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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.12.2008 11.2008.170

December 17, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,116 words·~16 min·5

Summary

Divisione ereditaria: contestazione sul modo della divisione

Full text

Incarto n. 11.2008.170

Lugano, 17 dicembre 2008/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.2 (divisione ereditaria: contestazione sul modo della divisione) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza del 4 gennaio 2007 da

AP 1 (ora patrocinato dall'avv. PA 1) AO 1 , e AO 6  

contro  

AO 2 AO 4  AO 8 , e AO 7 (patrocinate dall'avv. PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 10 novembre 2008 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 23 ottobre 2008 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (15 gennaio 1917), nubile, è deceduta al suo ultimo domicilio di __________ il 19 ottobre 2004, senza lasciare testamento. Suoi eredi legittimi sono i nipoti AO 5 (1938), AO 3 (1940), AO 1 (1942), AO 1 (1942), AO 6 nata __________ (1944), AO 4 (1946), AO 8 nata __________ (1950) e AO 7 nata __________ (1953). Il 24 novembre 2004 AO 8 ha instato per il beneficio d'inventario, che il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha accordato il 1° dicembre 2004, delegando alla compilazione della distinta il notaio __________. Questi ha chiuso l'inventario il 26 aprile 2005, dopo aver fatto determinare il valore venale della particella n. 514 RFD di __________ (unico immobile del compendio ereditario), stimata dall'arch. __________ di __________ in fr. 1 100 000.–. Il Pretore ha constatato la chiusura dell'inventario il 27 aprile e il

                                         9 maggio 2005. Gli eredi hanno accettato l'eredità con il beneficio d'inventario.

                                  B.   Il 18 luglio 2005 AO 7 ha chiesto al Pretore, anche in rappresentanza della sorella AO 8, la divisione dell'eredità e la nomina di un notaio divisore. All'udienza del

                                         17 novembre 2005 gli eredi costituitisi in giudizio (AO 5, AO 2, AO 6 e AO 4) hanno ammesso di non essere riusciti a trovare un'intesa sul modo di riparto, riconoscendo la necessità di far capo a un notaio divisore. Statuendo quello stesso giorno, il Pretore ha accolto l'azione e ha ordinato la divisione dell'eredità, designando l'avv. __________ in qualità di notaio divisore (art. 476 cpv. 1 CPC).

                                  C.   Il notaio divisore ha interpellato gli eredi il 12 luglio 2006 per sapere se accettassero l'inventario ai fini della divisione (art. 478 cpv. 1 CPC). AO 7 ha contestato il 23 luglio 2006 l'iscrizione di quattro dipinti inventariati, a suo dire proprietà alla di lei madre __________ Il Pretore le ha fissato così, il 13 settembre 2006, un termine di 20 giorni per promuovere causa e far accertare la pretesa con la procedura accelerata (art. 479 CPC). Non avendo essa agito nel termine impartitole, il notaio divisore ha poi convocato le parti per definire il modo della divisione (art. 480 cpv. 1 CPC).

                                  D.   Dinanzi al notaio gli eredi hanno convenuto di vendere la particella n. 514 (casa, rustico, coltivo a vigna, autorimessa e bosco: 1876 m²) a trattative private per il tramite di un'agenzia immobiliare, salvo AP 1 il quale ha chiesto di far precedere la vendita a trattative private da un pubblico incanto. Lo stesso AP 1 ha chiesto altresì, unitamente ad AO 1 e a AO 6, che la divisione degli averi liquidi della successione avvenisse solo dopo la vendita del fondo. Preso atto di ciò, il Pretore ha assegnato ai tre eredi un termine di 30 giorni per far valere le loro domande con la procedura di camera di consiglio (art. 480 cpv. 2 CPC).

                                  E.   Il 4 gennaio 2007 AP 1, AO 1 e AO 6 hanno promosso causa perché il notaio divisore conservasse intatta la liquidità della successione fino al momento in cui la co­munione ereditaria non fosse riuscita ad alienare l'immobile, da mettere all'asta insieme con tutto il suo contenuto. All'udienza del 12 aprile 2007 gli istanti hanno accettato nondimeno che, prima di indire l'asta pubblica, il notaio divisore tentasse di vendere il fondo a trattative private per fr. 1 200 000.– attraverso un'agenzia immobiliare da lui scelta. Essi hanno insistito per contro affinché il riparto dei beni liquidi fosse posticipato all'alienazione della particella. AO 5, AP 1, AO 2 e – apparentemente – AO 8 con AO 7 hanno mantenuto invece la richiesta di divisione immediata. Seduta stante gli eredi hanno concordato, in ogni modo, il riparto di taluni capi d'abbigliamento appartenuti alla defunta, di biancheria, di due quadri e di taluni elementi del mobilio, come pure la devoluzione di gioielli in beneficenza.

