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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 31.01.2007 11.2006.153

January 31, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·4,131 words·~21 min·4

Summary

Protezione del figlio: impugnabilità di decisioni prese dalla Commissione tutoria regionale

Full text

Incarto n. 11.2006.153

Lugano, 31 gennaio 2007/lw      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. 512.2003/R.92.2006 (protezione del figlio: provvedimenti cautelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone

 AP 1, (patrocinata dall'avv.  PA 1, )  

a

 CO 2  (patrocinati dall'avv.  PA 2 ) e alla   Commissione tutoria regionale 12,  

                                         riguardo alla custodia di E__________ (1998),

                                         figlio suo e di

                                          CO 3 ;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 6 dicembre 2006 presentato da AP 1 contro la decisione emessa il 15 novembre 2006 dalla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele;

                                         2.   Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

                                         3.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   Il 5 gennaio 1998 AP 1 (1978) ha dato alla luce un figlio, E__________, che è stato riconosciuto da CO 3 (1980). I genitori si sono separati nell'estate del 2001 quando AP 1 è tornata a vivere dai propri genitori a M__________, portando con sé il bambino. Due anni dopo, nel 2003, essa si è trasferita con il figlio a G__________. In seguito a gravi problemi sorti nell'esercizio del diritto di visita (il bambino accusando seri problemi psicologici), con decisione del 16 marzo 2004 la Commissione tutoria regionale 12 ha vietato a CO 3 di incontrare il figlio e ha commissionato al Servizio medico-psicolo­gico di L__________ una valutazione sulle capacità parentali dei genitori. Tale valutazione non è mai stata eseguita, prima per le resistenze del padre e poi per quelle della madre. Nel frattempo E__________ è stato viepiù affidato alle cure del nonno materno CO 2 (1954) con la di lui nuova moglie F__________ (1961), i quali si erano trasferiti ad A__________. Dal­l'aprile del 2005 il bambino risiede stabilmente presso di loro e frequenta la scuola speciale dell'Istituto __________ a __________ con il sostegno del dott. __________ di __________, specialista in psichiatria e psicoterapia per bambini e adolescenti. Il 27 giugno 2005 AP 1 ha dato alla luce un secondo figlio, P__________, che è stato riconosciuto da __________ (1973), suo attuale compagno.

                                  B.   Il primo giorno del secondo anno scolastico (4 settembre 2006), verso mezzogiorno, E__________ si è allontanato dall'Istituto __________, ricomparendo alle ore 14.30 nello studio medico in cui la nonna materna lavora come infermiera a L__________, senza saper spie­gare dove fosse andato. AP 1 ha insistito allora per riprendere il figlio con sé, ma questi vi si è opposto con veemenza, urlando, piangendo e aggrappandosi al nonno CO 2. In un certificato medico del 21 settembre 2006 il dott. __________ ha poi attestato che E__________ attraversa un periodo di fobia scolastica e che un ritorno di lui dalla madre sarebbe “assolutamente controindicato”, sia perché il bambino lo rifiuta “ostinatamente” sia perché ciò “metterebbe in pericolo il suo già fragile equilibrio psicologico”. Con decisione provvisionale di quello stesso 21 settembre 2006 la presidente della Commissione tutoria regionale 12 ha privato AP 1 della custodia parentale, ha affidato E__________ al nonno CO 2 e ha sospeso le relazioni personali tra madre e figlio, convocando personalmente AP 1 e CO 2 “con il piccolo E__________” dinanzi alla Commissio­ne tutoria regionale giovedì 28 settembre 2006 alle ore 9.15.

                                  C.   All'udienza del 28 settembre 2006 si sono presentati davanti alla presidente e al segretario della Com­missione tutoria regionale unicamente AP 1 e CO 2. Dopo discussione, la presidente della Commissione ha annunciato che avrebbe disposto anche “una valutazione del nucleo familiare della signora AP 1”, oltre all'audizione di E__________ e alla sorveglianza dell'affidamento al nonno con stesura di regolari rapporti. Statuendo il 2 ottobre 2006, la Commissione tutoria regionale ha poi confermato “la momentanea privazione della custodia parentale” a carico della madre e l'affidamento provvisorio del bambino al nonno. Inoltre essa ha designato l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni a L__________ quale organo “di controllo e di informazione conformemente all'art. 307 CC”, invitandolo a eseguire “una valutazione del nucleo familiare della signora AP 1, (…) esprimendosi in merito alle risorse e alla capacità della madre di rispondere in modo adeguato ai bisogni del figlio (…) e di formulare proposte circa la futura sistemazione del minore e l'adozione di eventuali altre misure di protezione”. Infine la Commissione ha reintegrato AP 1 in un diritto di visita al figlio ogni domenica dalle ore 14.00 alle 18.00.

