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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 15.12.2008 11.2007.34

December 15, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,191 words·~21 min·5

Summary

Protezione del figlio: affidamento di figli al genitore senza custodia parentale

Full text

Incarto n. 11.2007.34  

Lugano 15 dicembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 325.1996/R.27.2006 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

AP 1  

alla  

 CO 1  

                                         per quanto riguarda l'affidamento di

                                         H__________ (1998) e R__________ (2003),

figli suoi e di

                                         CO 2

                                         provvisti di curatore educativo nella persona di

                                         __________, __________;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello (“ricorso”) del 18 febbraio 2007 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 il 29 marzo 2007;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   M__________ (9 gennaio 1993), H__________ (2 settembre 1998) e R__________ (2 gennaio 2003) sono figli di AP 1 (1958) e CO 2 (1970). Con risoluzione del 10 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale 1 ha privato CO 2 della custodia parentale su M__________, che è stata affidata alla nonna materna __________ (1950). Un ricorso presentato da CO 2 e AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 22 febbraio 2005 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

                                  B.   Nel frattempo, in esito a una segnalazione della scuola elementare di __________ (che rilevava assenze ingiustificate di H__________), con risoluzione del 25 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha commissionato al Servizio sociale di Mendrisio “un'inchiesta sul nucleo familiare per rapporto alla situazio­ne di H__________ e R__________”. CO 2 e AP 1 hanno chiesto il 14 dicembre 2004 di rinunciare all'indagine. Rimproverando loro di non collaborare, il 22 dicembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha ordinato il collocamento provvisionale di H__________ e R__________ alla Casa __________ di __________. Con decisione del 21 gennaio 2005 essa ha poi istituito in favore dei figli una curatela educativa (art. 308 cpv. 1 CC), designando in qualità di curatore __________. Due ricorsi introdotti da CO 2 e AP 1 contro simili decisioni sono stati respinti dall'Autorità di vigilanza sulle tutele il 21 febbraio 2005.

                                  C.   Il 23 giugno 2005 AP 1 si è rivolto alla Commissione tutoria regionale perché invitasse i responsabili della Casa __________ a redigere un rapporto entro il 15 luglio 2005 e revocasse il collocamento provvisionale dei figli entro il 31 luglio seguente. Con decisione del 20 luglio 2005 la Commissione tutoria ha rifiutato di entrare nel merito delle domande. Adita da AP 1, il 4 agosto 2005 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha annullato tale decisione e ha ordinato alla Commissione tutoria regionale di esaminare l'istanza. La Commissione tutoria regionale, ricevuti i rapporti del Servizio sociale di Mendrisio e del Servizio medico-psicologico, come pure una relazione della Casa __________, ha assegnato il 20 ottobre 2005 a CO 2 e AP 1 un termine per esprimersi. CO 2 ha formulato le sue osservazioni il 23 novembre 2005. AP 1 ha comunicato il 9 gennaio 2006 di rinunciare a osservazioni, salvo adire poi l'Autorità di vigilanza con un ricorso per denegata giustizia. Con decisione del 23 gennaio 2006 l'Autorità di vigilanza ha respinto il ricorso. Un appello presentato il 14 febbraio 2006 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto in quanto ricevibile da questa Camera con sentenza del 13 marzo 2006 (inc. 11.2006.24).

                                  D.   Intanto la Commissione tutoria regionale ha citato CO 2 a un'udienza del 18 gennaio 2006, nel corso della quale quest'ultima ha postulato il ritorno dei figli a casa. Il 4 aprile 2006 AP 1, lamentando la lentezza del procedimento, ha chiesto alla Commissione tutoria regionale di statuire. Con decisione del 15 marzo 2006 la Commissione tutoria ha confermato la privazione della custodia parentale e il collocamento di H__________ e R__________ alla Casa __________, incaricando l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a Mendrisio di seguire il collocamento e di reperire una famiglia affidataria.

