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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 03.09.2008 11.2006.114

September 3, 2008·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·1,945 words·~10 min·6

Summary

Perenzione processuale: interruzione del termine

Full text

Incarto n. 11.2006.114

Lugano, 3 settembre 2008/sc      

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nelle cause DI.2004.130 (protezione dell'unione coniugale) e DI.2004.131 (misure provvisionali in protezione dell'unione coniugale) della Pretura

del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 17 febbraio 2004 da

AP 1 (patrocinata RA 1)  

contro  

AO 1 (D) (patrocinato RA 2),

giudicando ora sul decreto del 17 ottobre 2006 con cui il Pretore ha stralciato le cause dai ruo­li in seguito a perenzione processuale;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione:     1.   Se dev'essere accolto l'appello del 19 ottobre 2006 presentato da AP 1 contro il decreto di stralcio emesso il 17 ottobre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

                                         2.   Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto:                    A.   AO 1 (1949), cittadino tedesco, e AP 1 (1962), cittadina italiana, entrambi divorziati, hanno contratto matrimonio a __________ il 25 marzo 1994. La sposa era già madre di V__________ (nata il 24 febbraio 1987) e di G__________ (nato il 24 novembre 1989), avuti dal primo marito. Dalle seconde nozze non sono nati figli. AO 1 era azionista di maggioranza della __________ di __________, allora attiva nella fornitura di servizi e consulenze, nell'amministrazione e nella pianificazione per case di cura, di riabilitazione e istituti analoghi. La moglie non ha svolto attività lucrativa durante la vita in comune. I coniugi si sono separati nel luglio del 2003, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi a __________.

                                  B.   Il 17 febbraio 2004 AP 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo di essere autorizzata – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – a vivere separata, di condannare il marito a versarle un contributo alimentare di fr. 9345.25 mensili retroattivamente dal 1° novembre 2003, obbligandolo a rilasciare informazioni sui suoi redditi e la sua sostanza, di ordinare alla __________ e alla __________ di __________ (D)

                                         di versare a lei lo stipendio del convenuto fino a concorrenza di fr. 9345.25 mensili e di non dare seguito ad alcuna disposizione del marito intesa a sminuire o compromettere il valore della sua partecipazione societaria. All'udienza del 16 marzo 2004, indetta per la discussione del­l'istanza, il convenuto ha aderito solo alla richiesta di vita separata e alla domanda d'informazioni, opponendosi a tutto il resto.

                                  C.   Il Pretore ha emesso l'ordinanza sulle prove il 23 marzo 2004 e l'istruttoria è cominciata il giorno stesso. Mediante ordinanza del 14 ottobre 2004 egli ha ammesso AP 1 al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio del suo legale. Nell'ambito di una commissione rogatoria intesa all'audizio­ne di un testimone (__________, domiciliato a __________), il Tribunale distrettuale di Hinwil ha poi avvertito il Pretore, il 1° novembre 2004, che l'escussione dell'interessato sarebbe avvenuta il 6 dicembre successivo. Il Pretore ha intimato l'avviso del Tribunale distrettuale ai coniugi il 3 novembre 2004. Giunto al Pretore in una data imprecisata, il verbale d'interrogatorio è stato intimato alle parti dal Pretore il 17 dicembre 2004. Dopo di allora non è più intervenuto alcun atto processuale.

                                  D.   Accertata “l'assenza di un atto processuale, inteso come manifestazione di volontà di una parte al proseguimento della causa, da oltre due anni e meglio dall'ordinanza 14 ottobre 2004 di ammissione dell'istante al beneficio dell'assistenza giudiziaria”, con decreto del 17 ottobre 2006 il Pretore ha stralciato dai ruoli per perenzione processuale tanto la procedura a tutela dell'unione coniugale quanto il procedimento cautelare a essa correlato. La tassa di giustizia (fr. 300.–) e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

                                  E.   Contro lo stralcio delle procedure dai ruoli AP 1 ha presentato un appello del 19 ottobre 2006 in cui chiede l'annullamento del decreto predetto. Con osservazioni del 26 ottobre 2006 AO 1 propone di respingere l'appello. Il 15 gennaio 2007 AP 1 ha postulato una sospensione della causa in vista di favorire le trattative per il divorzio. Il presidente della Camera ha sospeso così la procedura di appello fino al

                                         15 ago­sto 2007 con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, la causa si sarebbe riattivata d'ufficio. Nessuna comunicazione è più giunta alla Camera da allora. Interpellata dal presidente, l'appellante ha precisato il 28 agosto 2008 che le trattative ai fini del divorzio non hanno avuto alcun seguito per inazione del marito. Nelle circostanze descritte, nulla osta all'emanazione del giudizio.

Considerando

in diritto:                  1.   Un decreto di stralcio per sopravvenuta carenza d'oggetto, mancanza di interesse giuridico o perenzione processuale (art. 351 CPC) ha portata meramente dichiarativa, nel senso che il giudice si limita a constatare la fine del processo. Ciò vale anche, nel Cantone Ticino, per i decreti di stralcio do­vuti a transazione, ritiro dell'azione o acquiescenza (art. 352 CPC). Un decreto di stralcio può quindi essere impugnato alla Camera civile di appello solo in materia di spese e ripetibili – la prassi meno recente si limitava invero a questo unico punto – oppure per quanto riguarda l'esistenza del motivo che ha posto termine alla lite. L'appellante può contestare, in altri termini, il sus­si­ste­re di una transazione, di una dichiarazione di ritiro o di un'acquie­scenza, la sopravvenuta carenza d'oggetto o di interesse giuridico, come pure il compimento della perenzione processuale. Non può ridiscutere invece i motivi che lo han­no indotto a desistere, ad acquiescere, a transigere o a rimanere inattivo per due anni (RtiD I-2004 pag. 480 consid. 1 con richiami).

