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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.02.2009 11.2007.137

February 18, 2009·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·6,548 words·~33 min·6

Summary

Divisione ereditaria. Contestazione dell'inventario successorio: obbligo di collazione.

Full text

Incarti n. 11.2007.137 11.2007.144

Lugano 18 febbraio 2009/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Pontarolo, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.167 (divisione ereditaria: contestazione di inventario) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 16 giugno 2005 da

 AP 1,   (patrocinato dall'  PA 1 )  

contro

 AO 1,   (patrocinato dall'  PA 2 )

come pure nella causa inc. DI.2005.167 della medesima Pretura promossa con petizione del 16 giugno 2005 da AO 1 contro AP 1;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 31 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 20 agosto 2007 dal Pretore del Distretto di Bellinzona (inc. DI.2005.177);

                                         2.   Se dev'essere accolto l'appello del 7 settembre 2007 presentato da AA 1 contro la sentenza 20 agosto 2007 emessa dal medesimo Pretore (inc. DI.2005.167);

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   __________ (1907), cittadino svizzero domiciliato a __________, è deceduto a __________ il 28 ottobre 1993 senza lasciare testamento. Suoi eredi sono la moglie __________ nata __________ (1916), anch'essa cittadina svizzera, il figlio AO 1 (1940) e il nipote AP 1 (1964), figlio di __________, figlia del defunto, morta il 21 gennaio 1984. Il 17 maggio 1994 costoro hanno sottoscritto un “accordo per la sistemazione dei loro rapporti di coeredi in seguito al decesso del dott. __________” nel quale hanno proceduto, in particolare, all'accertamento del compendio successorio e alla determinazione di alcuni anticipi ereditari. __________ è deceduta il 9 marzo 2003 a __________, dov'era domiciliata, lasciando i medesimi eredi del marito. Nel maggio del 2003 AO 1 e AP 1 hanno suddiviso il patrimonio della fondazione __________, costituta da __________ qualche anno prima.

                                  B.   Il 12 novembre 2003 e il 26 marzo 2004 AO 1 ha instato davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per la divisione delle due eredità. Con decreto del 27 maggio 2004 il Pretore ha accolto le richieste e ha nominato l'avv. __________ in qualità di notaio divisore (inc. DI.2003.3007 e 2004.89). Essendo sorte contestazioni sull'inventario – unico – per le due eredità, chiuso il 6 maggio 2005, il 20 maggio 2005 il notaio divisore ha trasmesso gli atti al Pretore, che il 27 maggio successivo ha assegnato agli eredi le cui rivendicazioni erano contestate un termine di venti giorni per far riconoscere in giudizio le loro pretese con la procedura accelerata (art. 479 cpv. 1 CPC).

                                  C.   Il 16 giugno 2005 AP 1 ha promosso causa perché nell'inventario fosse inserito un credito dell'eredità fu __________ verso AO 1 di fr. 1 468 029.– o, in subordine, perché tale importo fosse soggetto a collazione. Nella sua risposta del 6 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare si è tenuta l'11 ottobre 2005 (inc. DI.2005.167).

                                  D.   Nel frattempo, il 19 giugno 2005, AO 1 ha introdotto a sua volta una petizione contro AP 1 per ottenere che il convenuto fosse tenuto a restituire o a collazionare complessivi fr. 2 478 356.15, a restituire o a collazionare titoli (indeterminati) o il loro controvalore, come pure a retrocedere o a collazionare la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a __________. Egli ha chiesto altresì che nell'inventario fosse versata “documentazione inerente la spartizione del patrimonio della fondazione __________”, con sede nel __________. Nella sua risposta del 4 luglio 2005 AP 1 ha proposto di respingere la petizione. L'udienza preliminare si è tenuta il 27 settembre 2005 (inc. DI.2005.177).

                                  E.   Lo stesso 27 settembre 2007 il Segretario assessore ha riunito le due cause per l'istruttoria. L'assunzione delle prove è iniziata il 21 febbraio 2006 ed è terminata il 31 maggio successivo. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte del 16 aprile 2007 nelle quali hanno sostanzialmente ribadito i loro punti di vista.

F.Con sentenza del 20 agosto 2007 il Pretore ha accolto la petizione di AP 1 e ha accertato un credito dell'eredità fu __________ verso AO 1 di fr. 1 468 029.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 1976 al 15 dicembre 1990 e al 10% in poi, ordinando al notaio divisore di modificare conseguentemente l'inventario. La tassa di giustizia di fr. 6800.– e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 50 000.– per ripetibili (inc. DI. 2007.167).

