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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.05.2010 11.2008.178

May 17, 2010·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,568 words·~13 min·5

Summary

Opposizione a precetto esecutivo che ordina l'allontanamento di "piante di alto fusto"

Full text

Incarto n. 11.2008.178

Lugano, 17 maggio 2010/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Olgiati, supplente

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2006.1600 (esecuzione civile) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con opposizione del 20 dicembre 2006 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1,)  

contro  

AO 1 (patrocinata dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 15 dicembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il

                                              4 dicembre 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Con sentenza del 2 dicembre 2003 questa Camera ha ordinato alla AO 1, su appello di AP 1, di “allontanare tutte le piante di alto fusto poste sulla particella n. 1174 RFD di __________” e ha riformato in tal senso una decisione emessa il 18 novembre 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1. Tale sentenza è passata in giudicato (inc. 11.2002.145).

                                  B.   Il 14 dicembre 2006 l'avv. PA 1 ha intimato alla AO 1, in rappresentanza di AP 1, un precetto esecutivo civile così formulato:

                                         Si chiede che la precettata abbia immediatamente ad allontanare (abbattere) tutte le piante d'alto fusto che ancora sono presenti sulla particella n. 1174 RFD __________, di sua proprietà.

                                         In particolare si chiede che vengano abbattute le nove piante constatate in occasione del sopralluogo 24 novembre 2006 (con relativa documentazione fotografica) esperito dalla Polizia cantonale in presenza del signor __________, di AP 1 e del sottoscritto legale.

                                         Come titolo esecutivo il precettante ha indicato la sentenza

                                         emessa il 2 dicembre 2003 da questa Camera.

                                  C.   La AO 1 ha sollevato opposizione al precetto esecutivo il 20 dicembre 2006 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1. All'udienza del 23 gennaio 2007, indetta per il contraddittorio, essa ha sostenuto di avere già eliminato tutte le piante di alto fusto, sulla particella n. 1174 rimanendo solo nove arbusti: due lagerstroemie, un ligustro, tre pittospori, un osmanto, un prunus padus e un cespuglio non meglio identificato. AP 1 ha obiettato che quegli arbusti sono in realtà piante di alto fusto e vanno allontanati. Statuendo il 4 dicembre 2008, il Pretore ha confermato l'opposizione e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 250.– con le spese a AP 1, tenuto a rifondere alla AO 1 fr. 400.– per ripetibili.

                                  D.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 15 dicembre 2008 nel quale chiede che l'opposizione al suo precetto esecutivo sia respinta e che il giudizio del Pretore sia riformato di conseguenza. Con osservazioni dell'8 gennaio 2009 la AO 1 propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Sull'opposizione a un precetto esecutivo civile il Pretore statuisce con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 493 seconda frase CPC). Improntato a un esame di mera verosimiglian­za (come di regola nelle procedure sommarie: Vogel/Spüh­ler, Grundriss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, 12° capitolo, n. 152), il giudizio del Pretore è impugnabile entro dieci giorni senza riguardo al valore litigioso (art. 370 cpv. 2 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1). In concreto l'appello è stato presentato sei giorni dopo la notifica del giudizio al patrocinatore del precettante. Tempestivo, esso è pertanto ricevibile.

                                   2.   Il Pretore ha ricordato anzitutto che nella sentenza del 2 dicembre 2003 questa Camera aveva ordinato alla AO 1

                                         di “allontanare tutte le piante d'alto fusto poste sulla particella n. 1174 RFD di __________”, ma nulla aveva specificato a proposito delle nove piante inventariate il 24 novembre 2006 dalla Polizia cantonale. Per quanto riguarda tali piante la prestazione chiesta con il precetto esecutivo non corrisponde dunque, secondo il Pretore, all'obbligo enunciato nella sentenza. Inoltre l'obbligo in questione non sarebbe chiaro ed esplicito, sussistendo dubbi su che cosa sia realmente una “pianta di alto fusto”. Infine, a mente del Pretore, seppure la nozione di “pianta di alto fusto” fosse quella dell'art. 155 LAC, dal verbale redatto il 24 novembre 2006 dalla Polizia cantonale non risultano sussistere piante del genere sulla particella n. 1174.

