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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 12.11.2008 11.2008.136

November 12, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,809 words·~14 min·4

Summary

Diritto di visita a un figlio fuori Cantone in età prescolastica

Full text

Incarto n. 11.2008.136

Lugano, 12 novembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa 636.2006/R.93.2008 (filiazione: relazioni personali) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

PI 1,   a  

AP 1 (ora patrocinata dall' PA 1)  

per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di visita paterno alla figlia  

__________ (2006)   disciplinato dalla   Commissione tutoria regionale 11, Losone;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 3 ottobre 2008 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 10 settembre 2008 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 27 gennaio 2006 AP 1 (1969), cittadina germanica,

                                         ha dato alla luce una figlia, __________, che è stata riconosciuta il 23 marzo 2006 da PI 1 (1970). La Commissione tutoria regionale 11 ha istituito in favore della bambina, il 13 dicembre 2006, una curatela di rappresentanza con l'incarico di salvaguardarne il diritto al mantenimento. Nell'ambito di un'udienza tenutasi il 6 dicembre 2007 davanti alla Commissione tutoria regionale, AP 1 ed PI 1 hanno concordato il diritto di visita del padre alla figlia nel seguente modo:

–  fino al 31 marzo 2008 in cinque ore settimanali, di regola durante il fine settimana;

–  dal 1° aprile 2008 al 31 luglio 2008 in un giorno la settimana dalle ore 9 alle ore 18, di regola durante il fine settimana;

–  dal 1° agosto 2008 in un fine settimana ogni due, con pernottamento, dal sabato mattina fino alla domenica sera.

                                  B.   AP 1 si è trasferita il 15 maggio 2008 con la figlia da __________ a __________, nel Canton __________, e il 4 giugno 2008 ha sottoscritto con PI 1 davanti alla Commissione tutoria regionale una convenzione di mantenimento, sicché la curatela di rappresentanza è stata revocata. Il giorno medesimo PI 1 ha lamentato l'impossibilità di vedere regolarmente la figlia e ha chiesto il rispetto dell'accordo firmato il 6 dicembre 2007. AP 1 si è opposta a che __________ pernottasse dal padre. Visto il nuovo domicilio della bambina, la Commissione tutoria regionale ha proposto a PI 1 di regolare provvisoriamente il diritto di visita in due giorni mensili, da esercitare nel Canton __________ la seconda e la quarta domenica del mese dalle ore 9 alle ore 18. PI 1 si è riservato dieci giorni per riflettere.

                                  C.   Il 10 giugno 2008 PI 1 ha comunicato alla Commissione tutoria regionale di non accettare la proposta, postulando un diritto di visita ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 18 fino alla domenica alle ore 22. Egli ha chiesto altresì che fino al quarto compleanno __________ potesse trascorrere da lui una settimana durante l'estate, come pure tre giorni a Natale e Pasqua, e successivamente quattro settimane durante l'estate, una settimana a Natale e Pasqua, un giorno a Ognissanti e l'altro a Carnevale. Con decisione del 2 luglio 2008 la Commissione tutoria regionale ha fissato il diritto di visita in due domeniche mensili, di regola la prima e la terza del mese, a __________, dalle ore 9 alle ore 18, senza riscuotere tasse né spese. Con decisione del medesimo giorno essa ha poi trasferito il caso all'autorità tutoria di __________, che il 25 giugno 2008 si era dichiarata pronta ad assumere la pratica.

                                  D.   Contro la decisione relativa al diritto di visita PI 1 è insorto il 14 luglio 2008 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere che le sue relazioni con la figlia fossero disciplinate come lui

                                         aveva proposto il 10 giugno 2008 alla Commissione tutoria regionale. AP 1 ha formulato osservazioni in tedesco, vedendosi impartire dall'Autorità di vigilanza il 23 luglio 2008 un termine di dieci giorni per presentare la traduzione italiana. Il termine è decorso infruttuoso. La Commissione tutoria regionale è rimasta silente. Statuendo il 10 settembre 2008, l'Autorità di vigilanza ha accolto il ricorso, nel senso che ha fissato il diritto di visita paterno ogni quindici giorni dal sabato alle ore 9 fino alla domenica alle ore 18, “senza restrizioni di sorta, e quindi pure al domicilio del padre”, autorizzando inoltre quest'ultimo ad avere la figlia con sé – fino al compimento del quarto anno – una settimana durante l'estate, tre giorni a Natale e tre a Pasqua. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva. Non sono state prelevate tasse né spese.

                                  E.   AP 1 ha impugnato il 3 ottobre 2008 la decisione predetta davanti a questa Camera, chiedendo – previa restituzione dell'effetto sospensivo all'appello – di ripristinare il diritto di visita fissato dalla Commissione tutoria regionale (una domenica ogni due settimane, dalle ore 9 alle ore 18, da esercitare al domicilio della figlia). L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili nel termine di venti giorni al Tribunale d'appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Nella fattispecie la decisione dell'Autorità di vigilanza è stata notificata a AP 1 il 16 settembre 2008. Tempestivo, l'appello in esame è quindi ricevibile.