                                  F.   AO 8 e AO 7 si sono rivolte il 4 dicembre 2007 al Pretore, invitandolo a imporre una riduzione del prezzo di vendita a trattative private, poiché gli sforzi per alienare la particella n. 514 attraverso l'agenzia __________ di __________ rimanevano vani. Il Pretore ha indetto un'udienza per il 14 gennaio 2008, nel corso della quale gli eredi hanno deciso di proseguire i tentativi di alienazione per il tramite dell'agenzia fino al

                                         30 giugno 2008, dopo di che avrebbero deciso come continuare. Il 19 giugno 2008 si è tenuta un'ulteriore udienza in Pretura, cui sono comparsi solo i convenuti e il notaio divisore. In tale circostanza AO 8 e AO 7 hanno postulato la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria (art. 602 cpv. 3 CC). Il Pretore ha fissato un termine di 15 giorni a tutti gli eredi per esprimersi sia su tale richiesta sia sull'eventuale diminuzione del prez­zo cui era offerto l'immobile. AO 5 ha dichiarato subito di aderire alla prospettata nomina di un rappresentante. Insieme con AO 8 e AO 7 egli ha comunicato inoltre di proporre una diminuzione del prezzo di vendita a fr. 850 000.–.

                                  G.   AO 1 ha scritto al Pretore il 25 giugno 2008 di approvare la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria, ma di opporsi a qualsiasi riduzione del prezzo di vendita immobiliare. AP 1 ha comunicato l'indomani di avallare anch'egli la designazione di un rappresentante della co­munione ereditaria, ma di accettare una diminuzione del noto prezzo di vendita solo nel caso in cui la sua quota ereditaria fosse stata calcolata su un incasso di fr. 1 200 000.– lordi (fr. 1 100 000.– netti). AO 6 non ha reagito. Statuendo con sentenza del

                                         16 luglio 2008, il Pretore ha munito la comu­nione ereditaria fu __________ di un rappresentante nella persona dell'avv. __________. Con successiva sentenza del 23 ottobre 2008 egli ha poi definito il modo di dividere la particella n. 514, ordinandone la messa all'incanto per opera del notaio divisore con base d'asta fissata a fr. 800 000.–. La tassa di giustizia di fr. 800.– è stata posta a carico dell'eredità, senza attribuzione di ripetibili.

                                  H.   Il 10 novembre 2008 AP 1 ha scritto al Pretore, chiedendo di “essere informato in merito alla decadenza del mandato a suo tempo affidato all'__________ per la vendita della particella n. 514”, di “ricevere conferma che né all'__________ né a qualsiasi altra agenzia immobiliare è dovuto alcunché a titolo di com­missione di intermediazione”, come pure “che nessuna commissione di intermediazione sarà dovuta in occasione della vendita della particella n. 514 all'asta pubblica”, di “precisare che (…) le parti non hanno mai concordato di far stabilire al Giudice il piede d'asta” e di “prendere atto che il piede d'asta minimo (…) deve esser fissato in fr. 1 100 000.–”. Egli dichiara inoltre di “esigere il rimborso” dell'onorario che l'arch. __________ ha percepito per stimare il valore venale dell'immobile e di “contestare il piede d'asta fissato dal Giudice in fr. 800 000.–”. Il Pretore ha invitato AP 1 a indicare se il memoriale andasse trattato come appello. AP 1 ha risposto il 2 dicembre 2008 affer­ma­tivamente “nella misura in cui [la lettera] sia considerata di natura appellatoria”. Il Pretore ha dato seguito alla richiesta. La Camera civile di appello non ha intimato lo scritto alle altre parti in causa.

Considerando

in diritto:                  1.   L'art. 480 cpv. 2 CPC stabilisce che “in caso di contestazioni circa il modo della divisione, il notaio erige verbale delle domande e delle osservazioni delle parti e ne trasmette copia al Pretore, il quale assegna alla parte opponente un termine di 20 giorni per proporre le proprie domande nella procedura di camera di consiglio”. In concreto la causa promossa da AP 1, AO 1 e AO 6 riguardava due modalità di divisione: l'una relativa alla particella n. 514, che gli istanti miravano a far realiz­zare mediante asta pubblica (riservando la vendita a trattative private voluta dagli altri eredi all'eventualità in cui l'incanto risultasse infruttuoso), l'altra al riparto degli averi liquidi, che essi intendono differire sino al momento in cui la co­munione ereditaria sarà riuscita ad alienare il fondo. Il Pretore ha accolto (di fatto) la prima richiesta, ordinando la realizzazione dell'immobile mediante incanto pubblico, mentre sulla posticipazione del riparto inerente agli averi liquidi non ha statuito. L'unico oggetto su cui può vertere l'attuale sentenza attiene pertanto alla divisione della particella n. 514. Ogni altro argomento esula dai limiti del giudizio.

