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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 08.09.2008 11.2007.52

September 8, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·2,269 words·~11 min·6

Summary

Organizzazione giudiziaria civile: sostituzione del Pretore da parte del Segretario assessore "quando lo esiga il funzionamento della Pretura"

Full text

Incarto n. 11.2007.52

Lugano 8 settembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.146 (azione di mantenimento) della Pretura   della giurisdizione di Locarno Città promossa con istanza dell'11 agosto 2005 da

AP 1 (1992), (rappresentata dalla madre RA 1 , e patrocinata dall' PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinato dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello dell'11 aprile 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 30 marzo 2007 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della giurisdizione di Locarno Città;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Se dev'essere accolto il ricorso (“appello”) dell'11 aprile 2007 presentato da AP 1 contro il rifiuto dell'assi-stenza giudiziaria;

                                         4.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   RA 1 (1967) ha dato alla luce il 20 ottobre 1992 una bambina, AP 1, che è stata riconosciuta da AO 1 (1963). La Delegazione tutoria di __________ ha approvato il                                                  5 settembre 1994 una convenzione sottoscritta dai genitori lo stesso giorno, che contemplava – tra l'altro – l'impegno del padre a versare per la figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 500.– mensili fino alla maggiore età (assegno familiare compreso).

                                  B.   L'11 agosto 2005 AP 1 ha promosso causa contro il padre per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – un aumento del contributo alimentare a fr. 1336.– mensili, oltre all'assegno familiare. AO 1 ha proposto di respingere l'azione. Statuendo con sentenza del 30 marzo 2007, il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città ha parzialmente accolto l'istanza, nel senso che ha obbligato AO 1 a versare per la figlia un contributo alimentare indicizzato di fr. 767.– mensili, oltre all'assegno familiare. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 330.– sono state poste per un quinto a carico del convenuto e per quattro quinti a carico dell'istante, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1000.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria formulata da AP 1 è stata respinta.                                                            

                                  C.   Contro la sentenza appena citata è insorta AP 1 con un appello  dell'11 aprile 2007 nel quale chiede – sollecitando il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in seconda sede – l'accoglimento integrale della sua istanza e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Contestualmente essa postula il conferimento dell'assistenza giudiziaria in primo grado. Il memoriale non ha fatto oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto:                  1.   Il giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali (art. 97 CPC). Ravvisandone la mancanza, egli “respinge la petizione o l'istanza senza entrare nel merito della lite” (art. 99 cpv. 2 CPC), a meno che il difetto possa essere sanato entro breve termine (art. 99 cpv. 3 CPC). Tra i presupposti processuali si annovera anzitutto la giurisdizione (art. 97 n. 1 CPC), che consiste nel potere di applicare la legge in una determinata causa. La giurisdizione è l'attributo primo dell'autorità giudiziaria e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona 1954, pag. 214 in alto). Essa discende dal principio della separazione dei poteri e costituisce una questione d'ordine pubblico.

                                   2.   In una recente sentenza del 13 maggio 2008 (pubblicata in DTF 134 I 184) il Tribunale federale ha avuto modo di diffondersi proprio sulla giurisdizione del Segretario assessore. Nel Cantone Ticino l'art. 34 cpv. 1 della legge sull'organizzazione giudiziaria (LOG) – entrata in vigore il 14 luglio 2006 – prevede per vero che “in caso di impedimento legale o assenza, il Pretore è sostituito dal Segretario assessore, salvo il disposto dell'art. 24” (che abilita il Consiglio di Stato a designare un supplente fisso nell'ipotesi di assenze durevoli). L'art. 34 cpv. 2 LOG stabilisce altresì che il Segretario assessore sostituisce il Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo, quando lo esiga il funzio­namento della Pretura”. Nella fattispecie giudicata dal Tribunale federale non era controversa la funzione del Segretario assessore come sostituto del Pretore “in caso di impedimento legale o di assenza” (art. 34 cpv. 1 LOG), né il Segretario assessore aveva statuito in quella veste. Litigiosa era la giurisdizione del Segretario assessore come sostituto del Pretore, “su richiesta e sotto la responsabilità di quest'ultimo”, ogni qual volta “lo esiga il funzionamento della Pretura” (art. 34 cpv. 2 LOG).

