Incarto n. 11.2006.17
Lugano 14 settembre 2007/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 323.2002/R.73.2002 (protezione del figlio) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
e AP 1, (patrocinati dall' PA 1 )
alla
CO 1 riguardo alla custodia dei figli L__________ (1994) e La__________ (1996);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se devono essere accolti il ricorso del 1° febbraio 2006 e l'appello del 6 febbraio 2006 presentati da AP 1 contro la decisione emessa il 16 gennaio 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;
2. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai rimedi giuridici;
3. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Dal matrimonio tra AP 1 (1967) e AP 1 (1969), celebrato il 7 agosto 1992, sono nati i figli L__________ (9 aprile 1994) e La__________ (29 febbraio 1996). Il Servizio di sostegno pedagogico delle scuole elementari e dell'infanzia di __________ ha segnalato il 22 aprile 2002 alla Commissione tutoria regionale 8 la situazione familiare di L__________, reputando i genitori non più in grado di offrire né a lui né a La__________ “le necessarie attenzioni educative”, anche per la loro mancanza di collaborazione. Interpellati maestri, medici e operatori che già si occupavano dei ragazzi, come pure AP 1, il membro permanente e la segretaria della Commissione tutoria regionale hanno ascoltato L__________ e La__________, maturando gravi sospetti di maltrattamenti e abusi sessuali da parte dei genitori. Con decisione del 22 agosto 2002 la Commissione tutoria ha privato così provvisoriamente AP 1 della custodia parentale, ha collocato i ragazzi al Centro di pronta accoglienza e osservazione di __________ (__________), ha sospeso le relazioni personali tra genitori e figli, ha designato __________ quale responsabile, ha incaricato il dott. __________ di eseguire una valutazione del nucleo familiare e delle capacità genitoriali dei coniugi e ha comunicato i possibili abusi sui figli al Ministero pubblico. Un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione è stato respinto il 17 ottobre 2002 dall'Autorità di vigilanza.
B. Il 2 gennaio 2003 la Commissione tutoria regionale, insoddisfatta del dott. __________, ne ha dichiarato la valutazione “decaduta” e ha incaricato la dott. __________ di esperire una sua perizia sulle capacità dei genitori e sull'eventuale necessità di misure a protezione dei figli. Il 13 febbraio 2003 essa ha poi trasferito La__________ e L__________ all'Istituto __________ di __________, confermando la sospensione delle relazioni personali con i genitori. In esito a un ricorso presentato da AP 1 insieme con __________, __________ e __________ (nonni e zia paterni), l'Autorità di vigilanza ha poi concesso ai genitori un diritto di visita sorvegliato di quattro ore ogni 15 giorni alla __________ di __________, definendo le modalità degli incontri. Nel frattempo, il 2 maggio 2003, la dott. __________ ha consegnato il suo referto, completato successivamente in seguito a una richiesta di delucidazione formulata da AP 1. Il 12 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha respinto una richiesta di questi ultimi intesa alla designazione di un nuovo perito.
C. L'11 luglio 2003 AP 1 hanno chiesto alla Commissione tutoria di essere ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con decisione del 29 luglio 2003 la Commissione ha ridotto la durata del loro diritto di visita a due ore settimanali e ha respinto il beneficio richiesto. Un ricorso del 21 agosto 2003 presentato da AP 1 contro tale limitazione del diritto di visita è stato accolto il 21 ottobre 2003 dall'Autorità di vigilanza, mentre un parallelo ricorso esperito avverso il diniego dell'assistenza giudiziaria è stato respinto dalla stessa Autorità con decisione del 31 ottobre 2003. Contro quest'ultima decisione AP 1 sono insorti il 14 novembre 2003 alla Camera civile di appello, che statuendo con sentenza del 10 settembre 2007 ha accolto il loro ricorso (inc. __________). Nel mentre, con risoluzione del 26 settembre 2003 la Commissione tutoria regionale ha posto a carico di AP 1 la nota d'onorario di fr. 4213.50 emessa dalla dott. __________. Con decisione del 5 giugno 2005 l'Autorità di vigilanza ha respinto un ricorso interposto da AP 1 contro simile addebito.
D. Nel frattempo, con decreto del 18 novembre 2003 il Procuratore pubblico ha deciso non farsi luogo a procedere nei confronti di AP 1. Il 5 dicembre 2003 costoro hanno chiesto alla Commissione tutoria regionale un'estensione del loro diritto di visita a quattro ore settimanali, senza sorveglianza. La Commissione tutoria regionale ha incaricato il 26 gennaio 2004 la dott. __________ di approfondire “la situazione psicoemotiva” dei ragazzi. Un ricorso depositato il 6 febbraio 2004 da AP 1 contro siffatta decisione è stato dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza l'8 luglio 2004. Con decisione del 19 agosto 2004 la Commissione tutoria, esaminato il referto della dott. __________, ha poi esteso il diritto di visita dei genitori a ogni fine settimana.
