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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 22.02.2010 11.2008.26

February 22, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,129 words·~16 min·5

Summary

Modifica di sentenza di divorzio: soppressione di rendita d'indigenza secondo (art. 152 e 153 vCC)

Full text

Incarto n. 11.2008.26

Lugano, 22 febbraio 2010/rs  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.554 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 24 agosto 2006 da

 AP 1   (patrocinato da  PA 2 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata da  PA 1 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello presentato il 20 febbraio 2008 da PA 1 contro la sentenza emessa il 30 gennaio 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 29 aprile 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto a __________ il 21 luglio 1962 da AP 1 (1939) e AO 1 (1941). Il marito è stato condannato a versare a quest'ultima una rendita d'indigenza (art. 152 vCC) vita natural durante di fr. 2030.– mensili indicizzati, aumentata a fr. 2160.– mensili indicizzati nel caso in cui egli avesse pagato “soltanto la metà dell'onere mensile per l'assicurazione della casa e per l'olio combustibile”. Tale sentenza è passata in giudicato.

                                  B.   Il 24 agosto 2006 AP 1 ha adito il Pretore perché il contributo alimentare fissato nella sentenza di divorzio fosse soppresso retroattivamente dal 1° febbraio 2004. A sostegno della domanda egli ha fatto valere che dal 1° aprile 2003 la moglie percepisce rendite AVS e che egli medesimo ha raggiunto l'età AVS il 1° febbraio 2004, cessando ogni attività lucrativa. Il 28 agosto 2006 AO 1 ha instato per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e nella sua risposta del 5 settembre 2006 ha postulato il rigetto della petizione. L'udienza preliminare ha avuto luogo il 17 gennaio 2007 e l'istruttoria è terminata il 21 set­tembre successivo. Al dibattimento finale le parti hanno rinun­ciato, rimettendosi a conclusioni scritte. Nel proprio allegato del 19 ottobre 2007 l'attore ha confermato la propria domanda. Nel suo memoriale del 2 ottobre 2007 la convenuta ha proposto una volta ancora di respingere la petizione.

                                  C.   Statuendo il 30 gennaio 2008, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha ridotto dal 24 agosto 2006 la rendita d'indigenza in favore di AO 1 a fr. 210.– mensili, da ade­guare al rincaro “nella stessa misura in cui è indicizzata al rincaro la rendita AVS del debitore alimentare”. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1000.– complessivi) sono state poste solidalmente a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è stata respinta.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto a questa Camera con un appello del 20 febbraio 2008 nel quale chiede di sopprimere il contributo in favore dell'ex moglie dal 1° febbraio 2004 e di riformare di conseguenza il giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni del 29 dicembre 2009 AO 1 propone di respingere l'appello nella misura in cui fosse ricevibile.

Considerando

in diritto:                  1.   La modifica di una sentenza di divorzio emessa prima del 31 dicembre 1999 continua a essere regolata dalle norme anteriori alla riforma legislativa del 26 giugno 1998, fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a cpv. 3 tit. fin. CC). Alla disciplina di un contributo alimentare fondato sull'art. 151 cpv. 1 o 152 vCC in favore dell'ex coniuge continua ad applicarsi così l'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxis­kommentar Schei­dungs­­recht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b tit. fin. CC; Geiser in: Vom alten zum neuen Scheidungs­recht, Ber­na 1999, pag. 251 n. 6.06). La procedura è regolata, per converso, dalla legge nuova (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungs­recht, Zurigo 1999, n. 11 ad art. 7a tit. fin. CC; Leuenber­ger, op. cit., n. 9 ad art. 7a-7b tit. fin. CC). Le parti e il primo giudice si sono fondate, a ragione, sui medesimi principi.

                                   2.   Nella sentenza impugnata il Pretore ha rammentato che al momento del divorzio il marito guadagnava fr. 7727.– mensili e aveva una sostanza di fr. 113 236.–, mentre al momento di promuovere l'azione di modifica i suoi introiti erano calati a fr. 2473.– (rendita AVS fr. 2030.–, reddito da titoli fr. 443.–), ma la sostanza era aumentata a fr. 345 662.–. Il Pretore ha calcolato altresì il fabbisogno di AP 1 al momento dell'azione di modifica in fr. 2200.– mensili (compresa una maggiorazione del 20%), constatando che nessun dato risultava sul fabbisogno di lui al momento del divorzio. Quanto a AO 1, il primo giudice ha accertato che al momento del divorzio essa non

                                         aveva alcuna entrata e doveva far fronte a un fabbisogno di fr. 2029.30 mensili, mentre nel 2006 aveva entrate per fr. 1812.– mensili (rendita AVS fr. 1712.–, reddito da sostanza immobiliare fr. 100.–) e un fabbisogno praticamente invariato di fr. 2021.– mensili (già maggiorato del 20%). Nelle circostanze descritte il Pretore ha reputato equo che l'ex marito continuasse a colmare l'ammanco mensile dell'ex moglie (fr. 210.– arrotondati), ciò che il margine disponibile di fr. 253.– mensili senz'altro gli consente. Circa la decorrenza del nuovo contributo alimentare, il primo giudice l'ha fissata al momento in cui è stata introdotta l'azione di modifica, il 24 agosto 2006.