G.    Statuendo quello stesso giorno, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione di AO 1, ordinando la modifica dell'inventario come segue:

                                         1.1    l'importo di fr. 700 000.– più interessi e frutti maturati fino al momento della divisione d'eredità, relativo al prelievo di cui al consid. 1a effettuato da AP 1 il 13 ottobre 1994 dal conto corrente __________ presso il __________ di __________ intestato alla defunta __________, è soggetto a collazione;

                                         1.2    l'importo di fr. 240 000.– più interessi e frutti maturati fino al momento della divisione d'eredità, relativo al prelievo effettuato da AP 1 il 24 giugno 1996, mediante bonifico bancario, dal conto corrente __________ presso il __________ di __________ intestato alla defunta __________, è soggetto a collazione;

                                         1.3    l'importo di fr. 7 000 000.– più interessi e frutti maturati fino al momento della divisione dell'eredità, relativo ai prelievi di titoli e di contante di cui ai consid. 1c e 1d effettuati da AP 1 da vari conti deposito presso il __________ di __________ intestato alla defunta __________, è soggetto a collazione;

                                         1.4    l'importo di fr. 90 000.– più interessi e frutti maturati fino al momento del­la divisione d'eredità, relativo al prelievo dal conto corrente __________ presso il __________ di __________ intestato alla defunta __________ effettuato da AP 1 il 18 dicembre 1998, è soggetto a collazione;

                                         1.5    l'importo di fr. 548 000.– più interessi e frutti maturati fino al momento della divisione d'eredità, inerente alla cessione dell'immobile di cui al foglio 2075 di __________ dalla defunta __________ a AP 1 con contratto del 3 novembre 1992, è inserito nell'inventario della defunta __________.

                                         La tassa di giustizia di fr. 20 000.– e le spese sono poste carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attore fr. 250 000.– per ripetibili (inc. DI.2007.177).

                                  H.   Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 31 agosto 2007 nel quale chiede che la petizione di AA 1sia respinta in ordine o, a titolo subordinato, sia accolta limitatamente all'obbligo di collazionare fr. 90 000.– (dispositivo pretorile n. 1.4). Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2007 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello (inc. 11.2007.137).

                                    I.   Intanto, il 7 settembre 2007, AO 1 ha appellato la sentenza del 20 agosto 2007 (inc. DI.2007.167) postulando, previa concessione dell'effetto sospensivo, il rigetto della petizione avversaria e la riforma in tal senso del giudizio impugnato. Con decreto del 12 settembre 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la richiesta di effetto sospensivo senza interesse. Nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2007 AA 1propone di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                   I.   Sull'appello di AP 1

                                   1.   La procedura di divisione riguarda cittadini svizzeri (originari di __________) deceduti con ultimo domicilio in Italia. La competenza del giudice svizzero è disciplinata tuttora, in tal caso, dall'art. 17 cpv. 4 del trattato di domicilio e consolare italo-svizzero del

                                         22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541), come pure dall'art. IV del protocollo concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conchiusi e firmati a Berna e Firenze tra la Svizzera e l'Italia il

                                         22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541.1). La normativa bilaterale, del resto, regola non solo il foro, ma anche il diritto applicabile (DTF 98 II 92 in fondo con richiamo, 120 II 295 consid. 2; Dutoit/ Knoepfler/Lalive/Mercier, Répertoire de droit international privé suisse, vol. 3, Berna 1986, pag. 129 n. 43 e pag. 130 n. 48).

                                   2.   Il Pretore ha accertato la tempestività dell'azione intentata da AO 1, presentata nel termine di 20 giorni impartitogli il 27 maggio 2005. L'appellante obietta che nulla dimostra l'invio del plico contenente la petizione, datata 19 giugno 2005, il 20 giugno 2005, tanto meno ove si consideri che esso è giunto in Pretura il 22 giugno successivo. Ora, come ha rilevato il Pretore, l'invio raccomandato contenente l'ordinanza del 27 maggio 2005, con cui l'attore si è visto assegnare il termine di 20 giorni per far riconoscere in giudizio le sue pretese è giunto all'interessato il

                                         30 maggio 2005 (doc. G, 2° foglio). Il termine è quindi cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto il 19 giugno 2005, ma si è prorogato fino a lunedì 20 giugno 2005 in virtù dell'art. 131 cpv. 3 CPC. Datata 19 giugno 2005, la petizione è stata spedita il giorno successivo, come risulta dalla conferma-ricevuta della Posta del 20 giugno 2005 (doc. G, 3° foglio). L'appellante non asserisce che quest'ultimo documento sia falso o inveritiero. Introdotta l'ultimo giorno utile, la petizione si dimostra quindi tempestiva. Su questo punto l'appello non merita ulteriore disamina.

                                   3.   L'appellante contesta l'obbligo di collazionare fr. 700 000.– riconducibili a parte di un prelevamento da lui eseguito il 13 ottobre 1994 da un conto intestato a __________. Il Pretore ha rilevato che per entrambi gli eredi tale importo configurava un anticipo ereditario elargito dalla nonna a AP 1 e che al momento della liberalità non risultava un esonero esplicito dall'obbligo di collazione, né un'intenzione del genere era stata espressa in seguito. Inoltre il Pretore ha ritenuto che la tesi dell'attore, secondo cui per volontà della nonna egli avesse trattenuto l'importo citato versandone poi la metà allo zio nel 2003, fosse poco credibile, apparendo inverosimile che l'attore avesse riconosciuto di dover versare metà dell'importo al convenuto sei anni, rispettivamente nove anni, dopo il prelevamento. Per il primo giudice tale somma soggiace quindi a collazione giusta l'art. 626 CC.

