Incarto n. 11.2006.58
Lugano, 19 giugno 2006/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2006.13 (diffida ai debitori) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 24 gennaio 2006 da
AO 1 (2003), (rappresentato dalla curatrice )
contro
AP 1 ,
giudicando ora sulla domanda di revisione – subordinatamente di correzione – del 2 giugno 2006 presentata da AP 1 contro la sentenza emessa il 19 maggio 2006 da questa Camera (inc. 11.2006.45);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se dev'essere accolta la domanda di revisione, subordinatamente di correzione;
2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che con sentenza del 7 aprile 2006 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha ordinato alla __________ di trattenere la somma di fr. 650.– mensili (oltre a eventuali assegni familiari) dalle indennità di disoccupazione spettanti a AP 1, riversando l'importo a __________ __________ a titolo di contributo alimentare per il figlio AO 1 (nato il 22 febbraio 2003);
che un appello del 24 aprile 2006 presentato da AP 1 contro tale sentenza è stato respinto nella misura in cui era ricevibile da questa Camera con sentenza del 19 maggio 2006 (inc. 11.2006.45);
che nei confronti della sentenza appena citata AP 1 ha introdotto una domanda di revisione – subordinatamente di correzione – del 2 giugno 2006 (Revisionsbegehren/Wiedererwägung, sowie Richtigstellung), in tedesco, postulando una mediazione tra lui e __________ circa l'incasso dei contributi alimentari (richiesta n. 1), una diversa modalità di erogazione dei contributi medesimi da parte sua (richiesta n. 2) e l'intervento di questa Camera a tutela del suo diritto di visita (richiesta n. 3);
che il memoriale non è stato intimato alla curatrice di AO 1;
e considerando
in diritto: che “il giudice rinvia alla parte un atto non redatto in lingua italiana”, assegnandole un termine per rimediare al difetto (art. 142 cpv. 3 CPC);
che nella fattispecie si può prescindere da tale esigenza, l'atto in esame dimostrandosi già di primo acchito – come si vedrà – improponibile per altri motivi;
che una sentenza di appello può formare oggetto di revisione nei casi previsti dall'art. 340 CPC, di restituzione in intero nei casi previsti dall'art. 346 CPC o di semplice correzione nel caso dell'art. 339 CPC;
che nel suo esposto l'interessato non accenna neppure implicitamente a nessuno dei titoli di revisione, di restituzione in intero o di correzione enunciati dalla legge (per tacere del fatto che una restituzione in intero contro la sentenza andrebbe chiesta al Pretore: art. 349 cpv. 1 CPC);
che, di conseguenza, il memoriale in questione risulta manifestamente inammissibile;
che nelle circostanze descritte ci si potrebbe domandare se l'atto non debba considerarsi alla stregua di un possibile ricorso di diritto pubblico (art. 84 cpv. 1 lett. a OG) e non vada trasmesso pertanto al Tribunale federale;
che nel memoriale tuttavia l'interessato non lamenta né un'applicazione arbitraria dell'art. 291 CC, né una disattenzione manifesta della giustizia o dell'equità, né una contraddizione palese con la situazione effettiva e in violazione di un diritto certo (DTF 110 II 15 consid. 4);
che inviare un simile scritto al Tribunale federale (ciò che del resto nemmeno l'interessato chiede) sarebbe infruttuoso e si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione;
che, per quanto riguarda la tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno, esse seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla controparte, cui il memoriale non è stato notificato;
che, viste le particolarità del caso, si soprassiede nondimeno al prelievo di oneri, non senza avvertire l'interessato che non potrà più contare su analoga provvidenza ove dovesse introdurre a questa Camera altri memoriali informi;
in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. La domanda è irricevibile.
2. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria