Skip to content

Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2008 11.2007.128

September 16, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·3,569 words·~18 min·6

Summary

Misure a protezione dell'unione coniugale: contributo di mantenimento per la moglie

Full text

Incarto n. 11.2007.128

Lugano 16 settembre 2008/sc    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2007.268 (protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 27 febbraio 2007 da

AO 1 (patrocinata dall' PA 2)  

contro

AP 1 (patrocinato dall' PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 24 agosto 2007 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 9 luglio 2007 (e interpretata il 16 agosto 2007) dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AP 1 (1953) e AO 1 (1953), cittadini italiani, hanno contratto matrimonio a __________ il 25 ottobre 1991. Al momento di sposarsi essi avevano già una figlia, A__________, nata il 19 febbraio 1987. Il marito beneficia ora di rendite d'invalidità. La moglie svolge lavori di pulizia a tempo parziale. I coniugi vivono separati dal gennaio del 2007, quando il marito si è trasferito, dopo un ricovero ospedaliero, in un appartamento a __________.

                                  B.   Il 27 febbraio 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione del-l'unione coniugale, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, un contributo alimentare per sé di fr. 2000.– mensili dal gennaio del 2007 “con riserva di adeguamento” e l'ingiunzione alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI di versarle direttamente la rendita completiva in suo favore di fr. 527.– mensili, oltre a trattenere dalla rendita AI del marito fr. 1473.– mensili, riversando il tutto a lei medesima. Con decreto cautelare emanato l'indomani inaudita parte il Pretore ha autorizzato l'istante a riscuotere direttamente la rendita completiva AI di sua spettanza.

                                  C.   All'udienza del 9 marzo 2007, indetta per la discussione, AP 1 ha aderito alla richiesta di vivere separati, ha offerto alla moglie un contributo alimentare di fr. 394.37 mensili dall'ottobre del 2007 e il versamento diretto della rendita completiva AI. Da parte sua egli ha chiesto, già in via cautelare, la restituzione di fr. 38 880.65 (parte di quanto la moglie aveva prelevato da un conto comune) o, in subordine, la compensazione di tale importo con il contributo alimentare o, in via ancor più subordinata, il deposito della somma in Pretura o su un conto congiunto, oltre alla restituzione di alcuni beni. Egli ha instato altresì per il beneficio dell'assistenza giudiziaria nell'ipotesi in cui la moglie non fosse stata obbligata a restituirgli l'importo citato. Con decisione del

                                         22 marzo 2007 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata da AO 1.

                                  D.   Ultimata il 2 maggio 2007 l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 22 maggio 2007 l'istante ha ribadito le proprie domande, riducendo nondimeno a fr. 1500.– mensili la pretesa di contributo alimentare e adeguando la richiesta di trattenuta dalla rendita AI o di cassa pensione del marito. Nel suo allegato del

                                         23 maggio 2007 il convenuto ha riconfermato le proprie richieste, salvo aumentare il contributo alimentare offerto a fr. 1520.20 mensili dal gennaio al marzo del 2007, da cui dedurre fr. 2280.– già prelevati dalla moglie, e a fr. 948.20 mensili dopo di allora.

                                  E.   Con sentenza del 9 luglio 2007 il Pretore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha assegnato l'alloggio coniugale alla moglie (autorizzando il marito a prelevare determinati oggetti ed effetti personali), ha fissato il contributo di mantenimento litigioso a fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2007 “già compresa la rendita completiva percepita dalla moglie” (dispositivo n. 5) e ha ordinato a quest'ultima di depositare immediatamente su un conto congiunto con il marito l'importo di  fr. 38 880.65. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Contestualmente il Pretore ha respinto anche la domanda di assistenza giudiziaria presentata dal convenuto.

                                  F.   Il 17 luglio 2007 AO 1 si è rivolta al Pretore in via d'interpretazione, chiedendogli di chiarire che il contributo alimentare per lei di fr. 1500.– mensili previsto nel dispositivo n. 5 della sentenza citata deve intendersi “in aggiunta alla rendita completiva”. Nelle sue osservazioni del 6 agosto 2007 AP 1 ha proposto di dichiarare l'istanza irricevibile o, in subordine, di respingerla. Statuendo il 16 agosto 2007, il Pretore ha accolto la domanda e ha precisato che il contributo di mantenimento ammonta a fr. 1500.– mensili “oltre la rendita completiva che continuerà a essere percepita dalla moglie”. In esito a tale giudizio non sono state prelevate tasse o spese né sono state assegnate ripetibili.

