Incarto n. 11.2008.181
Lugano 9 dicembre 2010/rs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Pontarolo, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 240.2008/R.60.2008 (filiazione: autorità parentale comune) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1 AP 2
alla
Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio
riguardo al figlio D (2007);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 4 novembre 2008 presentato da AP 1 e AP 2 contro la decisione emessa il 15 ottobre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 17 novembre 2007 AP 1 (1969) ha dato alla luce un figlio, D__________, che è stato riconosciuto già prima della nascita dal convivente AP 2 (1951). Il 13 marzo 2008 i genitori hanno sottoposto alla Commissione tutoria regionale 2, per approvazione, un contratto sul mantenimento del figlio e sul diritto alle relazioni personali così redatto:
1. Per la durata della comunione domestica
a) La signora AP 1 ed il signor AP 2 esercitano in comune l'autorità parentale sul figlio S__________.
Quest'ultimo vive in comunione domestica con i genitori i quali lo accudiscono in ugual misura.
b) I genitori e il figlio trascorrono insieme le vacanze.
c) La madre e il padre si occupano in comune dell'educazione del figlio e si accordano sulle decisioni della vita quotidiana. In particolare tutte le decisioni di importanza fondamentale (…) vengono prese dai genitori insieme.
d) I genitori provvedono in comune al mantenimento del figlio; si accordano sulla ripartizione delle spese di mantenimento, tenuto conto della loro partecipazione alle sue cure ed educazione.
2. In caso di scioglimento della comunione domestica
a) I genitori esercitano congiuntamente l'autorità parentale ed hanno la custodia alternata: in questo modo il bambino trascorre con entrambi i genitori un'uguale porzione di tempo.
b) Fintanto che sul figlio i genitori eserciteranno la custodia alternata ed egli trascorrerà il proprio tempo in ugual misura con il padre e con la madre non si pone il problema dei contributi alimentari.
Nel caso di modifica del regime della custodia, l'autorità interverrà per stabilire gli eventuali obblighi contributivi a carico del genitore non affidatario.
c) In caso di spese di mantenimento straordinarie (...), i genitori si accordano sulla rispettiva partecipazione ai costi.
Il 30 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha incaricato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di verificare l'idoneità dei genitori all'esercizio congiunto dell'autorità parentale.
B. Il 19 maggio 2008 AP 1 e AP 2 si sono rivolti all'Autorità di vigilanza per ottenere l'annullamento della decisione predetta. La Commissione tutoria ha comunicato il 2 giugno 2008 di rinunciare a osservazioni. Statuendo il 15 ottobre 2008, l'Autorità di vigilanza ha dichiarato il ricorso irricevibile. La tassa di giustizia di fr. 200.– è stata posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
C. Contro la decisione appena citata AP 1 e AP 2 sono insorti a questa Camera con un appello del 4 novembre 2008 nel quale chiedono di annullare entrambe le decisioni citate e di approvare la loro proposta sull'autorità parentale in comune. La Commissione tutoria regionale non ha formulato osservazioni, limitandosi a proporre il 16 gennaio 2009 di respingere l'appello.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile.
2. Il ricorso all'Autorità cantonale di vigilanza è un rimedio giuridico ordinario, munito per principio di effetto sospensivo, diretto a un grado di giurisdizione munito di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto (art. 46 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele; v. anche Geiser in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 19 segg. ad art. 420). Le decisioni dell'Autorità di vigilanza sostituiscono così quelle delle Commissioni tutorie regionali: annullando o riformando le prime, si annullano o si riformano automaticamente le seconde. Ne deriva che la richiesta degli appellanti intesa a far annullare, oltre alla decisione impugnata, quella della Commissione tutoria regionale non ha portata pratica (RDAT II-2003 pag. 52 consid. 2).
3. Un appello ha carattere riformatorio, non cassatorio. Nella misura in cui tende a far semplicemente annullare la decisione dell'Autorità di vigilanza, l'appello in esame sarebbe di per sé irricevibile. Dall'insieme dei motivi addotti nel memoriale si desume senza equivoco, nondimeno, che gli appellanti postulano l'annullamento dell'incarico conferito dalla Commissione tutoria regionale all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni, con riforma in tal senso della decisione presa dall'Autorità di vigilanza. Così interpretata, la richiesta di giudizio può essere vagliata nel merito. Oggetto della decisione dell'Autorità di vigilanza (e di quella della Commissione tutoria regionale) è e rimane unicamente, ad ogni modo, l'incarico di valutazione affidato all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni. Nella misura in cui gli appellanti chiedono l'approvazione della loro convenzione sull'autorità parentale in comune, l'appello è fuori tema e come tale irricevibile.
4. L'Autorità di vigilanza ha accertato che la decisione della Commissione tutoria regionale era meramente incidentale, poiché disponeva unicamente l'assunzione di un mezzo di prova. In tali condizioni – essa ha ricordato – l'atto era impugnabile solo ove arrecasse un danno non altrimenti riparabile. AP 1 e AP 2 nulla pretendendo al riguardo, il ricorso si dimostrava già per tale motivo inammissibile. Fosse pur stato ricevibile – essa ha soggiunto – il ricorso sarebbe stato infondato, poiché l'autorità tutoria “deve indagare in merito alla situazione, alla personalità e alle capacità dei genitori di assumersi congiuntamente l'autorità parentale” e se “ritiene di esperire tale indagine mediante un mandato ad un ente specializzato, è libera di farlo”. Nella fattispecie – ha concluso l'Autorità di vigilanza – tale verifica appariva tanto più giustificata ove appena si considerasse che la convenzione proposta vincola altresì per il futuro, disponendo la custodia alternata anche in caso di scioglimento dell'unione domestica.