                                   2.   L'Autorità di vigilanza ha ricordato che la disciplina di un diritto di visita deve orientarsi al bene del figlio, non solo in senso fisico, ma anche morale e spirituale, mentre la regolamentazione adottata dalla Commissione tutoria regionale si fonda solo sulla “tenera età” di __________. In realtà – essa ha continuato – niente lascia supporre problemi nella relazione tra padre e figlia. Nulla osta dunque a che __________ trascorra un fine settimana su due con il genitore, a consolidamento del reciproco rapporto personale, tanto più che fino al maggio del 2008 la figlia ha vissuto nel Ticino. Un diritto di visita limitato a un solo giorno nel Canton __________ – ha proseguito l'Autorità di vigilanza – non favorirebbe alcunché: a __________ il padre non ha punti fissi né spazi domestici in cui trascorrere la domenica con la bambina, di modo che sarebbe costretto a organizzare la giornata in luoghi pubblici. Quanto al viaggio fra __________ e il Ticino, la durata del tragitto dovrebbe indurre se mai a far cominciare il diritto di visita, non appena sarà possibile, il venerdì sera. Relativamente infine al periodo delle vacanze (durante l'estate, le festività natalizie e pasquali), l'Autorità di vigilanza ha condiviso una volta ancora le richieste di PI 1. Onde, in definitiva, l'accoglimento del ricorso.

                                   3.   L'appellante si duole che l'Autorità di vigilanza abbia statuito sulla base di “mere considerazioni teoriche”, senza condurre indagini atte a determinare “l'impatto sulla figlia di un pernottamento fuori casa” in sua assenza. Fa valere che la figlia non ha mai trascorso una notte senza di lei, che tale improvviso cambiamento avrà sicuramente effetti negativi sulla bambina, turbandone la personalità, tant'è che già oggi __________ appare agitata dopo le visite del padre. Secondo l'appellante la disciplina delle relazioni personali decisa dalla Commissione tutoria regionale era senz'altro adeguata, toccando se mai al padre disporre il necessario per esercitare il diritto di visita nel Canton __________, la bambina non avendo interesse a conoscere il paese in cui è nata, trovandosi “in tenerissima età”. L'appellante chiede che, non bastassero le sue affermazioni, questa Camera ordini una perizia volta a “stabilire l'esatta situazione relativa al diritto di visita del padre e la ripercussione sullo sviluppo della figlia che il pernottamento presso il padre possa causare”.

                                   4.   I genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia – e in concreto il padre non ha né l'una né l'altra (art. 298 cpv. 1 CC) – nonché il figlio minorenne hanno reciprocamente il dirit­to di conservare le relazioni personali indicate dal­le circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Se l'esercizio o il mancato eser­cizio delle relazioni personali è pregiudizievole al figlio, oppure se altri motivi lo esigono, l'autorità tutoria può richiamare i geni­tori o il figlio ai loro doveri e dar loro istruzioni (art. 273 cpv. 2 CC). Tanto la madre quanto il padre può esigere inoltre che il suo diritto all'esercizio delle relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Competente per ema­nare “misure in merito al­le relazioni personali” è anzitutto l'autorità tutoria al domicilio del figlio (art. 275 cpv. 1 prima frase CC). Qualora il figlio cambi domicilio in corso di procedura, la competenza dell'autorità tutoria al domicilio originario sussiste fino al termine della procedura stessa (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 ad art. 275 CC con richiami). In pendenza di una causa di divorzio, di una procedura a tutela dell'unione coniugale, di un'azione intesa alla modifica dell'autorità parentale o alla modifica del contributo di mantenimento la competenza spetta invece al giudice (art. 275 cpv. 2 CC).

                                   5.   La regolamentazione di un diritto di visita deve attenersi al precetto dell'art. 273 cpv. 1 CC, che garantisce al genitore senza la custodia parentale e al figlio minorenne il vicendevole diritto di conservare le relazioni personali indicate dalle circostanze. Decisivo per la concessione, l'estensione e la disciplina di tale diritto è – come rammenta l'Autorità di vigilanza – il bene del figlio, inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale. L'autorità adita valuta ogni singolo caso sulla scorta delle circostanze concrete, tenendo conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, del suo legame con il geni­tore non affidatario, del carattere di quest'ultimo, della distanza tra le abitazioni dei genitori, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 9 segg. ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451 consid. 3b con rimando). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di prova (DTF 128 III 413 in alto, 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 119 II 203 consid. 1, 118 II 294).