                                   2.   Che il memoriale di AP 1 adempia i requisiti formali cui deve conformarsi un atto di appello è dubbio. Intanto appare ambigua la volontà d'impugnazione (art. 309 cpv. 2 lett. d CPC), ove appena si pensi che l'interessato ha autorizzato il Pretore a far proseguire in seconda sede la sua “richiesta” del 10 novembre 2008 “nella misura in cui [essa] sia considerata di natura appellatoria”. Se l'interessato medesimo non è in chiaro sulla natura appellatoria del proprio scritto, mal si intravede come la sua volontà di impugnazione possa risultare chiara a questa Camera. Per di più, il memoriale enumera una serie di rimostranze, ma non contiene alcuna chiara richiesta di giudizio sul modo in cui dovrebbe essere riformata la sentenza del Pretore (art. 309

                                         cpv. 2 lett. e CPC). Certo, sui difetti dell'esposto si potrebbe anche transigere ove quest'ultimo fosse stato redatto da una persona sprovvista di cognizioni giuridiche. Trattandosi però di un atto steso da un avvocato, la ricevibilità meriterebbe più attenta disamina. Dato in ogni modo che – come si illustrerà oltre – l'appello è destinato all'insuccesso già per altri motivi, non soccorre attardarsi al proposito.

                                   3.   L'appellante chiede anzitutto di “essere informato in merito alla decadenza del mandato a suo tempo affidato all'__________ per la vendita della particella n. 514”. Non si vede tuttavia perché

                                         egli rivolga la domanda al Pretore, che all'__________ non ha commissionato incarico di sorta. Chiamato a statuire sul modo in cui dividere la particella n. 514, il primo giudice ne ha ordinato la

                                         realizzazione ai pubblici incanti, fissando la base d'asta a fr.   800 000.–. Nient'altro. Il mandato di vendere la particella n. 514 al prezzo di fr. 1 200 000.– è stato conferito all'__________ per volontà degli eredi (appellante compreso), i quali hanno concordato il 12 aprile 2007 di alienare il fondo a trattative private facendo capo a un'agenzia immobiliare scelta dal notaio divisore (sopra, lett. E). Tant'è che il 14 gennaio 2008 essi hanno confermato tale opzione fino al 30 giugno successivo (sopra, lett. F). La richiesta dell'appellante si rivela quindi, già di primo acchito, estranea al contenzioso.

                                   4.   Insiste l'appellante nel voler “ricevere conferma che né all'__________ né a qualsiasi altra agenzia immobiliare è dovuto alcunché a titolo di commissione di intermediazione”, come pure “che nessuna commissione di intermediazione sarà dovuta in occasione della vendita della particella n. 514 all'asta pubblica”. Ancora una volta però simili richieste non vanno dirette al Pretore, che alle udienze del 12 aprile 2007 e del 14 gennaio 2008 si è limitato a prendere atto di quanto gli eredi (appellante incluso) avevano spontaneamente pattuito in attesa del giudizio. La responsabilità degli accordi intercorsi fra il notaio divisore, così incaricato dagli eredi, e l'agenzia immobiliare non grava sul primo giudice. Anche su questo punto l'appello trascende con tutta evidenza l'ambito del litigio.

                                   5.   A parere dell'appellante, “contrariamente a quanto riportato al punto (recte: considerando) 4 della pronuncia del 23 ottobre 2008, le parti non hanno mai concordato di far stabilire al Giudice il piede d'asta”. L'asserto è inconcludente. È vero che l'appellante non ha mai sollecitato il Pretore a fissare una base d'asta (all'udienza del 19 giugno 2008 egli non era presente). Nulla impediva al primo giudice, tuttavia, di subordinare la riuscita dell'incanto all'insinuazione di un'offerta minima. Anzi, sarebbe stato a dir poco incauto il contrario. Un'altra questione è apprezzare, se mai, a quanto debba ammontare tale offerta. Sul problema si tornerà in appresso (consid. 8).