                                  G.   Nel frattempo AP 1 è insorto, il 25 luglio 2007, contro il diniego dell'assistenza giudiziaria, postulando il conferimento di tale beneficio in primo grado. Il ricorso è tuttora pendente (inc. 11.2007.113).

                                  H.   Il 24 agosto 2007 AP 1 ha appellato la sentenza del

                                         9 luglio 2007 così come il Pretore l'ha interpretata, chiedendo – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – la riforma del giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo di mantenimento per la moglie a fr. 1500.– mensili dal gennaio al marzo del 2007 (da cui dedurre fr. 2280.– già prelevati) e a fr. 928.– mensili dopo di allora, o in subordine, a fr. 1524.75 mensili dal gennaio al marzo del 2007 (sempre con la citata deduzione) e a fr. 952.75 mensili dopo di allora. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

                                    I.   In pendenza di appello, il 16 agosto 2007, il Pretore ha respinto un'istanza presentata il 17 luglio 2007 da AO 1 per ottenere che fosse ordinato alla __________ di trattenere l'importo di fr. 1500.– mensili dalla rendita percepita da AP 1 e di riversarli direttamente a lei. La tassa di giustizia di fr. 300.– è stata posta a carico dell'istante, tenuta a rifondere al marito fr. 600.– per ripetibili (inc. DI.2007.882). Contro tale sentenza AO 1 è insorta con un appello del 22 agosto 2007 nel quale chiede, già in via cautelare, l'accoglimento dell'istanza. Con decreto del 23 agosto 2007 il presidente di questa Camera ha dichiarato la domanda cautelare irricevibile. Anche tale appello è tuttora pendente (inc. 11.2007.125).

Considerando

in diritto:                  1.   Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 4 cpv. 1 n. 5 e art. 5 LAC con rinvio agli art. 361 segg. CPC). La sentenza del Pretore è appellabile nel termi­ne di 10 giorni (art. 370 cpv. 2 CPC). Dandosi una domanda d'interpretazione, come in concreto, il termine decorre dalla notifica della sentenza d'interpretazione (art. 335 CPC). Sotto questo profilo l'appello in esa­me è dunque ricevibile. Non è ricevibile invece nella misura in cui il convenuto censura il giudizio sulla domanda di interpretazione, nessun rimedio essendo dato contro di esso (art. 338 CPC).

                                   2.   Litigioso rimane, in questa sede, il contributo alimentare per la moglie. A tal fine il Pretore ha accertato le entrate del marito in complessivi fr. 4837.– mensili (rendita AI fr. 1910.–, pensione LPP fr. 1927.–, rendita dell'assicurazione privata fr. 1000.–) e il di lui fabbisogno minimo in fr. 2925.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1000.–, premio della cassa malati fr. 417.10, partecipazione ai costi non coperti dalla cassa malati fr. 94.80, contributo AVS fr. 68.70, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 35.–, imposta di circolazione fr. 107.70, onere fiscale fr. 100.–). Quanto alla moglie, il Pretore ne ha calcolato le entrate in complessivi fr. 1482.– mensili (reddito da attività lucrativa fr. 910.–, rendita completiva AI fr. 572.–) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2735.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 1262.–, premio della cassa malati fr. 287.20, assicurazione RC e dell'economia domestica fr. 35.–, onere fiscale fr. 100.–).

                                         Constatata un'eccedenza di fr. 659.– mensili, il primo giudice ha rilevato che, di per sé, il contributo alimentare sarebbe ammontato a fr. 1582.50 mensili, ma che avendo l'istante limitato la sua pretesa a fr. 1500.– mensili, esso non poteva eccedere tale importo. Quanto alla rendita completiva in favore della moglie, nella sentenza di interpretazione il Pretore ha precisato che essa non è compresa in tale importo e deve continuare a essere percepita in aggiunta dalla beneficiaria.

