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Ticino Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile 14.02.2007 11.2006.111

February 14, 2007·Italiano·Ticino·Tribunale di appello diritto civile La prima Camera civile·HTML·637 words·~3 min·3

Summary

Stralcio di un appello divenuto senza oggetto

Full text

Incarto n. 11.2006.111

Lugano 14 febbraio 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani ed Ermotti

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2006.57 (trasporto di servitù: misure cautelari) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con petizione del 26 maggio 2006 dalla

AO 1   (patrocinata dall'  PA 2 )  

contro

 AP 1    AP 2    AP 3 , e  AP 4 Zurigo  (patrocinate dall'  PA 1 );  

                                         premesso che con petizione del 26 maggio 2006 la AO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud per ottenere, già in via cautelare, lo spostamento di una servitù di passo gravante la sua particella n. 663 RFD di __________ in favore della particella n. 1316, appartenente a AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4;

                                         rammentato che con decreto cautelare del 19 settembre 2006 il Pretore ha autorizzato i lavori di costruzione necessari per spostare il tracciato del diritto di passo, fissando alla AO 1 un termine di 15 giorni per fornire una garanzia bancaria di fr. 80 000. – con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il provvedimento cautelare sarebbe decaduto;

                                         preso atto che contro tale decreto  AP 1, AP 2, AP 3 e AP 4 sono insorte con un appello del 9 ottobre 2006 inteso a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la domanda cautelare;

                                         ricordato che il 16 ottobre 2006 il presidente della Camera ha concesso all'appello l'effetto sospensivo;

                                         constatato che nelle sue osservazioni dell'8 novembre 2006 la AO 1 ha proposto di respingere l'appello;

                                         accertato che il 9 febbraio 2007 le appellanti hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo per lo spostamento della servitù, di modo che la controparte ha ritirato l'azione in Pretura, facendo decadere anche il decreto cautelare appellato;

                                         rilevato che nelle circostanze descritte l'appello si rivela effettiva­mente senza oggetto, onde la necessità di stralciare la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC);

                                         stabilito, per quanto riguarda gli oneri processuali, che gli appellanti ne chiedono l'addebito a chi li ha anticipati, compensando le ripetibili (analoga soluzione è stata da loro pattuita in prima sede);

                                         ritenuto che ai fini dell'attuale decreto non v'è ragione di scostarsi da tale disciplina convenzionale, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 21 combinato con l'art. 25 cpv. 2 LTG);

richiamato l'art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:                   1.   L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

                                   2.   Gli oneri processuali, consistenti in:

                                         a)  tassa di giustizia     fr. 100.–

                                         b)  spese                       fr.   50.–

                                                                                fr. 150.–

                                         sono posti a carico delle appellanti in solido, compensate le ripetibili.

                                   3.   Intimazione a:

–    ; –    .

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente                                                           Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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