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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 21.10.2009 11.2007.163

October 21, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,135 words·~16 min·5

Summary

Contributo alimentare per la moglie dopo il divorzio

Full text

Incarto n. 11.2007.163

Lugano, 21 ottobre 2009/rs    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.84 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale, già su richiesta unilaterale) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campa­gna promossa con petizione del 30 giugno 2006 da

 AP 1   (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro  

 AO 1   (patrocinata dall'  PA 2 );

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 25 settembre 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 4 settembre 2007 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (12 gennaio 1958) e AO 1 (24 giugno 1945) si sono sposati ad __________ il 22 aprile 1994. Entrambi avevano già figli di prime nozze: lo sposo era già padre di F__________ (10 gennaio 1982) e A__________ (29 gennaio 1986), la sposa era già madre di __________ (20 dicembre 1969). Dal secondo matrimonio non sono nati figli. Il marito lavora per la __________, la moglie non ha più svolto attività lucrativa dopo il matrimonio. I coniugi si sono separati nel dicembre del 2000, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________. In esito a una procedura a tutela dell'unione coniugale da lui promossa il 21 febbraio 2001, il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha omologato un accordo del 9 marzo 2001 in virtù del quale AP 1 si impegnava a versare alla moglie un contributo alimentare di fr. 1270.– mensili dal 1° aprile 2001. AO 1 è stata posta al beneficio, dal 1° gennaio 2002, di una mezza rendita d'invalidità.

                                  B.   Il 30 giugno 2006 AP 1 ha intentato davanti al medesimo Pretore una causa unilaterale di divorzio, proponendo che in seguito allo scioglimento del matrimonio il mobilio dell'abitazione coniugale fosse attribuito alla moglie e l'automobile a lui, che

                                         ogni coniuge conservasse la proprietà dei beni in suo possesso e rimanesse debitore degli obblighi personalmente contratti, come pure che le prestazioni d'uscita acquisite durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza fossero suddivise a metà. Nella sua risposta del 24 agosto 2006 la moglie ha aderito al principio del divorzio e alle richieste del marito, ma ha preteso un contributo alimentare indicizzato (non cifrato), instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha trattato la causa come azione di divorzio su richiesta comune con accordo parziale. All'udienza del 14 novembre 2006 i coniugi hanno poi riaffermato la volontà di divorziare e di demandare al giudice la decisione sulle conseguenze oggetto di disaccordo. Tutt'e due hanno ribadito la loro posizione anche dopo il termine bimensile di riflessione.

                                  C.   Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel proprio memoriale del 2 luglio 2007 AP 1 ha ribadito le richieste formulate con la petizione, rifiutando ogni contributo alimentare alla moglie. Nel suo allegato, di quello stesso 2 luglio 2007, AO 1 ha riaffermato a sua volta le domande contenute nella risposta, salvo indicare in fr. 2384.75 mensili l'ammontare del contributo indicizzato per sé e rivendicare un conguaglio di fr. 120 199.20 in liquidazione del regime dei beni. Con ordinanza del 19 luglio 2007 il Pretore ha poi invitato la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI a comunicare la presumibile entità della rendita AVS che sarebbe spettata a AO 1 dopo i 64 anni e il 3 agosto 2007 ha assegnato alle parti un termine per esprimersi in proposito. AP 1 ha dichiarato il 3 settembre 2007 di prendere atto che l'importo da trasferire alla moglie a titolo di “secon­do pilastro” risultava di fr. 37 169.–. AO 1 ha dichiarato quello stesso giorno di limitare al giugno del 2009 il contributo indicizzato di fr. 2384.75 mensili preteso per sé, riducendolo dopo di allora a fr. 1234.– mensili, e riconoscendo in fr. 38 000.– la som­ma a lei spettante in applicazione dell'art. 122 CC.

                                  D.   Statuendo con sentenza del 4 settembre 2007, il Pretore ha pronunciato il divorzio, ha condannato AP 1 a versare alla moglie un contributo indicizzato di fr. 2000.– mensili fino al pensionamento della beneficiaria e di fr. 885.– mensili fino al pensionamento proprio, ha accertato l'avvenuta liquidazione del regime dei beni e ha ordinato alla cassa pensione del marito di trasferire fr. 37 714.– su un conto vincolato di libero passaggio intestato alla moglie. La tassa di giustizia e le spese (fr. 1300.– complessivi) state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. AO 1 è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

                                  E.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 25 settembre 2007 per ottenere che il contributo alimentare in favore della moglie sia annullato e gli oneri processuali siano posti a carico di quest'ultima, con obbligo per costei di rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. L'appello non ha formato oggetto di intimazione. Un documento nuovo insinuato dall'appellante a questa Camera il 24 gennaio 2008 è stato ritornato al mittente, siccome irricevibile (art. 423b cpv. 2 CPC), con ordinanza presidenziale del 30 gennaio 2008.

