Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.2008 11.2008.110

October 9, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·610 words·~3 min·5

Summary

Stralcio dell'appello per tardivo versamento dell'anticipo

Full text

Incarto n. 11.2008.110

Lugano 9 ottobre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

 Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2008.218 (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 7 aprile 2008 da

AO 1, (patrocinato dall'avv. PA 2)

contro  

AP 1, (patrocinata dall'avv. PA 1);

premesso che con decreto cautelare del 22 agosto 2008 il Preto- re del Distretto di Lugano, sezione 6, ha ridotto a fr. 167.– mensi- li il contributo alimentare per AP 1 stabilito con sentenza del 19 agosto 2005, riducendo conseguentemente una trattenuta di stipendio a carico di AO 1;

preso atto che contro il decreto cautelare AP 1 è insorta a questa Camera con un appello del 3 settembre 2008 nel quale chiede di fissare il contributo litigioso a fr. 959.65 mensili, adeguando la trattenuta di stipendio a tale importo;

rammentato che la richiesta di effetto sospensivo contenuta nell'appello è stata dichiarata irricevibile con decreto del 5 settembre 2008 dal presidente di questa Camera;

ricordato che con ordinanza dell'8 settembre 2008 l'appellante è stata invitata a depositare entro quindici giorni, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);

rilevato che l'ordinanza è pervenuta alla destinataria il 9 settembre 2008 (ricevuta postale agli atti), sicché il termine assegnatole è scaduto il 24 settembre 2008;

accertato che l'anticipo richiesto è stato versato solo il 3 ottobre 2008, senza che l'interessata abbia postulato – per ipotesi – una restituzione del termine (art. 137 CPC), del resto “non prorogabile” per espressa disposizione di legge (art. 312 cpv. 1 CPC);

ritenuto che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;

considerato che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la tassa di giustizia dev'essere adeguatamen­-te ridotta, la procedura di appello terminando senza sentenza (art. 21 LTG per analogia);

stabilito che non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;

richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,

decreta:                   1.   L'appello è stralciato dai ruoli per tardivo versamento dell'anti­-cipo.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr.   50.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 100.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–; –o.  Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2008.110 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.10.2008 11.2008.110 — Swissrulings