E. Il 1° settembre 2004 AP 1, __________, __________ e __________ si sono rivolti all'Autorità di vigilanza, postulando la ricusa della Commissione tutoria regionale. Statuendo il 30 novembre 2004, l'Autorità di vigilanza ha respinto l'istanza. Un appello presentato il 30 dicembre 2004 da AP 1 contro tale decisione è stato respinto da questa Camera con sentenza del 13 settembre 2007 (__________).
F. Intanto, il 6 agosto 2004, la Commissione tutoria regionale ha istituito in favore di L__________ e La__________ __________ una curatela educativa preposta alla sorveglianza delle relazioni personali tra genitori e figli, affidata prima a __________ e poi a __________, incaricando il 12 novembre 2004 la dott. __________ di rivalutare le capacità parentali di AP 1. Il 4 luglio 2005 essa ha poi assegnato a questi ultimi un termine fino al 31 luglio successivo per presentare osservazioni finali
“nell'ambito della procedura aperta con decreto supercautelare 16 agosto 2002”. Nel loro memoriale del 2 agosto 2005 AP 1 hanno postulato il ripristino della custodia parentale. Statuendo il 1° settembre 2005, la Commissione tutoria regionale ha deciso di reintegrare gradualmente i genitori nella custodia dei figli, ha confermato __________ come curatrice educativa, ha incaricato il Servizio sociale di __________ di attuare la decisione e ha posto a carico dei genitori le spese di procedura, riservata la decisione sull'assistenza giudiziaria. Un ricorso presentato il 12 settembre 2005 da AP 1 contro l'addebito degli oneri processuali è stato respinto dall'Autorità di vigilanza il 16 gennaio 2006, la quale ha respinto anche la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale al ricorso.
G. Contro il diniego dell'assistenza giudiziaria AP 1 hanno adito questa Camera con ricorso (“appello”) del 1° febbraio 2006, che per sua natura non ha formato oggetto di intimazione. Il 6 febbraio successivo essi hanno appellato altresì l'addebito “delle spese di giustizia”, instando per il beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello. Invitata a esprimersi, la Commissione tutoria regionale ha rinunciato a osservazioni.
H. Nel frattempo, con decisione del 28 settembre 2005 la Commissione tutoria regionale ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria a decorrere dal 28 dicembre 2004.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello in materia di oneri processuali
1. Le decisioni prese dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono appellabili entro venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2, cui rinvia l'art. 39 LAC). Il memoriale del 6 febbraio 2006 è di conseguenza tempestivo. Direttamente toccati dalla decisione impugnata, AP 1 sono senz'altro legittimati a ricorrere.
2. La Commissione tutoria regionale ha posto a carico degli appellanti le “spese di giustizia” perché “la soccombenza è dei soli genitori, che hanno provocato l'intervento iniziale della CTR 8, che hanno costretto a far esperire più perizie e contestuali delucidazioni peritali, che con il loro atteggiamento hanno condotto a mantenere necessario l'intervento dell'autorità tutoria e di chi è chiamato a concretizzarne le decisioni, tanto è vero che con
l'emanazione della presente decisione l'intervento dei vari operatori rimane ancora non solo attuale ma necessario anche per il futuro”. L'Autorità di vigilanza, precisato che per “spese di giustizia” va inteso l'onorario della dott. __________, ha dato atto che i costi di un procedimento a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento, ma seguono il principio della soccombenza. Ciò posto, essa ha ritenuto che, vista la segnalazione del Servizio scolastico di sostegno pedagogico del 22 aprile 2002, la Commissione tutoria regionale era tenuta a intervenire, sicché a ragione aveva aperto un procedimento e ordinato una perizia sulle capacità parentali dei genitori per appurare la necessità di misure a protezione dei figli. E tale valutazione, affidata prima alla dott. __________ e poi alla dott. __________, ha confermato che i genitori non sono idonei a occuparsi adeguatamente dei ragazzi. Quanto al graduale ripristino della custodia parentale, esso è risultato la soluzione “meno peggiore”, non perché i genitori fossero divenuti atti alla custodia, ma perché risultava ormai difficile – se non impossibile – collocare i figli in una struttura appropriata.