                                   3.   Nella sentenza predetta il Tribunale federale ha ricordato che il diritto a un equo processo consacrato dall'art. 30 cpv. 1 Cost. (la cui portata è identica a quella dell'art. 6 par. 1 CEDU) impone, “allo scopo di evitare abusi o manipolazioni e garantire l'indipen­denza necessaria”, che l'organizzazione giudiziaria sia fondata sulla legge e che la competenza dei tribunali, così come la loro composizione, sia regolata da norme generali e astratte (consid. 3.1). Ciò posto, esso ha rilevato che l'art. 34 cpv. 2 LOG disciplina – come l'art. 34 cpv. 1 LOG – supplenze puramente temporanee (consid. 5.2). Permette la sostituzione del Pretore “in determinate circostanze” per il buon funzionamento della Pretura, ma non in maniera generale né tanto meno sistematica. Non conferisce quindi al Segretario assessore una competenza giurisdizionale autonoma e indipendente, parallela a quella del Pretore.

                                         Inoltre – ha continuato il Tribunale federale – l'art. 80 Cost. ticinese non costituirebbe una base legale sufficiente per creare una giurisdizione propria del Segretario assessore, non potendo una norma di grado inferiore come l'art. 34 cpv. 2 LOG introdurre un nuovo titolare del potere giurisdizionale allorché i detentori di tale potere sono chiara­mente ed esaustivamente definiti dall'art. 75 Cost. ticinese. A tale scopo non sarebbe bastato nemmeno – ha soggiunto il Tribunale federale – l'art. 47 cpv. 2 vCost. ticinese (cessata il 31 dicembre 1997), che pur prevedeva esplicitamente la supplenza del Pretore da parte del Segretario assessore, ma che a sua volta non istituiva una giurisdizione propria di quest'ultimo. Nelle condizioni descritte il Tribunale federale ha ritenuto pertanto che la sentenza emessa da un Segretario asses­sore “così incaricato dal Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG”, per di più senza la firma del Pretore, sottragga il cittadino al suo giudice costituzionale, regolarmente fondato sulla legge (consid. 5.5).

                                   4.   Nel caso in esame la sentenza appellata emana dal Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno Città, il quale ha dichiarato in capo alla sentenza di statuire “in luogo e vece del Pretore giusta l'art. 34 cpv. 2 LOG” (identica locuzione figurava nella sentenza vagliata dal Tribunale federale). L'atto non è controfirmato dal Pretore, né risulta – o è dato a divedere – quale contingenza richiedesse l'intervento suppletorio del Segretario assessore, nel caso specifico, per garantire il buon funzionamento della Pretura. Il Segretario assessore ha pronunciato così, nella fattispecie, in virtù di una giurisdizione civile propria, autonoma, indipendente e parallela a quella del Pretore. Il problema è che – come ha precisato il Tribunale federale – una giurisdizione del genere non sussiste. La sentenza appellata difetta così di un presupposto processuale e il vizio non può semplicemente essere rimediato “entro un breve termine” (nel senso dell'art. 99 cpv. 3 CPC). La firma del Pretore, in effetti, potrebbe legittimare tutt'al più una supplenza temporanea per il corretto funzionamento della Pretura, in frangenti determinati, ma non una supplenza siste­matica e d'ordine generale.

                                   5.   L'art. 142 cpv. 1 lett. a CPC sanziona di nullità tutti “gli atti di procedura” cui manchi un presupposto processuale. Il vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale), tale sanzione va nondimeno applicata con cautela, nel rispetto della sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la qua­le è dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC). Di principio, quindi, una sentenza cui difetti un presupposto processuale non è nulla, ma annullabile. Ciò non toglie che nella fattispecie la sentenza del Segretario assessore sia appellata e non possa sfuggire alla sanzione. Diversa è la sorte delle sentenze che, pur pronunciate da Segretari assessori, sono ormai passate in giudicato. Questa Camera non avendo mai interpretato l'art. 34 cpv. 2 LOG con il rigore del Tribunale federale (e non essendo mai stata adita nemmeno con censure relative a vizi di giurisdizione), quei sindacati hanno assunto carattere definitivo. Dopo la citata sentenza del Tribunale federale, tuttavia, tale stato di grazia non può durare oltre. La sentenza appellata va dunque annullata e gli atti rinviati in prima sede perché il Pretore assuma la responsabilità del giudizio e statuisca di nuovo. Ciò vale anche per la decisione in materia di assistenza giudiziaria, la concessione di tale beneficio essendo di competenza del giudice del merito (art. 11 cpv. 1 Lag).

