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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 17.09.2008 11.2008.114

September 17, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,048 words·~5 min·5

Summary

Inappellabilità di una richiesta di anticipo in garanzia di spese processuali presunte

Full text

Incarto n. 11.2008.114

Lugano, 17 settembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Epiney-Colombo

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2008.451 (proprietà per piani: contestazione di delibere assembleari) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione (Einsprache) dell'11 luglio 2008 dall'

AP 1  

contro  

Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1”, (rappresentata dall'amministrazione PA 1),

giudicando ora sull'ordinanza del 12 agosto 2008 con cui il Pretore ha respinto una richiesta dell'attore riguardante l'anticipazione di spese processuali;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (Einsprache) del 28 agosto 2008 presentato da AP 1 contro l'ordinanza

                                              emessa il 12 agosto 2008 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                          che l'11 luglio 2008 AP 1 ha introdotto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, un'“opposizione” nella quale contesta delibere prese il 13 maggio 2008 dall'assemblea dei comproprietari del “Condominio AO 1” (cui egli non ha partecipato) sul riparto di oneri comuni e chiede la revoca dell'amministratore;

                                         che il Pretore ha assegnato a AP 1, il 5 agosto 2008, un termine di 20 giorni entro cui fornire una garanzia di fr. 400.– a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, con l'avvertenza che in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli;

                                         che AP 1 ha reagito l'11 agosto 2008, invitando il Pretore a prelevare la somma di fr. 400.– da un ammontare di fr. 19 000.– custodito in Pretura sin il 4 febbraio 2002 con riferimento a due altre cause (inc. OA.1998.897 e OA.2000.351 della stessa sezione) vertenti fra le medesime parti;

                                         che con ordinanza del 12 agosto 2008 il Pretore ha respinto la richiesta, non reputandosi abilitato a dedurre l'importo da una somma in relazione alla quale le parti non hanno mai dato indicazioni, sicché AP 1 non risultava poter disporre del denaro individualmente;

                                         che AP 1 ha introdotto a questa Camera una Einsprache del 28 agosto 2008 (in tedesco) nella quale rivendica la proprietà del capitale custodito in Pretura e inveisce contro la decisione del primo giudice;

                                         che l'atto non è stato intimato alla Comunione dei comproprietari del “Condominio AO 1” per osservazioni;

e considerando

in diritto:                        che a norma dell'art. 117 cpv. 1 CPC ogni processo nel Cantone Ticino deve svolgersi in lingua italiana, sicché la Einsprache andrebbe ritornata al mittente giusta l'art. 142 cpv. 3 CPC con l'assegnazione di un congruo termine entro cui tradurre il testo in italiano;

                                         che nella fattispecie nondimeno il rinvio si esaurirebbe in un mero esercizio di forma, l'esito del presente giudizio non dipendendo da quanto l'interessato ha – o non ha – scritto nel memoriale;

                                         che, infatti, l'unico mezzo d'impugnazione esperibile contro qualsivoglia sentenza o decreto emesso dal Pretore nel quadro di una causa ordinaria come quella promossa da AP 1 è l'appello (art. 307 cpv. 1 CPC);

                                         che la decisione tuttavia con cui il giudice invita una parte, nel Cantone Ticino, ad anticipare nel corso del processo le spese degli atti compiuti non è impugnabile con alcun rimedio di diritto (art. 11 cpv. 5 LTG);

                                         che, di conseguenza, una decisione siffatta configura un'ordinanza nel senso dell'art. 95 cpv. 1 CPC, come ha indicato esplicitamente il Pretore – del resto – nell'atto impugnato;

                                         che il giudice può invero, d'ufficio o su richiesta di parte, modificare un'ordinanza (art. 95 cpv. 2 CPC), ma tale decisione configura un'altra un'ordinanza e non diviene per ciò solo appellabile;

                                         che, pertanto, la decisione con cui il Pretore ha rifiutato nel caso specifico di prelevare la somma di fr. 400.– dal capitale custodito in tribunale non può formare oggetto di alcuna impugnazione a livello cantonale;

                                         che in simili condizioni, pur trattata come appello, la Einsprache dell'interessato sfugge manifestamente a qualsiasi disamina e va dichiarata inammissibile;

                                         che gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), non ravvisandosi motivo per derogare a tale principio, l'impugnazione essendo stata introdotta – oltre che in tedesco – senza nemmeno consultare i testi di legge;

                                         che non è il caso invece di attribuire ripetibili alla controparte, l'atto non avendo formato oggetto di intimazione;

                                         che per quanto riguarda i mezzi giuridici proponibili contro il presente giudizio sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (art. 93 LTF), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF);

                                         che il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non risulta raggiungere la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, i contributi litigiosi ammontando a fr. 23 908.– (doc. A, ultimo foglio), mentre nulla è dato di sapere sull'onorario annuo dell'amministratore;

                                         che, ad ogni modo, l'interessato potrà sempre precisare l'entità del valore litigioso nell'ipotesi in cui dovesse ricorrere al Tribunale federale;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   Trattato come appello, l'atto è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 200.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                 fr. 250.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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