3. Gli appellanti contestano la loro soccombenza processuale, sottolineando che per finire la Commissione tutoria regionale ha accolto – di fatto – la loro richiesta del 2 agosto 2005 volta al ripristino della custodia parentale. Essi respingono inoltre ogni responsabilità per quanto attiene ai costi della procedura, sottolineando di non avere instato essi medesimi per la perizia della dott. __________. A loro avviso la soccombenza andrebbe valutata se mai non in funzione dei presunti abusi e maltrattamenti sui figli, bensì in base alle loro insufficienze, tanto che – contrariamente a quanto opina la dott. __________ – tutti i rapporti li descrivono come persone nella norma e con le difficoltà incontrate da qualsiasi altro genitore. Infine essi soggiungono che, in ultima analisi, la stessa Commissione tutoria regionale ha accantonato le conclusioni della specialista e ha optato per il ripristino della custodia parentale.
4. Litigioso è unicamente, nella fattispecie, l'addebito della nota professionale emessa dalla dott. __________. La nota d'onorario emessa dalla dott. __________ è già stata posta a carico dei coniugi con decisione definitiva (sopra, lett. C). Ora, la mercede che spetta a uno specialista designato dall'autorità costituisce indubbiamente un onere di procedura (art. 2 lett. b LTG, cui si richiama l'art. 29 cpv. 2 della citata legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). In concreto non è dato di sapere se la Commissione tutoria regionale abbia formalmente tassato la parcella della pedagogista (art. 33 LTG combinato con l'art. 29 LPAmm). Comunque sia, tale decisione avrebbe riguardato unicamente la professionista (cfr. Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in: Rep. 1994 pag. 172 in fondo), non AP 1, cui del resto non consta essere mai stata notificata tassazione di sorta. Nulla impediva dunque ai coniugi di impugnare, su tal punto, il dispositivo sulle spese contenuto nella decisione della Commissione tutoria regionale.
Ciò premesso, come rileva anche l'Autorità di vigilanza, le spese occasionate da una procedura a protezione del figlio non rientrano negli oneri di mantenimento dei genitori (Wullschleger in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, osservazioni generali agli art. 276–293 CC, n. 4 in fine con rinvii), ma seguono l'esito della procedura medesima (Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB I, 3ª edizione, n. 22 ad art. 276). Certo, ove una procedura si concluda con l'emanazione di misure a protezione del figlio le relative spese vanno – di regola – a carico del figlio stesso (Breitschmid, loc. cit.). E se non sono tenuti ad addossarsi tali oneri in forza dei loro doveri di mantenimento, i genitori devono farsi carico di simili spese in virtù dei loro doveri generali di assistenza (DTF 119 Ia 134), quand'anche il figlio sia maggiorenne (DTF 127 I 202). Se non hanno mezzi sufficienti, dandosene gli estremi essi possono instare per il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Tutto ciò presuppone tuttavia – come si è visto – che la procedura si concluda con l'adozione di misure di protezione. In caso contrario il figlio non può reputarsi “soccombente” nel senso dell'art. 29 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele. Non può quindi essere condannato al pagamento di tasse o spese, né tanto meno di ripetibili (art. 30 della legge citata).
5. In concreto la procedura aperta dalla Commissione tutoria regionale è terminata con l'istituzione di una curatela educativa (art. 308 CC). In linea di principio i costi andavano quindi addebitati ai figli, non ai genitori, i quali possono essere chiamati a farsene carico unicamente in ossequio ai loro doveri generali di assistenza. Litigioso essendo soltanto – si ripete – l'addebito della nota professionale emessa dalla dott. __________, in concreto la questione è sapere se si giustificasse di incaricare il 12 novembre 2004 quella professionista di valutare nuovamente le capacità parentali dei genitori quantunque la Commissione tutoria regionale disponesse già di un referto sul medesimo oggetto consegnato il 2 maggio 2003 dalla dott. __________. L'interrogativo va risolto alla luce del precetto della proporzionalità, che deve informare l'operato di ogni organo amministrativo.