                                  D.   Contro la decisione appena citata AP 1 è insorta il

                                         16 ottobre 2006 all'Autorità di vigilanza sulle tutele. Essa ha chiesto, da un lato, di annullare la momentanea privazione della custodia parentale e l'affidamento provvisorio del figlio al nonno CO 2; dall'altro, essa ha instato perché l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni estendesse la sua valutazione al nucleo familiare di CO 2 e fosse incaricato di “elaborare un programma di riavvicinamento graduale fra E__________ e il nucleo familiare della madre”. La Commissione tutoria regionale ha comunicato il 26 ottobre 2006 di rinunciare a osservazioni, salvo precisare che il figlio sarebbe stato sentito da un membro della Commissione medesima “in separata sede”. Nelle loro osservazioni del 30 ottobre 2006 CO 2 e __________ hanno proposto di respingere il ricorso. Il 14 novembre 2006 E__________ ha compiuto una nuova fuga dall'Istituto __________. Il suo stato psichico risulta finanche peggiorato in seguito al deteriorarsi dei rapporti fra sua madre e suo nonno.

                                  E.   Con decisione del 15 novembre 2006 l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha respinto il ricorso. Accertato che la Commissione tutoria regionale ha statuito in via cautelare previo contraddittorio, essa ha ritenuto che la “momentanea privazione della custodia parentale” è una misura proporzionata allo scopo, ovvero al bene del figlio. Insistendo per portare il bambino renitente con sé, la ricorrente aveva creato a quest'ultimo ulteriori difficoltà psicologiche, mentre nell'interesse di lui si impongono calma e tranquillità. Per quanto riguarda l'affidamento provvisorio al nonno CO 2, l'Autorità di vigilanza ha ricordato che l'Ufficio delle famiglie e dei minorenni è stato incaricato di seguire la situazione e che prima di valutare il nucleo familiare di lui occorre apprezzare la capacità genitoriale della ricorrente, fermo restando che un affidamento definitivo al nonno sarebbe vincolato in ogni modo ad autorizzazione giusta l'art. 316 cpv. 1 CC. Ciò posto, essa ha disatteso le censure dell'interessata e ha dichiarato la decisione immediatamente esecutiva. La tassa di giustizia e le spese (fr. 100.– complessivi) sono stati posti a carico di lei, tenuta a rifondere “alla controparte” un'indennità di fr. 100.– per ripetibili. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso è stata respinta.

                                  F.   AP 1 ha impugnato la decisione dell'Autorità di vigilanza a questa Camera con un appello del 6 dicembre 2006, pervenuto il 27 dicembre successivo, nel quale chiede anzitutto che – conferitole il beneficio dell'assistenza giudiziaria – al suo rimedio giuridico sia restituito l'effetto sospensivo. Nel merito essa conclu­de perché il suo ricorso all'Autorità di vigilanza sia accolto e la decisione della Commissione tutoria regionale riformata nel senso prospettato in quel ricorso. Con decreto del 28 dicembre 2006 il presidente di questa Camera ha respinto la domanda intesa alla restituzione dell'effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del

                                         10 gennaio 2007 CO 3, cui l'appello è stato intimato, reputa inidoneo l'affidamento provvisorio del figlio a CO 2 e si duole di non poter esercitare alcun diritto di visita. In un memoriale del 7 gennaio 2007 (trasmesso di propria iniziativa) __________, madre di CO 3, contesta a sua volta – in sintesi – l'affidamento provvisorio del bambino a CO 2, dichiarandosi disposta ad accogliere E__________ lei medesima. Con osservazioni del 19 gennaio 2007 CO 2 e __________ propongono, da parte loro, di respingere l'appello.

Considerando

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano le misure a protezione del figlio (art. 307 segg. CC), sono appellabili nel termine di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità dell'art. 424a CPC (RDAT II-2003 pag. 51 consid. 1). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è dunque ricevibile.

                                   2.   Il memoriale del 7 gennaio 2007 che __________ ha trasmesso di propria iniziativa alla Camera non può essere versato agli atti. Non richiesto, esso si esaurisce in una cronistoria tanto prolissa quanto priva di rilievo giuridico ai fini del presente giudizio, il quale investe – come si vedrà oltre – questioni di procedura. Da tale allegato si deve dunque prescindere.

                                   3.   In concreto la decisione presa il 2 ottobre 2006 dalla Commissione tutoria regionale ha natura meramente incidentale (sulla nozione: RtiD II-2005 pag. 696 consid. 3). Tra le decisioni incidentali si annoverano in effetti – come questa Camera ha già avuto modo di ricordare (RtiD I-2005 pag. 783 consid. 5, II-2005 pag. 697 consid. 5) – sia le decisioni con cui un'autorità dispone l'assunzione di prove (nella fattispecie: valutazione specialistica circa le capacità genitoriali della madre), sia le decisioni con cui un'autorità adotta misure provvisionali, cioè provvedimenti d'urgen­za (nella fattispecie: temporanea privazione della custodia parentale con regolamentazione del diritto di visita spettante alla madre e provvisorio affidamento del figlio al nonno materno con istituzione di un ufficio di controllo a norma dell'art. 307 cpv. 3 CC).

                                   4.   Le decisioni incidentali emesse dalle Commissioni tutorie regionali sono impugnabili all'Autorità di vigilanza entro lo stesso termine di quelle finali, a condizione però che possano causare al ricorrente un danno “non altrimenti riparabile” (RtiD I-2005 pag. 783 con­sid. 5, II-2005 pag. 696 consid. 4). Da tale requisito si può prescindere solo – nel solco del diritto federale – qualora la decisione incidentale riguardi questioni di competenza o di ricusazione oppure nel caso in cui l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale, consentendo di evitare una pro­ce­dura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 92 e 93 LTF). Ipotesi del genere sono estranee alla fattispecie. Ora, la privazione della custodia parentale e l'affidamento del figlio a un terzo, anche solo in via transitoria, sono senz'altro suscettibili di arrecare un pregiudizio “non altrimenti riparabile”. Meno evidente è quest'ultimo rischio per quanto riguarda la mancata valutazione specialistica circa il nucleo familiare di CO 2 o la mancata elaborazione di un “programma di riavvicinamento graduale fra E__________ e il nucleo familiare della madre”. Sul problema non giova tuttavia dilungarsi per le ragioni in appresso.

                                   5.   I due referti che l'appellante chiede di commissionare all'Ufficio delle famiglie e dei minorenni non formavano oggetto della decisione presa dalla Commissione tutoria regionale. Il diritto di filiazione è governato invero dal principio inquisitorio illimitato, sicché nell'interesse del figlio l'autorità indaga d'ufficio e collabora di propria iniziativa al chiarimento dei fatti (DTF 128 III 413 in alto). Ciò non esonerava tuttavia l'interessata dal chiedere anzitutto l'assunzione dei referti alla Commissione tutoria regionale, l'Autorità di vigilanza essendo abilitata (art. 26 cpv. 4 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele), ma non obbligata a statuire per la prima volta su richieste che la Commissione non ha nem­meno avuto modo di esaminare. Comunque sia, anche prescindendo da ciò, l'Autorità di vigilanza ha spiegato che in concreto non è il caso di promuovere valutazioni specialistiche sul nucleo familiare di CO 2 prima di avere accertato le capacità genitoriali della ricorrente (decisione impugnata, pag. 9 in alto). Fosse data l'idoneità di lei alla custodia, invero, non si giustificherebbe più l'affidamento del bambino al nonno. Con tale motivazione l'appellante neppure si confronta. Tanto meno essa spiega perché sarebbe opportuno avviare – a spese dell'ente pubblico, lei medesima dichiarandosi indigente – indagini che potrebbero rivelarsi superflue. Insufficientemente motivato, al proposito l'appello si dimostra già di primo acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il cpv. 5).