Considerando

in diritto:                  1.   Litigioso rimane unicamente, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. Al riguardo il Pretore ha rilevato che il matrimonio ha comportato per AO 1, a 49 anni, la fine dell'attività lucrativa. Valutato il riparto dei ruoli assunto dai coniugi in costanza di matrimonio, la durata della vita in comune (quasi sette anni), l'età della moglie al momento della separazione (56 anni), lo stato di salute di lei (al beneficio di una mezza rendita di invalidità dal 1° gennaio 2002) e l'impossibilità per la medesima di reinserirsi in una professione (ancor meno a 62 anni), ma tenuto conto anche del lungo periodo di separazione (quasi sette anni), il Pretore ha reputato che a AO 1 andasse garantito il tenore di vita condotto durante quest'ultimo periodo. Accertato il di lei fabbisogno minimo in fr. 2961.– mensili e dedotta la mezza rendita d'invalidità (fr. 959.– mensili), egli ha stimato in fr. 2000.– mensili quanto manca all'interessata per assicurarsi quel livello di vita (consid. 9 e 10a). Ciò posto, il Pretore ha verificato che AP 1 fosse in grado di corrispondere simile importo. Appurato così il reddito di lui in fr. 5433.70 mensili, egli ha ne calcolato il fabbisogno minimo in fr. 3281.– mensili, constatando una disponibilità mensile di fr. 2152.70, sufficiente per ero­gare fr. 2000.– mensili alla moglie (consid. 10b).

                                         Dopo il pensionamento il Pretore ha ricordato che AO 1 avrebbe percepito una rendita AVS di fr. 1916.– mensili e una rendita del “secondo pilastro” (prodotta dal capitale pensionistico

                                         di fr. 37 714.–) di presumibili fr. 160.– mensili, per un totale di fr. 2076.– mensili. Le sarebbero mancati di conseguenza fr. 885.– mensili per integrare il citato fabbisogno minimo di fr. 2961.– mensili. Onde un contributo alimentare di fr. 885.– mensili dal pensionamento in poi (consid. 11c).

                                   2.   L'appellante fa valere anzitutto che davanti al Pretore la moglie ha definito solo nel memoriale conclusivo del 2 luglio 2007 l'ammontare del contributo alimentare richiesto, troppo tardi perché la pretesa potesse essere presa in considerazione (art. 165 CPC). Nel merito egli si duole che in quasi sette anni di separazione AO 1 non abbia intrapreso alcunché per reinserirsi nel mondo del lavoro (almeno nella misura in cui era abile ad esercitare un'attività lucrativa), pur avendo una formazione di segretaria, parlando correntemente due lingue e non avendo figli cui accudire. Già oggi – continua l'appellante – essa guadagna fr. 250.–/300.– mensili portando a spasso il cane di conoscenti. Avesse ripreso l'attività di segretaria (a tempo parziale), essa avrebbe potuto conseguire altri fr. 700.– mensili che le avrebbero consentito di provvedere da sé al proprio debito mantenimento. Inoltre – egli soggiunge – il tenore di vita di AO 1 durante la separazione era quello che le consentiva il contributo ali­mentare di fr. 1270.– mensili erogatole in virtù dell'accordo concluso il 9 marzo 2001 nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale. In nessun caso può essergli imposto, dunque, un contributo alimentare più elevato.

                                   3.   Fino al passaggio in giudicato degli effetti del divorzio (e non solo fino al passaggio in giudicato dello scioglimento del matrimonio) i contributi di mantenimento per moglie e figli continuano a essere disciplinati dall'assetto provvisionale (RtiD I-2006 pag. 670 in alto con richiami). Ove non sussista un assetto provvisionale – come nella fattispecie – continuano ad applicarsi i contributi alimentari fissati dal giudice della protezione dell'unione coniugale (Bräm in: Zürcher Kommentar, 3ª edizione, n. 41 ad art. 179 CC con numerosi rinvii; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 15 ad art. 179 CC; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2008.35 del 16 maggio 2008, consid. 4). In concreto gli effetti del divorzio sono ancora parzialmente litigiosi. Il contributo alimentare per la moglie continua a essere disciplinato pertanto dall'accordo omologato il 9 marzo 2001 dal giudice della protezione dell'unione coniugale. Ora, il 24 giugno 2009 AO 1 ha raggiunto l'età del pensionamento. Il contributo fissato dal Pretore per il lasso di tempo che sarebbe intercorso, dopo il divorzio, fino pensionamento della beneficiaria è divenuto così senza oggetto. Caduco, su questo punto l'appello va stralciato dai ruoli.