                                   6.   Secondo l'appellante questa Camera deve “prendere atto che il piede d'asta minimo (…) deve essere quello fissato dal perito giudiziario in fr. 1 100 000.–”. Così argomentando, però, egli mostra di travisare i termini, giacché l'arch. __________ non ha fissato alcuna base d'asta, né tale compito gli incombeva. Egli ha semplicemente stimato il valore venale della particella n. 514 in fr. 1 100 000.– (referto dell'8 aprile 2005 nell'inc. DI.2004.218 agli atti, pag. 6). Se non che, un conto è accertare a quanto ammonti il valore venale di un bene appartenente al compendio ereditario, un altro è sapere a quanto debba essere fissata, ponderate tutte le circostanze del caso specifico (e non da ultimo la possibilità di successo insita nell'operazione), l'offerta minima qualora il bene vada realizzato agli incanti pubblici. Ciò posto, una volta ancora l'appello cade nel vuoto.

                                   7.   L'appellante si riserva di “esigere il rimborso da parte del perito giudiziario dell'onorario percepito per elaborare la perizia immobiliare nell'ipotesi che il piede d'asta fissato dal Giudice sia inferiore a fr. 1 100 000.–, fermo restando che rimane riservata ogni ulteriore richiesta di risarcimento danni nei confronti del perito per aver redatto un referto peritale fuorviante e inutilizzabile”. L'assunto non ha alcun nesso con l'oggetto dell'odierno contenzioso, la pretesa dell'appellante dovendo formare oggetto di una procedura separata. Comunque sia, l'appellante continua a non capire la differenza tra la quantificazione del valore venale (accertamento di fatto) e la fissazione di una base d'asta (questione di apprezzamento). Identificando l'una con l'altro, egli crede fallacemente di intravedere responsabilità peritali tutte da dimostrare.

                                   8.   Infine l'appellante si duole che il Pretore abbia fissato la nota base d'asta a fr. 800 000.– anziché a fr. 1 100 000.–, rilevando che tale cifra si scosta dalla valutazione del perito e risponde solo alla volontà di taluni eredi. Ora, che l'importo di fr. 800 000.– non aggradi a tutte le parti in causa è pacifico, ma il Pretore non era tenuto a raccogliere l'unanimità dei contendenti (tutt'al più l'interrogativo sarebbe stato di sapere se un accordo di tutti sull'ammontare di fr. 1 100 000.– lo avreb­be vincolato). Quanto al fatto che la base d'asta sia inferiore al valore venale dell'immobile, il Pretore ne ha dato ragione, spiegando che una somma più elevata avrebbe dissuaso i potenziali compratori, tant'è che l'agenzia __________ aveva tentato invano, nonostante i numerosi interessati all'acquisto, di vendere la proprietà per fr. 1 200 000.– sull'arco di oltre un anno. E nel frattempo l'immobile (una casa padronale del 1932), che già richiede ragguardevoli interventi di riattazione esterna e interna, si va degradando. L'indizione dell'asta, poi, stimolerà secondo il Pretore gli indecisi e favorirà il rilancio delle offerte (sentenza impugnata, consid. 4.1).

                                         Con tali motivazioni l'appellante non si confronta neppure di scorcio. Egli parte dall'idea che il Pretore non potesse scostarsi dall'importo di fr. 1 100 000.–, ma ciò si riconduce ancora all'erronea assimilazione della base d'asta con il valore venale del fondo, quasi che gli eredi debbano lucrare per forza sulla realizzazione del bene. In realtà la causa odierna non tende a definire il modo in cui condurre l'operazione immobiliare più redditizia per gli eredi, bensì a definire il modo di dividere effettivamente l'immobile con ragionevole rapidità, nessuno degli eredi potendo essere tenuto a rimanere in comunione. Che in concreto l'incanto pubblico sia il metodo più idoneo alle particolarità del caso non è più contestato da nessuno. La gara d'asta deve denotare però una presumibile possibilità di riuscita. Come potrebbe avere buon esito un pubblico incanto con base d'asta fissata a fr. 1 100 000.– quando per oltre un anno l'agenzia immobiliare non è riuscita a vendere il fondo offrendolo a fr. 1 200 000.– l'appellante non cerca neppure di accennare. Carente di motivazione, al proposito l'appello risulta ulteriormente irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5).

                                   9.   Gli oneri del giudizio attuale seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ancorché l'appello – introdotto non senza leggerezza – sfiori gli estremi dell'atto inutile. Ciò significa che il caso in esame rasenta l'applicabilità dell'art. 148 cpv. 3 CPC, secondo cui i costi frustranei possono essere posti a carico di chi li ha cagionati, ovvero di chi ha firmato l'atto. Non si giustifica invece l'attribuzione di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato alle altre parti in causa.

                                10.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso, commisurato alla differenza tra la base d'asta proposta dall'appellante (fr. 1 100 000.–) e quella fissata dal Pretore (fr. 800 000.–), supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –; –; –; –; –; –; –,.

                                         Comunicazione:

                                         –

                                         – Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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