                                         Quanto al “programma di riavvicinamento”, sul quale l'Autorità di vigilanza ha sorvolato, l'appello non è destinato a miglior sorte. L'interessata non spende una parola, in effetti, per illustrare l'opportunità di commissionare un tale referto allo stadio attuale della procedura. Anzi, lei medesima ammette che nel frattempo

                                         l'esercizio del suo diritto di visita è stato autorizzato dalla Commissione tutoria regionale solo sotto sorveglianza (appello, pag. 7 a metà), il figlio rifiutandosi di incontrarla. Perché in una situazione del genere sarebbe necessario – o anche solo utile – elaborare un “program­ma di riavvicinamento” prima ancora di avere ristabilito un minimo di relazione personale e affettiva tra madre e figlio, l'appellante non indica. Anche su tal punto il memoriale manca perciò di sufficiente motivazione.

                                   6.   Rimane da esaminare la legittimità della decisione impugnata per quanto attiene alla temporanea privazione della custodia parentale (con regolamentazione del diritto di visita spettante alla madre) e al provvisorio affidamento del figlio al nonno materno (con istituzione di un ufficio di controllo a norma dell'art. 307

                                         cpv. 3 CC). Che provvedimenti siffatti possano recare un danno “non altrimenti riparabile” è già stato rilevato (consid. 3). Si è accennato inoltre che a tale proposito la decisione della Commissione tutoria regionale ha natura provvisionale, nel senso che dispone misure d'urgenza. Ora, perché decisioni provvisionali delle Commissioni tutorie regionali siano impugnabili davanti all'Autorità di vigilanza non basta il requisito del danno “non altrimenti riparabile”. Occorre altresì – come sottolinea la stessa Autorità di vigilanza (decisione impugnata, consid. 1a) – che tali decisioni siano state adottate “previo contraddittorio”. Ciò significa che davanti alla Commissione tutoria regionale le parti devono avere avuto modo di esprimersi, almeno per scritto (RtiD II-2005 pag. 697 consid. 5, pag. 698 consid. 8). Poco importa ch'esse siano state sentite per loro richiesta o per iniziativa della Commissione. Determinante che è abbiano avuto la facoltà di determinarsi.

                                         a)   In concreto l'Autorità di vigilanza ha accertato che “le parti sono state convocate” all'udienza del 28 settembre 2006 davanti alla Commissione tutoria regionale (decisione impugnata, lett. F), talché nella fattispecie l'esigenza del contraddittorio “è certamente adempiuta” (consid. 1a). Tale conclusione è affrettata. Sulla nozione di “parte” a norma dell'art. 26 cpv. 3 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele si può anche opinare. Sta di fatto che, indipendentemente da tale qualifica, prima di adottare misure a protezione del figlio il minorenne va sentito in virtù del diritto federale, a meno che questioni di età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 314 n. 1 CC; analogo prescritto figura all'art. 35 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele). Tale regola vale per tutti i figli che hanno compiuto sei anni, e non solo in cause di divorzio o di separazione, ma anche nell'ambito di misure provvisionali giusta l'art. 137 cpv. 2 CC o di procedimenti a tutela dell'unione coniugale (DTF 131 III 553). Non v'è ragione dunque perché essa non debba applicarsi alle misure provvisionali adottate dalle Commissioni tutorie regionali che intervengono a protezione del figlio.

                                               In concreto non risulta che motivi gravi si opponessero all'audizione del figlio. Al momento in cui la presidente della Commissione tutoria regionale ha statuito senza contraddittorio, il 21 settembre 2006 (sopra, lett. B), E__________ aveva otto anni compiuti. La stessa Commissione tutoria si è anzi riservata il 26 ottobre 2006 di ascoltarlo “in separata sede” (sopra, lett. D). Se non che, il figlio va sentito prima, non dopo l'emanazione di misure provvisionali. Contrariamente all'opinione dell'Autorità di vigilanza, pertanto, in concreto la premessa del “contraddittorio” posta dall'art. 26 cpv. 3 della legge cantonale sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele non può ritenersi data.