                                         a)   L'appellante ribadisce di avere versato allo zio fr. 350 000.–(la metà di quanto ricevuto), come dimostrerebbe una sua lettera del 22 febbraio 2000 allo zio e una lettera di quest'ultimo, datata 10 aprile 2003. Per di più, AO 1 non avrebbe mai negato di avere ricevuto tale importo, né avrebbe mai indicato il motivo per cui avrebbe ricevuto la somma. Anzi, dopo avere sostenuto in un primo tempo che questa si riferiva alla metà del valore di un immobile a __________ venduto da __________ a AP 1, egli ha preteso in causa che egli collazionasse tanto fr. 700 000.– quanto l'immobile. L'appellante fa valere altresì che l'attore, in realtà, non ha mai seriamente contestato la sua tesi, tant'è che nella replica ha confermato l'avvenuto conguaglio nei termini da lui indicati, escludendo pertanto che l'importo si riferisse al valore dell'immobile. Per l'appellante, in sintesi, il Pretore non poteva imporgli la collazione di fr. 700 000.– e dell'appartamento a __________.

                                         b)   Come risulta dagli atti, il 15 settembre 2004 AO 1 ha preteso dinanzi al notaio che si collazionasse l'importo di fr. 805 000.– “percepiti dal sig. AP 1 in data 11.10.1994 e provenienti dal conto della decuis” (doc. 2 nell'inc. DI.2005.167). Da parte sua AP 1, il 15 settembre 2004, ha ammesso di avere ricevuto un anticipo ereditario di fr. 700 000.– (doc. B nell'inc. DI.2005.167), specificando però che si trattava della differenza tra il prelevamento di fr. 805 000.– avvenuto il 13 ottobre 1994 dal conto della nonna e quanto da lui restituito (fr. 105 000.–: doc. B, pag. 16 n. 2.2). Sulla base dei giustificativi prodotti il notaio ha ritenuto verosimile quest'ultima versione dei fatti e ha incluso fra gli attivi della successione fu __________ fr. 700 000.– a tale titolo (doc. B, pag. 16 n. 2.3). Al capitolo “Pretese degli eredi” egli ha poi inserito la collazione di fr. 105 000.– pretesa da AO 1 “con riferimento al bonifico del 13.10.1994” e ha raccolto la contestazione di AP 1 “a motivo del sopra citato versamento”. In circostanze del genere la questione dei fr. 700 000.– riferita al prelievo bancario dell'ottobre 1994, ammessa dal convenuto, risultava essere stata chiarita davanti al notaio, pubblico ufficiale e ausiliario del giudice (RtiD II-2004 pag. 659), sicché la contestazione sussisteva solo per la differenza di fr. 105 000.–.

                                               Certo, davanti al notaio AO 1 ha affermato che l'importo di fr. 700 000.– corrispondeva in realtà al valore attribuito all'immobile di __________ e che nell'ambito della liquidazione del patrimonio della fondazione __________ il nipote si era riconosciuto debitore per fr. 350 000.– (doc. B, pag. 6 n. 2.3). Se non che, dopo la spiegazione data da quest'ultimo egli ha limitato la sua pretesa a fr. 105 000.–, salvo poi avanzare un'altra pretesa di fr. 700 000.– “con riferimento all'asserita vendita (…) dell'appartamento di cui al foglio 2075 di __________”. E tale pretesa è stata ribadita nelle successive osservazioni del 18 aprile 2005, in cui AO 1 ha chiesto unicamente di inserire nell'inventario un credito di fr. 700 000.– vantato da __________ nei confronti del nipote quale “insoluto prezzo di compravendita di un appartamento a __________” (doc. B, pag. 26 in fine). L'oggetto della contestazione giudiziaria riferito al prelevamento del 1994 era dunque circoscritto ai fr. 105 000.–. Nelle circostanze illustrate l'attore non aveva alcun interesse a chiedere l'inserimento nell'inventario di quanto l'altro erede aveva già ammesso, non asserendo egli che quell'importo avesse un'altra causale. Ne discende che su questo punto la petizione andava finanche dichiarata priva d'oggetto. Provvisto di buon diritto, su questo punto l'appello merita accoglimento.

                                   4.   L'appellante insorge contro l'obbligo di collazionare l'importo di fr. 7 000 000.–. Al riguardo il Pretore ha accertato che tra il 27 e il 31 dicembre 1996 AP 1 aveva prelevato da un conto presso il __________ di __________ appartenente a __________ titoli e contanti per complessivi fr. 7 000 000.– in virtù di uno scritto autografo del 23 dicembre 1996 in cui __________ chiedeva a __________, il quale curava la gestione del suo patrimonio, di “mettere a disposizione” del nipote la somma citata. Per il primo giudice l'espressione “mettere a disposizione” implicava, nella sua tipica accezione, una controprestazione oppure la restituzione della prestazione stessa, esclusa quindi una donazione. Considerata l'entità della cifra – egli ha soggiunto – ove si fosse trattato di una donazione, __________, persona avveduta, precisa e formale, ne avrebbe senz'altro fatto cenno nello scritto. Inoltre, secondo il Pretore, anche volendo supporre che il trasferimento di fr. 7 000 000.– rappresentasse una liberalità, questa non poteva configurare un regalo d'occasione a norma dell'art. 632 CC, ma raffigurava un anticipo ereditario soggetto a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC, tanto più che agli atti non figura alcuna dispensa dall'obbligo.