                                   3.   Una soppressione o una riduzione di una rendita giusta l'art. 153 cpv. 2 vCC presupponeva che la situazione economica dell'uno o dell'altro coniuge fosse mutata in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento in cui la rendita era stata fissata, sempre che la diminuzione di reddito o l'aumento del fabbisogno non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore. Il giudizio presupponeva, in altri termini, un raffronto tra le condizioni finanziarie in cui si trovavano le parti al momento del divorzio (rispettivamente al momento in cui il contributo era stato modificato l'ultima volta) e la nuova situazione. Sapere in che misura ciò giustificasse la soppressione o la riduzione della rendita non era poi solo una questione di diritto, ma anche di equità (art. 4 CC). Tali principi rimangono validi, del resto, nel nuovo diritto del divorzio (rinvii in: RtiD I-2006 pag. 666 consid. 4).

                                   4.   L'appellante sostiene anzitutto che i suoi introiti attuali non eccedono di fr. 2160.– mensili (rendita AVS nel gennaio del 2008 fr. 2086.–, reddito da obbligazione nel 2007 fr. 74.50 mensili). Ora, per quanto riguarda la rendita AVS il Pretore si è dipartito finanche da un importo inferiore (fr. 2030.– mensili). La contestazione verte sul reddito da titoli, che il Pretore ha accertato in fr. 443.– mensili, desumendo il dato dall'ultima tassazione disponibile (del 2006: doc. T). L'appellante sembra asserire che nel 2007 il suo reddito da titoli consisteva solo, ormai, in quello prodotto dall'obbligazione di cassa __________ (fr. 74.50 mensili), ma non indica minimamente perché gli altri redditi da titoli si sarebbero azzerati. A parte il fatto che la dichiarazione d'imposta 2007 non figura agli atti (sicché non è possibile verificare nemmeno le sue stesse affermazioni), nel memoriale conclusivo del 19 ottobre 2007 inoltrato al Pretore egli ammetteva ancora un reddito da titoli di fr. 5318.– annui, pari appunto a fr. 443.– mensili (pag. 3, punto 16). Invano si cercherebbe di capire come mai in quattro mesi tale reddito sia sceso da fr. 443.– a fr. 74.50 mensili. Insufficientemente motivato, al riguardo l'appello si rivela irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                   5.   Per quanto riguarda la sostanza propria, l'appellante adduce che il capitale di fr. 345 662.– accertato dal Pretore non solo si è ridotto a fr. 238 634.65, ma che in parte è anche pignorato in seguito a esecuzioni avviate dall'ex moglie per l'incasso di contributi alimentari arretrati. Il Pretore si è fondato, una volta ancora, sulle risultanze della tassazione 2006, precisandone gli elementi (titoli e capitali fr. 117 682.–, numerario fr. 30 000.–, assicurazioni private sulla vita e rendite vitalizie fr. 107 580.–, veicoli a motore fr. 30 000.–, sostanza immobiliare fr. 60 400.–: sentenza impugnata, consid. 6). Con tale elenco l'appellante non si confronta neppure di scorcio. Espone un suo proprio elenco, in cui i “titoli e capitali” di fr. 117 682.– parrebbero essersi ridotti a poco più di fr. 53 000.– e il “numerario” di fr. 30 000.– sembrerebbe scomparso (appello, pag. 2), per tacere di altre riduzioni minori, ma senza fornire alcuna giustificazione. Nel memoriale conclusivo del 19 ottobre 2007 sottoposto al Pretore egli alludeva invero a

                                         un'obbligazione di cassa __________ di fr. 50 000.– consegnata “al figlio per i lavori di ristrutturazione” (pag. 4, n. 25). Nemmeno a tale proposito tuttavia egli spiegava alcunché. Privo di adeguata motivazione, anche su questo punto l'appello risulta così irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). Quanto al fatto che determinati beni sarebbero pignorati in favore dell'ex moglie, ciò non è sufficiente – con tutta evidenza – per esclu­dere i relativi elementi dal novero della sostanza.