                                  E.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorto il 28 aprile 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele per ottenere –previa concessione dell'assistenza giudiziaria – che i due figli fossero affidati a lui. Invitati a esprimersi, la Commissione tutoria regionale, __________ e CO 2 hanno proposto di respingere il ricorso. Il 21 luglio 2006 l'Autorità di vigilanza ha incaricato la psichiatra e psicoterapeuta __________ di eseguire una valutazione su AP 1 in relazione all'affidamento da lui postulato. Il 19 gennaio 2007 la professionista ha rinunciato all'incarico, rilevando che dopo essere comparso a un primo colloquio AP 1 non aveva più dato seguito alle convocazioni. Con decisione del 25 gennaio 2007 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso, ha revocato il mandato alla dott. __________ e ha addebitato la tassa di giustizia di fr. 100.– al ricorrente.

                                  F.   AP 1 ha impugnato la decisione predetta con un appello (“ricorso”) del 18 febbraio 2007 nel quale così conclude:

                                         1.   H__________ e R__________ possono fare immediatamente rientro a casa del padre;

                                         2.   Mi venga ripristinata la custodia parentale sui miei figli;

                                         3.   Mi sia data la facoltà di fare eseguire un'approfondita perizia sugli stessi presso uno psicologo di mia scelta, onde poter verificare in modo neutrale il loro reale stato psico-fisico dopo questo incredibile incubo;

                                         4.   È tolto in mandato al curatore ufficiale __________ e a __________;

                                         5.   Sono annullate e revocate tutte le decisioni della CTR1 e dell'AVT di Bellinzona;

                                         6.   A discrezione dell'on. Giudice chiedo un'equa indennità per la riparazione dei torti morali subiti e per tutte le spese affrontate;

                                         7.   È annullata la richiesta dell'AVT del pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.–;

                                         8.   Rivendicato un ammonimento all'Ufficio delle famiglie e dei minori di Mendrisio in re __________ e al tutore ufficiale __________, per assoluta trascuratezza nei propri doveri d'ufficio;

                                         9.   Se è possibile è richiesto un colloquio alla presenza della figlia H__________.

                                         L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

                                  G.   Nel frattempo, con risoluzione del 17 agosto 2006 la Commissio­ne tutoria regionale ha disposto il collocamento di H__________, dal 22 agosto 2006, al Foyer __________, __________. Un ricorso esperito il 25 agosto 2006 da CO 2 contro tale decisione è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 28 giugno 2007.

                                  H.   Il 26 gennaio 2008 CO 2 e AP 1 si sono rivolti alla Commissione tutoria regionale, instando per la rimozione del curatore educativo designato in favore dei due figli. __________ ha dichiarato il 7 marzo 2008 di rimettersi al giudizio dell'autorità. Con decisione dell'11 aprile 2008 la Commissione tutoria regionale ha respinto l'istanza. Adita su ricorso, l'Autorità di vigilanza ha confermato tale decisione l'11 settembre 2008. Un appello presentato il 3 ottobre 2008 da CO 2 e AP 1 contro tale decisione è tuttora pendente dinanzi a questa Camera (inc. 11.2008.147).

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, del­l'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella ordinaria degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esa­me è dunque ricevibile.

                                   2.   I documenti prodotti dall'appellante il 29 marzo 2007 (certificati medici riguardanti H__________ e R__________, otto fotografie, una dichiarazione di __________) e il 26 gennaio 2008 (corrispondenza intercorsa fra CO 2 e un avvocato, fra AP 1, la Commissione tutoria regionale e il curatore educativo dei figli) sono ammissibili, ma – come si vedrà in seguito – poco sussidiano ai fini del giudizio. Quanto alla richiesta di “fare eseguire un'approfondita perizia sui bambini” da uno psicologo scelto dall'appellante, non si vede come essa potrebbe giovare ai fini del giudizio, litigiosa essendo l'idoneità del padre all'affidamento.