                                         a)   Nell'appello AP 1 contesta l'interpretazione data dal Pretore alla locuzione “mettere a disposizione” usata nel noto scritto del 23 dicembre 1996, rilevando che essa può anche significare “dare in esecuzione di una donazione”. A suo parere poi il primo giudice non ha tenuto conto di numerose prove attestanti la volontà della nonna di gratificarlo in modo speciale. A prescindere dallo scritto 23 dicembre 1996, egli epiloga, dopo il prelevamento dei fr. 7 000 000.– __________ ha costituito una fondazione nella quale ha riversato tutti i suoi beni allo scopo di predisporre la sua successione, volendo essa suddividere il patrimonio rimanente tra gli eredi in ragione di metà ciascuno. Infine la volontà di donargli tale importo – e quindi di escludere un trattamento paritario fra eredi – emergerebbe dalla deposizione di __________.

                                         b)   Dal fascicolo processuale risulta che il 23 dicembre 1996  __________ ha invitato __________, il quale si occupava della gestione del suo patrimonio al __________ di __________, a “mettere a disposizione” del nipote fr. 7 000 000.– (doc. B, inserto W). Le parti hanno dibattuto sul significato di tale locuzione. Diretta al funzionario di banca, in realtà essa non poteva che essere intesa come autorizzazione della titolare del conto al prelevamento, da parte di AP 1, dell'importo indicato. Lo stesso funzionario ha confermato di avere sollecitato AP 1 a produrre un “documento firmato dalla nonna, dato l'importo non indifferente”, il quale “confermasse l'intenzione di costei di procedere all'operazione” (deposizione del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 10). Sulla causale del versamento il documento è e rimane silente.

                                         c)   In una dichiarazione del 30 luglio 2005 __________ ha affermato invero che __________ gli aveva riferito nel 1994 di “volere fare un cospicuo regalo, alcuni milioni di franchi, al nipote AP 1”. Al punto che “in seguito più volte ribadì lo stesso concetto e sempre con maggiore determinazione, questo fra il 1995 e il 1996”. Anzi, “un'ultima volta a gennaio del 1997 (…) ritornò sull'argomento, questa volta per dirmi che finalmente aveva fatto al nipote AP 1 quell'importante regalo di cui più volte avevamo parlato” (doc. 1). Sentito personalmente, __________ ha confermato il contenuto di tale dichiarazione (commissione rogatoria del 18 settembre 2006, risposte n. 2.2., 2.18, 19 e 21). È vero che fra lui e AP 1 vi sono legami di amicizia e frequentazione. Nulla induce a credere tuttavia, né AO 1 sostiene, che il testimone abbia dichiarato il falso.

                                         d)   Sta di fatto che, si accreditasse pure la tesi della donazione, la consegna di fr. 7 000 000.– a AP 1 si configura in ogni modo come liberalità soggetta a collazione giusta l'art. 626 cpv. 2 CC. Secondo tale norma in effetti, salvo

                                               espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a collazione tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Tali liberalità si contraddistinguono per il carattere di “dote”: esse sono destinate a finanziare, assicurare o migliorare l'esistenza del beneficiario (DTF 131 III 55 consid. 4.1.2 con richiami; Steinauer, Les droits des successions, Berna 2006, pag. 120 n. 184). “Dote” sussiste altresì ove si tratti di garantire al discendente un certo agio finanziario (Steinauer, op. cit., pag. 120 n. 185 con riferimento alla nota 40). Decisivo è lo scopo della liberalità, non il modo in cui essa è avvenuta. Provare la destinazione della liberalità incombe a chi richiede la collazione; il carattere di “dote” va ammesso, in ogni modo, qualora l'esistenza del beneficiario risulti oggettivamente agevolata dalla liberalità, seppure questa sia stata elargita con altri intendimenti (Steinauer, op. cit., pag. 121 n. 186 e 186a con riferimento alla nota 40). In concreto non si può dire che una donazione di fr. 7 000 000.– non fosse atta a migliorare notevolmente la situazione finanziaria del nipote. Ciò posto, mancando

                                               un'espressa dispensa da parte della donante (che nemmeno __________ adduce essere stata rilasciata), la somma soggiace per principio a collazione.

                                         e)   L'appellante chiede di accertare che, comunque sia, egli è dispensato dal collazionare le liberalità eccedenti la sua quota ereditaria. Ora, se le liberalità eccedono l'importo della quota ereditaria, ma è provato che con ciò il disponente ha voluto favorire l'erede di cui si tratta, l'eccedenza non è soggetta a collazione, riservata ai coeredi l'azione di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC). La prova della dispensa, che non esige una forma particolare né dev'essere espressa, può essere recata in qualsiasi modo (DTF 77 II 232 consid. 3b; Stei­nauer, op. cit., pag. 151 n. 244e) e incombe al beneficiario della liberalità (Burckhardt Bertossa in: Praxis­kommentar Erbrecht, Basilea 2007, n. 8 ad art. 629 CC).

