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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.08.2007 11.2007.117

August 9, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,462 words·~7 min·8

Summary

Interdizione per infermità di mente

Full text

Incarto n. 11.2007.117

Lugano, 9 agosto 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. 578.2006 (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 1° dicembre 2006 dalla

Commissione tutoria regionale 8, Pregassona  

nei confronti di  

 AP 1 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 20 luglio 2007 presentato da AP 1 “assieme con la sua famiglia” contro la decisione emessa il 12 luglio 2007 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   La Commissione tutoria regionale 8 ha chiesto il 1° dicembre 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele di pronunciare l'interdizione del cittadino  AP 1 (1985), originario dal , siccome colpito da “grave patologia psichiatrica a carattere cronico” che aveva già imposto quattro ricoveri alla Clinica Psichiatrica Cantonale (nel 2002, nel 2003, nel 2004 e nel 2006). Beneficiario di una rendita d'invalidità al 100%, l'interdicendo è stato privato provvisoriamente l'11 gennaio 2007 dei diritti civili (art. 386 cpv. 2 CC) dalla stessa Commissione tutoria, che gli ha nominato il cittadino italiano CO 2 di __________ in qualità di rappresentante.

                                  B.   L'Autorità di vigilanza ha incaricato il 24 aprile 2007 il dott. __________ di __________, psichiatra e psicoterapeuta, di redigere una perizia sulla persona di AP 1 verificandone l'eventuale infermità o debolezza di mente (art. 369 CC). Nel suo referto del 16 giugno 2007 lo specialista ha accertato che il paziente soffre di infermità mentale consistente in una “schizofrenia a evoluzione ebefreniforme (ICD 10-F20.1)”, prognosticamente senza possibilità di ragguardevole modifica, le cui alterazioni durante le fasi di scompenso psicotico non consentono “di provvedere in maniera adeguata ai propri interessi dal punto di vista personale e gestionale”.

                                  C.   AP 1 è stato sentito personalmente il 5 luglio 2007 dall'Autorità di vigilanza, davanti alla quale ha dichiarato di avere capito la portata dell'interdizione e di approvare la designazione di CO 2 come tutore, persona con cui intrattiene ottimi rapporti. Statuendo il 12 luglio 2007, l'Autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione di AP 1 “in base all'art. 369 CC”, invitando la Commissione tutoria regionale a chiudere la rappresentanza provvisoria e a nominare un tutore. Essa non ha prelevato tasse né spese.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 ha introdotto un appello del 20 luglio 2007 con la seguente richiesta di giudizio:

                                         L'interdetto assieme con la sua famiglia propone:

                                         –  sospensione l'intervento della tutoria (art. 433 CC),

                                         –  di essere trattato senza arbitrario (art. 9 CC),

                                         –  rimozione e proposta dal tutelato (art. 446 CC).

                                         –  La sua interdizione sta peggiorando e la sua salute, potrà avere le conseguenze gravi, e non è nell'interesse di nessuno.

                                         L'appello non è stato intimato alla Commissione tutoria regionale.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Consegnato alla posta il 20 luglio 2007, l'appello in esame è di conseguenza tempestivo. Direttamente toccato dalla decisione impugnata, l'interdicendo è inoltre legittimato a ricorrere. Sapere se l'appello sia ricevibile anche nella misura in cui è presentato dai genitori dell'interdicendo (“il nostro figlio AP 1”: memoriale, prima riga in alto), i quali non si sono identificati né hanno firmato il memoriale, può in simili circostan­ze rimanere indeciso.