                                   6.   Questa Camera ha già avuto modo di rilevare che, manifestandosi conflitti nel­le relazioni personali tra i genitori, la cadenza delle visite a un figlio in età prescolastica può essere circoscritta – per evitare il ripercuotersi di soverchie frizioni su di lui – a un pomeriggio la settimana o addirit­tura a un pomeriggio ogni quindici giorni (RtiD I-2004 pag. con riferimento a Schwenzer, op. cit., n. 15 in fine ad art. 273 CC e Wirz, op. cit., n. 20 ad art. 273 CC con richiami). Nella fattispecie l'Autorità di vigilanza sembra alludere – genericamente – a dissidi tra le parti (decisione impugnata, consid. 3b). Quando ha firmato la convenzione del 6 dicembre 2007 davanti alla Commissione tutoria regionale, tuttavia, AP 1 era d'accordo che dal 1° agosto 2008 PI 1 esercitasse il suo diritto di visita un fine settimana su due, ospitando la figlia dal sabato mattina fino alla domenica sera. Già allora __________ era “in tenerissima età”, eppure la madre non paventava traumi né sconvolgimenti psico-fisici per il fatto che dal 1° agosto 2008 la bambina pernottasse dal genitore. Come mai simili timori insorgano ora l'appellante non spiega, né pretende – per avventura – che dopo il 6 dicembre 2007 le sue relazioni con PI 1 siano peggiorate. Già sotto questo profilo l'appello appare così sprovvisto di consistenza.

                                   7.   L'appellante adduce che, comunque sia, il repentino pernottamento dal padre in esecuzione della decisione impugnata turberebbe la figlia, la quale appare agitata già oggi, dopo l'esercizio del diritto di visita domenicale, come attesta il suo pediatra di fiducia (doc. B allegato all'appello) e la direttrice dell'asilo nido frequentato dalla bambina ad __________ (doc. C allegato all'appello). Ora, sarà anche vero che le visite domenicali del padre a __________ lascino la bambina nervosa e inappagata. È altrettanto vero però che nulla del genere risultava verificarsi fino al maggio del 2008, quando la madre abitava ad __________. L'appellante non nega del resto che a __________ – come ha sottolineato l'Autorità di vigilanza – PI 1 non abbia punti fissi né spazi domestici in cui trascorrere la domenica con __________. E la necessità di organizzare la giornata in luoghi pubblici poco risponde verosimilmente all'indole della figlia. Il rimedio a tale stato di cose non sembra perciò quello prospettato dall'appellante, ovvero di perseverare con un diritto di visita giornaliero a generale insoddisfazione di tutti, bensì quello di consentire a padre e figlia di condividere una serena quotidianità in un ambiente proprio, che PI 1 non può ragionevolmente crearsi a __________. Certo, l'appellante asserisce ch'egli “deve potersi organizzare” al domicilio della figlia, ma non spende una parola per illustrare come. Anche da questo punto di vista l'appello non denota perciò miglior fondamento.

                                   8.   Ribadisce l'appellante che la figlia non ha mai passato una notte senza di lei e che tale improvviso cambiamento avrà sicuramente effetti negativi sulla bambina. Non si vede tuttavia perché una figlia prossima ai tre anni non possa trascorrere due giorni di seguito con il papà. __________ non consta essere men che normale, né tanto meno soffrire di ansie o paure. Le mere apprensioni dell'appellante non giustificano perciò l'assunzione di una perizia, salvo dover peritare dal profilo psico-fisico ogni bambino di quell'età nelle sue relazioni con il genitore privo della custodia parentale. Piuttosto occorrerà verificare se a lungo andare il tragitto quindicinale da __________ a __________ non si riveli troppo pesante per la bambina, nel qual caso occorrerà anticipare l'inizio del diritto di visita al venerdì sera – come auspica l'Autorità di vigilanza – o, non trovandosi altre soluzioni, rallentare la cadenza delle trasferte. L'interrogativo andrà chiarito sul medio termine, non potendosi esigere che tutto riesca alla perfezione sin dal primo viaggio. Rimane il fatto che, pur non privo di qualche incognita, il diritto di visita disciplinato dall'Autorità di vigilanza lascia ben sperare per le relazioni tra padre e figlia, sicuramente nell'interesse di quest'ultima, mentre la situazione attuale appare sin

                                         d'ora mediocre nei risultati e incerta nelle prospettive. Il che non contribuisce una volta di più al buon esito dell'appello.

                                   9.   Per quanto riguarda il diritto di visita durante l'estate (una settimana), le ferie natalizie (tre giorni) e quelle pasquali (tre giorni), esso non può sicuramente definirsi eccessivo o esagerato. Nell'estate del 2009, in particolare, __________ avrà tre anni e mezzo. Godrà pertanto di migliore autonomia, la quale potrà preludere finanche a diritti di visita più estesi dopo il quarto compleanno. Le vacanze di Natale e Pasqua sono, da parte loro, diritti di visita prolungati di un giorno appena. Nemmeno in proposito la decisione impugnata presta dunque il fianco alla critica. L'appello si dimostra così votato all'insuccesso nel suo intero.

                                10.   L'emanazione dell'attuale giudizio rende senza oggetto la postulata restituzione dell'effetto sospensivo all'appello.

                                11.   La tassa di giustizia e le spese del sindacato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato intimato per osservazioni.

                                12.   Relativamente ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni inerenti alla regolamentazione del diritto di visita sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (cfr., sull'art. 44 vOG, DTF 112 II 291 consid. 1).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 400.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 450.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –,; –.

                                         Comunicazione:

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         –  ,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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