                                               L'appellante sostiene che la nonna ha voluto favorirlo, ove si consideri che dopo la liberalità __________ ha costituito una fondazione nel __________ in cui ha riversato tutto il suo patrimonio e ha disposto che questo fosse diviso tra gli eredi in parti uguali. A prescindere dal fatto però che non è dato di sapere se la liberalità in questione ecceda davvero l'importo della quota ereditaria in favore dell'appellante, il solo fatto che __________ prediligesse il nipote rispetto al figlio (deposizione di __________: commissione rogatoria del 18 settembre 2006, risposte n. 2.16 e 17) ancora non significa che per atti concludenti essa intendesse favorire il primo al punto da dispensarlo da collazione, seppure al nipote essa abbia elargito un'importante liberalità. Perché poi __________ abbia costituito la fondazione __________, di cui si ignora il momento esatto della costituzione, e vi abbia fatto confluire tutto il suo patrimonio non è chiaro, né risulta che essa abbia dato disposizioni sul modo di ripartire tra gli eredi il capitale. Ne discende che su questo punto l'appello è destinato all'insuccesso.

                                   5.   L'appellante contesta l'obbligo di collazionare fr. 240 000.– da lui prelevati il 24 giugno 1996 da un conto bancario di __________. A mente del Pretore “effettivamente, dal doc. B, inserto O si

                                         evince che in data 17 giugno 1996 vi è stato un bonifico da parte di __________, __________, pari a fr. 800 000.– in favore della defunta __________ conseguente alla vendita della collezione numismatica. Inoltre, solo qualche giorno più tardi, sullo stesso conto vi è stato un ordine di bonifico di fr. 240 000.– che, se si considera il conteggio dei rapporti di dare e avere tra gli eredi di cui al doc. B, inserto J, pag. 5 in fondo, può ragionevolmente essere posto in relazione con l'importo di fr. 279 433.– ivi figurante: anche quest'ultimo si riferisce infatti al ricavato di un'importante vendita di monete, le altre avendo fruttato un importo molto più ridotto. La somma di fr. 240 000.– costituisce in definitiva una quota parte ereditaria ricevuta dal convenuto, soggetta a collazione giusta l'art. 626 cpv. 1 CC”.

                                         a)   L'appellante sostiene che la somma di fr. 240 000.– è già compresa nell'importo di fr. 4 841 130.– da lui ha ricevuto in acconto della spettanza successoria. La cifra non va quindi collazionata due volte.

                                         b)   Dagli atti risulta che il 18 giugno 1996 la __________ di __________ ha versato sul conto n. __________ del __________, riconducibile a __________, fr. 800 000.– e che il 24 giugno successivo dal medesimo conto sono stati prelevati fr. 240 000.– (doc. B, inserto O). Che l'appellante abbia ricevuto quel denaro non è contestato. Le sue spiegazioni sono però poco convincenti. Davanti al notaio egli ha affermato che l'importo “costituirebbe la sua quota per il parziale rimborso del debito di AO 1 nei confronti della successione, e ciò in virtù di un accordo firmato anche da AO 1” (doc. B, pag. 7 n. 2.4 e pag. 17 punto 1.1), come ha ribadito nella risposta (pag. 7, ad 26). Nel memoriale conclusivo e in questa sede egli ha sostenuto invece che “ovviamente la somma di fr. 240 000.– è compresa nell'importo di fr. 4 841 130.–”, corrispondente a quanto egli ha dichiarato di avere complessivamente ricevuto come acconto sulle sue spettanze successorie. In realtà nessuna delle due allegazioni è stata dimostrata.

                                               Certo, all'inventario è accluso un conteggio dare e avere,

                                               firmato anche da AO 1, dal quale risulta che il

                                               20 giugno 1996 AP 1 ha ricevuto un anticipo di fr. 279 433.– quale parte del ricavato di fr. 805 748.– relativo alla vendita di monete (doc. B, inserto J pag. 5 in fine e inserto K pag. 6 in alto). Per tacere del fatto nondimeno che tali cifre divergono da quelle figuranti nei documenti bancari, nulla è dato di conoscere sulla composizione dell'importo di fr. 4 841 130.– che l'appellante assume avere ricevuto in acconto della quota ereditaria (doc. B nell'inc. DI.2005.167), tutti i conteggi allestiti dalle parti riportando totali diversi (doc. B, inserto I pag. 5, inserto J pag. 6 e inserto K pag. 7). Mancano dunque riscontri per ritenere con un minimo di affidabilità che l'importo fr. 240 000.– sia stato considerato nell'ambito della ripartizione del patrimonio della fondazione __________ (doc. B, inserto X). Anche su questo punto l'appello riesce così destituito di buon diritto.