                                   3.   Oggetto della decisione impugnata è la privazione della custodia parentale che spetta a CO 2 (come madre di H__________ e R__________), il collocamento temporaneo dei due figli alla Casa __________, l'incarico all'Ufficio delle famiglie e dei minoren­ni di Mendrisio di seguire il collocamento e quello all'Ufficio medesimo di reperire una famiglia affidataria. Nella misura in cui chiede di essere reintegrato nella custodia parentale, l'appellante dimentica di non avere mai detenuto in realtà custodia di sorta, già per il fatto di non essere mai stato titolare dell'autorità parentale. Se i genitori non sono sposati, invero, l'autorità parentale spetta solo alla madre (art. 298 cpv. 1 CC). E chi non ha l'autorità parentale non può avere la custodia (Meier/Stettler, Les

                                         effets de la filiation [art. 270 à 327 CC], 3ª edizione, pag. 205 n. 357). Tant'è che, dandosi un solo genitore munito di autorità parentale, la privazione della custodia comporta il trasferimento di quest'ultima all'autorità tutoria, non all'altro genitore (DTF 128 III 9). Per vedersi attribuire la custodia parentale l'altro genitore dev'essere designato tutore del figlio (DTF 128 III 11 in basso). D'altro lato non consta che nel caso specifico l'autorità tutoria abbia – per ipotesi – attribuito ai genitori l'autorità parentale in comune (art. 298a cpv. 1 CC). Ne segue che la posizione dell'appellante è assimilabile, né più né meno, a quella di un genitore affiliante (art. 300 cpv. 1 CC; DTF 120 Ia 263 consid. 2a; Stettler in: RDT 2000 pag. 239). Può offrirsi quindi come affidatario dei figli, ma non può dolersi che la custodia parentale gli sia stata tolta.

                                   4.   Fuori argomento sono altresì le censure mosse dall'appellante al curatore dei figli e alla responsabile del collocamento (__________), dei quali postula la rimozione e contro i quali sollecita l'adozione di misure disciplinari. Quanto alla richiesta di annullare tutte le altre decisioni prese dalle autorità tutorie (compresa la privazione della custodia parentale e la designazione di un curatore ai figli), essa non può entrare in linea di conto, ove appena si consideri che tali decisioni sono passate in giudicato. Altrettanto vale per la decisione del 17 agosto 2006 con cui la Commissione tutoria regionale ha disposto il collocamento di H__________ al Foyer di __________ dal 22 agosto 2006. Parimenti irricevibile è, infine, la pretesa indennità per torto morale formulata nell'appello, mai sottoposta in precedenza alla Commissione tutoria regionale (e quindi non oggetto della decisione appellata).

                                   5.   Ciò posto, l'appellante ha senz'altro un interesse legittimo – per converso – a insorgere contro il collocamento dei figli alla casa __________ e contro l'incarico all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di reperire una famiglia affidataria, ciò che lo esclude in partenza dal novero dei possibili candidati. Se non che, nella misura in cui riguarda il collocamento di H__________ alla Casa __________, l'appello è diventato privo d'interesse giuridico, la ragazza essendo stata collocata definitivamente con decisione del 17 agosto 2006 (non impugnata dall'appellante), al Foyer __________ a __________. Sul collocamento di R__________ si tornerà in appresso (consid. 9).

                                   6.   L'appellante lamenta anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentito per non essere stato ascoltato personalmente né dalla Commissione tutoria regionale né dall'Autorità di vigilanza. Ora, l'art. 29 cpv. 2 Cost. non garantisce il diritto di esprimersi oralmente davanti a un'autorità amministrativa (DTF 130 II 428 consid. 2.1 con riferimenti). Sul piano cantonale tuttavia l'art. 23 cpv. 2 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele assicura esplicitamente alla persona direttamente toccata da una misura il “diritto di essere sentita personalmente”. Poco importa che la persona abbia avuto occasione di determinarsi per scritto. La norma consacra il principio dell'audizione personale, da cui si può prescindere solo per ragioni mediche o d'eccezione, a salvaguardia di prevalenti interessi pubblici o privati o di un'istruttoria in corso (art. 23 cpv. 3 e 5 della legge medesima). Questa Camera ha già avuto modo di ricordare, del resto, che l'Autorità di vigilanza sulle tutele non può rifiutare l'ascolto a un genitore suscettibile di vedersi togliere l'autorità parentale (RtiD I-2008 pag. 1009).

