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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 04.12.2008 11.2008.144

December 4, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,917 words·~10 min·5

Summary

Ricusazione del Pretore

Full text

Incarto n. 11.2008.144

Lugano 4 dicembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nelle causa DI.2003.3 (divisione ereditaria: contestazione d'inventario) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con petizione del 2 gennaio 2003 da

  CO 2,   CO 7,   CO 1,     CO 5,   CO 3,     CO 4, , e   CO 6,  (patrocinati dall'  PA 1, )  

contro

 IS 1   (già patrocinato dall'avv.  , ) e    , ,

come pure nelle cause DI.2003.9 e DI.2003.10 della medesima Pretura promosse con petizione del 15 gennaio 2003 da __________, CO 2, CO 7, CO 1, CO 5, CO 3, CO 4 e CO 6 (rappresentate dall'avv. __________, __________) contro IS 1;

giudicando ora sulla domanda di ricusazione presentata l'11 ottobre 2008 da IS 1 nei confronti del Pretore;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolta l'istanza di ricusazione;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1909), domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 17 settembre 1991 senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la moglie __________ (1922) con i figli CO 2 (1944),

                                         CO 7 (1946), CO 1 (1947), CO 5 (1948), CO 3 (1949), CO 4 (1953), IS 1 (1961) e CO 6 (1963). Il 24 marzo 2000 CO 2, CO 7, CO 1, CO 5, CO 3, CO 4 e CO 6 hanno instato davanti al Pretore del Distretto di Riviera per la divisione dell'ere­dità e il 14 aprile successivo hanno postulato la nomina di un rappresentante della comunione ereditaria. Con decreti del 24 maggio 2000 il Pretore ha accolto le richieste e ha nominato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore e di rappresentante della comunione ereditaria, poi sostituito in quest'ultima funzione dall'avv. __________. Essendo sorte contestazioni sull'inventario, chiuso il 1° ottobre 2002, l'8 ottobre 2002 il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 7 novembre 2002 ha assegnato agli eredi le cui pretese erano contestate un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).

                                  B.   Il 2 gennaio 2003 CO 2, CO 7, CO 1, CO 5, CO 3, CO 4 e CO 6 hanno promosso causa contro la madre __________ e il fratello IS 1 perché nell'inventario fosse iscritto un debito di quest'ultimo verso la comunione ereditaria di fr. 250 000.– con interessi al 5% dal 23 maggio 1990. Essi hanno chiesto inoltre che IS 1 fosse tenuto a collazionare le particelle n. 199A, 277A, 1160, 2625, 2780 (porzione di ½) e 3165 RFD di __________, ricevute dal padre nel 1989 e 1990. Le stesse domande sono state proposte dall'avv. __________, rappresentante della comunione ereditaria, con due petizioni del

                                         15 gennaio 2003 (inc. DI.2003.9 e DI.2003.10). IS 1 non ha presentato alcun memoriale di risposta, lasciandosi precludere dalla lite.

                                  C.   Con decreto del 6 settembre 2004 il Pretore ha respinto un'istanza di restituzione in intero presentata da IS 1 per vedersi reintegrare nel termine di 10 giorni e costituirsi in giudizio. Un appello del 4 ottobre 2004 da lui introdotto contro tale decreto è stato respinto da questa Camera con sentenza del 19 aprile 2007 (inc. 11.2004.126). Nel frattempo, su richiesta di IS 1, il Pretore ha designato a IS 1 l'avv. __________ come patrocinatore d'ufficio. Esperita l'istruttoria, con ordinanza dell'11 settembre 2008 il Pretore ha convocato le parti al dibattimento finale del 16 ottobre 2008. IS 1 ha postulato un rinvio dell'udienza, ma il Pretore ha respinto la domanda il 2 ottobre 2008, salvo aggiornare il termine al 17 ottobre 2008 su richiesta dell'avvocato __________.

                                  D.   L'11 ottobre 2008 IS 1 ha chiesto personalmente la ricusazione del Pretore e l'annullamento degli atti processuali “compiuti sino ad oggi”. Con osservazioni del 20 ottobre 2008 il Pretore ha comunicato a questa Camera di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusazione. Nelle loro osservazioni del 24 ottobre 2008 gli attori e il rappresentante della comunione ereditaria propongono di respingere la domanda. Intanto, il 20 ottobre 2008, l'avv. __________ ha comunicato al Pretore di non voler più patrocinare IS 1.

Considerando

in diritto:                  1.   Una parte può ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione (art. 26 CPC), ove sussista “grave inimicizia” tra lei e il giudice stesso (art. 27 lett. a CPC), come pure – più in generale – ove si diano “gravi ragioni” (art. 27 lett. b CPC). Nella fattispecie IS 1 lamenta, in sintesi, la prevenzione del magistrato, onde un “grave motivo” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC. La procedura che disciplina la trattazione di una domanda di ricusa è quella contenziosa di camera di consiglio (art. 30 cpv. 3 CPC), la quale implicherebbe di per sé un'udienza (art. 363 cpv. 2 CPC). Dato nondimeno che – come si vedrà oltre – nel caso specifico l'istanza appare manifestamente destinata all'insuccesso, non avrebbe senso dilazionare il procedimento. Giova dar seguito senza indugio, quindi, all'esame della ricusazione.