                                   6.   L'appellante chiede infine di non dover collazionare la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a __________, vendutagli da __________ il 3 novembre 1992 (doc. D) e da lui in seguito alienata alla __________, di cui è unico avente diritto economico. Il Pretore ha reputato invece che il convenuto non avesse mai pagato il prezzo dell'immobile, quantunque pretendesse di avere tacitato la nonna in contanti. Egli ha rilevato che nulla era emerso dall'istruttoria a comprova del versamento, l'unico indizio consistendo nella dichiarazione resa dal convenuto stesso in sede di interrogatorio formale. Ciò posto, per il primo giudice la successione vanta nei confronti di lui una pretesa di fr. 548 000.– che va imputata nella quota del medesimo a mente dell'art. 614 CC, “nel senso che il credito di fr. 548 000.– è attribuito a AP 1 e va inserito perciò nell'inventario della defunta __________”.

                                         a)   Secondo l'appellante la richiesta dell'attore dev'essere respinta in ordine perché non formalmente notificata nel termine perentorio impartito dal notaio divisore. L'immobile non è quindi stato inserito nell'inventario, né le parti hanno discusso l'eventuale restituzione o la collazione del bene. La pretesa sarebbe quindi fuori contesto, tant'è che il Pretore non ha ordinato né la restituzione né la collazione del fondo. Per di più, nonostante l'immobile sia stato alienato da __________ nel 1992, l'attore mai ha preteso che fosse accertato un credito della successione nei suoi confronti corrispondente al prezzo di compravendita, né ha preteso che tale credito fosse incluso nell'inventario. Inserendo fr. 548 000.– tra gli attivi della successione il Pretore avrebbe adottato così un provve­dimento diverso da quello richiesto. Foss'anche ammissibile, poi, la rivendicazione dell'attore sarebbe infondata per avere  il Pretore trascurato che il prezzo di compravendita è stato corrisposto in contanti, come risulterebbe da tutta una serie di indizi.

                                         b)   Con la petizione del 19 giugno 2005 AO 1 ha postulato la restituzione o la collazione del noto immobile, domanda ribadita ancora nel memoriale conclusivo. Davanti al notaio egli aveva chiesto invece che fosse inserita nell'inventario una pretesa collazione di fr. 700 000.– per la compravendita (doc. B, pag. 20 n. 4 e pag. 26 in fine). Non essendovi identità tra le due pretese, l'azione andava respinta già per questo motivo.

                                         c)   Si volesse da ciò prescindere, nulla muterebbe. Dagli atti si desume che mediante contratto di cessione (Abtretungsvertrag) del 3 novembre 1992 __________ ha venduto al nipote AP 1 la proprietà per piani n. 50 444 del fondo base n. 2075 a __________, oltre a 1/27 della proprietà per piani n. 50 421, al prezzo di complessivi fr. 548 000.– (doc. D). Tale negozio giuridico non configura una liberalità soggetta a collazione nel senso dell'art. 626 CC. Gli eredi concordano invero sul fatto di avere valutato l'immobile, a un certo momento, fr. 700 000.–, ma ciò non basta per ritenere che la differenza di fr. 152 000.– costituisca una liberalità soggetta a collazione. Né è preteso che la compravendita celasse una donazione, fosse un atto simulato o sia stata stipulata con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima. In tali circostanze non rimane spazio per una collazione.

                                         d)   Fosse poi vero che, come AO 1 afferma, il nipote non ha mai versato il prezzo della compravendita, l'importo di fr. 528 000.– costituirebbe un credito della successione fu __________ nei confronti di AP 1, come corretta­mente ha rilevato il Pretore. L'attore tuttavia – si ripete – non ha mai chiesto che si accertasse l'esistenza di un tale credito della successione verso il convenuto. Nelle circostanze descritte il primo giudice ha effettivamente statuito su una pretesa diversa da quella che gli era stata sottoposta, in violazione dell'art. 86 CPC. Onde la fondatezza dell'appello.

                                   II.   Sull'appello di AO 1

                                   7.   Il Pretore ha accolto la petizione di AP 1, riconoscen­do alla successione fu __________ un credito di fr. 1 468 029.– verso AO 1. Per il primo giudice gli atti dimostrano che negli anni 1975/76 il convenuto aveva ricevuto dal padre un mutuo destinato ad aumentare il capitale della propria società __________. Il Pretore ha escluso per contro che tale prestito fosse già stato considerato nell'ambito dell'“accordo per la sistemazione dei rapporti di coeredi in seguito al decesso del dott. __________” del 17 maggio 1994, giacché nell'inventario stilato il

                                         9 marzo 1994 dalla __________ (allegato all'accordo) figuravano unicamente gli anticipi e i prestiti concessi da __________ al figlio dal 1987 in poi e non quelli anteriori, risalenti al 1975/76. Ne ha concluso, il Pretore, che l'importo di fr. 1 468 029.– corrisponde effettivamente a un mutuo stanziato da __________ al figlio, da imputare nella spettanza ereditaria di quest'ultimo in ossequio all'art. 614 CC.