                                         b)   Si aggiunga che nella fattispecie il requisito del “contraddittorio” cui si è appena alluso non risulta soddisfatto nemmeno per un altro motivo. Su avvenimenti particolari sopraggiunti nella vita del figlio e prima che siano prese decisioni importanti per lo sviluppo di lui, invero, ha diritto di essere sentito – sempre per diritto federale – anche il genitore senza autorità parentale (art. 275a cpv. 1 CC). L'affidamento del figlio a un terzo, fosse pure in via transitoria, è senza dubbio una decisione importante per la vita del ragazzo. Certo, il genitore privo di autorità parentale ha solo il diritto di esprimersi, mentre non ha alcuna facoltà di codecisione; una misura a protezione del figlio adottata senza sentirlo non è quindi nulla per ciò solo (Wirz in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 5 in fine ad art. 275a CC). Inoltre il genitore che non prende parte alla vita del figlio, ad esempio disinteressandosi del diritto di visita, non ha nemmeno il diritto di essere sentito (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,

                                               3ª edizione, n. 6 ad art. 275a).

                                               Nel caso in esame non constano tuttavia estremi siffatti. Il padre di E__________ si è visto sospendere da tempo il diritto di visita, ma non per disinteresse suo, bensì per disturbi della personalità accusati dal figlio (verbale di audizione 12 gennaio 2004 davanti alla Commissione tutoria regionale; decisione 16 marzo 2004 della Commissione tutoria regionale: sopra, lett. A). Dagli atti risulta ch'egli ha sollecitato di essere reintegrato nel diritto alle visite, ma che è stato invitato a pazientare, la Commissione intendendo sottoporlo prima a una valutazione delle sue capacità genitoriali (verbale 21 marzo 2005 della Commissione tutoria regionale, nel fascicolo della Com­missione medesima). Tale posizione gli è stata ribadita per lettera dell'11 luglio 2005, la Commissione assicurandogli che si sarebbe rimessa in relazione con lui “non appena saranno date le giuste premesse” (documento nel fascicolo della Commissione, agli atti). CO 3 ha poi formulato osservazioni davanti a questa Camera (sopra, lett. F), dimostrando di non essere per nulla disinteressato o indifferente alla vita del figlio. Non v'era dunque alcuna ragione perché la Commissione tutoria gli precludesse il “contraddittorio” del 28 settembre 2006. La privazione della custodia parentale e l'affidamento provvisorio del figlio non erano, in altri termini, una mera questione interna fra AP 1, CO 2 e la Commissione tutoria regionale: riguardavano anche il figlio e, di riflesso, il padre del bambino.

                                   7.   La giurisprudenza di questa Camera si è sempre attenuta al principio per cui un decreto cautelare preceduto da un contraddittorio incompleto (essendo stata omessa involontariamente, ad esempio, la discussione finale: RtiD II-2005 pag. 697 consid. 6) non è nullo, ma rimane un decreto “supercautelare”. Un appello diretto contro un decreto del genere va dichiarato perciò irricevibile, dovendosi ancora ultimare il contraddittorio. Simile orientamento è stato criticato da Cocchi/Trezzini (CPC ticinese commentato e massimato, Lugano 2000, pag. 847 nota 908), i quali sembrano perorare la tesi della nullità. Questa Camera non ha ritenuto di scostarsi dalla propria prassi per il motivo che, dichiarando nulli decreti cautelari preceduti – inavvertitamente – da contraddittori incompleti, decadrebbe ogni assetto provvisionale fra le parti (o, nella migliore delle ipotesi, tornerebbe in vigore un precedente assetto provvisionale fondato su elementi sommari o obsoleti). Un simile rigorismo formale sarebbe fuori luogo, soprattutto nelle cause di diritto di famiglia, per tacere del fatto che obbligherebbe in ultima analisi il primo giudice a emanare d'urgenza un decreto “supercautelare” sostitutivo di quello dichiarato nullo. Ciò si risolverebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione.

                                         Nella misura in cui ha carattere provvisionale la decisione incidentale presa il 2 ottobre 2006 dalla Commissione tutoria regionale è stata preceduta, dopo quanto si è visto, da un contraddittorio incompleto. Per quanto riguarda la temporanea privazione della custodia parentale (con regolamentazione del diritto di visita spettante alla madre) e il provvisorio affidamento del figlio al nonno materno (con istituzione di un ufficio di controllo), la decisione non era dunque impugnabile. L'autorità di vigilanza avrebbe dovuto così dichiarare il ricorso irricevibile e ritornare gli atti in prima sede perché la Commissione statuisse di nuovo, dopo

                                         avere ascoltato il figlio (o averlo fatto ascoltare da personale specialistico) e avere dato la possibilità di esprimersi al padre. Su questo punto l'appello va dunque parzialmente accolto e la decisione dell'Autorità di vigilanza riformata in tal senso.