                                   3.   Il convenuto sostiene che nel memoriale conclusivo la moglie aveva limitato la richiesta di contributo alimentare a fr. 1500.– mensili dal gennaio del 2007. E ciò – soggiunge – anche per quei mesi (gennaio, febbraio e marzo del 2007) durante i quali essa non aveva percepito direttamente la rendita completiva. A suo parere, quindi, nella misura in cui ha accordato all'istante la rendita completiva AI in più dei fr. 1500.– mensili, il Pretore si è sospinto ultra petita, onde un motivo di revisione giusta l'art. 340 lett. b CPC. L'appellante afferma altresì che la moglie ha postulato un contributo pari all'ammontare del proprio ammanco mensile, sicché il primo giudice avrebbe dovuto riconoscerle – tutt'al più – la differenza tra il di lei reddito e il fabbisogno minimo. Ciò posto, in definitiva egli chiede di fissare il contributo di mantenimento in fr. 928.– mensili dall'aprile del 2007.

                                         La procedura intesa alla definizione del contributo alimentare per un coniuge è governata dal principio dispositivo, anche nel quadro di misure a protezione dell'unione coniugale, sicché a tal fine il giudice è vincolato per principio alle richieste delle parti (RtiD II-2006 pag. 692, consid. 10). In concreto l'istante aveva invero sollecitato, nel proprio memoriale conclusivo del 22 maggio 2007, “un contributo alimentare di fr. 1500.– mensili, retroattivamente a far capo dal mese di gennaio 2007” (pag. 3 e richiesta di giudizio n. 3). Se non che, le richieste di giudizio vanno interpretate nel contesto del processo (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, n. 8 ad art. 340; Anastasi, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del CPC ticinese, Zurigo 1981, pag. 218), ovvero secondo il significato che dev'essere loro attribuito in buona fede (cfr. Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen ZPO, 3ª edizione, n. 16 al § 54). E dalle motivazioni dell'allegato si evince che la moglie quantificava la sua pretesa dipartendosi da un reddito proprio di fr. 1457.– mensili già compresa la citata rendita completiva (pag. 2 n. 2). La domanda andava intesa pertanto nel senso che il versamento di fr. 1500.– mensili doveva intendersi in aggiunta alla rendita già percepita. Su questo punto l'appello manca di consistenza.

                                   4.   L'appellante rimprovera al Pretore di non avere computato nel suo fabbisogno minimo le spese mensili fatturategli dal Centro residenziale “__________” per la cura dell'alcolismo (fr. 328.35 mensili in media). Afferma inoltre che il suo onere fiscale rimarrà di almeno fr. 180.– mensili e si duole di non aver potuto documentare le spese ricorrenti dovute ai ricoveri in ambulanza. Chiede pertanto di accertare il suo fabbisogno minimo in fr. 3331.55 mensili. Le singole voci vanno esaminate separatamente.

                                         a)   Quanto alle spese per i ricoveri al Centro residenziale “__________”, secondo il Pretore il convenuto “non ha spiegato nulla”; anzi, “si volesse ammettere il costo della retta, occorrerebbe rivedere il calcolo per numerose altre posizioni quali la locazione e i relativi costi accessori”. L'appellante obietta che i suoi problemi di alcolismo sono noti, che i costi di degenza in quel centro non sono coperti dall'assicurazione malattia e che tali soggiorni non influenzano i suoi costi fissi di locazione. Ora, agli atti si trovano tre fatture riguardanti un soggiorno del convenuto nel centro in questione dal 27 giugno al

                                               13 ottobre 2006, calcolate in base a una retta di fr. 40.– giornalieri (doc. 12). Che il costo di cure mediche non coperte della cassa malati vada inserito per principio nel fabbisogno minimo dell'interessato non fa dubbio (DTF 112 II 404 consid. 6). Tali spese però devono apparire ricorrenti (JdT 2003 I 203 consid. 4.2), mentre in concreto l'appellante non ha reso verosimile che ricoveri siano destinati a ripetersi, tanto meno a cadenza annua. Che egli sia stato nuovamente ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale è possibile, ma tale degenza è verosimilmente a carico dell'assicurazione malattia, né egli pretende di dover sostenere per tale ricovero spese eccedenti i costi di partecipazione e di franchigia già considerati dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 3 verso l'alto).