                                   8.   L'appellante ribadisce che, una volta versatogli l'importo in questione per il risanamento della __________, il padre ha inteso “pareggiare i conti” facendo sì che l'altra figlia, __________, ricevesse il 10% delle azioni della società medesima. Ciò è stato confermato tanto da __________, consulente per la gestione finanziaria di alcuni beni della famiglia __________, quanto da __________, membro del consiglio di amministrazione della __________ Per AO 1, di conseguenza, le reciproche posizioni di dare e avere tra gli eredi sono state tacitate nell'ambito della spartizione del patrimonio relativo alla fondazione __________.

                                   9.   In concreto AP 1 ha comunicato al notaio una pretesa di collazione per la somma di fr. 1 468 029.70 ricevuta dallo zio a titolo di anticipo ereditario per il tramite della __________, come risultava da una lettera del 1° aprile 1976 indirizzata all'allora amministratore della __________ (doc. B, pag. 13 nell'inc. DI.2005. 177). Con la petizione del 16 giugno 2005 egli ha chiesto così di accertare che la successione fu __________ vanta nei confronti del convenuto un credito di fr. 1 468 029.– oltre interessi, rispettivamente – in subordine – di accertare che tale importo è soggetto a collazione. Ora, diversamente a quanto si è rilevato per la pretesa di AO 1 inerente alla proprietà per piani di __________ (sopra, consid. 6b), la pretesa formulata da AP 1 davanti al notaio corrisponde alla richiesta di giudizio. Sotto questo profilo la petizione era dunque ricevibile.

                                         a)   Che tra il gennaio del 1975 e il gennaio del 1976 AO 1 abbia ricevuto dal padre fr. 1 468 029.– complessivi (corrispondenti a Lit. 376 417 880.00) è incontestato (doc. B, inserto H nell'inc. DI.2005.177). Tale somma è pacificamente servita a risanare la __________ che il 28 gennaio 1975 ave­va chiesto al Tribunale civile di __________, 2ª sezione fallimentare, di essere ammessa alla procedura di amministrazione controllata (doc. 3 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1).

                                         b)   Dagli atti risulta altresì che AO 1 era socio acco­mandatario della __________ mentre le ditte __________ e __________ erano socie accomandanti. Nell'ambito dell'amministrazione controllata, il commissario giudiziale della __________ ha indicato dipoi che il disavanzo a bilancio sarebbe stato coperto (anche) con 300–350 milioni di lire messi a disposizione dalla __________ (doc. 5, allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). Il 24 settembre 1975 la __________ di __________ ha garantito inoltre alla __________ un cospi­cuo aiuto finanziario e il 24 ottobre successivo essa ne è diventata socia accomandante (doc. 7 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). L'8 novembre 1976, infine, la __________ è stata trasformata in __________, i cui azionisti erano la __________, la __________ (già __________) __________ e la __________ (doc. 10 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1).

                                         c)   Direttamente coinvolto nel risanamento della __________, __________, poi divenuto membro del consiglio di amministrazione della società, ha dichiarato che “dopo la trasformazione [della __________] in __________ nella società è subentrata come azionista la sorella __________, è rimasto AO 1 e c'ero anch'io. Il tutto attraverso una fiduciaria di nome __________. Io e __________ avevamo la stessa quota societaria del 10% e il rimanente 80% era nelle mani di AO 1, anche lui tramite società terze di nome __________ e __________. In seguito __________ ha preso il 10% di partecipazione e l'ha messo in un'altra società di nome __________ in modo che ognuno di noi potesse fare sostanzialmente quello che voleva. (…) La quota di __________ è stata da lei ottenuta in cambio del finanziamento di cui ho riferito in precedenza da parte di __________, su volontà di quest'ultimo. (…) La __________, all'epoca della nostra partecipazione di me e __________ nella __________ in ragione del 20%, era detenuta da noi due in ragione del 50% ciascuno” (deposizione del 21 febbraio 2006: verbali, pag. 8 e 9).

                                         d)   L'argomentazione dell'appellante, secondo cui il 10% delle azioni della __________ sarebbe stato venduto da AO 1 al padre, il quale avrebbe ceduto o donato i titoli all'altra figlia __________ per il tramite della __________ in modo da “pareggiare i conti” tra figli, non ha trovato riscontro istruttorio ed è anzi stata smentita. Resta il fatto che __________ ha acquisito per volontà del padre il 10% della società del fratello, attraverso la __________, dopo la trasformazione della ditta da società in accomandita semplice in società per azioni. Certo, nel 1971 la __________ aveva già beneficiato di un aumento di capitale di Lit. 50 000 000 sottoscritto dalla __________ (doc. 3 allegato alla lettera del 18 ottobre 2005 dell'avv. PA 1, nel fascicolo “edizione” da AP 1). Se non che, __________ è “subentrata come azionista [della __________]” dopo “la trasformazione in __________” (deposizione di __________: verbali, pag. 8). Che poi essa abbia personalmente finanziato aumenti di capitale della ditta è possibile (deposizione citata: verbali, pag. 8 e 9), ma ciò non toglie che il risanamento dell'azien­da sia avvenuto grazie al finanziamento di __________ (loc. cit.).

