () (patrocinato PA 1, );  

                                        premesso che AP 1 (1943) ed AO 1 (1949) si sono sposati a Breganzona il 21 maggio 1982;

ricordato che a quel momento il marito era già padre di M__________ (1970), avuto da un primo matrimonio, e che dal secondo matrimonio è nato F__________, il 24 marzo 1977;

accertato che con sentenza del 17 giugno 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'abitazione coniugale al marito, ha ordinato la separazione dei beni dal 31 maggio 2006, ha ordinato il blocco dei conti n. __________ e n. __________ presso la Banca __________ di __________ e ha obbligato AP 1 a versare un contributo alimentare per la moglie di fr. 1090.– mensili dall'aprile al settembre 2006, di fr. 1340.– mensili dall'ottobre 2006 al maggio 2007, di fr. 1500.– mensili dal giugno al settembre 2007, di fr. 1050.– mensili dall'ottobre al dicembre 2007, di fr. 1145.– mensili dal gennaio al giugno 2008 e di fr. 740.– mensili dal luglio 2008 in poi;

preso atto che contro tale sentenza è insorto AP 1 con un appello del 27 giugno 2008 per ottenere la revoca del blocco del conto n. __________ e la riduzione del contributo alimentare per la moglie a  fr. 572.– mensili dall'aprile al settembre 2006, a fr. 822.– mensili dall'ottobre 2006 al maggio 2007, a fr. 1083.– mensili dal giugno al settembre 2007, a fr. 528.– mensili dall'ottobre al dicembre 2007, a fr. 626.– mensili dal gennaio al giugno 2008 e a fr. 217.– mensili dal luglio 2008 in poi;

stabilito che nelle sue osservazioni del 25 luglio 2008 AO 1 ha proposto di accogliere parzialmente l'ap-pello per quanto concerne i contributi di mantenimento, respin-gendolo sul resto;

osservato che il 26 giugno 2009 il Pretore ha pronunciato il divorzio tra i coniugi (inc. OA.2008.577), dandone comunicazione alla Camera l'8 luglio 2009;

constatato che con lettera del 9 luglio 2009 AP 1 ha dichiarato a questa Camera di ritirare l'appello;

ritenuto che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che in caso di recesso dalla lite la parte desistente deve sopportare – per principio – gli oneri processuali da essa cagionati e risarcire alla controparte adeguate ripetibili, il ritiro di un appello equiparandosi a soccombenza (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375);

considerato che nel caso concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa non terminando in appello con un giudizio finale (art. 21 LTG per analogia), mentre non si pone problema di ripetibili, la controparte avendo rinunciato a indennità (lettera del 9 luglio 2009, appena citata);

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 100.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

   ;   .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale di appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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