                                         Nel caso in esame la situazione si scosta nondimeno da quella descritta nel precedente testé menzionato per il fatto che in materia di privazione dell'autorità parentale l'Autorità di vigilanza sulle tutele decide come giurisdizione di primo grado (art. 39a LAC), sicché in quel frangente non avrebbe avuto senso chiedere di essere sentiti alla Commissione tutoria regionale. Nel caso specifico, invece, nulla ostava a che AP 1 si esprimesse oral­mente davanti all'autorità tutoria. Dinanzi alla Commissione tutoria regionale però egli ha rinunciato esplicitamente a essere sentito (lettera del 4 aprile 2006, nell'incarto della Commissione). Solo davanti all'Autorità di vigilanza ha postulato “un'udien­za prima della pronuncia di qualsiasi decisione al fine di poter obiettivamente discutere gli elementi determinanti ai fini della decisione” (ricorso del 28 aprile 2006, pag. 8). È vero che su tal punto l'Autorità di vigilanza non gli ha dato riscontro. È altrettanto vero però che nelle circostanze descritte si poteva legittimamente pretendere da lui un minimo di spiegazione. Nel ricorso però egli non indicava come mai avesse cambiato idea, in particolare perché il bene dei figli richiedesse di punto in bianco un'audizione. Circa il colloquio sollecitato in questa sede alla presenza di H__________, una volta ancora egli non ne dà ragione, salvo rivendicarlo come un diritto soggettivo (che non esiste: DTF 130 II 249 consid. 2.1). E questa Camera può sì indire un dibattimento orale, ma solo ove lo ritenga utile per il giudizio (art. 324 CPC), ciò che non è dato a divedere in concreto.

                                   7.   Nel merito l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha rilevato, in sintesi, che dai rapporti presentati alla Commissione tutoria regionale dai vari enti preposti ad apprezzare l'idoneità di AP 1 all'affidamento risultava l'impossibilità di emettere una valutazione, l'interessato essendosi sottratto a qualsiasi verifica. Proprio per tal emotivo – ha continuato l'Autorità di vigilanza – è stata incaricata una psicologa in sede di ricorso, ma anche tale specialista ha dovuto desistere, l'interessato essendo comparso a un solo incontro.

                                         L'appellante riassume gli avvenimenti che hanno portato alla privazione della custodia parentale e al collocamento dei figli nella Casa __________. Inveisce poi contro il dott. __________ del Servizio medico-psicologico, il quale senza averlo visto ha espresso opinioni fondandosi sul rapporto di un altro medico (risalente al 1998), e contro l'assistente sociale __________, la quale avrebbe travisato ed enfatizzato i fatti per disgregare la sua famiglia. Rimprovera inoltre all'Autorità di vigilanza di avere statuito con ritardo sul suo ricorso, ciò che ha comportato il collocamento separato dei figli (con gravi ripercussioni sulla loro salute psico-fisica) e ha impedito il ricongiungimento familiare, e reputa disastroso il collocamento dei ragazzi nella Casa __________, come pure la curatela educativa di __________. Quanto agli accertimenti ordinati dall'Autorità di vigilanza sulle tutele, egli ammette di essersi sempre “fermamente rifiutato” di sottoporsi a qualsiasi perizia, prova a suo avviso del tutto inutile, poiché la sua idoneità all'affidamento della primogenita M__________ era già stata riconosciuta da questa Camera. Per di più, a suo parere la psicologa incaricata dall'Autorità di vigilanza, con la quale ha colloquiato due ore, avrebbe potuto redigere un rapporto, per tacere del fatto che “ci sono in giro molti rapporti su di me e CO 2”. Infine egli ritiene che la decisione impugnata denoti solo astio nei suoi confronti e non sia nell'interesse dei figli, condannati al collocamento fino alla maggiore età.

                                   8.   Questione centrale nella fattispecie è di sapere – come detto – se l'affidamento di H__________ e R__________ al padre sia un ricovero “conveniente” nel senso dell'art. 310 cpv. 1 CC. Determinante è quindi appurare se, per la sua personalità, salute e idoneità a educare i figli, così come per le condizioni d'alloggio, egli offra le necessarie garanzie per un adeguato sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale (cfr. l'art. 5 dell'ordinanza sull'accoglimento di minori a scopo di affiliazione e di adozione: RS 211.222.338). Accertato ciò, occorrerà ancora verificare se tale affidamento risponde alla personalità e ai bisogni dei figli (Hegnauer, Grund­riss des Kindesrechts, 5ª edizione, pag. 215 n. 27.41). Il bene dei minorenni è infatti il punto di riferimento costante, anche per valutare un collocamento (messaggio concernente l'adesione della Svizzera alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989: FF 1994 pag. 27 n. 326).