Ora, come si è narrato (sopra, lett. D), dopo aver visto archiviare il procedimento penale a loro carico (decreto di non luogo a procedere del 18 novembre 2003), AP 1 hanno chiesto il 5 dicembre 2003 alla Commissione tutoria regionale
un'estensione del loro diritto di visita a quattro ore settimanali, senza sorveglianza. La Commissione ha incaricato il 26 gennaio 2004 la dott. __________ di approfondire “la situazione psicoemotiva” dei ragazzi. Ci si può domandare se ciò fosse davvero indispensabile, ma poco giova, i costi di quel referto non formando oggetto dell'attuale giudizio. Sta di fatto che il 25 giugno 2004 la specialista ha auspicato che fosse “ampliato lo spazio di relazione [dei figli] coi genitori” e che si concedesse ai ragazzi, dal settembre del 2004, “un rientro a casa per i fine settimana e telefonate libere”. Onde la decisione del 19 agosto 2004 con cui la Commissione tutoria regionale ha esteso a ogni fine settimana il diritto di visita dei genitori (sopra, lett. D).
Rimaneva il problema della custodia parentale. Il referto 2 maggio 2003 della dott. __________ assunto dalla Commissione tutoria regionale attestava invero “capacità genitoriali dei signori AP 1 fortemente limitate”. Il successivo referto del 25 giugno 2004 sulla “situazione psicoemotiva dei figli”, citato dianzi, non era più favorevole (“Un progetto a lungo termine che prevede il rientro definitivo a casa dei due bambini non può a mio avviso prescindere” – rilevava la specialista – “da una rivalutazione delle capacità genitoriali dei signori AP 1”). Il presidente della Commissione ha proposto così agli appellanti, durante una riunione del 22 luglio 2004, di reincaricare la dott. __________ perché valutasse nuovamente le loro capacità genitoriali. AP 1 hanno consentito al principio, ma si sono opposti alla prospettiva di doversi recare fino a __________ per incontrare la specialista. Preso atto poi che la dott. __________ non aveva tempo sufficiente per assolvere il mandato, con decisione del 12 novembre 2004 la Commissione tutoria regionale ha affidato il compito alla dott. __________. AP 1 hanno comunicato, il 24 novembre 2004 di non impugnare tale decisione.
6. Apprezzate le circostanze che precedono, non si può dire in ultima analisi che il referto della dott. __________ sia stato commissionato alla leggera o fosse superfluo. Le capacità genitoriali di AP 1 erano “fortemente limitate” nel 2003 e rimanevano tali nel 2004. Una reintegrazione nella custodia dei figli non poteva avvenire sulla scorta di basi tanto fragili. Certo, nel suo referto 22 febbraio 2005 la dott. __________ non è giunta ad accertamenti più incoraggianti. “Comparando l'attuale osservazione con le precedenti evidenze peritali” – essa ha epilogato – “non sono emersi elementi significativi di un cambiamento da parte della coppia genitoriale”. Tant'è che la specialista ha rilevato una capacità parentale “fortemente inadeguata” e ha sconsigliato ogni allentamento delle misure adottate a protezione dei figli. La delucidazione orale chiesta da AP 1 l'11 aprile 2005 nulla ha mutato a tali conclusioni.
Se la Commissione tutoria regionale ha finito nondimeno per reintegrare gradualmente i coniugi nella custodia parentale, ciò non si deve al rapporto della dott. __________, ma a fattori puramente estrinseci. Sin dal 24 novembre 2003 la Commissione tutoria regionale aveva incaricato per vero il Servizio sociale di __________ di trovare una famiglia o un istituto a carattere eterofamiliare o “un ambiente contenuto a ispirazione familiare” in cui collocare i ragazzi (un ricorso presentato da AP 1 contro tale decisione era stato dichiarato irricevibile dall'Autorità di vigilanza con decisione del 6 luglio 2004). In un rapporto del 19 dicembre 2003 il Servizio sociale aveva raccomandato tuttavia di lasciare i figli all'Istituto __________ e di
estendere progressivamente il diritto di visita dei genitori. Se non che, dopo il referto della dott. __________ tale stato di cose è divenuto insostenibile. In una relazione del 2 giugno 2005 il Servizio sociale riferiva che i ragazzi erano viepiù vittime di conflitti di lealtà e che il loro senso di colpa verso i genitori era “cresciuto a dismisura”, ciò che ostacolava l'intervento educativo. Al punto che il Servizio medesimo proponeva di riconsegnare i figli ai genitori “quale male minore”. Il 14 giugno 2005 anche i responsabili dell'Istituto __________ hanno invitato la Commissione tutoria regionale a valutare la possibilità di un rientro dei ragazzi dai genitori. In una riunione del 25 agosto 2005 davanti alla Commissione tutoria regionale la stessa curatrice __________ ha definito il rientro di L__________ e La__________ dai genitori come il “male minore”.