                                         e)   Contrariamente a quanto sostiene AP 1, l'entrata di __________ nella __________ non è pertanto avve­nuta nel 1971. __________ ha ottenuto la quota di partecipazione per volontà del padre in contropartita del finanziamento concesso dal padre stesso al figlio AO 1 nel 1975/76. Anche __________, già consulente finanziario per la gestione di taluni beni della famiglia __________, ha indirettamente confermato ciò quando ha dichiarato: “Dopo il risanamento della __________, dal 1985/86 sono poi rimasti azionisti la __________ (75%), la __________ (15%) e poi è subentrata con una quota del 10% la __________. (…) La __________ faceva capo sempre a AP 1 ed era stata voluta dal dott. __________ per garantire una partecipazione, ancorché non nella medesima percentuale della mamma, nella __________ da parte del nipote (essendo nel frattempo deceduta la mamma)” (deposizione di __________: verbali, pag. 7). È vero che la __________ è stata costituita nel 1986 (doc. 2 nell'inc. DI.2005.176), due anni dopo la morte di __________, ma costei – ha spiegato __________ – “il suo 10% [di __________] era per vero intenzionata a metterlo in quest'ultima società [__________], ma non so se sia riuscita a farlo perché è morta a cavallo della costituzione della società” (deposizione citata: verbali, pag. 9).

                                         f)    Alla luce di quanto precede AO 1 risulta avere sufficientemente dimostrato, in definitiva, di non avere alcun debito nei confronti del padre o, per lo meno, che il padre

                                               aveva già provveduto a “pareggiare i conti” tra i figli. L'appello rivelandosi fondato, la petizione deve così essere respinta.

                                  III.   Sugli oneri processuali e le ripetibili

                                10.   Gli oneri processuali relativi all'appello di AP 1, com­misurati all'entità della posta in gioco, seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante vede accogliere la sua domanda subordinata, nel senso che ottiene causa vinta sull'obbligo di collazione per complessivi fr. 1 045 000.–, ma esce sconfitto per altri fr. 7 240 000.–. Si giustifica quindi che sopporti sei settimi degli oneri processuali e che corrisponda alla controparte un'indennità per ripetibili ridotte. Gli oneri di prima sede seguono identica sorte. Quanto all'appello di AO 1, interamente vittorioso, gli oneri processuali vanno posti a carico di AP 1, che rifonderà alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili. Ciò vale anche per gli oneri di primo grado.

                                 IV.   Sui rimedi giuridici a livello federale

                                11.   Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF eccede di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:               I.   L'appello di AP 1 è parzialmente accolto, nel senso che la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. La petizione è parzialmente accolta e il brevetto __________del notaio __________ è modificato come segue:

a)   la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 240 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria riferiti al prelevamento eseguito da AP 1 il 24 giugno 1996 è ammessa nell'inventario (pag. 17, lett. C n. 1.1.1);

b)  la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per complessivi fr. 7 000 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria relativi a prelevamenti di titoli e contanti eseguiti da AP 1 è ammessa nell'inventario (pag. 17 e 18, lett. C dal n. 1.2 al n. 1.6);

c)   la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 90 000.–con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria riferita al prelevamento eseguito da AP 1 il 18 dicembre 1998 è ammessa nell'inventario (pag. 18, lett. C n. 1.1.7);

d)   la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 105 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria relativi al prelevamento del 13 ottobre 1994 è stralciata dall'inventario (pag. 19, lett. C n. 3);

e)   la pretesa di collazione avanzata da AO 1 per fr. 700 000.– con interessi e frutti maturati fino al momento della divisione ereditaria relativa alla vendita della proprietà per piani n. __________ del fondo base n. __________ di __________ è stralciata dall'inventario (pag. 20, lett. C n. 4).

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 20 000.– e le spese di fr. 200.–, con saldo da anticipare dall'attore, sono poste per un settimo a carico dell'attore e per il resto a carico del convenuto, che rifonderà all'attore fr. 215 000.– per ripetibili ridotte.

                                   II.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 10 450.–

                                         b)  spese                       fr.        50.–

                                                                                fr. 10 500.–

                                         sono posti per sei settimi a carico dell'appellante e per il resto

                                         a carico di AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 15 000.– per ripetibili ridotte.

                                   III.   L'appello di AO 1 è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

                                         1. La petizione è respinta.

                                         2.  La tassa di giustizia di fr. 6800.– e le spese di fr. 200.– sono poste a carico dell'attore, che rifonderà al convenuto fr. 50 000.– per ripetibili.

                                 IV.   Gli oneri di tale appello, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia                fr. 3400.–

                                         b)  spese                                  fr.     50.–

                                                                                           fr. 3450.–

                                         sono posti a carico di AP 1, che rifonderà all'appellante fr. 8000.– per ripetibili.

                                  V.   Intimazione a:

   ;  .

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.137 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 18.02.2009 11.2007.137 — Swissrulings