                                   6.   In merito al fabbisogno di AP 1, il Pretore lo ha calcolato in fr. 2200.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 300.–, assicurazione della casa e olio combustibile fr. 250.–, imposte fr. 200.–, più il 20% sul complessivo: consid. 5). L'appellante giunge a un totale di fr. 2338.50 mensili sulla base di una sua addizione (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, “acqua + fognatura + riscaldamento” fr. 349.50, assicurazione dell'economia domestica fr. 24.95, assicurazione dell'automobile fr. 213.55, assicurazione della motocicletta fr. 11.20, imposta di circolazione fr. 69.–, onere fiscale fr. 180.60), ma alla sentenza impugnata neppure accenna. V'è da domandarsi se ciò basti per motivare a sufficienza un appello. Comunque sia, anche passando in rassegna le singole poste del fabbisogno da lui addotte, l'appello non è destinato a miglior sorte.

                                         a)   La spesa di fr. 349.45 mensili per “acqua + fognatura + riscaldamento” non può entrare in linea di conto così com'è, il costo dell'acqua potabile rientrando già nel fabbisogno minimo del diritto esecutivo (Rep. 1995 pag. 141; da ultimo: I CCA, sentenza 11.2009.46 del 15 settembre 2009, consid. 7b). La tassa di fognatura non risulta a quanto ammonti, mentre dai documenti acclusi all'appello parrebbe evincersi tra il 16 novembre 2006 e il 17 ottobre 2007 un consumo di

                                               olio da riscaldamento di 2890 litri, costati fr. 2541.40 (doc. 17), ovvero circa fr. 212.– mensili. Lo stesso appellante indicando una spesa di fr. 24.95 mensili per l'assicurazione dell'economia domestica, l'importo di fr. 250.– stimato dal Pretore in assenza di qualsiasi giustificativo per “olio com­bustibile e assicurazione casa” sfugge dunque alla critica.

                                         b)   Circa il costo dell'automobile e della motocicletta (fr. 293.75 tra imposte di circolazione e premi assicurativi), v'è da interrogarsi se una spesa del genere sia ancora giustificata dopo il pensionamento dell'interessato, che più non abbisogna di veicoli privati per scopi professionali (v. Rep. 1994 pag. 145, 1993 pag. 226). Sia come sia, il Pretore ha inserito nel fabbisogno di lui fr. 300.– mensili per il premio della cassa malati, che nel suo calcolo l'appellante ignora. Nell'esito questi non può dunque dolersi, tanto meno per quanto attiene all'onere fiscale ch'egli indica in fr. 180.60 mensili e che il Pretore ha valutato in fr. 200.–. Anche al riguardo, in definitiva, l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   7.   L'appellante censura il fabbisogno dell'ex moglie, calcolato dal Pretore in fr. 2021.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, premio della cassa malati fr. 101.05, assicurazione dell'economia domestica fr. 31.15, spese mediche fr. 91.65, spese dentistiche fr. 65.–, tassa dei rifiuti fr. 7.50, onere fiscale fr. 287.–, più il 20% sull'insieme: sentenza impugnata, consid. 7). Sostiene che le spese mediche e dentistiche sono eccessive, così come l'onere fiscale, sicché il fabbisogno andrebbe ridotto di almeno fr. 200.– mensili. L'argomentazione è fondata già per quanto attiene al carico tributario. Gli ultimi dati disponibili confer­mano in effetti che AO 1 è stata chiamata a pagare imposte cantonali per fr. 466.– annui, imposte comunali a __________ per fr. 410.30 annui e imposte federali per fr. 98.55 annui (tassazione 2005 nell'incarto fiscale richiamato), onde complessivi fr. 974.85 annui. Ne deriva un onere fiscale di fr. 81.25 mensili e non di fr. 287.–, come ha reputato il Pretore. Ciò basta per ricondurre il fabbisogno della convenuta, compresa la maggiorazione del 20%, nei limiti del reddito conseguito (fr. 1812.– mensili, non contestati), come chiede l'appellante. Indagare sulla verosimiglianza e sulla periodicità delle spese medico-dentisti­che riconosciute dal Pretore (ulteriori fr. 156.65 mensili) nelle condizioni illustrate riesce dunque superfluo.

                                   8.   Una rendita d'indigenza a norma dell'art. 152 vCC (come quella che AP 1 è stato condannato a erogare alla moglie dal giudice del divorzio) rimediava unicamente a uno stato di “grave ristrettezza”. Al creditore essa garantiva unicamente, di conseguenza, il minimo esistenziale del diritto esecutivo aumentato dell'onere fiscale corrente, più – di regola – il 20% (DTF 121 III 51 consid. 1c, 118 II 99 consid. 4b/aa). Nella fattispecie AO 1 ha redditi per fr. 1812.– mensili (sentenza impugnata, consid. 7) con cui può coprire il proprio fabbisogno, imposte comprese, maggiorato del 20% (sopra, consid. 7). In circostanze del genere non sussistono più i presupposti per uno stanziamento del contributo alimentare.