                                   2.   In ogni punto del memoriale l'istante propone, come offerta di prova, testi, interrogatori formali ed edizioni documenti, così come il richiamo di atti dalla Pretura del Distretto di Riviera e dal Ministero Pubblico. Ora gli atti della procedura di divisione (inc. DI.2003.03/09/10) figurano già nel fascicolo processuale. Per il resto, a prescindere dall'indeterminatezza delle richieste, non si vede – né l'istante indica – quale sarebbe l'utilità di simili mezzi istruttori. Quali circostanze egli intenda dimostrare con le prove in rassegna non è dato di sapere. Anche sotto tale profilo non è il caso, dunque, di ritardare oltre l'emanazione del giudizio.

                                   3.   L'istante scorge un primo motivo di ricusa nella parzialità del Pretore, al quale rimprovera di avere confidato nell'estate del 2008 all'avvocato __________, suo patrocinatore, che “il dibattimento finale previsto per metà ottobre 2008, in un certo senso, era inutile, siccome la decisione nella causa sarebbe stata a me sfavorevole”. Ciò è smentito tuttavia dallo stesso avvocato __________, il quale ha scritto a IS 1 il 15 ottobre 2008 (lettera agli atti) di non avergli riferito niente del genere, né tanto meno di essersi sentito dire dal Pretore che egli avrebbe perduto la causa. Su questo punto l'istanza di ricusa, ai limiti della temerarietà, non merita ulteriore disamina.

                                   4.   Per IS 1 la prevenzione del Pretore nei suoi confronti è radicata. Egli ricorda che in una causa contro di lui promossa da __________ questa ha eccepito di falso un documento da lui prodotto, di modo che egli si è visto deferire all'autorità penale. Se non che, il Procuratore ha emesso il 20 luglio 2004 un decreto di non luogo a procedere, mentre un'istanza di promozione dell'accusa introdotta da __________ è stata respinta dalla Camera dei ricorsi penali con sentenza del 17 maggio 2005. Secondo l'istante, “a partire da questa circostanza (…) il Pretore ha continuato a dimostrare concretamente di non credere alla mia innocenza relativamente alla prospettata ma non acclarata falsità in documenti”. Al termine di un'udienza, il Pretore avrebbe finanche escla­mato in presenza del suo ex legale avv. __________ che nella causa di divisione ereditaria gli avrebbe “finalmente fatto dire la verità circa il documento che lui riteneva falso”. E avreb­be ripetuto simile affermazione durante un'udienza relativa a una procedura di sfratto (inc. DI.2004.74), sempre alla presenza dell'ex difensore. Anzi, in un'altra causa (inc. OA.2006.20) nel quale l'istante era comparso come testimone, il Pretore avrebbe asserito “che non si può credere al IS 1”.

                                         a)   Un'istanza fondata sull'art. 27 CPC può essere proposta solo dalla parte che, venuta a conoscenza dei motivi di ricusazione, non sia passata o non abbia espressamente o tacitamente lasciato passare il giudice ad atti successivi (art. 29 cpv. 4 CPC). In concreto l'istante non indica quando il primo giudice avrebbe proferito le citate affermazioni. Ove appena si pensi tuttavia che egli accenna a processi iniziati nel 2003, nel 2004 e nel 2006, come pure che il decreto di non luogo a procedere risale al 17 maggio 2005, la domanda di ricusa dell'11 ottobre 2008 risulta ampiamente tardiva. Tanto più che, secondo il diritto federale, una ricusazione va chiesta senza indugio, una remora potendo configurare addirittura un atto di malafede processuale (DTF 119 Ia 228 in fondo).

                                         b)   Si volesse fare astrazione da quanto precede, l'istanza non sarebbe destinata a miglior sorte. Che il Pretore disapprovi l'esito cui è giunta la Camera dei ricorsi penali nella menzionata sentenza del 17 maggio 2005 è riconosciuto dal giudice stesso (osservazioni all'istanza di ricusa, pag. 2). Resta il fatto che la questione del falso in documenti non riguarda alcuna delle tre cause sulla contestazione dell'inventario. Né si scorgono elementi – o l'istante allega indizi – che facciano apparire il convincimento del Pretore suscettibile di influenzare a scapito del convenuto il giudizio sulla questione ereditaria. Senza dimenticare, poi, che per assurgere a motivo di ricusa l'avversione del magistrato verso una parte deve rivelarsi grave e profonda. Una semplice antipatia non basta.

                                               Certo, determinati atteggiamenti di un giudice possono anche essere avvertiti dal ricusante come espressione di parzialità. Non bisogna trascurare tuttavia che decisive sono le circostanze oggettivamente accertabili, non le impressioni puramente individuali (DTF 134 I 21 consid. 4.2 con citazioni). E in concreto l'istante non muove rimproveri sul modo in cui il Pretore conduce le tre cause. Se ne conclude che, non riscontrandosi circostanze atte a suffragare apparenza di preconcetto e a mettere seriamente in dubbio l'equanimità del magistrato, nella fattispecie l'istanza di ricusa non ha – a prescindere dalla sua tempestiva introduzione – alcuna possibilità di successo.

                                   5.   Gli oneri del giudizio odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Alle controparti, che hanno presentato osservazioni per il tramite di un avvocato alla domanda di ricusa, va assegnata un'equa indennità a titolo di ripetibili.

                                   6.   Per quel che è dei rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il ricorso in materia civile è dato – trattandosi di un'istanza di ricusazione – anche se la decisione non ha carattere finale e indipendentemente da questioni di valore (art. 92 LTF).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'istanza di ricusazione è respinta.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 450.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 500.–

                                         sono posti a carico dell'istante, che rifonderà alle controparti fr. 2000.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–   ; –    ; – . , .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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