                                   3.   La procedura di opposizione a un precetto esecutivo civile deno­ta evidenti analogie con la procedura di rigetto dell'opposizione disciplinata dagli art. 80 segg. LEF (Rep. 1971 pag. 96). Così, il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina d'ufficio – come il giudice chiamato a decidere un rigetto dell'opposizione a norma degli art. 81 o 82 LEF – che il titolo su cui si fonda il precetto esista e sia esecutivo. D'ufficio egli verifica anche tre identità: quella del procedente, che dev'es­sere la persona designata nel titolo esecutivo (o il suo avente causa), quella del precettato, che dev'essere a sua volta la persona designata nel titolo esecutivo, e quella della prestazione richiesta, che deve corrispondere a quella descritta nel titolo medesimo (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 4 con richiamo).

                                   4.   Su richiesta di parte il giudice chiamato a statuire sull'opposizione a un precetto esecutivo civile esamina anche altre obiezioni. Come questa Camera ha già avuto modo di rammentare, l'escusso può far valere in effetti – come nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione (art. 81 cpv. 1 LEF) – che la prestazione è stata adempiuta in tutto o in parte, che gli è stata accordata una proroga del termine di esecuzione o che è subentrata la prescrizione della pre­tesa. L'opinione secondo cui “con l'opposizione l'opponente può solo contestare che il titolo sul quale il precettante fonda l'esecuzione abbia carattere di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 488 CPC” (Coc­chi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 493) è dunque superata (RtiD I-2005 pag. 742 consid. 5 con richiamo).

                                   5.   Nella fattispecie il Pretore opina che la prestazione richiesta con il precetto esecutivo non corrisponda a quella descritta nella sentenza emanata il 2 dicembre 2003 da questa Camera. A ben vedere nemmeno l'escussa sostiene nulla di simile. Questa Camera aveva ordinato, il 2 dicembre 2003, l'allontanamento di tutte le piante di alto fusto dalla particella n. 1174. Nel precetto esecutivo AP 1 chiede che la AO 1 “abbia immediata­mente ad allontanare (abbattere) tutte le piante di alto fusto che ancora sono presenti sulla particella n. 1174”. Pretendere che i due obblighi differiscano non è affatto condivisibile. Il primo giudice reputa che la nozione di pianta “di alto fusto” non sia chiara. A parte il fatto però ch'egli medesimo menziona l'art. 155 LAC (evocato dalla Camera in quella sentenza), nel diritto ticinese il concetto di “pianta di alto fusto” a norma dell'art. 155 LAC è chiaro e univoco. Né il Pretore assume che l'art. 155 LAC sia, per avventura, una disposizione vaga e inapplicabile. Il problema è di accertare, in realtà, se le piante che ancora si trovano sulla particella n. 1174 siano o non siano “di alto fusto”.

                                   6.   Il diritto ticinese distingue tra:

                                         –  piante di alto fusto, compresi roveri, castagni e noci (art. 155 LAC),

                                         –  piante fruttifere, compresi i gelsi e le piante ornamentali di mezz'asta (art. 156 LAC),

                                         –  piante di basso fusto, comprese le spalliere innestate sul cotogno, dolcino o biancospino, come pure gli arbusti ornamentali (art. 157 LAC) e

                                         –  viti (art. 158 LAC).