                                         In concreto nulla permette di concludere che AP 1 sia atto a occuparsi convenientemente dei figli. Le sue capacità genitoriali non sono state verificate, ma ciò è dovuto alla circostanza ch'egli stesso ha rifuggito ogni adeguata indagine. Poco giova che nella sentenza dell'8 agosto 2001 (inc. 11.2000.151) questa Camera avesse presunto essere in grado, AP 1 e CO 2, di accudire convenientemente alla primogenita M__________, circostanze successive avendo lasciato spazio a pesanti perplessità. Il rapporto dell'assistente sociale __________, del 17 ottobre 2005, attesta che H__________ e R__________ vivevano in una disastrosa situazione di “disordine e sporcizia”. Visitati il 22 dicembre 2004 all'Ospedale regionale di Mendrisio, entrambi tradivano un'evidente mancanza di igiene e gravi problemi ai denti (certificati acclusi). Dal rapporto 2 settembre 2005 del dott. __________, del Servizio medico-psicologi­co di __________, si evince che AP 1 non si era nemmeno presentato per conoscere i risultati degli esami sul quoziente intellettuale della figlia H__________, che accusava ritardi di un anno e mezzo. La direttrice della Casa __________ ha rilevato dipoi che le visite di AP 1 erano irregolari, con assenze anche di settimane, che egli dimostrava affetto solo per R__________ (creando in H__________ delusioni affettive) e dava ai ragazzi cibo non appropriato (rapporto del 15 settembre 2005). Quanto alla sua scarsa collaborazione con le autorità e il curatore dei figli, non soccorre ripetersi.

                                         Certo, l'appellante critica con veemenza i rapporti citati, dichiarandosi vittima di una macchinazione. Ma a prescindere dal fatto che nulla rende verosimile quest'ultima congettura e che le dure critiche agli operatori sociali e alle autorità tutorie – fossero anche minimamente fondate – non servono a corroborare la sua idoneità all'affidamento, proprio per fugare ogni dubbio circa le di lui capacità effettive l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha incaricato una psicologa e psicoterapeuta di eseguire una valutazione. Comparendo a un solo colloquio (quand'anche di due ore) con la specialista, tuttavia, egli non ha consentito alcuna seria verifica. Sostenere di non avere più fiducia negli enti preposti senza confrontarsi con quanto tali enti domandano è facile, ma non serve, così com'è inutile pretendere che la psicologa potesse condurre un'adeguata indagine dopo un colloquio di due ore (lettera del 19 gennaio 2007 della dott. __________: doc. 15). Al limite del pretesto, sull'idoneità all'affidamento l'appello manca della benché minima consistenza.

                                   9.   Per quel che concerne il collocamento di R__________ alla Casa __________ in attesa di affidamento (il collocamento di H__________ in quella struttura è superato, sicché al proposito l'appello è divenuto senza oggetto), l'appellante non muove doglianze specifiche, tranne denunciare il fatto che da allora il figlio è sempre malato, triste, soffre e patisce la nostalgia dei genitori. Lamenta altresì il fatto che una volta egli medesimo è stato percosso da un inserviente dell'istituto. Ora, che un figlio tolto alla custodia dei genitori vada convenientemente ricoverato è pacifico (art. 310 cpv. 1 CC). Se reputa inadeguate le condizioni di vita dei ragazzi e il modo in cui è attuato il collocamento, l'appellante può sempre rivolgersi all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni (delegato alla sorveglianza), come pure al curatore educativo, i quali investiranno del problema – dandosi il caso – la Commissione tutoria regionale. Anche al proposito l'appello non è votato pertanto a miglior sorte.