                                   4.   Quanto al contributo alimentare per la moglie dopo il pensionamento, l'appellante non muove censure. Non contesta che AO 1 abbia un fabbisogno minimo di fr. 2961.– mensili, né discute l'ammontare della rendita AVS (fr. 1916.– mensili) o critica quello del “secondo pilastro” (fr. 160.– calcolati dal Pretore). Nemmeno asserisce, per avventura, che l'interessata debba finanziare da sé – e come – il proprio “debito mantenimento” (nel senso dell'art. 125 cpv. 1 CC). Anzi, al periodo dopo il pensionamento della beneficiaria l'appellante neppure allude, di modo che in proposito l'appello potrebbe essere dichiarato inammissibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5). In realtà, a ben vedere, l'argomento secondo cui la richiesta di contributo andava respinta già per il fatto che AO 1 aveva indicato la cifra solo nel memoriale conclusivo può riferirsi anche al periodo dopo il pensionamento. Occorre quindi esaminarne la fondatezza.

                                         a)   La questione legata al contributo di mantenimento che un coniuge deve all'altro dopo il divorzio non è disciplinata dal principio inquisitorio, né per diritto federale (cfr. Sutter/Frei­burghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 121 ad art. 125 CC; Gloor/Spycher in: Basler Kom­mentar, ZGB I, 3ª edizio­ne, n. 43 ad art. 125), né secondo la procedura ticinese (che nulla contempla al riguardo). Incombe dunque al richiedente formulare la pretesa (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4a). E siccome si tratta di una pretesa pecuniaria, essa va per quanto possibile cifrata (Vogel/Spühler, Grund­riss des Zivilprozessrechts, 8ª edizione, pag. 188 n. 5 e 5a). A che stadio del processo ciò debba avvenire il diritto federale non precisa, limitandosi a disporre che in caso di divorzio su richie­sta comune con accordo parziale “ogni coniuge inoltra le proprie conclusioni in merito alle conseguenze del divorzio sulle quali sussiste disaccordo” (art. 112 cpv. 3 prima frase CC). Il diritto ticinese prevede che ciò deve avvenire sin dall'inizio della causa (art. 422 cpv. 1 CPC). Poco importa che la procedura di divorzio su richie­sta comune con accordo parziale faccia seguito a una procedura di divorzio originariamente promossa su richiesta unilaterale (art. 423 cpv. 3 CPC).

                                         b)   In concreto AO 1 aveva, nella risposta del 24 agosto 2006 alla petizione del marito, lasciato in bianco l'ammontare del contributo alimentare preteso (richiesta di giudizio a pag. 11 in alto), sostenendo di non avere elementi sufficienti per determinarlo (pag. 8 in alto). Se non che, essa medesima riconosceva nel memoriale di presumere quanto guadagnasse l'attore (almeno fr. 5500.– mensili) e di essere certa che costui le dovesse un contributo di mantenimento (loc. cit.). In simili circostanze non si vede perché in base al proprio fabbisogno essa non fosse in grado di definire la somma almeno per quanto possibile, nulla impe­den­dole di riservarne l'adeguamento alle risultanze istruttorie (Vogel/ Spühler, op. cit., pag. 189 n. 5e con riferimenti).

                                         c)   Sta di fatto che, comunque fosse, nella risposta AO 1 ha avanzato – e motivato – la pretesa. Non era quindi preclusa dai suoi diritti (diversamente dal coniuge che non risponde a una petizione di divorzio nel termine dell'art. 169 cpv. 1 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2005.114 del 24 gennaio 2006, consid. 4a). Spettava al Pretore, in siffatte condizioni, fissare all'interessata “un termine non prorogabile di dieci giorni” per indicare la cifra (art. 422 cpv. 1 CPC). Il Pretore non avendo rilevato il difetto, toccava ad AP 1 farsi parte diligente e sollecitare il giudice a intervenire. Invece egli ha atteso pressoché un anno per censurare la mancanza (memoriale conclusivo, pag. 3 in alto), rinunciando finanche al dibattimento finale (lettera del 2 luglio 2007), nel cui ambito avreb­be potuto confrontarsi con l'importo indicato dalla moglie nel memoriale conclusivo. Lamentare in secondo grado un vizio di forma che si sarebbe potuto far sanare all'inizio del processo non è tuttavia ammissibile. L'appello si rivela così privo di consistenza.