                                         Il criterio per riconoscere le “piante ornamentali di mezz'asta” dalle “piante di alto fusto” è l'altezza normalmente raggiungibile dalla pianta stessa nella zona in questione, la “mezz'asta” essendo una misura corta, valutabile in 2o3m al massimo” (RtiD I-2008 pag. 1002 in basso con rinvii). Gli “arbusti ornamentali” si dividono invece dalle “piante ornamentali di mezz'asta” per il fatto di non eccedere normalmente, nella zona in cui crescono, i 2 m d'altezza (RtiD I-2008 pag. 1003 in alto). Questa Camera ha già avuto occasione di precisare, ad esempio, che il calicanto, il ligu­stro giapponese e il lauroceraso non sono “arbusti ornamentali”, bensì “piante ornamentali di mezz'asta”, se non “piante di alto fusto” (RtiD I-2008 pag. 1003 consid. 7a). Che nel lessico corrente tali varietà possano definirsi “arbusti” nulla muta alla loro qualificazione dal profilo giuridico.

                                   7.   La precettata eccepisce, ancora nelle osservazioni all'appello, di avere ottemperato all'ingiunzione impartita da questa Camera e di avere già eliminato dalla particella n. 1174 tutti gli alberi di alto fusto, i nove arbusti menzionati nel precetto esecutivo non rientrando in tale categoria. Ora, come si è spiegato, in una procedura esecutiva per prestazioni non pecuniarie l'opponente può senz'altro rendere verosimile di avere adempiuto quanto gli imponeva il titolo esecutivo (v. anche RtiD I-2004 pag. 467 consid. 5 con rinvio). Il problema è di sapere, in concreto, se ciò sia o non sia il caso. Il Pretore ha optato apoditticamente per la prima ipotesi. La questione merita invece più attenta disamina.

                                         a)   Le due lagerstroemie raffigurate nel rapporto di polizia (doc. C, pag. 2 e 3) non sono sicuramente piante ornamentali di mezz'asta né, tanto meno, arbusti ornamentali. Una lagerstroemia è una litracea che in condizioni normali può raggiungere i 7–10 m di altezza (http://en.wikipedia.org/wiki/

                                               Lagerstroemia), per tacere di varietà in grado di arrivare a

                                               20–25 m, come la Lagerstroemia speciosa. Certo, esiste

                                               anche la lagerstroemia nana, un arbusto che non eccede i 50–90 cm di altezza (http://www.giardinaggio.it/giardino/

                                               Alberi/Lagerstroemia/Lagerstroemia.asp), ma tali non sono sicuramente i due esemplari illustrati nel rapporto, i quali si elevano a notevole altezza. Le due lagerstroemie in questione sono pertanto due piante di alto fusto.

                                         b)   Il ligustro è un'oleacea che in condizioni normali dovrebbe superare raramente i 4 o 5 m d'altezza (http://it.wikipedia.

                                               org/ wiki/Ligustrum; http://www.funghiitaliani.it/index.php? showtopic=37188). Sta di fatto che questa Camera si è già trovata a giudicare – come detto (consid. 6 in fine) – il caso di un ligustro giapponese alto 9 m. L'albero raffigurato nel rapporto di polizia (doc. C, pag. 2) è alto come la villa novecentesca posta dietro di esso e supera già a prima vista i 5 m d'altezza. Non può più dirsi, quindi, una “pianta ornamentale di mezz'asta”. È, anch'esso, una pianta di alto fusto.

                                         c)   Il pittosporo è un genere di pianta che comprende circa 160 specie. Alto solitamente 4o5m (http://it.Wikipedia.org/wiki/ Specie di Pittosporum), esso può arrivare anche a 10 m, se non in certi casi a 20 m di altezza (A-Z Enciclopedia delle piante da giardino, Mondadori, Milano 2008, pag. 721; analogamente: Devoto/Oli, Nuovo vocabolario illustrato della lingua italiana, vol. II, pag. 2319). Sull'altezza effettivamente raggiunta dai tre pittospori fotografati nel rapporto di polizia (doc. C, pag. 2 e 3) si potrà opinare. Come la giurisprudenza ha rilevato, nondimeno, determinante per distinguere le “piante ornamentali di mezz'asta” dalle “piante di alto fusto” è l'altezza normalmente raggiungibile dalla pianta stessa nella zona in questione (sopra, consid. 6). E un pittosporo può ele­varsi ordinariamente a 5 m, se non a 10 m d'altezza. Va quindi considerato, anch'esso, una pianta di alto fusto.