                                   2.   Oggetto della decisione impugnata è unicamente l'interdizione di AP 1 per infermità mentale, provvedimento che può essere pronunciato solo dall'Autorità di vigilanza (art. 11 lett. h del regolamento in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2.1). La designazione del tutore competerà alla Commissione tutoria regionale (art. 379 cpv. 1 CC, art. 12 cpv. 1 del regolamento medesimo), che prima dovrà chiudere la rappresentanza provvisoria. Nella misura in cui criticano CO 2, accusandolo di avere deluso la fiducia in lui riposta dalla famiglia dell'interdicendo, gli appellanti muovono quindi doglianze fuori argomento, per tacere del fatto che davanti all'Autorità di vigilanza lo stesso AP 1 aveva confermato i suoi ottimi rapporti con il rappresentante provvisorio (sopra, lett. C). Estranea all'oggetto del litigio, in proposito l'impugnazione va dichiarata già di primo acchito irricevibile.

                                   3.   Nella misura in cui contestano la tutela (postulandone impropria­mente la revoca) con l'argomento che l'interdicendo non abbisogna di misure di protezione né di assistenza, sicché il compito di soccorrerlo può essere assunto “dalla famiglia”, gli appellanti allegano una tesi parimenti irricevibile. Una questione è sapere infatti se per causa di infermità o debolezza di mente un maggiorenne sia incapace di provvedere ai propri interessi o richieda durevole protezione o assistenza, ciò che gli appellanti di per sé non contestano e che giustifica un'inter­dizione (art. 369 cpv. 1 CC). Un'altra è sapere se tale maggiorenne vada poi posto, anziché sotto l'autorità di un tutore, sotto l'autorità parentale dei genitori (art. 385 cpv. 3 CC). Tale problema andrà risolto non dall'Autorità di vigilanza, bensì dalla Com­missione tutoria regionale, che pri­ma di nominare un tutore dovrà valutare accuratamente la fattispecie (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar,

                                         3ª edizione, n. 31 e 33 in fine ad art. 385 CC), senza trascurare che in casi eccezionali e in circostanze particolari la tutela può anche essere affidata a un consiglio di famiglia (art. 362 a 366 CC). In concreto la procedura non è ancora giunta a tale stadio. L'appello si rivela dunque, una volta ancora, fuori argomento.

                                   4.   Si ricordi ad ogni buon conto che l'ultimo ricovero dell'interdicendo alla Clinica Psichiatrica Cantonale, nell'ottobre del 2006, si è reso necessario perché AP 1 aveva interrotto tanto la terapia psicofarmacologica neurolettica quanto le consultazioni presso il Servizio psico-socia­le di __________ (perizia, 3° foglio in alto). In famiglia egli trascorreva le giornate chiuso in camera, al buio, senza più prov­vedere a sé stesso e debilitandosi viepiù (segnalazione 27 ottobre 2006 del Servizio psico-sociale di __________ alla Commissione tutoria regionale, agli atti). Il perito ha accertato del resto “la tendenza simbiotica che l'interdicendo mostra nei confronti del suo entou­rage famigliare e soprattutto verso la figura materna”, ciò che ha indotto la psicologa curante dott. __________ (del Servizio psico-sociale di __________) a promuoverne l'autonomia, adoperandosi per trovargli un foyer o un appartamento protetto (referto, 3° foglio a metà). E l'interdicendo, da parte sua, ha dichiarato di assecondare tale progetto (loc. cit.), nell'ambito del quale rientra anche l'esercizio di un'attività lavorativa come restauratore di mobili antichi nel Laboratorio __________ di __________ (referto, 2° foglio). Che in condizioni del genere AP 1 possa essere posto sotto l'autorità parentale dei genitori appare dubbio. L'interrogativo andrà affrontato, ad ogni modo, dalla Commissione tutoria regionale e non dev'essere risolto da questa Camera.

                                   5.   Se ne conclude che, privo di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso. Gli oneri del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma in concreto appare equo rinunciare a ogni prelievo, gli appellanti essendo privi di formazione giuridica e potendo essere stati indotti in buona fede a ricorrere. Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di intimazione.

                                   6.   Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro l'attuale sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi interdizione è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 6 LTF).

Per questi motivi,

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

                                   3.   Intimazione:

–   ; – Commissione tutoria regionale 8, Pregassona.

                                         Comunicazione:

                                         –  ;

                                         –  Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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