                                   5.   Nell'appello AP 1 postula altresì l'addebito degli oneri di prima sede alla moglie, con obbligo per quest'ultima di rifondergli fr. 4000.– a titolo di ripetibili. Tale domanda non ha tuttavia portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta diviene a sua volta senza oggetto.

                                   6.   Relativamente agli oneri del giudizio odierno, nella misura in cui l'appello è divenuto senza oggetto fa stato per analogia l'art. 72 della legge federale sulla procedura civile (I CCA, sentenza inc. 11.1995.48 del 1° febbraio 1996, consid. 6 con rinvii; v. anche: Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 9 ad art. 151 e n. 4 in fine ad art. 351). Tale norma dispone che in siffatte eventualità il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e sta­tuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello sta­to delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. Ove una causa divenga priva d'oggetto o d'interesse giuridico, in altri termini, il giudice valuta sommariamente, per decidere chi e in che misura debba sopportare le spese e le ripetibili, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite (cfr. RtiD I-2004 pag. 488 consid. 7).

                                         Nel caso specifico l'appellante criticava il contributo in favore della moglie fissato dal Pretore per il lasso di tempo che sarebbe intercorso, dopo il divorzio, fino pensionamento della beneficiaria con l'argomento che in quasi sette anni di separazione AO 1 non aveva intrapreso alcunché per reinserirsi nel mondo del lavoro. Egli dimenticava però che il problema di sapere se e in che misura un coniuge liberato da compiti legati alla cura del­l'economia domestica in seguito alla separazione di fatto sia tenuto a usare altrimenti la sua forza lavorativa, esercitando o

                                         estendendo un'attività rimunerata, non dipendeva solo dalla capacità lucrativa del soggetto. Questa Camera ha esplicitamente riassunto, in giurisprudenza pubblicata, quali condizioni ulteriori devono ricorrere a tal fine (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4, ribadito in RtiD I-2007 pag. 739 consid. 6b). Simili presupposti nemmeno erano accennati da AP 1, sicché l'appello sarebbe apparso già a prima vista carente di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         Quanto alla possibilità per la moglie di riprendere un lavoro durante la causa di divorzio, l'appellante non pretendeva che a 61 anni AO 1 (invalida al 50%) avesse ancora opportunità di guadagno, tanto meno dopo essere era rimasta lontana oltre un decennio da qualsiasi professione. Lamentava che alla moglie non fosse stato computato il reddito di fr. 250.–/300.– mensili da lei conseguito portando a spasso il cane di conoscenti, ma tale entrata non poteva seriamente definirsi duratura (“Il cane è malandato e presto morirà”: interrogatorio formale del 14 maggio 2007, risposta n. 5; memoriale conclusivo del 2 luglio 2007, pag. 8 lett. c). Quanto all'argomentazione secondo cui il tenore di vita di AO 1 durante la separazione era quello che le consentiva il contributo alimentare di fr. 1270.– mensili erogatole in virtù dell'accordo concluso il 9 marzo 2001 nell'ambito della procedura a protezione dell'unione coniugale, l'appellante disconosceva con ogni evidenza che il livello di vita di un coniuge dipende dal relativo fabbisogno e non dall'eventuale contributo alimentare ricevuto dall'altro. Che poi il fabbisogno della moglie ammonti a fr. 2961.– mensili non era – come detto – contestato nell'appello. Ne segue che, non fosse diventata senza oggetto, l'impugnazione sarebbe stata con ogni verosimiglianza destinata all'insuccesso. Gli oneri processuali vanno pertanto addebitati all'appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va ridotta perché al riguardo non interviene un giudizio di merito (art. 21 LTG per analogia).

                                   7.   Nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto, l'appello va parimenti respinto, come si è spiegato al consid. 4. Anche al riguardo la tassa di giustizia e le spese seguono perciò la soccombenza dell'appellante. Non si pone invece problema di ripetibili alla controparte, l'appello non essendo stato notificato per osservazioni.

                                   8.   Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore di causa ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF raggiunge sicuramente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, anche considerando il solo contributo alimentare dopo il pensionamento della moglie.

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui non è divenuto senza oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 650.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 700.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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