Di fronte a simile evidenza la Commissione tutoria regionale si è risolta a reintegrare progressivamente i genitori nella custodia dei figli, mantenendo però la curatela educativa, prevedendo un controllo della situazione familiare da parte del Servizio sociale ed esortando i genitori a continuare un percorso terapeutico (lettera del 2 giugno 2005 del Servizio sociale e verbali del 23 e 25 agosto 2005, allegati alla decisione impugnata). Resta il fatto che il referto della dott. __________ non è stato commissionato a torto né inutilmente né per eccesso di zelo. Privo di consistenza, l'appello è destinato pertanto all'insuccesso.
II. Sul ricorso in materia di assistenza giudiziaria
7. Contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può adire entro 15 giorni (art. 35 cpv. 4 Lag) “l'autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine). Tempestivo, sotto questo profilo il ricorso in
esame è pertanto ricevibile.
8. Nella fattispecie l'autorità di vigilanza ha rifiutato ai richiedenti il beneficio dell'assistenza giudiziaria con una duplice argomentazione. Da un lato essa ha ritenuto la domanda “non (…) minimamente motivata e nemmeno corredata dei necessari documenti giustificativi, i ricorrenti essendosi limitati a richiamare quelli prodotti in precedenti impugnazioni, relativi quindi a situazioni a quel momento esistenti”. Dall'altro essa ha definito il ricorso sprovvisto sin dall'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). I ricorrenti affermano che rigettare la loro richiesta solo per la mancanza di documentazione a conforto trascende in un formalismo eccessivo. Quanto al fondamento del ricorso, essi sostengono che il loro rimedio non era destituito di buon diritto, tant'è che – contrariamente all'opinione della dott. __________, secondo cui “la protezione a cui erano assoggettati i bambini non doveva essere allentata” – per finire la Commissione tutoria regionale ha disposto il ripristino della custodia parentale.
9. Per quel che riguarda l'indigenza, intanto, spettava ai richiedenti allegare all'istanza del 12 settembre 2005 la documentazione necessaria (Rep. 1994 pag. 311 con rinvii; v. anche DTF 123 III 329 in fondo, 125 IV 164 in basso con richiamo a DTF 120 I 181 in fondo). L'autorità può invitare il richiedente a completare o a integrare atti incompleti, ma non le incombe di richiamare ai suoi obblighi un richiedente che ometta di produrre il benché minimo giustificativo. Sia come sia, si ammettesse pure l'indigenza dei richiedenti (art. 3 cpv. 1 Lag), alla luce di quanto si è illustrato (consid. 5 e 6) il ricorso all'Autorità di vigilanza non aveva alcuna possibilità di successo. Non solo la procedura si è conclusa con misure a protezione del figlio, ma nelle circostanze predette la Commissione tutoria regionale non poteva evitare di assumere il referto affidato alla dott. __________, i coniugi risultando sostanzialmente inidonei alla custodia parentale. Contare sul buon esito di un ricorso inteso a vedersi esentare dalle spese di procedura in condizioni del genere era semplice illusione (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). La decisione con cui l'Autorità di vigilanza ha respinto il beneficio richiesto sfugge dunque alla critica.
III. Sulle spese, le ripetibili e l'assistenza giudiziaria in appello
10. Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, che davanti alla Camera è rimasta silente. La procedura in materia di assistenza giudiziaria è invece gratuita, salvo casi di temerarietà (art. 4 cpv. 2 Lag) estranei alla fattispecie. Quanto alle richieste di assistenza giudiziaria presentate davanti a questa Camera, esse non possono trovare accoglimento già per il fatto che entrambi i rimedi risultavano fin dall'inizio senza possibilità di successo (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). Della situazione verosimilmente difficile in cui versano gli appellanti si tiene conto, nondimeno, contenendo al minimo l'ammontare della tassa di giustizia.
IV. Sui rimedi giuridici a livello federale
11. Relativamente ai rimedi giuridici esperibili sul piano federale contro l'odierna sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), dandosi protezione del figlio è ammissibile il ricorso in materia civile senza riguardo all'eventuale valore litigioso (art. 72 cpv. 2 lett. b n. 7 LTF). Quanto all'impugnabilità della decisione in materia di assistenza giudiziaria, trattandosi di una decisione incidentale – come quella di una decisione pregiudiziale – essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (sentenza del Tribunale federale 5A_108/2007 dell'11 maggio 2007, consid. 1.2).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Gli oneri di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
3. Il ricorso in materia di assistenza giudiziaria è respinto.
4. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili per la procedura di assistenza giudiziaria.
5. La richiesta di assistenza giudiziaria contestuale ai due rimedi giuridici presentati davanti a questa Camera è respinta.
6. Intimazione a:
– ; – , .
Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.