                                   8.   Gli oneri del presente giudizio seguirebbero la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene causa parzialmente vinta sulla temporanea privazione della custodia parentale e sul provvisorio affida­mento del figlio al nonno materno, anche se non si può prevedere quale decisione “previo contraddittorio” sarà adottata per finire dalla Commissione tutoria regionale. L'appellante esce sconfitta invece per quanto riguarda la postulata valutazione circa il nucleo familiare di CO 2 e la prospettata elaborazione di un “programma di riavvicinamento graduale” tra lei e il figlio. Tutto considerato, le andrebbe addebitata di conseguenza una quota degli oneri processuali. L'altra quota andrebbe posta a carico diCO 2 e __________ in solido, i quali soccombono parzialmente nella misura in cui postulano l'integrale reiezione dell'appello. Data la particolarità del caso, che denotava un'insidia di procedura, si giustifica nondimeno – in definitiva – di soprassedere eccezionalmente a ogni prelievo e di compensare le ripetibili tra l'appellante e i coniugi __________.

                                         Per quanto riguarda gli oneri processuali di secondo grado, visto l'esito dell'odierna riforma appare equo suddividere la tassa di giustizia e le spese in parti uguali fra la ricorrente e i coniugi Ferrara in solido, che con osservazioni del 30 ottobre 2006 avevano proposto di respingere interamente il ricorso. Attenendosi alla medesima chiave di riparto si giustifica inoltre di compensare le ripetibili.

                                   9.   La richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante in questa sede merita accoglimento. Che essa versi in gravi ristrettezze (art. 3 cpv. 1 Lag) è senz'altro verosimile, vista la documentazione da lei prodotta nell'ottobre del 2006 alla Commissione tutoria regionale (art. 4 cpv. 1 Lag). Sprovvista di cognizioni giuridiche, inoltre, l'istante non sarebbe verosimilmente stata in grado di procedere con atti propri davanti a questa Camera (art. 14 cpv. 2 Lag). L'appello non poteva dirsi nemmeno privo di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), tanto che in parte dev'essere accolto. Infine è senz'altro presumibile, data la posta in gioco, che una persona di condizioni agiate non avrebbe ragionevolmente rinunciato a ricorrere, nella medesima situazione, solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Resta il fatto che la retribuzione del patrocinatore d'ufficio sarà commisurata, in ogni modo, al tempo che un legale solerte avrebbe impiegato per censurare l'esistenza di una decisione provvisionale preceduta da un contraddittorio incompleto, senza indugiare su questioni ininfluenti ai fini del giudizio. Non si pone invece questione di assistenza giudiziaria davanti all'Autorità di vigilanza, la ricorrente non avendo impugnato il dispositivo n. 2 della decisione impugnata che ha respinto il be­neficio.

Per questi motivi,

pronuncia:               I.   Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:

                                         1.  Per quanto riguarda la temporanea privazione della custodia parentale (con regolamentazione del diritto di visita spettante alla madre) e il provvisorio affidamento del figlio al nonno materno (con istituzione di un ufficio di controllo), il ricorso è irricevibile. Gli atti sono ritornati alla Commissione tutoria 12 perché statuisca nuovamente in via provvisionale, dopo avere proceduto all'audizione del figlio e conferito al padre il diritto di esprimersi.

                                              Per quanto riguarda la valutazione specialistica circa il nucleo familiare di CO 2 e l'elaborazione di un “programma di riavvicinamento graduale” tra il figlio e il nucleo familiare della madre, il ricorso è respinto.

                                         3.  La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 100.– sono poste per metà a carico della ricorrente e per l'altra metà a carico di CO 2 e __________ in solido. Le ripetibili sono compensate.

                                         Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                   II.   Non si riscuotono tasse o spese. Le ripetibili sono compensate.

                                   III.   AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria in appello con il gratuito patrocinio dell'avv. PA 1.

                                 IV.   Intimazione:

–    ; –  ; –   ; –    .

                                         Comunicazione alla Sezione degli enti locali, Autorità di vigilanza sulle tutele.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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