                                   2.   Nella fattispecie l'appellante contesta – appunto – l'oggettivo compimento della perenzione processuale, ricordando che dopo il 17 ottobre 2004 la procedura non è rimasta ferma: il 1° novembre 2004 il Tribunale distrettuale di Hinwil ha comunicato al Pretore la data dell'audizione testimoniale, il 3 novembre 2004 il Pretore ha intimato tale comunicazione alle parti, il 6 dicembre 2004 si è tenuto l'interrogatorio davanti al giudice confederato, che ha poi trasmesso il verbale al Pretore, e il 17 dicembre 2004 il Pretore ha intimato il verbale alle parti. Il 17 ottobre 2006 non era intervenuta dunque – egli sottolinea – perenzione di sorta.

                                         Nelle osservazioni all'appello il convenuto obietta che gli atti processuali evocati dalla moglie non sono stati compiuti dalle parti, bensì motu proprio dal Tribunale distrettuale di Hinwil, rispettiva­mente dal Pretore. Non avendo implicato “la partecipazione attiva delle parti”, le quali non hanno mai sollecitato il giudice né hanno presenziato al­l'escussione testimoniale fuori Cantone, tali atti sarebbero “inefficaci ai fini della confutazione della presunzione di perdita d'interesse processuale delle parti”.

                                   3.   Il giudice, udite le parti, stralcia la causa se una lite diventa senza oggetto o priva di interesse giuridico (art. 351 cpv. 1 CPC). La mancanza di interesse è presunta se, nel corso di due anni consecutivi, nessuna delle parti ha compiuto un atto processuale; in tal caso il giudice, d'ufficio, stralcia la causa dal ruolo (art. 351 cpv. 2 CPC). I termini di cui al cpv. 2 non decorrono quando il processo rimane sospeso giusta l'art. 107 e quando le parti sono in attesa dell'emanazione della sentenza (art. 351 cpv. 3 CPC). In tutti gli altri casi la presunzione del cpv. 2 si opera di diritto e ha carattere assoluto, nel senso che alla parte contro la quale è diretta l'istanza di perenzione non è concessa la prova del contrario (Rep. 1982 pag. 132).

                                   4.   Il termine biennale di perenzione ricomincia a decorrere per legge, come si è appena visto, dopo ogni atto processuale compiuto dalle parti. Contrariamente all'opinione dell'appellato, inoltre, esso riprende ex novo non solo dopo atti processuali rivolti dalle parti al tribunale, ma anche dopo atti processuali rivolti dal tribunale alle parti. Tale è il caso, ad esempio, di una richiesta che il giudice intima all'una o all'altra parte perché fornisca un anticipo in garanzia delle spese giudiziarie presunte (regesto in: Rep. 1995 pag. 237 n. 64). Valesse il contrario, del resto, le parti sarebbero costrette a sollecitare il tribunale entro due anni dall'ultimo atto processuale compiuto dall'una o dall'altra seppure il processo segua regolarmente il suo corso per impulso del giudice. Ciò sarebbe a dir poco irragionevole.

                                   5.   In concreto il Pretore ha intimato alle parti, il 3 novembre 2004, l'avviso con cui il Tribunale distrettuale di Hinwil comunicava la data e l'ora in cui sarebbe stato sentito come testimone __________. Il 17 dicembre 2004 egli ha poi notificato alle parti il verbale dell'audizione, pervenutogli dal giudice confederato. A ragione l'appellante fa valere perciò che il 17 ottobre 2006, quando il Pretore ha stralciato dai ruoli la procedura a tutela dell'unione coniugale (e il procedimento cautelare a essa correlato), il termine biennale di perenzione non si era compiuto. D'altro lato non consta nemmeno – contrariamente a quanto sembra accennare il Pretore – che l'escussione del testimone avvenisse nel quadro del procedimento cautelare, sicché l'interruzione della perenzione non riguardava il procedimento a tutela dell'unione coniugale in sé (RtiD I-2005 pag. 736 n. 19c). L'ordinanza sulle prove del 23 marzo 2004 dimostra se mai il contrario. Ne segue che, provvisto di buon diritto, l'appello merita di essere accolto, con annullamento del decreto di stralcio impugnato.

                                   6.   La tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Dato nondimeno che la riscossione di oneri processuali da un obbligato residente al­l'estero rischierebbe di risolversi in costi supplementari per l'ente pubblico, tanto vale soprassedere. Ciò non esonera, comunque sia, dall'attribuire all'appellante vittoriosa un'indennità per ripetibili, commisurata alla stringatezza del memoriale. Quanto alla tassa di giustizia e alle spese di primo grado, non è il caso di prelevarne già per la circostanza che il Pretore ha agito di propria iniziativa, senza interpellare né l'una né l'altra parte. E per la stessa ragione non si giustifica di assegnare ripetibili di prima sede al­l'istante, alla quale il decreto di stralcio è stato intimato senza che la controparte ne avesse in qualche modo postulato l'emissione.

                                   7.   Circa i rimedi esperibili sul piano federale contro la presente sentenza (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso supera di gran lunga la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), ove appena si consideri l'entità del contributo alimentare chiesto dall'istante e respinto dal marito (fr. 9345.25 mensili retroattivamente dal 1° novembre 2003, senza limiti di tempo).

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia:              1.   L'appello è accolto e il decreto di stralcio è annullato.

                                   2.   Non si riscuotono tasse né spese. AO 1 rifonderà all'istante un'indennità di fr. 500.– per ripetibili di appello.

                                   3.   Intimazione:

–; –.

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è am­missi­bile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ri­correre è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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