                                   9.   Rimane da esaminare il momento dal quale decorre la soppres­sione del contributo. Il Pretore ha ritenuto che l'azione di modifica esplichi i suoi effetti dal giorno in cui è stata introdotta (24 ago­sto 2006). Nell'appello AP 1 contende tale punto di vista, chiedendo che la soppressione del contributo alimentare retroagisca sin dal 1° febbraio 2004, anzi dal 23 gennaio 2004 “quando [egli] ha chiesto la riduzione del contributo da versare a far tempo dal momento del pensionamento” (memoriale, pag. 4, n. 18).

                                         a)   Gli effetti che dispiega la modifica di una sentenza di divorzio decorrono, al più presto, dalla litispendenza dell'azione (DTF 117 II 369 consid. 4c/aa; Rep. 1985 pag. 96 consid. 2 con rimandi; nel nuovo diritto: sentenza del Tribunale federale 5C.197/2003 del 30 aprile 2004, consid. 3.1.1). Una retroattività non entra per principio in linea di conto. Nel nuovo diritto la situazione parrebbe essersi parzialmente modificata, nel senso che un aumento del contributo alimentare sembrerebbe poter essere fatto decorrere – analogamente a quanto prevede l'art. 137 cpv. 2 quarta frase CC – anche un anno prima dell'inizio della causa (Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 48 ad art. 129 CC). A parte il fatto però che il processo attuale è retto dalla legge anteriore, in concreto si tratta di sopprimere il contributo alimentare. Contrariamente a quanto asserisce l'appellante, non può dunque farsi questione di retroattività.

                                         b)   Secondo l'appellante AO 1 sapeva fin dal 23 gennaio 2004 che egli pretendeva l'annullamento della rendita d'indigenza, di modo che il comportamento di lei sarebbe “senz'altro contrario all'equità” (memoriale, pag. 5, n. 23). L'opinione non può essere condivisa. È vero che il 15 dicembre 2003, prima di intentare l'azione di modifica, AP 1 si era rivolto al Pretore con un'istanza di conciliazione nell'intento di concordare con l'ex moglie la soppressione del contributo. All'udienza del 23 gennaio 2004 (data cui egli si riferisce nell'appello) il Segretario assessore aveva dovuto constatare però che la convenuta resisteva e che un accordo non era possibile (doc. H). Ora, dall'esperimento di conciliazione AO 1 non aveva nulla da temere, giacché nel Cantone Ticino esso non crea litispendenza (art. 354 cpv. 2 CPC). Non si vede dunque perché essa dovesse preventivare un'eventuale soppressione della rendita d'indigenza fin da quel momento. Ch'essa non abbia poi preteso il versamento dei contributi “per oltre due anni” (dal 2004 al 2006) poco importa, i contributi di mantenimento prescrivendosi in cinque (art. 128 n. 1 CO). Diverso sarebbe stato il caso ove AO 1 avesse lasciato inequivocabilmente intendere di rinunciare senza condizioni alla rendita d'indigenza per quel lasso di tempo. Neppure l'appellante adombra tuttavia estremi del genere, tanto meno attendibili ove si pensi che all'udienza del 23 gennaio 2004 AO 1 si opponeva alla soppressione del contributo.

                                10.   Se ne conclude che, in quanto ammissibile, l'appello merita accoglimento sul principio della soppressione (fr. 2030.– mensili adeguati annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo del maggio 1999, dal 24 agosto del 2006 in poi senza limiti di tempo), ma non sulla decorrenza retroattiva della soppressione medesima (dal 1° febbraio 2004). Equitativamente si giustifica così che la convenuta sopporti quattro quinti degli oneri processuali (art. 148 cpv. 2 CPC), con obbligo di rifondere all'attore un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito dell'attuale giudizio impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che vanno suddivisi applicando identica chiave di riparto.

                                11.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera la soglia di fr. 30 000.– ai fini di un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come segue:

                                         2.  La petizione è parzialmente accolta, nel senso che la rendita d'indigenza fissata in favore di AO 1 a carico di AP 1 con sentenza del 29 aprile 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, è soppressa dal 24 agosto 2006.

                                         3.  La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1000.–, sono poste per un quinto a carico dell'attore e per il resto a carico della convenuta, che rifonderà all'attore fr. 2500.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 500.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 550.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per un quinto a carico dell'appellante medesimo e per il resto a carico della controparte, che rifonderà all'appellante fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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