5. Gli appellanti contestano anzitutto che il bene del figlio sia minacciato e che siano necessarie misure di protezione in favore di lui. A loro parere, poi, la Commissione tutoria regionale avrebbe potuto ordinare misure istruttorie in vista dell'attribuzione congiunta dell'autorità parentale solo se indizi concreti rendevano necessari accertamenti puntuali. Essi reputano pertanto che la decisione della Commissione tutoria regionale intesa ad accertare la loro idoneità all'esercizio congiunto dell'autorità parentale sia discriminante per le coppie di genitori non sposati. Gli appellanti rimproverano inoltre all'Autorità di vigilanza di non avere rinviato loro il ricorso con l'invito a emendarlo entro un ultimo termine, definiscono sproporzionata l'indagine ordinata dalla Commissione tutoria e sostengono di non dover motivare il rifiuto di sottoporsi alla valutazione specialistica, sostenendo che in concreto la loro capacità di esercitare l'autorità parentale in comune deve ritenersi presunta.
6. Secondo l'art. 298a cpv. 1 CC “a richiesta congiunta dei genitori [non sposati], l'autorità tutoria attribuisce loro l'autorità parentale in comune, a condizione che ciò sia compatibile con il bene del figlio e che essi le sottopongano per approvazione una convenzione che determini la loro partecipazione alle cure del figlio e la ripartizione delle spese di mantenimento”. L'istanza congiunta dei genitori deve adempiere due requisiti cumulativi: il primo di forma (esistenza di una convenzione suscettibile di approvazione sulla partecipazione alle cure del figlio e sul riparto delle spese di mantenimento) e il secondo di sostanza (compatibilità dell'autorità parentale comune con il bene del figlio). Identiche condizioni deve rispettare, del resto, un'analoga istanza presentata al tribunale da genitori sposati in procinto di divorziare o di separarsi giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC). Determinante è il bene del figlio, come in tutte le questioni che riguardano i minorenni. Ciò implica che il padre e la madre si occupino entrambi in una certa misura del figlio e sviluppino con lui relazioni personali strette (FF 1996 I 180; Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 8 ad art. 298a).
7. In concreto la Commissione tutoria regionale non ha (ancora) preso alcuna decisione sull'autorità parentale congiunta. Si è limitata ad affidare all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni l'incarico di verificare l'idoneità dei genitori al relativo esercizio. Ora, la decisione con cui un'autorità tutoria dispone l'assunzione di una prova è – come rammenta l'Autorità di vigilanza – una decisione meramente incidentale, giacché non pone termine alla procedura. Le decisioni incidentali (come quelle pregiudiziali) emesse dalle Commissioni tutorie possono quindi essere impugnate solo qualora siano suscettive di arrecare all'interessato un danno “non altrimenti riparabile” (art. 44 LPAmm, applicabile per il rinvio contenuto nell'art. 21 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Per danno “non altrimenti riparabile” si intende un pregiudizio cui non si potrà più verosimilmente rimediare appieno nemmeno con una decisione finale favorevole (RtiD I-2005 pag. 783, II-2005 pag. 696 consid. 4, I-2006 pag. 655 consid. 3, II-2006 pag. 618 n. 6c; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2010.71 del 25 giugno 2010).
8. Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza ha dichiarato irricevibile il ricorso introdotto da AP 1 e AP 2 contro la decisione della Commissione tutoria proprio perché l'esecuzione di un approfondimento diagnostico appare inidonea a configurare un danno “non altrimenti riparabile”. Gli appellanti avrebbero dunque dovuto spiegare perché la decisione impugnata non ha natura incidentale oppure perché, pur avendo tale indole, essa sarebbe idonea a cagionare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. In realtà essi non spendono una parola per contestare il carattere incidentale della decisione impugnata. Quanto al danno irreparabile, essi affermano che il “provvedimento [è] sproporzionato allo scopo”, e quindi “già di per sé idoneo a causare una danno irreparabile”, ma non spiegano in che consisterebbe tale pregiudizio. Insufficientemente motivato, l'appello di rivela di conseguenza, già di primo acchito, irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).
9. Si aggiunga, ad ogni buon conto, che di regola il fatto di doversi sottoporre a una valutazione specialistica o a un'indagine socio-ambientale non implica una grave restrizione della libertà personale e non integra gli estremi di un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD II-2006 pag. 618 n. 6c, pag. 660 consid. 3b; I CCA, sentenza inc. 11.2010.43 del 25 maggio 2010, consid. 6). Certo, una tale indagine può sembrare discriminante agli occhi di genitori non sposati, ma la valutazione serve a verificare la compatibilità dell'autorità parentale comune con il bene del figlio e a tale verifica devono sottoporsi anche coniugi in procinto di divorziare o di separarsi giudizialmente (art. 133 cpv. 3 CC; Meier/Stettler, Droit de filiation, 4a edizione, pag. 318 seg. n. 536 seg.; Wirz in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 12 ad art. 133 CC). Sotto questo profilo gli appellanti non possono lamentare perciò una disparità di trattamento.
10. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), ma la prima va equamente ridotta (art. 148 cpv. 2 CPC), gli appellanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore. Non si pone invece problema di ripetibili alla Commissione tutoria regionale, intervenuta nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (art. 68 cpv. 3 LTF per analogia).
11. Per quanto attiene ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi – come in concreto – di una decisione incidentale, la via giudiziaria segue quella dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E una domanda di attribuzione dell'autorità parentale in comune introdotta da genitori non coniugati può formare oggetto di un eventuale ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF), per sua natura, senza riguardo a questioni di valore.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è irricevibile.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
– ; – Commissione tutoria regionale 2, Mendrisio.
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.