                                10.   Indipendentemente da quanto precede va rammentato all'Autorità di vigilanza (e alla Commissione tutoria regionale), ad ogni buon conto, che qualora un figlio sia collocato in uno “stabilimento”, la misura può configurare una privazione della libertà a scopo d'assistenza (RtiD II-2004 pag. 628 n. 44c con rinvii). Protezione del figlio e privazione della liber­­tà a scopo d'assistenza, per altro, sono due procedure separate che perseguono scopi distinti: la prima mira a sottrarre il figlio da una custodia parentale che mette a repentaglio il bene di lui, la secon­da a garantire una restrizione della libertà personale che non vada oltre l'indispensabile. Quanto alla nozione di “stabilimento”, essa è retta dal diritto federale e va intesa in senso molto ampio: non comprende solo collegi chiusi, ma anche scuole e foyer frequentati in esternato ove que­sti limitino in maniera sensibile, con la cura e la sorveglianza, la libertà di movimento degli ospiti. Qualora in un pensionato il ragaz­zo sia soggetto a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle cui sono tenuti i coetanei che vivono in una famiglia, ci si trova in presenza di uno “stabilimento”. Onde, in simili casi, i presupposti di una privazione della libertà a scopo di assistenza e la necessità di assicurare al figlio le garanzie processuali degli art. 397d, 397e e 397f CC (da ultimo: sentenza inc. 11.2008.154 del 26 novembre 2008, consid. 5).

                                         Nel caso in rassegna andranno accertate quindi le caratteristiche della Casa __________ come centro educativo (e quelle del Foyer __________ ove è collocata H__________), verificando quali obblighi incombono agli ospiti, quali attività di gruppo sono eventualmente imposte, a quali limiti sono assoggettate le relazioni con persone fuori dell'istituto e qual è il regolamento della struttura (si veda un esempio concreto, a titolo comparativo, in DTF 121 III 309 consid. 2b). Se appena si pensa che nel caso in rassegna i due minorenni non sembrano poter lasciare gli istituti durante i fine settimana e le vacanze, l'ipotesi che essi soggiacciano a maggiori limitazioni personali rispetto a quelle dei coetanei che vivono in una famiglia appare seria e non può essere trascurata.

                                11.   Si ricordi da ultimo che la Commissione tutoria regionale non può reputare assolto il proprio compito internando senza limiti di tempo, pur con l'incarico all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni di Mendrisio di seguire il collocamento, due minorenni tolti alla custodia dei genitori. Deve disporre un inserimento scolastico, fissare almeno una prima verifica e un minimo di obiettivi, prevedere l'esame di regolari rapporti (in cui si approfondisca la struttura psichica dei ragazzi, le condizioni evolutive, le misure educative ed eventual­mente terapeutiche) e stabilire a quali condizioni i minorenni potranno essere dimessi. Il cosiddetto “progetto educativo”, in altri termini, è compito della Commissione tutoria regionale (si veda anche l'art. 61 cpv. 3 del regolamento della legge per le famiglie, RL 6.4.2.1.1, con riferimento all'art. 23 della legge medesima), non di capi progetto, servizi amministrativi, educatori, pedagoghi od operatori sociali. Per di più, prossimamente R__________ compirà sei anni. Andrà quindi sentito in modo appropriato (DTF 131 III 553), a meno che la sua età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura all'art. 35 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele).

                                12.   Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili, l'appello non essendo stato intimato. AP 1 ha chiesto invero, il 29 marzo 2007, di essere esonerato dal prestare anticipi per le spese giudiziarie presunte, ma l'indomani ha ugualmente versato fr. 400.– a quel titolo. Ciò rende senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria (per analogia: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Losanna 1992, pag. 124 nel mezzo con richiamo).

                                         Per quel che concerne gli oneri della decisione impugnata, l'appellante ne chiede l'annullamento, ma non spiega perché, addebitandogli tali costi come parte soccombente, l'Autorità di vigilanza avrebbe abusato del suo potere d'apprezzamento (v. Borghi/ Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 2 in fine ad art. 28 LPAmm). Al riguardo l'appello si rivela pertanto irricevibile.

                                13.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Senza riguardo a questioni di valore, considerata nella fattispecie la natura del provvedimento.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art.313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

                                   4.   Intimazione a:

–; –; –.

                                         Comunicazione a:

                                         –,;

                                         – , ,.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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