                                   6.   Non incorrono nell'annullamento per contro, come ha espressamente rilevato il Tribunale federale, gli altri atti di procedura svolti dal Segretario assessore. Se infatti – ha precisato il Tribunale fe- derale – l'art. 34 cpv. 2 LOG non giustifica un potere giurisdizionale civile autonomo del Segretario assessore, nulla osta a che quest'ultimo sostituisca il Pretore “nel quadro delle udienze se così richiesto dal Pretore per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua responsabilità” (consid. 6.1). Su tal punto non giova pertanto soffermarsi.

                                   7.   Gli oneri dell'appello seguirebbero la soccombenza (art. 148  cpv. 1 CPC), ma data la particolarità della fattispecie, riconducibile a una sentenza del Tribunale federale intervenuta durante la litispendenza, si giustifica di rinunciare a ogni prelievo. Quanto alle ripetibili, l'appellante non ne avrebbe ricevute neppure se la controparte avesse proposto di respingere l'appello. Essa ottiene invero l'annullamento della sentenza impugnata, ma solo sul principio e per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Quale decisione adotterà il Pretore in esito al rinvio, poi, non è possibile sapere. La procedura di appello concludendosi così senza vincitori né vinti, non è il caso equitativamente – nelle circostanze descritte – di attribuire ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).

                                   8.   Gli oneri del ricorso in materia di assistenza giudiziaria si attengono allo stesso orientamento, a maggior ragione ove si pensi che in simili frangenti la procedura è “di principio gratuita” (art. 4 cpv. 2 Lag). Identiche considerazioni valgono anche per le spese ripetibili, l'esito del giudizio cui perverrà il Pretore rimanendo una questione aperta.

                                   9.   Per quel che è dell'assistenza giudiziaria in seconda sede, l'indi-genza dell'appellante appare verosimile (art. 3 cpv. 1 Lag). Pacifico è inoltre che, sprovvista di cognizioni giuridiche, l'interessata dovesse farsi assistere da un legale per adeguatamente difendersi (art. 14 cpv. 2 Lag) e verosimile appare il fatto che una persona senza necessità di assistenza giudiziaria, posta nella medesima situazione, non avrebbe rinunciato ragionevolmente a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag). Meno evidente è la probabilità di esito favorevole insita nell'appello o nel ricorso (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Essa sarebbe stata data senz'altro – come si è visto – nella misura in cui l'appellante avesse censurato la giurisdizione del Segretario assessore. Non era data invece nel merito, il quale non poteva essere sindacato per difetto del presupposto processuale. Ne segue che in concreto il beneficio dell'assistenza giudiziaria può essere accordato, ma che l'onorario del patrocinatore d'ufficio sarà commisurato al dispendio di tempo e all'impegno che un avvocato solerte

                                         avrebbe profuso nella redazione di un appello in cui si sarebbe limitato a far valere – essenzialmente – il vizio di forma.

                                10.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione incidentale (di rinvio in prima sede), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E il valore litigioso dell'azione principale ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi il contributo alimentare rimasto litigioso in questa sede (fr. 569.– mensili dal 1° agosto 2004 fino alla maggiore età della figlia). Ciò abilita al ricorso in materia civile anche sull'assistenza giudiziaria.

Per questi motivi,

pronuncia:              1.   L'appello e il ricorso in materia di assistenza giudiziaria sono parzialmente accolti, nel senso che la sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

                                   3.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria conformemente ai considerandi con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                   4.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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