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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 09.08.2006 11.2006.59

August 9, 2006·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,068 words·~5 min·4

Summary

Provvedimenti cautelari in vista di promuovere un'azione possessoria

Full text

Incarto n. 11.2006.59

Lugano 9 agosto 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa DI.2005.242 (provvedimenti cautelari) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza del 9 agosto 2005 da

AP 1 (patrocinato dall' PA 1)  

contro  

AO 1 (patrocinati dall' PA 2);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 12 giugno 2006 presentato da AP 1 contro il decreto cautelare emesso il 1° giugno 2006, in luogo e vece del Pretore, dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 è proprietario della particella n. 1551 RFD di __________, su cui sorge la sua casa di abitazione. Il fondo è gravato da un onere di transito con veicoli in favore della limitrofa particella n. 750 (anch'essa edificata), appartenente a AO 2 e AO 1 in ragione di un mezzo ciascuno. La servitù si esercita lungo una stradina che collega il fondo serviente alla pubblica via.

                                  B.   Il 9 agosto 2005 AP 1 si è rivolto al Pretore del Distretto di Bellinzona perché fosse ordinato in via cautelare a AO 2 e AO 1 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di rimuovere un paletto posto sulla strada, a confine tra le due proprietà. All’udienza del 18 agosto 2005 i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza. Esperita l'istruttoria, le parti hanno presentato memoriali scritti nei quali hanno ribadito le loro domande. Alla discussione finale del 30 gennaio 2006 l'istante, solo presente, ha confermato il suo punto di vista. Statuendo il 1°giugno 2006 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l'istanza, ponendo la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese a carico dell'istante, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 600.– complessivi per ripetibili.

                                  C.   Contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 12 giugno 2006 per ottenere che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di accogliere l'istanza cautelare. Nelle loro osservazioni del 12 luglio 2006 AO 2 e AO 1 concludono per il rigetto dell'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Il Segretario assessore ha respinto l’istanza, nella fattispecie, non ravvisando la necessità di agire con urgenza e nemmeno il rischio che al richiedente derivi un danno considerevole. Egli ha rilevato, in particolare, che la posa del paletto rende sì difficile il transito di veicoli lungo la stradina oggetto della servitù, ma non lo impedisce. Lo stesso istante, del resto, non pretende di non poter accedere al proprio fondo in automobile. Non soccorrono dunque le premesse – ha concluso il primo giudice – per l’emanazione del provvedimento richiesto.

                                   2.   L’appellante ribadisce che la posa del paletto a confine delle due proprietà intralcia gravemente e durevolmente l’esercizio della servitù. Deplora altresì che i convenuti abbiano modificato unilateralmente, con un atto di illecita violenza, una situazione pacifica fino al luglio del 2005. A suo avviso, in estrema sintesi, sono dati quindi gli estremi per la protezione del possesso e, di conseguenza quelli per l’adozione di provvedimenti cautelari.

                                   3.   Nella fattispecie l’istante ha chiesto l’emanazione di provvedimenti cautelari in vista di promuovere un’azione possessoria. Ciò è ammannibile (art. 376 cpv. 2 lett. a con rinvio all’art. 381 CPC; Rep. 1981 pag. 164), ma nulla muta alla circostanza che l'applicazione degli art. 376 segg. CPC soggiaccia – come ricorda il Segretario assessore – a tre presupposti cumulativi: la verosimiglianza di un considerevole pregiudizio, la necessità di procedere con urgenza e la parvenza di buon esito insita nell'azione di merito. Non senza trascurare che le misure richieste devono conservare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il fine perseguito e la restrizione decretata, l'istante essendo responsabile – per altro – di eventuali danni dovuti a provvedimenti cautelari ingiustificati (art. 383 cpv. 1 CPC; DTF 112 II 32, 91 II 144, 88 II 279; Rep. 1988 pag. 351 consid. 1 con richiamo).

                                   4.   Nel decreto impugnato il Segretario assessore ha scartato – come detto – sia il presupposto dell'urgenza sia quello del danno considerevole. Nell'appello l'istante sostiene che quest'ultimo requisito sarebbe “comprovato”, ma non si confronta con le ragioni per cui il Segretario assessore ha escluso l'urgenza. Egli non spiega perché occorrerebbe agire senza indugio, ovvero perché non si possa sensatamente pretendere che egli attenda l'esito dell'azio­ne possessoria. Del resto, egli non illustra neppure in che consisterebbe il danno “considerevole” (ovvero rilevante e non agevolmente rimediabile) suscettibile di derivargli in penden­za di procedura. Certo, egli si duole “di subire un grave e irreparabile pregiudizio dall'ostacolo posto (che pregiudica comun­que il traffico veicolare esercitato pacificatamene sino a quel momento)”, tuttavia non sostanzia alcun detrimento concreto. Sottolinea che “il passaggio veicolare dev'essere ripristinato (dopo parecchi mesi di pregiudizio) e non può attendere la risoluzione dei problemi dei confini fra i due fondi” (appello, pag. 8 a metà), salvo disconoscere che un'azione possessoria tende alla salvaguardia di uno stato di fatto e prescinde da questioni di merito.

                                   5.   Nella misura in cui lamenta un'indebita turbativa, censura l'illecita violenza avversaria, invoca l'art. 928 CC e propugna il ripristino della situazione anteriore alla posa del paletto, l'appellante dimentica che argomenti del genere confortano – se mai – il fondamento di un'azione possessoria, non i requisiti di un'istanza di provvedimenti cau­telari. Ai fini dell'attuale giudizio essi potrebbero suffragare tutt'al più la parvenza di buon esito insita nella prospettata azione che egli intende avviare. Resta il fatto che sull'urgenza e sul danno considerevole l'istante si limita a reiterare le proprie affermazioni di principio, omettendo di confrontarsi con le ragioni addotte dal Segretario assessore nel decreto impugna­to. Ciò non basta per adempiere il prescritto dell'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Carente di motivazione, il rimedio sfugge pertanto a ulteriore disamina e va dichiarato improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC).

                                   6.   Gli oneri e le ripetibili del sindacato odierno seguono il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è irricevibile.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a) tassa di giustizia      fr. 350.–

                                         b) spese                         fr.   50.–

                                                                                fr. 400.–

                                         sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alle controparti fr. 1200.– complessivi per ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

;  –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

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