                                         b)   Le spese per i ricoveri in ambulanza non sono minimamente cifrate, come l'interessato medesimo riconosce. Per di più, la pretesa è formulata per la prima volta in appello. Nuova, essa va dichiarata quindi irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; nelle procedure a tutela dell'unione coniugale: RtiD I-2004 pag. 596 n. 79c; cfr. anche DTF 133 III 114).

                                         c)   Per quel che è delle imposte, il primo giudice ha ridotto l'onere tributario precedente la separazione (complessivi fr. 220.– mensili nel 2005: doc. 14) a fr. 100.– mensili. L'appellante eccepisce che se da un lato egli potrà dedurre dal suo reddito il contributo alimentare versato alla moglie, dall'altro egli sarà tassato secondo l'aliquota per persone sole, che è più alta, onde un aggravio di almeno fr. 180.– mensili. La tesi non manca di pertinenza, ma non incide sul fabbisogno dell'appellante. A ragione l'appellante allega infatti che dall'anno successivo alla separazione i coniugi saranno tassati sulla base delle aliquote per persona sola (art. 35 cpv. 4 e 5 LT). Egli trascura tuttavia che nel suo fabbisogno minimo il Pretore ha inserito fr. 107.70 mensili per il premio dell'assicurazione RC auto e l'imposta di circolazione, mentre spese del genere sono riconosciute solo per scopi professionali o per

                                               l'esercizio del diritto di visita (Rep. 1994 pag. 145), ipotesi estranee nella fattispecie. Né risulta che – per avventura –motivi di salute impongano al convenuto l'uso di una vettura privata. Nel risultato, di conseguenza, la valutazione del primo giudice sfugge a censura.

                                   5.   Relativamente al fabbisogno minimo della moglie, l'appellante critica il costo dell'alloggio (fr. 1262.– mensili) ammesso dal Pretore, facendo valere che offende la parità di trattamento riconoscere alla sola istante il canone per la locazione di un appartamento in cui vivevano tre persone (doc. E), mentre egli spende fr. 1000.– mensili per un apparta­mento di tre vani a __________ (doc. 8). La doglianza non può essere condivisa. Certo, un coniuge non può chiedere contributi all'altro per assicurarsi un tenore di vita più alto di quello condotto durante la vita in comune. Non può pretendere dunque che l'altro gli sovvenzioni per sé

                                         soltanto un'abitazione occupata in precedenza dalla coppia (v. FamPra.ch 1/2000 pag. 144 consid. 1 con rimandi). Se profitta

                                         di un alloggio eccessivamente costoso per rapporto a quel­lo dell'altro coniuge, egli si vede ricondurre la spesa nella norma, entrambe le parti avendo diritto per principio a un trattamento paritario anche sotto il profilo logistico (da ultimo: I CCA sentenza 11.2001.112 del 30 ottobre 2002, consid. 8c; sentenza del Tribunale federale 5P.101/2001 del 30 aprile 2001, consid. 4). A prescindere dal fatto però che in concreto la differenza di fr. 262.– mensili non urta in modo flagrante il sentimento di uguaglianza, la spesa di fr. 1262.– mensili riconosciuta dal Pretore nel fabbisogno minimo della moglie non appare, per lo meno a un esame di verosi­miglianza, eccessiva per le esigenze di una persona sola, vista la situazione sul mercato dell'alloggio nel Luganese.

                                   6.   Per quanto attiene al reddito della moglie, l'appellante sottolinea che nel 2005 esso ammontava a fr. 905.40 mensili e che nel 2007 si giustifica di portarlo a fr. 1000.– mensili già per il normale adattamento al rincaro. Inoltre, a suo parere, risulta equo imputare all'istante, la quale non deve più prestar cure alla figlia (di oltre 16 anni), un reddito potenziale di almeno fr. 1500.– mensili, sicuramente alla portata di lei, che ha sempre lavorato come donna delle pulizie. Tanto più – egli epiloga – che la disunione è ormai insanabile, ancorché la separazione dei coniugi sia intervenuta solo all'inizio del 2007.