                                         d)   L'osmanto è un'oleacea che, come il ligustro, in condizioni normali non dovrebbe superare i 5 m d'altezza (Wasser­fallen/JardinSuisse, Bäume und Sträucher im Nachbar­recht, 2ª edizione, Zurigo 2007, pag. 49; http://www.giardi­naggio.it/giardino/singolepiante/osmanthus/osmanthus.asp). A parte il fatto però che un albero di 5 m non può più definirsi una “pianta ornamentale di mezz'asta”, taluni osmanti si leva­no fino a 12 m (http://en.wikipedia.org/wiki/Osmanthus). E quello raffigurato nell'immagine (doc. C, pag. 3) lambisce il secondo piano della villa ripresa sullo sfondo. Non può essere altro, pertanto, che una pianta di alto fusto.

                                         e)   Il prunus padus è una rosacea che rientra indubbiamente fra le piante d'alto fusto, ove appena si consideri che in condizioni normali può raggiungere i 10–20 m d'altezza (Wasser­fallen/JardinSuisse, op. cit., pag. 49). Certo, l'esemplare fotografato nel rapporto di polizia è stato svettato (doc. C, pag. 4), ma l'escussa non pretende ch'esso non sia più in grado di ricrescere. In nessun modo quindi può essere qualificato come “pianta ornamentale di mezz'asta”.

                                         f)    Il “cespuglio non meglio identificato” desta invece legittime perplessità di catalogazione. Intanto perché non se ne conosce la specie e non è possibile formulare previsioni sull'altezza ch'esso potrà raggiungere. In secondo luogo perché l'immagine, inquadrata dal basso, non permette di stimare l'altezza effettiva dell'arbusto e non permette di escludere, per lo meno a un giudizio di verosimiglianza, ch'esso appartenga alla categoria delle piante ornamentali di mezz'asta. Ne segue che al proposito l'opposizione della precettata merita conferma.

                                   8.   In definitiva l'appello del precettante si rivela provvisto di buon diritto in otto casi su nove. Quanto agli oneri e alle ripetibili dell'attuale giudizio, esse seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Di conseguenza appare equo addebitarli per un nono all'appellante e per il resto alla controparte, che rifonderà all'appellante un'indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno impone di modificare anche il dispositivo sugli oneri processuali e le ripetibili di primo grado, che segue identica sorte.

                                   9.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti all'esecuzione forzata di sentenze civili sono impugnabili con ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 1 LTF). Non può presumersi tuttavia che nel caso specifico il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunga la soglia di fr. 30 000.–, nulla inducendo a credere che la rimozione di nove piante rivaluti in tale misura il fondo dominante o deprezzi in tale misura il fondo serviente (art. 9 cpv. 3 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1.  L'opposizione presentata il 20 dicembre 2006 dalla AO 1 al precetto esecutivo civile del 14 dicembre 2006 intimatole da AP 1 è confermata limitatamente al “cespuglio non meglio identificato” raffigurato nel rapporto di polizia del 29 novembre 2006 (doc. C, pag. 2). Per il resto l'opposizione è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 250.– e le spese di fr. 55.–, da anticipare dal­l'opponente, sono poste per otto noni a carico di quest'ultima e per il rimanente a carico di AP 1, cui l'opponente rifonderà fr. 350.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri di appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 500.–

                                         da anticipare dall'appellante, sono posti per un nono a carico di quest'ultima e per la rimanenza a carico della AO 1, che rifonderà all'appellante fr. 1400.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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