                                         Sulla questione di sapere se già nell'ambito di misure a protezione dell'unione coniugale si possa esigere che un coniuge profes­sionalmente inattivo (in tutto o in parte) ripren­da o estenda un'attività lucrativa questa Camera si è già diffusamente espressa in giurisprudenza pubblicata (RtiD II-2005 pag. 705 n. 34c; I-2007 pag. 739 consid. 6b). Nella fattispecie non risulta che l'istante, cinquantatreenne al momento della separazione di fatto, disponga di una particolare formazione professionale, né consta avere mai lavorato a orario completo, neppure come donna delle pulzie. Il riparto dei ruoli adottato dai coniugi durante il matrimonio era pertanto quello secondo cui il marito avrebbe svolto un'attività lucrativa a tempo pieno (in seguito sostituita dalle rendite di invalidità) e la moglie si sarebbe occupata della famiglia, svolgendo un'attività lucrativa accessoria a tempo parziale.

                                         Prima di imputare alla moglie un reddito ipotetico, l'appellante avreb­be dovuto rendere verosimile cumulativamente, perciò, che per finanziare due economie domestiche separate non basta attingere all'eccedenza del bilancio familiare o – almeno provvisoriamente – a sostanza accumulata durante la vita in comune e che i mezzi a disposizione (compresi quelli della sostanza) non bastano per coprire i costi di tali economie domestiche. Nel caso in esame, come accertato dal Pretore, il bilancio familiare denota un attivo, sicché il convenuto non può pretendere che la moglie estenda la sua attività lucrativa già durante la protezione dell'unione coniugale (RtiD II-2005 pag. 705 consid. 4 con rimandi). Circa l'adeguamento del salario al rincaro, a prescindere dal fatto che esso non è automatico né notorio, è appena il caso di rilevare che dal gennaio del 2005 al gennaio del 2007 si è registrata un'inflazione inferiore al 2%, la quale non giustifica l'aumento di oltre il 10% prospettato dall'appellante.

                                   7.   L'appellante chiede infine di dedurre dal contributo a suo carico quanto la moglie ha prelevato indebitamente l'8 gennaio 2007 da un conto comune (pari a fr. 2280.–). A mente sua, trovandosi egli degente in quel periodo alla Clinica psichiatrica cantonale, l'incasso può essere solo opera della moglie, alla quale in seguito egli ha revocato la procura bancaria. Ora, tutto quanto figura agli atti è un estratto del conto di risparmio intestato al convenuto che registra un addebito di fr. 2280.– avvenuto l'8 gennaio 2007 per un “prelevamento di contati __________ __________” (doc. 15, 1° foglio). Non consta però chi abbia incassato il denaro. Che in quel periodo l'appellante fosse ricoverato alla Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio è possibile, ma ciò non basta per rendere verosimile il prelevamento per opera della moglie, ove appena si pensi che sarebbe bastato richiamare dalla banca copia della ricevuta per appurare l'autore dell'operazione. La circostanza che il convenuto non ascriva alla moglie il prelevamento di fr. 2400.– all'__________ di __________ avvenuto il 25 gennaio 2007 (doc. 15, 2° foglio), del resto, non fa che alimentare i dubbi.

                                   8.   Ne segue che, infondato in ogni suo punto, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha causa­to costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria, essa non può essere accolta. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone – cumulativamente – che la procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon diritto fin dall'inizio, tant'è che non è stato notificato alla controparte. Il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in considerazione.

                                   9.   Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza del contributo alimentare rimasta litigiosa (fr. 572.– mensili dal gennaio al marzo del 2007 e fr. 1144.– mensili dopo di allora), che in difetto di scadenze prevedibili dev'essere calcolata a vita.

Per questi motivi

in applicazione dell'art. 313bis CPC

e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia     fr. 300.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 350.–

                                         sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

                                   4.   Intimazione a:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

11.2007.128 — Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 16.09.2008 11.2007.128 — Swissrulings